CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

CIRCOLARE 1 maggio 1999, n. 1232 

  Istruzioni relative ai decreti ministeriali del 16 febbraio 1999.
(GU n.109 del 12-5-1999 - Suppl. Ordinario n. 93)
 
 Vigente al: 12-5-1999  
 

                                  Alle amministrazioni statali
                                  Agli enti pubblici
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  di Bolzano
                                  Alle amministrazioni provinciali  e
                                  comunali
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle  Aziende Speciali, ai Consorzi
                                  e  alle  S.p.a.  e  Srl.  esercenti
                                  pubblici servizi
                                  Ai     consorzi     di    bonifica,
                                  irrigazione     o     miglioramento
                                  fondiario
                                  e, p.c.:
                                  Alla  presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alla  Conferenza   dei   presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome
                                  Alla Conferenza  permanente  per  i
                                  rapporti tra lo Stato, le regioni e
                                  le  province  autonome  di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alla  Conferenza  Stato-citta'   ed
                                  autonome locali
                                  All'associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I)
                                  All'Unione    province     italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  servizi pubblici degli enti locali
                                       (C.I.S.P.E.L.)
 
                              PREMESSA
Nella G.U. del 18.2.99 n. 40 sono stati pubblicati  due  decreti  del
Ministro  del  Tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
(datati 16.2. 99) che consentono alla Cassa depositi  e  prestiti  di
diversificare  la  gamma  di  prodotti finanziari a favore dei propri
mutuatari, passando da un'offerta monoprodotto ad una  pluralita'  di
tipologie   di   finanziamento   che  offrono  ai  mutuatari  diverse
alternative nelle loro scelte finanziarie.
Le tipologie di mutuo messe a disposizione  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti sono le seguenti:
1) mutui a tasso fisso;
2) mutui a tasso variabile;
3)  mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata
alla pari.
La presente Circolare ha lo scopo di illustrare i nuovi prodotti e le
relative  innovazioni  nelle  procedure   istruttorie,   nonche'   di
presentare  le  disposizioni del collegato alla finanziaria (legge 23
dicembre 1998 n. 448) che interessano l'Istituto.
A  tal  fine la Circolare si compone di 6 parti: la prima dedicata ai
mutui a tasso fisso e variabile, la seconda ai mutui  a  tasso  fisso
con diritto di estinzione parziale anticipata, la terza alle garanzie
da  prestare  per tutte le tipologie di finanziamento, la quarta alle
disposizioni del collegato alla finanziaria, la  quinta  agli  schemi
dei modelli e l'ultima all'appendice normativa.
Si  precisa,  infine,  che  nella  presente  Circolare il decreto del
Ministro del Tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del  16.2.1999,  concernente  nuove  norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e il
corrispondente  decreto  riguardante  la  fissazione  del  saggio  di
interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti verranno indicati
rispettivamente come segue:
- D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sulle procedure;
- D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sui tassi.
                             PARTE PRIMA
               MUTUI A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE
La  presente  parte  e'  dedicata ai mutui a tasso fisso e ai mutui a
tasso variabile.  La  trattazione  parte  dalla  presentazione  delle
caratteristiche  finanziarie  di ciascuna tipologia di finanziamento,
per poi procedere  all'esame  delle  norme  che  ne  disciplinano  il
funzionamento.
1 CARATTERISTICHE FINANZIARIE
Mutui a tasso fisso
1.1  La  prima  tipologia  di finanziamento che viene esaminata e' il
mutuo a tasso fisso differenziato per durata dell'ammortamento.
Le  caratteristiche  finanziarie  della  proposta  della  Cassa  sono
definite  dall'art.  8, comma 1, lettera a) del D.M. Tesoro 7.1.1998,
cosi' come sostituito dall'art. 2 del  D.M.  Tesoro  16.2.1999  sulle
procedure, e dall'art. 1 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sui tassi.
Ammortamento
1.1.1 Ai sensi del citato art. 8, comma 1, lettera a) i mutui a tasso
fisso  sono  ammortizzati  in  un periodo non superiore a venti anni,
mediante rate  semestrali  costanti  (metodo  francese)  posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interesse,  decorrenti  dal  1 gennaio
successivo alla data di concessione dei mutui stessi.
I mutuatari non soggetti alle disposizioni  del  decreto  legislativo
25.2.1995  n. 77 possono richiedere che i mutui concessi dal 1 luglio
siano posti in ammortamento dal 1 luglio dell'anno successivo  (comma
3,  art.  8).    E' prevista inoltre la possibilita' di differire, su
richiesta del mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento  al  1
gennaio  (ovvero  al  1  luglio per i mutui di cui sopra) del secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (commi 2 e
3, art. 8).
Tassi d'interesse
1.1.2 Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale  16.2.1999  sui
tassi  ha  fissato,  per  ciascuna  delle  classi  in  cui sono state
raggruppate le diverse durate di ammortamento dei mutui,  i  seguenti
tassi:
- 4,000 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino
a dieci anni;
-  4,350  % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da
undici a quindici anni;
- 4,600 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con  durata  da
sedici a venti anni.
In  allegato  alla  presente  parte,  a  titolo esemplificativo, sono
riportati i piani di ammortamento di un mutuo di L. 100  milioni  con
durata decennale, quindicennale e ventennale.
Questi  tassi,  come  precisa  lo  stesso  art. 1, sono ridotti di 15
centesimi   di   punto   per   il   finanziamento    di    interventi
infrastrutturali  inseriti  nei  patti  territoriali  e nei contratti
d'area approvati ai sensi  delle  disposizioni  vigenti  (cfr.  punto
2.2).
Per tali interventi, quindi, i tassi da applicare sono i seguenti:  -
3,85  % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a
dieci anni;
- 4,20 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso  con  durata  da
undici a quindici anni;
-  4,45  %  in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da
sedici a venti anni.
Il decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi ha inoltre introdotto  il
tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti che sara'
utilizzato  per il calcolo degli interessi di mora (cfr. punto 2.3) e
per le operazioni finanziarie che, per  la  loro  regolazione,  fanno
riferimento    al   tasso   di   concessione   vigente   al   momento
dell'effettuazione della stessa operazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto il tasso  attivo  di
riferimento e' pari al tasso dei mutui ventennali.
Si  precisa  che  il  tasso,  attivo  di  riferimento  non si applica
all'estinzione anticipata.
Mutui a tasso variabile
1.2 I mutui a tasso variabile sono stati introdotti dall'art.  2  del
decreto  ministeriale  16.2.109  sulle  procedure  che  ha sostituito
l'art. 8 del decreto ministeriale 7.1.1998.
La  Cassa  depositi  e   prestiti   propone   questa   tipologia   di
finanziamento  per  consentire  ai mutuatari di poter diversificare i
piani di indebitamento riguardo alla modalita'  di  ammortamento  del
capitale e ai criteri di determinazione del costo del debito.
I mutui a tasso variabile sono caratterizzati:
- da un piano di ammortamento a quota capitale costante;
-  da  un  tasso  di  interesse  variabile, determinato attraverso un
indice aumentato di una maggiorazione diversificata in ragione  della
durata  dell'ammortamento; tale indice dipendelda un tasso di mercato
a breve termine (EURIBOR sei  mesi),  ed  e'  definito,  al  fine  di
limitare  il  rischio per il mutuatario di subire eventuali andamenti
"di  picco"  di  detto  tasso,  come  media  mensile  di  rilevazioni
giornaliere (cfr. punto n. 1.2.2).
Ammortamento
1.2.1  Le  modalita' di ammortamento dei mutui a tasso variabile sono
indicate dal comma 1, lettera c) del citato art. 8, secondo il  quale
detti  mutui  sono  ammortizzati  in  10,  15  e  20 anni. Le rate di
ammortamento, a quote capitali  costanti,  decorrono  dal  1  gennaio
successivo  alla  data di concessione del mutuo e sono comprensive di
capitale e interesse.
Anche  per questa tipologia di finanziamento i mutuatari non soggetti
alle disposizioni del decreto legislativo  25.2.1995  n.  77  possono
richiedere  che  i  mutui  concessi  dal  1  luglio  siano  posti  in
ammortamento dal 1 luglio dell'anno successivo (comma 3, art.  8).
E' prevista inoltre la possibilita' di differire,  su  richiesta  del
mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento al 1 gennaio (ovvero
al  1  luglio per i mutui di cui sopra) del secondo anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la concessione (commi 2 e 3, art. 8).
Le  rate  d'ammortamento  semestrali  posticipate,   comprensive   di
capitale  ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno
e del 31 dicembre di ogni anno, sono composte da una  quota  capitale
costante  per  tutta  la  durata  del mutuo, e da una quota interessi
calcolata mediante l'applicazione di un tasso definito come segue.
Tassi d'interesse
1.2.2 In base all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale  16.2.1999
sui  tassi  d'interesse,  per  i  mutui a tasso variabile l'indice di
riferimento e' definito come media aritmetica, arrotondata alla terza
cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei  mesi,  rilevato  nei  giorni
lavorativi  delmese  che  precedeldi  un mese l'inizio del periodo di
riferimento della rata di ammortamento.  Il tasso EURIBOR  e'  quello
rilevato  giornalmente  alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal
Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering  Committee)
secondo  il  criterio  di  calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui
principali circuiti telematici (cfr. D.M. Tesoro 23.12.1998).
Il tasso per il calcolo della quota  interessi  e'  dato  dall'indice
maggiorato  di  45  centesimi  di  punto per i mutui con ammortamento
decennale, di 50 centesimi di punto  per  i  mutui  con  ammortamento
quindicennale e di 55 centesimi di punto per i mutui con ammortamento
ventennale.
Secondo  la norma, quindi, per il calcolo della quota interessi della
rata in scadenza il 30 giugno si deve prendere in  considerazione  la
media   aritmetica  dell'EURIBOR  a  sei  mesi  rilevato  nei  giorni
lavorativi del novembre precedente, mentre per la rata in scadenza il
31 dicembre la media deve essere effettuata sull'EURIBOR  dei  giorni
lavorativi del maggio precedente.
Alla media delle rilevazioni fatte, nei giorni lavorativi del mese di
riferimento (novembre o maggio) si aggiunge la maggiorazione prevista
dal  decreto  ministeriale in relazione alla durata dell'ammortamento
(a tale proposito si precisa che la  maggiorazione,  fissata  con  la
concessione   del   mutuo,   rimane   uguale   per  tutta  la  durata
dell'ammortamento).
Poiche' il tasso cosi' determinato e' espresso  su  base  annua,  per
ottenere  il  tasso  da  applicare  alla rata di ammortamento occorre
dividerlo per due.
Il tasso di interesse per il semestre puo' pertanto  essere  definito
come segue:
i= (m + s)/2
dove
i = tasso di interesse semestrale
m = media dei tassi Euribor rilevati nel mese di riferimento
s = maggiorazione.
Va,  infine,  sottolineato  che per i mutui a tasso variabile il D.M.
Tesoro 16.2.1999 sui tassi non prevedella riduzione di  15  centesimi
di  punto consentita per i mutui a tasso fisso nel caso di interventi
infrastrutturali inseriti in patti territoriali  o  contratti  d'area
approvati.
Si  consideri,  a  titolo  di  esempio,  la  concessione  di un mutuo
decennale a tasso variabile, per un importo di 100 milioni  di  lire.
Si  supponga  che,  alla  data  di  concessione,  lo spread sul tasso
variabile (EURIBOR 6 mesi) praticato dalla Cassa depositi e  prestiti
per  la scadenza in esame sia fissato in 45 punti base nominali annui
(0,45% nominale annuo) e che la data  di  decorrenza  del  mutuo  sia
11.1.2000.  La  quota  capitale  di  ciascuna  rata e' pari al debito
iniziale diviso il numero complessivo delle rate, cioe' 5 milioni  di
lire. Il debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene
sottraendo  al  debito  iniziale  la somma delle quote capitali delle
rate gia' pagate. La quota interesse di ciascuna rata si  calcola,  a
partire  dal  debito  residuo risultante dopo il pagamento della rata
precedente, al tasso nominale annuo ottenuto dalla somma dello spread
0,45% con la media aritmetica delle quotazioni  ufficiali  del  tasso
EURIBOR 6 mesi, rilevate nel mese che precedeldi un mese l'inizio del
semestre  cui  si  riferisce  la rata in questione, arrotondando tale
media alla terza cifra decimale. Si consideri, a titolo  di  esempio,
la nona rata, la cui scadenza e' il 30 giugno 2004. La quota capitale
e'  di  5  milioni  di  lire,  mentre  per la quota interesse bisogna
anzitutto determinare la media aritmetica delle quotazioni  ufficiali
del  tasso  EURIBOR  a  6 mesi rilevate nel mese di novembre 2003; si
ipotizzi che la rilevazione dia luogo alla seguente tabella:
================================================
        giorno                          tasso %
================================================
lunedi'      03.11.2003                   2,780
martedi'     04.11.2003                   2,586
mercoledi'   05.11.2003                   2,411
giovedi'     06.11.2003                   2,263
venerdi'     07.11.2003                   2,046
lunedi'      10.11.2003                   2,137
martedi'     11.11.2003                   2,318
mercoledi'   12.11.2003                   2,552
giovedi'     13.11.2003                   2,494
venerdi'     14.11.2003                   2,411
lunedi'      17.11.2003                   2,440
martedi'     18.11.2003                   2,372
mercoledi'   19.11.2003                   2,583
giovedi'     20.11.2003                   2,371
venerdi'     21.11.2003                   2,204
lunedi'      24.11.2003                   2,251
martedi'     25.11.2003                   2,334
mercoledi'   26.11.2003                   2,562
giovedi'     27.11.2003                   2,329
venerdi'     28.11.2003                   2,247
--------------------------------------------------------------
La  media  aritmetica  delle  quotazioni  ipotizzate e' 2,38455% che,
arrotondata alla terza cifra decimale, diviene 2,385%  (un  algoritmo
per  ottenere  l'arrotondamento  alla  terza  cifra decimale: sommare
0,0005 a 2,38455 e rimuovere le cifre decimali dopo la terza:  0,0005
+ 2,38455 = 2,38505 -> 2,385). A tale tasso si somma quindi lo spread
nominale annuo di 0,45%, ottenendo il tasso nominale annuo 2,385%. Il
debito  residuo  dopo  il  pagamento  dell'ottava  rata  si   ottiene
sottraendo  all'importo  iniziale  di  100  milioni  di lire le quote
capitale delle prime otto rate  (40  milioni  di  lire);  risulta  60
milioni  di  lire.  La  quota interesse della nona rata vale pertanto
60.000.000 x 0,0283512  =  850.500.  La  nona  rata  e'  pertanto  di
5.850.500.
Comunicazione delle rate
1.2.3  L' importo complessivo delle rate semestrali, costituito dalla
quota capitale costante e dalla quota interessi  calcolata  al  tasso
vigente  per la rata in scadenza, verra' comunicato semestralmente ai
soggetti  pagatori  mediante,  apposita  lettera  cui  fara'  seguito
l'emissione dei ruoli.
2. CARATTERISTICHE PROCEDURALI
La   diversificazione  dei  tassi  fissi  in  relazione  alla  durata
dell'ammortamento, e l'introduzione dei mutui a tasso variabile hanno
reso necessari  alcuni  adattamenti  alle  regole  per  l'accesso  al
credito  della  Cassa  depositi  e  prestiti  di  cui al D. M. Tesoro
7.1.1998 e alla Circolare n. 1227/98.
Il presente capitolo illustra tali  adattamenti  facendo  riferimento
alla  citata  Circolare  n. 1227 della quale si conferma il contenuto
laddove non venga esplicitamente integrata o modificata.
Soggetti mutuatari e oggetto dei finanziamenti
2.1 I mutui a tasso fisso, e i mutui a tasso variabile possono essere
richiesti dai soggetti ordinariamente ammessi al credito della  Cassa
ai  sensi  dell' art. 49, del comma 10 della legge n.  449/97, per le
finalita' e per gli oggetti  di  cui  all'art.  1,  del  D.M.  Tesoro
7.1.1998.
Per  una  piu'  ampia  illustrazione  dell'argomento  si rimanda alla
Circolare 1227/98, capitolo primo e capitolo secondo, punto 2.
In questa sedeloccorre precisare  che  non  possono  essere  concessi
mutui  a  tasso variabile parzialmente garantiti dallo Stato o con la
cessione di contributi regionali.
Procedura
2.2  La  procedura  per  la  concessione  dei  mutui  in esame rimane
articolata nelle consuete tre fasi previste dall'art.  2  e  seguenti
del D.M. Tesoro 7.1.1998:
a) adesione di massima;
b) concessione;
c) erogazioni.
La   richiesta   di  adesione  di  massima  dovra'  contenere,  oltre
all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione
del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori
approvati dal soggetto mutuatario, l'indicazione del  tipo  di  mutuo
che  si intende assumere (a tasso fisso; a tasso fisso con diritto di
estinzione parziale anticipata alla  pari;  a  tasso  variabile),  la
durata dell'ammortamento, nonche' l'eventuale istanza di differimento
dell'inizio dell'ammortamento.
In  assenza  di  indicazioni in merito al tipo di mutuo e alla durata
dell'ammortamento,  l'istanza  di  finanziamento  verra'  considerata
relativa ad un mutuo a tasso fisso ventennale.
Nel   caso   di   mutui  a  tasso  fisso  finalizzati  ad  interventi
infrastrutturali inseriti in patti territoriali o contratti d'area il
mutuatario potra', inoltre,  richiedere  la  prevista  riduzione  del
tasso   di   interesse,   specificando,   nella   stessa  istanza  di
finanziamento, che il mutuo  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di
un'infrastruttura inserita in un patto territoriale o in un contratto
d'area.
Inoltre,  qualora si tratti di patto territoriale (o di un protocollo
aggiuntivo ad un patto territoriale) occorrera' indicare gli  estremi
del decreto ministeriale di approvazione.
Si  precisa  che  l'istanza  di differimento dell'ammortamento e/o di
applicazione della riduzione del tasso  di  interesse  potra'  essere
prodotta   anche   successivamente,  nel  periodo  intercorrente  tra
l'adesione e la concessione del mutuo.
A modifica di quanto previsto nella Circolare n.1227  punto  5.1,  le
istanze  di  differimento presentate successivamente alla concessione
del mutuo non verranno accolte,  ancorche'  non  abbia  avuto  inizio
l'ammortamento.
Secondo  la  previsione  dell'art.  4  del  D.M.  Tesoro 7.1.1998, la
concessione dei mutui viene  deliberata  sulla  base  degli  atti  di
assunzione   e  garanzia,  nonche',  avuto  riguardo  alla  tipologia
dell'investimento,   dell'intervenuta   approvazione   del   progetto
definitivo/esecutivo.  Inoltre,  ai  fini dell'applicazione del tasso
agevolato, dovra' essere acquisita la dichiarazione circa  l'avvenuta
sottoscrizione  del  patto territoriale o del contratto d'area in cui
e' inserito l'intervento infrastrutturale. La Cassa  puo'  richiedere
eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
In  allegato  alla  Circolare  sono stati riprodotti i modelli per la
delibera di assunzione debitamente aggiornati in relazione a ciascuna
tipologia di mutuo.
Si segnala che, prima che sia intervenuta la concessione, il soggetto
mutuatario puo' chiedere il cambiamento sia del  tipo  di  mutuo  che
della durata dell'ammortamento. Naturalmente gli atti di assunzione e
garanzia dovranno essere coerenti con le nuove condizioni.
Per  quanto  riguarda  le  erogazioni  si  rinvia  al punto 3.4 della
Circolare n. 1227.
Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
2.3 L'art. 3 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure e' intervenuto
ad integrazione dell'art. 9 del D.M. Tesoro 7.1.1998,  relativo  agli
interessi  attivi,  passivi  e  recupero  coattivo  la cui disciplina
rimane quella indicata nella Circolare n. 1227/98, punto  5.3,  salvo
le seguenti precisazioni che valgono per tutte le tipologie di mutuo:
-  viene  individuato esplicitamente, per i mutui il cui ammortamento
decorre dal 1 luglio, il periodo di preammortamento  e  la  data  (31
luglio)  entro la quale versare i relativi interessi (art. 9, comma 1
quater); a titolo esemplificativo si consideri un mutuo  concesso  ad
una S.p.A. il 25 luglio 1999, in ammortamento, dal 1 luglio 2000. Nel
caso  vi  siano  erogazioni  prima dell'inizio dell'ammortamento, gli
interessi di preammortamento saranno dovuti dalla  data  del  mandato
fino  al 30 giugno 2000 e dovranno essere versati entro il successivo
31 luglio;
- il tasso attivo di riferimento (cfr. punto l.1.2) maggiorato del 50
per cento dello stesso viene assunto quale tasso di mora da applicare
in caso di ritardato pagamento (art.  9,  comma  3);  attualmente  il
tasso di mora e' pari al 6,90% in ragione d'anno.
In  relazione  ai mutui a tasso variabile va segnalato che il comma 1
tre precisa che gli interessi di preammortamento  sono  calcolati  ai
tassi vigenti nel periodo di riferimento.
A  titolo  esemplificativo  si  consideri  un mutuo a tasso variabile
concesso il 12 febbraio 2000, in ammortamento dal 1 gennaio 2001.
In caso di erogazione effettuata con mandato in data 20 maggio  2000,
pertanto   prima   dell'inizio  dell'ammortamento,  sono  dovuti  gli
interessi di preammortamento dal 20 maggio fino al 31 dicembre 2000.
Il tasso da applicare per il calcolo degli interessi  sara',  per  il
periodo  20  maggio  30  giugno,  il  tasso  vigente  per  le rate di
ammortamento 1 gennaio 30 giugno  2000,  ricavato  dalle  rilevazioni
effettuate  nel  mese  di  novembre  1999; per il periodo 1 luglio 31
dicembre 2000, il tasso sara' quello risultante dalle rilevazioni  di
maggio 2000.
Il  pagamento di tali interessi, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del
D.M. 7.1.1998, dovra' essere effettuato entro il 31 gennaio 2001.
Variazioni dopo la concessione
2.4 L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo
la concessione del mutuo  e'  stato  oggetto  del  capitolo  7  della
Circolare n. 1227/98.
Rispetto  a  quanto  illustrato  allora  circa  le variazioni che non
producono modificazioni nelle condizioni dell'ammortamento,  si  puo'
affermare  che  non  vi sono da segnalare novita' di rilievo, per cui
vengono  confermate   le   disposizioni   relative   alla   novazione
soggettiva, alla novazione oggettiva e all'accorpamento residui.
A  proposito  dell'accorpamento  va  precisato che non possono essere
accorpati tra  loro  residui  di  mutui  a  tasso  fisso  e  a  tasso
variabile.
Va  inoltre  segnalato  che,  nel caso di mutui a tasso variabile, le
devoluzioni  parziali  e  l'accorpamento  residui   potranno   essere
perfezionate  solo  dopo  la determinazione del tasso di interesse da
applicare al secondo semestre dell'anno  di  ammortamento:  a  titolo
esemplificativo,  si consideri un mutuo a tasso variabile concesso ad
una S.p.A. il 20 settembre 1999, in ammortamento dal 1  luglio  2000.
Un'eventuale    richiesta    di   devoluzione   parziale   presentata
nell'ottobre 2000 potra' essere perfezionata dalla Cassa solo  quando
sara'   definito,   il   tasso  del  secondo  semestre  dell'anno  di
ammortamento in cui  si  e'  richiesta  la  devoluzione  parziale,  e
pertanto, dal gennaio del 2001.
Per  quanto  attiene alle variazioni che producono modificazioni alle
condizioni di ammortamento si conferma la  disciplina  relativa  alla
revoca  e  alla  rinuncia,  mentre  e'  necessario  illustrare alcune
modifiche relative all'estinzione anticipata  e  alla  riduzione  del
mutuo.
Estinzione anticipata
2.4.1   L'art.  5  del  D.M.  Tesoro  16.2.1999  sulle  procedure  e'
intervenuto ad integrazione dell'art.  11  del  decreto  ministeriale
7.1.1998  in  relazione alla disciplina dell'estinzione anticipata da
applicare alle nuove tipologie di mutuo.
Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso tale disciplina e'  dettata
dal  comma 1 dell'articolo in esame, integrato dal successivo comma 1
ter con il quale si precisa che il tasso nominale  da  applicare  per
l'attualizzazione  e'  il  tasso vigente per i mutui di pari durata a
quello che si intende estinguere (sull'argomento  si  veda  il  punto
7.4.2 della circolare n. 1227/98).
Per  quanto riguarda i mutui a tasso variabile la norma che interessa
e' il comma 1 quinquies secondo il quale per i mutui di cui  all'art.
8,  comma  1,  lettera  c)  (mutui  a  tasso variabile), l'estinzione
anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito,
maggiorato di un indennizzo pari all'11 per cento del residuo  debito
stesso.
Per  quanto riguarda la procedura si conferma quanto illustrato nella
Circolare n. 1227/98, punto 7.4.2.1.
Riduzioni
2.4.2  La  possibilita'  di  richiedere  ed  ottenere  la   riduzione
dell'importo  di un mutuo, con conseguente rideterminazione del piano
di ammortamento con decorrenza ed effetto al 1 gennaio (o  1  luglio)
successivo  alla variazione, rimane operativa secondo quanto previsto
nella Circolare n. 1227/98.
A tale proposito, e a parziale modifica di quanto  specificato  nella
citata  Circolare, punto 7.4.5, si precisano di seguito i casi in cui
e' possibile procedere alla riduzione del mutuo:
- al termine dei  lavori  finanziati,  o  comunque  dell'investimento
effettuato,   commisurando   l'importo   del  mutuo  alle  erogazioni
disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di  una  domanda,
corredata  dalla  dichiarazione  circa  l'accertamento definitivo del
costo dell'investimento;
- per minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta
nell'aggiudicazione dei lavori. In tal caso la domanda  di  riduzione
dovra'  essere  corredata  da  una  attestazione  dalla quale risulti
debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria.
Viene meno, pertanto, la possibilita' di ridurre il mutuo  a  seguito
di sopravvenute disponibilita' di fondi propri, di contribuzioni o di
altre forme di finanziamento.
Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche
2.4.3  Una  volta  intervenuta  la  concessione, non e' consentita la
trasformazione di un  mutuo  a  tasso  fisso  in  un  mutuo  a  tasso
variabile    o   viceversa,   ne'   il   cambiamento   della   durata
dell'ammortamento.
Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto
2.5  A  modifica  di  quanto  previsto al punto 26 della Circolare n.
1227/98, si comunica quanto segue.    Alla  fine  di  ogni  esercizio
finanziario  la Cassa procedera' a verificare l'eventuale presenza di
somme non somministrate sui mutui con, ammortamento scaduto.
L'operazione verra' effettuata sia sui  finanziamenti  a  carico  del
mutuatario che su quelli parzialmente o totalmente garantiti da altri
soggetti,  eccezion  fatta  per i mutui con oneri a parziale o totale
carico del bilancio dello Stato.
L'istituto procedera' d'ufficio a rimborsare detti residui a  ciascun
soggetto   pagatore   per   l'importo   di   competenza   -  mediante
accreditamento con valuta 1 gennaio sul ruolo prestiti  e  successiva
compensazione  con  le  somme  a qualsiasi titolo dovute dal soggetto
medesimo alla Cassa.
Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni con
durata decennale
==========================================================
Ente mutuante:                                Cassa DD.PP.
==========================================================
Importo:                                       100.000.000
Tasso:                                               4,00%
Durata in anni:                                         10
Numero rate semestrali costanti:                        20
Rate di ammortamento semestrale:                 6.115.672
Costo annuale di ammortamento mutuo:            12.231.344
Anno di concessione                                1999
===================================================================
Anni         Resto          Quota         Quota         Totale rata
           capitale       capitale      interessi
===================================================================
1999   anno di concessione del mutuo
2000      100.000.000      8.313.657      3.917.687      12.231.344
2001       91.686.343      8.649.529      3.581.815      12.231.344
2002       83.036.814      8.998.970      3.232.374      12.231.344
2003       74.037.844      9.362.528      2.868.815      12.231.344
2004       64.675.316      9.740.774      2.490.5691     12.231.344
2005       54.934.542     10.134.302      2.097.042      12.231.344
2006       44.800.240     10.543.727      1.687.616      12.231.344
2007       34.256.513     10.969.694      1.261.650      12.231.344
2008       23.286.819     11.412.870        818.474      12.231.344
2009       11.873.950     11.873.950        357.394      12.231.344
Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni
con durata quindicinale
===================================================================
Ente mutuante:                                         Cassa DD.PP.
===================================================================
Importo:                                                100.000.000
Tasso:                                                        4,35%
Durata in anni:                                                  15
Numero rate semestrali costanti:                                 30
Rate di ammortamento semestrale:                          4.573.147
Costo annuale di ammortamento mutuo:                      9.146.293
Anno di concessione
===================================================================
Anni          Resto          Quota         Quota        Totale rata
            capitale       capitale      interessi
===================================================================
1999  anno di concessione del mutuo
2000      100.000.000      4.848.453      4.297.840       9.146.293
2001       95.151.547      5.061.654      4.084.639       9.146.293
2002       90.089.893      5.284.231      3.862.063       9.146.293
2003       84.805.662      5.516.595      3.629.699       9.146.293
2004       79.289.067      5.759.176      3.387.117       9.146.293
2005       73.529.891      6.012.425      3.133.869       9.146.293
2006       67.517.467      6.276.809      2.869.484       9.146.293
2007       61.240.657      6.552.820      2.593.473       9.146.293
2008       54.687.837      6.840.968      2.305.326       9.146.293
2009       47.846.870      7.141.786      2.004.507       9.146.293
2010       40.705.084      7.455.832      1.690.461       9.146.293
2011       33.249.252      7.783.688      1.362.605       9.146.293
2012       25.465.564      8.125.960      1.020.333       9.146.293
2013       17.339.603      8.483.284        663.010       9.146.293
2014        8.856.320      8.856.320        289.974       9.146.293
Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni
con durata ventennale
Ente mutuante:                                         Cassa DD.PP.
Importo:                                                100.000.000
Tasso:                                                        4,60%
Durata in anni:                                                  20
Numero rate semestrali costanti:                                 40
Rate di ammortamento semestrale:                          3.850.620
Costo annuale di ammortamento mutuo:                      7.701.239
Anno di concessione                                            1999
===================================================================
Anni         Resto          Quota          Quota        Totale rata
           capitale       capitale       interessi
===================================================================
1999   anno di concessione del mutuo
2000      100.000.000      3.136.903     4.564.336        7.701.239
2001       96.863.097      3.282.860     4.418.379        7.701.239
2002       93.580.236      3.435.609     4.265.631        7.701.239
2003       90.144.627      3.595.464     4.105.775        7.701.239
2004       86.549.163      3.762.757     3.398.482        7.701.239
2005       82.786.406      3.937.835     3.763.404        7.701.239
2006       78.848.571      4.121.058     3.580.181        7.701.239
2007       74.727.513      4.312.807     3.388.432        7.701.239
2008       70.414.706      4.513.478     3.187.762        7.701.239
2009       65.901.228      4.723.485     2.977.754        7.701.239
2010       61.177.743      4.943.264     2.757.975        7.701.239
2011       56.234.479      5.173.269     2.527.970        7.701.239
2012       51.061.210      5.413.976     2.287.263        7.701.239
2013       45.647.233      5.665.883     2.035.356        7.701.239
2014       39.981.350      5.929.511     1.771.728        7.701.239
2015       34.051.839      6.205.405     1.495.834        7.701.239
2016       27.846.433      6.494.137     1.207.102        7.701.239
2017       21.352.296      6.796.302       904.937        7.701.239
2018       14.555.994      7.112.528       588.712        7.701.239
2019        7.443.466      7.443.466       257.773        7.701.239
                            PARTE SECONDA
       MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE
                        ANTICIPATA ALLA PARI
L'art.  2  del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, con il quale e'
stato sostituito l'art. 8 del D.M. Tesoro 7.1.1998, ha  introdotto  i
mutui  a  tasso  fisso  con diritto di estinzione parziale anticipata
alla pari.
L'istituto ha messo a punto questa particolare tipologia di mutuo per
consentire ai mutuatari di disporre di uno strumento di finanziamento
flessibile, tale da poter strutturare in modo dinamico il  profilo  -
importi e date di pagamento - del debito.
In particolare il mutuo in esame consente ai mutuatari di pianificare
la  restituzione  del debito (o di una parte di esso) a fronte di una
corrispondente programmazione delle entrate che preveda, ad  esempio,
introiti derivanti da dismissioni mobiliari o immobiliari.
Il  prodotto  offerto  dalla  Cassa  permette  di  raggiungere questo
obiettivo in quanto il mutuatario, sostenendo un costo determinato  -
la  maggiorazione  sul  tasso di interesse - acquisisce il diritto di
estinguere anticipatamente una parte del mutuo, alle date e  per  gli
importi   massimi  stabiliti  al  momento  della  concessione,  senza
l'applicazione di alcun indennizzo.
Fatta questa breve premessa, si possono esaminare le  caratteristiche
finanziarie  dei  mutui  a  tasso  fisso  con  diritto  di estinzione
parziale anticipata alla pari, per illustrare, infine, le  istruzioni
operative specifiche.
3. CARATTERISTICHE FINANZIARIE
I  mutui  con  diritto  di  estinzione  parziale anticipata alla pari
(d'ora in poi mutui con diritto) sono mutui  a  tasso  fisso  che  il
mutuatario ha la possibilita' di estinguere anticipatamente alla pari
per una quota determinata e a scadenze prefissate.
Le  caratteristiche  finanziarie del prodotto sono definite dall'art.
2, comma 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi, e dal  comma
1,  lettera  b)  dell'art.  8  del  D.M.  Tesoro 7.1.1998, cosi' come
sostituito dall'art.  2  del  decreto  ministeriale  16.2.1999  sulle
procedure.
Ammortamento
3.1  Ai  sensi  del  citato  art.  8, comma 1, lettera b) i mutui con
diritto possono essere ammortizzati in 10 anni,  15  anni,  20  anni.
L'ammortamento  viene  effettuato  mediante  rate semestrali costanti
posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti  dal  1
gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.
Analogamente alle altre tipologie di mutuo e' possibile:
-  differire l'ammortamento al 10 gennaio del secondo anno successivo
a quello in cui e' avvenuta la concessione (comma 2, art. 8);
-  per  i  mutuatari  non  soggetti  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  25.2.1995  n.  77, i mutui concessi dal 1 luglio possono
essere posti in ammortamento dal 1 luglio del  primo  o  del  secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (comma, 3,
art. 8).
Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari
3.2  Secondo  quanto prescrive il citato art. 8, comma 1, lettera b),
il diritto di estinzione parziale  puo'  essere  esercitato  in  piu'
soluzioni,  a  scadenze  biennali  contate  a  far  data  dall'inizio
dell'ammortamento. Per i mutui quindicennali  l'ultima  scadenza  del
diritto e' al dodicesimo anno.
L'estinzione  parziale anticipata alla pari viene effettuata mediante
la restituzione di importi definiti sulla base di una quota del mutuo
(d'ora in poi quota con diritto). Questa quota non puo' superare l'80
per cento dell'importo del mutuo e viene stabilita al  momento  della
concessione  sulla base della scelta effettuata dal mutuatario tra le
possibilita' offerte dall'Istituto.  Attualmente la quota con diritto
puo' essere pari, a scelta del mutuatario, al 40%, al 60%  o  all'80%
dell'importo del mutuo. (cfr.  punto successivo).
Gli  importi  da  restituire  per  esercitare il diritto sono pari al
debito residuo del piano di  ammortamento  relativo  alla  quota  con
diritto.
A  titolo  esemplificativo  si  consideri  il  piano di indebitamento
riportato nella TABELLA 1, relativo ad un mutuo di 100  milioni,  con
quota  con  diritto  pari  al  60%  (quindi  pari  a  60 milioni) con
ammortamento ventennale dal 1 gennaio 2000, al tasso del  4.96%  (per
l'illustrazione del piano si rimanda al punto 4 sulle caratteristiche
procedurali).
Il  mutuatario  potra'  esercitare il proprio diritto restituendo, in
tutto o  in  parte,  gli  importi  indicati  nella  colonna  "importo
rimborsabile  alla  pari", corrispondenti al debito residuo del piano
di ammortamento della quota con diritto all' 1.1.2002, all'1.1.2004 e
cosi' via per ogni biennio fino alla scadenza del mutuo.
La quota residua rispetto a quella con diritto (d'ora  in  poi  quota
residua)  puo'  essere  estinta  in ogni momento (a condizione che si
estingua totalmente il mutuo)  previa  applicazione  dell'  art.  11,
comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998.
Per   meglio   illustrare  la  struttura  finanziaria  del  piano  di
indebitamento si rimanda all'esempio riportato nell'appendice "A".
TABELLA N. 1
DATI DEL MUTUO
Ammontare del prestito: L. 100.000.000  Tasso di concessione: 4,960%
Durata dell'ammortamento: 20 anni      Rata semestrale: L. 3.970.217
Quota con diritto: 60%                 Impegno annuale: L. 7.940.435
Quota residua: 40%
PIANO DI INDEBITAMENTO
===================================================================
   Data              Indebitamento             Rata        Importo
                      complessivo              Quota       rimb.
N. scadenza   Capitale  Interessi   Rata       residua    alla pari
===================================================================
 1 30/06/2000 1.550.620 2.419.598  3.970.217  1.659.846
 2 31/12/2000 1.586.284 2.383.933  3.970.217  1.659.846
 3 30/06/2001 1.622.768 2.347.449  3.970.217  1.659.846
 4 31/12/2001 1.660.092 2.310.125  3.970.217  1.659.846  56.148.142
 5 30/06/2002 1.698.274 2.271.943  3.970.217  1.659.846
 6 31/12/2002 1.737.334 2.232.883  3.970.217  1.659.846
 7 30/06/2003 1.777.293 2.192.924  3.970.217  1.659.846
 8 31/12/2003 1.818.171 2.152.046  3.970.217  1.659.846  51.929.498
 9 30/06/2004 1.859.989 2.110.229  3.970.217  1.659.846
10 31/12/2004 1.902.769 2.067.449  3.970.217  1.659.846
11 30/06/2005 1.946.532 2.023.685  3.970.217  1.659.846
12 31/12/2005 1.991.303 1.978.915  3.970.217  1.659.846  47.309.143
13 30/06/2006 2.037.102 1.933.115  3.970.217  1.659.846
14 31/12/2006 2.083.956 1.886.262  3.970.217  1.659.846
15 30/06/2007 2.131.887 1.838.331  3.970.217  1.659.846
16 31/12/2007 2.180.920 1.789.297  3.970.217  1.659.846  42.248.824
17 30/06/2008 2.231.081 1.739.136  3.970.217  1.659.846
18 31/12/2008 2.282.396 1.687.821  3.970.217  1.659.846
19 30/06/2009 2.334.891 1.635.326  3.970.217  1.659.846
20 31/12/2009 2.388.594 1.581.623  3.970.217  1.659.846  36.706.646
21 30/06/2010 2.443.532 1.526.686  3.970.217  1.659.846
22 31/12/2010 2.499.733 1.470.485  3.970.217  1.659.846
23 30/06/2011 2.557.227 1.412.991  3.970.217  1.659.846
24 31/12/2011 2.616.043 1.354.175  3.970.217  1.659.846  30.636.726
25 30/06/2012 2.676.212 1.294.006  3.970.217  1.659.846
26 31/12/2012 2.737.765 1.232.453  3.970.217  1.659.846
27 30/06/2013 2.800.733 1.169.484  3.970.217  1.659.846
28 31/12/2013 2.865.150 1.105.067  3.970.217  1.659.846  23.988.810
29 30/06/2014 2.931.049 1.039.169  3.970.217  1.659.846
30 31/12/2014 2.998.463   971.755  3.970.217  1.659.846
31 30/06/2015 3.067.427   902.790  3.970.217  1.659146
32 31/12/2015 3.137.978   832.239  3.970.217  1.659.846  16.707.860
33 30/06/2016 3.210.152   760.066  3.970.217  1.659.846
34 31/12/2016 3.283.985   686.232  3.970.217  1.659.846
35 30/06/2017 3.359.517   610.701  3.970.217  1.659.846
36 31/12/2017 3.436.786   533.432  3.970.217  1.659.846   8.733.596
37 30/06/2018 3.515.832   454.386  3.970.217  1.659.846
38 31/12/2018 3.596.696   373.521  3.970.217  1.659.846
39 30/06/2019 3.679.420   290.797  3.970.217  1.659.846
40 31/12/2019 3.764.047   206.171  3.970.217  1.659.846           0
-------------------------------------------------------------------
Tassi d'interesse
3.3  Ai  sensi  dell'art.  2, comma 1 del D.M. Tesoro del 16.2.99 sui
tassi, per i mutui a tasso fisso con diritto di  estinzione  parziale
anticipata  alla  pari,  i  tassi  di cui al comma 1 dell'art. 1 sono
maggiorati nella misura fissata,  con  riferimento  alla  durata  del
finanziamento  e  alla  quota  dello stesso con diritto di estinzione
parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce
parte integrante dello stesso decreto.
I tassi applicati ai mutui con diritto, pertanto, sono pari al  tasso
previsto  per  il  mutuo  a  tasso  fisso  di  pari  durata,  piu' le
maggiorazioni previste dal citato decreto ministeriale.
DURATA DEL MUTUO
quota con diritto di estinzione anticipata 10 ANNI 15 ANNI 20 ANNI
                             tassi comprensivi delle maggiorazioni
40%                          4,20%       4,57%        4,84%
60%                          4,30%       4,68%        4,96%
80%                          4,40%       4,79%        5,08%
La maggiorazione rappresenta il costo sostenuto  dal  mutuatario  per
poter  estinguere anticipatamente il debito, senza pagare l'eventuale
penale, nelle date stabilite e per gli importi massimi predeterminati
in sede di concessione in ragione della quota con diritto.
4. CARATTERISTICHE PROCEDURALI
Soggetti mutuatari e oggetto, dei finanziamenti
4.1  Per  quanto  riguarda  i  soggetti  mutuatari  e  l'oggetto  dei
finanziamenti i mutui in esame non presentano  alcuna  particolarita'
e,  pertanto,  si  rimanda  alle  considerazioni  fatte  al punto 2.1
relativo ai mutui a tasso fisso.
Procedura
4.2 Anche la procedura  di  concessione  non  subisce  modifiche.  La
richiesta  di  adesione  di  massima  dovra', pero', contenere, oltre
all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione
del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori
approvati dal soggetto  mutuatario,  l'indicazione,  che  si  intende
assumere  un  mutuo a tasso fisso con diritto di estinzione parziale,
anticipata alla pari, la durata dell'ammortamento  dello  stesso,  la
percentuale  relativa alla quota con diritto (che puo' essere pari al
40%, al 60% o all'80% dell'importo  del  mutuo)  nonche'  l'eventuale
istanza di differimento dell'inizio dell'ammortamento.
Si  precisa  che  l'istanza  di differimento dell'ammortamento potra'
essere prodotta anche successivamente, nel periodo intercorrente  tra
l'adesione e la concessione del mutuo.
A  modifica  di  quanto previsto nella Circolare n.1227 punto 5.1, le
istanze di differimento presentate successivamente  alla  concessione
del  mutuo  non  verranno  accolte,  ancorche' non abbia avuto inizio
l'ammortamento.
Secondo la previsione  dell'art.  4  del  D.M.  Tesoro  7.1.1998,  la
concessione  dei  mutui  viene  deliberata  sulla  base degli atti di
assunzione  e  garanzia,  nonche',  avuto  riguardo  alla   tipologia
dell'investimento,   dell'intervenuta   approvazione   del   progetto
definitivo/esecutivo. La Cassa puo'  richiedere  eventuali  documenti
integrativi ritenuti necessari.
Insieme  alla  determina  di  concessione  la  Cassa  trasmettera' al
mutuatario una scheda nella quale vengono riportati:
- l'importo del mutuo;
- il tasso di concessione;
- la quota con diritto e la quota residua espresse in percentuale;
- la rata semestrale e l'impegno annuale;
- il piano di indebitamento complessivo dove,  in  corrispondenza  di
ogni  data  di  scadenza  del semestre di ammortamento (data entro la
quale effettuare il versamento della rata semestrale) sono indicati:
* l'importo della rata semestrale,  scomposto  in  quota  capitale  e
quota interessi;
* l'importo della rata relativo alla sola quota residua, estinguibile
ex  art.  11,  comma  1  quater  del D.M. Tesoro 7.1.1998 (cfr. punto
4.4.1.2).
Inoltre, in corrispondenza di ogni scadenza  biennale,  e'  riportato
l'importo  massimo  rimborsabile alla pari, da versare per esercitare
il diritto di estinzione parziale anticipata. L'importo e'  posto  in
corrispondenza  della data entro la quale effettuare il versamento ed
e' pari al debito residuo, al 1 gennaio o al 1 luglio successivo, del
piano di ammortamento della quota con diritto.
Si segnala infine che, prima che sia intervenuta la  concessione,  il
soggetto  mutuatario puo' richiedere di cambiare sia il tipo di mutuo
che la durata dell'ammortamento e  la  percentuale  della  quota  con
diritto.
Per  quanto  riguarda  le  erogazioni  si  rinvia  al punto 3.4 della
Circolare n. 1227.
Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
4.3 Nella parte sui mutui a tasso fisso e a  tasso  variabile,  punto
2.3,  sono  state illustrate le modifiche intervenute sull'art. 9 del
D.M. 7.1.1998, relativo agli interessi  attivi,  passivi  e  recupero
coattivo.
In  relazione ai mutui con diritto occorre soltanto aggiungere che il
comma  1  bis  dell'art.  9  ha  precisato  che  gli   interessi   di
preammortamento  sono  calcolati al medesimo tasso di concessione, al
netto della maggiorazione.
Variazioni dopo la concessione
4.4 L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo
la concessione del mutuo  e'  stato  oggetto  del  capitolo  7  della
Circolare  n.  1227/98.    L'introduzione dei mutui con diritto rende
necessarie le seguenti precisazioni,  rispetto  a  quanto  illustrato
allora,  circa  le  variazioni  che non producono modificazioni nelle
condizioni dell'ammortamento:
- novazione  soggettiva:  rimane  confermata  la  possibilita'  della
novazione soggettiva illustrata con la Circolare n. 1227/98;
-  novazione oggettiva: ai sensi del comma 4 dell'art. 10, introdotto
dal D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle  procedure,  e'  consentita  la  sola
devoluzione   totale.   Rimane   esclusa,  pertanto,  la  devoluzione
parziale;
-  accorpamento  residui:  la  possibilita',  prevista  dal  comma  2
dell'art.  10  del D.M. 7.1.1998, di devolvere i residui accertati su
mutui diversi per il finanziamento parziale  o  totale  di  un  nuovo
investimento,  non  puo' trovare applicazione per i mutui con diritto
in quanto una  delle  condizioni  cui  e'  sottoposto  l'accorpamento
residui  e'  l'impegno,  da  parte  del  mutuatario, a non richiedere
variazioni   dopo   la   concessione   del   finanziamento    oggetto
dell'accorpamento  dei  residui.  Nel  caso di mutuo con diritto tale
impegno non puo' essere  preso  in  quanto  l'esercizio  del  diritto
comporta  in  ogni  caso variazioni nelle condizioni di ammortamento.
Per quanto attiene alle variazioni che producono  modificazioni  alle
condizioni  di  ammortamento, si conferma la disciplina relativa alla
revoca e alla rinuncia illustrata nella circolare n. 1227/98,  mentre
e'  necessario  introdurre  alcune  modifiche relative all'estinzione
anticipata e alla riduzione del mutuo.
Estinzione anticipata
4.4.1 In questo paragrafo si prendono in esame:
- l'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari
ex art. 8, comma 1, lettera b);
- l'estinzione anticipata ex art. 11, comma 1 quater del D.M.  Tesoro
7.1.1998.
L'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari
4.4.1.1 L'esercizio del diritto  di  estinzione  parziale  anticipata
alla  pari  si  concretizza  nel  rimborso degli importi indicati nel
piano di indebitamento in corrispondenza di ogni scadenza biennale.
La procedura di estinzione si articola nel modo illustrato  al  punto
7.4.2.1  alla  pari  della Circolare n. 1227/98 alla quale si rimanda
con le seguenti integrazioni.
La  domanda  del  mutuatario,  corredata della documentazione idonea,
deve pervenire all'istituto entro il 30 giugno (ovvero  entro  il  31
dicembre  per  i  mutui  in  ammortamento  dall'1.7),  precedente  la
scadenza biennale di esercizio del diritto.
A titolo esemplificativo  si  consideri  un  mutuo  in  ammortamento.
dall'1.1.2000. La prima scadenza biennale e' il 31.12.2001, l'importo
massimo  rimborsabile e' il debito residuo al 1.1.2002, la domanda di
estinzione dovra' pervenire  entro  il  30.6.2001,  e  il  versamento
dell'importo dovra' essere effettuato entro il 31.12.2001.
Nella domanda il mutuatario deve specificare:
-  che  intende esercitare il proprio diritto all'estinzione parziale
anticipata;
-  l'importo  che  intende  versare  (pari  o  inferiore  all'importo
indicato nel piano d'indebitamento);
Sulla  base  della  domanda  e  della  prescritta  documentazione  la
Divisione V della Cassa  delibera  l'estinzione  parziale  anticipata
alla   pari,   fissando  gli  adempimenti  successivi  a  carico  del
mutuatario secondo le modalita' e con i termini consueti.
Il mutuatario puo' restituire anche un importo inferiore  rispetto  a
quello massimo. In tal caso la differenza costituisce il capitale del
nuovo  piano  di ammortamento relativo alla quota con diritto per gli
anni di vita residua del mutuo.
Nella TABELLA 2 e' riportato il piano di indebitamento di un mutuo di
L.100 milioni avente le stesse caratteristiche finanziarie del  mutuo
della tabella 1.
Nell'esempio  il mutuatario versa, alla prima scadenza utile, e cioe'
entro il 30.12.2001, L. 40 milioni. La differenza tra quanto versato,
e l'importo massimo rimborsabile (in questo caso L.  56.148.142 -  L.
40.000.000  =  L.  16.148.142)  costituisce  il capitale del piano di
ammortamento della quota con diritto per gli anni di vita residua del
mutuo.
Sulla base di questo piano di ammortamento vengono definiti  i  nuovi
importi massimi rimborsabili alla pari alle scadenze biennali.
La  rata  complessiva  del  piano  di  indebitamento  rideterminato a
seguito  della  restituzione  di  L.  40  milioni  diminuisce  da  L.
3.970.217 a L. 2.324.306.
Infine si precisa che:
- al di fuori delle scadenze biennali non e' possibile esercitare, il
diritto,  e pertanto il mutuo puo' solo essere estinto totalmente con
la modalita' di cui all'art. 11,  comma  1  quater  del  D.M.  Tesoro
7.1.1998;
-  nel caso di richiesta di estinzione totale del mutuo alle scadenze
biennali, l'operazione comporta l'esercizio del diritto per la  quota
con  diritto, e l'applicazione del citato comma 1 quater, art. 11 del
D.M. 7.1.1998 per la quota residua;
- l'estinzione della quota residua puo' essere effettuata solo previa
estinzione della quota con diritto.
TABELLA N. 2
DATI DEL MUTUO
Ammontare del prestito: L. 100.000.000   Tasso di concessione:4,960%
Durata dell'ammortamento: 20 anni       Rata semestrale: L.3.970.217
Quota con diritto: 60%                  Impegno annuale: 7.940.435
Quota residua: 40%
PIANO DI INDEBITAMENTO
===================================================================
   Data              Indebitamento             Rata        Importo
                      complessivo              Quota       rimb.
N. scadenza   Capitale  Interessi   Rata       residua    alla pari
===================================================================
 1 30/06/2000 1.550.620 2.419.598  3.970.217  1.659.846
 2 31/12/2000 1.586.284 2.383.933  3.970.217  1.659.846
 3 30/06/2001 1.622.768 2.347.449  3.970.217  1.659.846
 4 31/12/2001 1.660.092 2.310.125  3.970.217  1.659.846  56.148.142
                                              (Rimborso 40.000.000)
 1 30/06/2002   972.363 1.351.943  2.324.306  1.659.846
 2 31/12/2002   994.727 1.329.579  2.324.306  1.659.846
 3 30/06/2003 1.017.606 1.306.700  2.324.306  1.659.846
 4 31/12/2003 1.041.011 1.283.295  2.324.306  1.659.846  14.934.865
 5 30/06/2004 1.064.954 1.259.352  2.324.306  1.659.846
 6 31/12/2004 1.089.448 1.234.858  2.324.306  1.659.846
 7 30/06/2005 1.114.505 1.209.801  2.324.306  1.659.846
 8 31/12/2005 1.140.139 1.184.167  2.324.306  1.659.846  13.606.056
 9 30/06/2006 1.166.362 1.157.944  2.324.306  1.659.846
10 31/12/2006 1.193.188 1.131.118  2.324.306  1.659.846
11 30/06/2007 1.220.632 1.103.674  2.324.306  1.659.846
12 31/12/2007 1.248.706 1.075.600  2.324.306  1.659.846  12.150.714
13 30/06/2008 1.277.426 1.046.879  2.324.306  1.659.846
14 31/12/2008 1.306.807 1.017.499  2.324.306  1.659.846
15 30/06/2009 1.336.864   987.442  2.324.306  1.659.846
16 31/12/2009 1.367.612   956.694  2.324.306  1.659.846  10.556.790
17 30/06/2010 1.399.067   925.239  2.324.306  1.659.846
18 31/12/2010 1.431.245   893.061  2.324.306  1.659.846
19 30/06/2011 1.464.164   860.142  2.324.306  1.659.846
20 31/12/2011 1.497.840   826.466  2.324.306  1.659.846   8.811.087
21 30/06/2012 1.532.290   792.016  2.324.306  1.659.846
22 31/12/2012 1.567.533   756.773  2.324.306  1.659.846
23 30/06/2013 1.603.586   720.720  2.324.306  1.659.846
24 31/12/2013 1.640.468   683.837  2.324.306  1.659.846   6.899.154
25 30/06/2014 1.678.199   646.107  2.324.306  1.659.846
26 31/12/2014 1.716.798   607.508  2.324.306  1.659.846
27 30/06/2015 1.756.284   568.022  2.324.306  1.659.846
28 31/12/2015 1.796.679   527.627  2.324.306  1.659.846   4.805.162
29 30/06/2016 1.838.002   486.304  2.324.306  1.659.846
30 31/12/2016 1.880.276   444.030  2.324.306  1.659.846
31 30/06/2017 1.923.523   400.783  2.324.306  1.659.846
32 31/12/2017 1.967.764   356.542  2.324.306  1.659.846   2.511.772
33 30/06/2018 2.013.022   311.284  2.324.306  1.659.846
34 31/12/2018 2.059.322   264.984  2.324.306  1.659.846
35 30/06/2019 2.106.686   217.620  2.324.306  1.659.846
36 31/12/2019 2.155.140   169.166  2.324.306  1.659.846o
L'estinzione  anticipata  ex  art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro
7.1.1998
4.4.1.2 La parte dell'indebitamento  che  non  gode  del  diritto  di
estinzione  anticipata    alla  pari,  puo'  essere  estinta mediante
l'applicazione del comma  1  quater  dell'art.  11  del  D.M.  Tesoro
7.1.1998  (introdotto  dall'art.  5, comma 2 del decreto ministeriale
16.2.1999 sulle procedure) che stabilisce che  per  i  mutui  di  cui
all'art.  8,  comma 1, lettera b) (mutui a tasso fisso con diritto di
estinzione parziale anticipata alla pari), al di fuori delle  ipotesi
previste  nella medesima lettera, l'estinzione anticipata puo' essere
effettuata  esclusivamente  sull'intero  ammontare del mutuo mediante
restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il  valore  attuale
delle  rate  di  ammortamento  residue calcolato al medesimo tasso di
concessione del mutuo  al  netto  della  maggiorazione  e  il  valore
attuale  delle  rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso
nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'istituto.
Ai  sensi  del  citato  comma,  il   mutuatario   dovra',   pertanto,
corrispondere il piu' grande tra i seguenti due valori:
-  Valore  attuale  (V  *)  delle poste residue calcolato al tasso di
concessione senza maggiorazione;
- Valore attuale (V) delle stesse poste,  calcolato  al  tasso  fisso
nominale vigente, al momento della domanda di estinzione, per i mutui
di pari durata.
Nel  caso  in  cui  il  tasso  vigente  al  momento  della domanda di
estinzione sia inferiore al tasso di concessione, si avra' V > V*,  e
pertanto il mutuatario dovra' corrispondere il valore attuale V.
Le ipotesi in cui trova applicazione la norma sono le seguenti:
1) il mutuatario chiede di estinguere totalmente il mutuo al di fuori
delle  scadenze  biennali:  la norma si applica attualizzando le rate
del piano di indebitamento complessivo;
2) il mutuatario vuole estinguere totalmente il mutuo  alle  scadenze
biennali:  la  norma  si  applica  attualizzando le rate del piano di
indebitamento relativo alla quota residua; la quota con diritto viene
estinta secondo le modalita' di cui al paragrafo precedente;
3) il mutuatario ha gia' esercitato il  proprio  diritto  estinguendo
alla  pari la quota con diritto e chiede di estinguere, in un momento
successivo, la quota residua: la norma si  applica  attualizzando  le
rate del relativo piano di indebitamento.
Per  la  procedura  si  rinvia  al  punto  7.4.2.1 della Circolare n.
1227/98.
Riduzioni
4.4.2 La disciplina  delle  riduzioni  rimane  invariata  rispetto  a
quanto'  previsto nel paragrafo 2.4.2 relativo ai mutui a tasso fisso
e a tasso variabile ai quali, pertanto, si rimanda.
Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche
4.4.3 Dopo la concessione non e' consentita la trasformazione  di  un
mutuo  con  diritto  in un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile (e
viceversa) nonche' la variazione della  quota  con  diritto  o  della
durata dell'ammortamento.
Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto
4.5  La  gestione  delle  somme  residue  sui  mutui con ammortamento
scaduto viene effettuata secondo le modalita' illustrate al punto 2.5
della presente Circolare al quale si rimanda.
APPENDICE "A"
Esempio di mutuo con diritto di rimborso alla pari
Si consideri, a  titolo  di  esempio,  la  concessione  di  un  mutuo
ventennale  per  un  importo  di  100 milioni di lire, con diritto di
rimborso anticipato alla pari per una quota pari al 60%  dell'importo
iniziale  e data di decorrenza l'1.1.2000. Si supponga che, alla data
di concessione, il tasso mutuo per la scadenza in esame (20  anni)  e
lo  spread  per il diritto di rimborso alla pari della quota in esame
(60%) praticati dalla Cassa depositi e prestiti siano rispettivamente
il 4,60% nominale annuo e lo 0,36% nominale annuo (36 punti base). Lo
sviluppo del piano di ammortamento avviene in cinque fasi:
1)  Si  sviluppi  un piano di ammortamento a rata semestrale costante
posticipata relativo a 60 milioni di lire (60% dell'importo iniziale)
al tasso mutuo (4,60%) e  la  si  indichi  con  RA;  risulta  RA=  L.
2.310.372.  In  riferimento  alla k-esima rata di tale piano (1 = k =
40), si indichi con lkA la quota interesse di tale rata, con, CkA  la
quota  capitale e con DkA il debito residuo dopo il pagamento di tale
rata.
2) Si sviluppi un piano di ammortamento a  rata  semestrale  costante
posticipata relativo a 40 milioni di lire (40% dell'importo iniziale)
al  tasso  mutuo  (4,60%)  e  la  si  indichi con Rb; risulta Rb = L.
1.540.248. In riferimento alla k-esima rata di tale piano (1  =  k  =
40),  si  indichi con lkb la quota interesse di tale rata, con Ckb la
quota capitale e con Dkb il debito residuo dopo il pagamento di  tale
rata.
3)  Si calcoli la rata semestrale costante posticipata di un piano di
ammortamento  relativo  a  100  milioni  di  lire  (l'intero  importo
iniziale)  al  tasso mutuo con spread (4,96% = 4,60% + 0,36%) e la si
indichi con R; risulta R = L. 3.970.217.
4) Si consideri la differenza fra la rata ottenuta nella terza fase e
la somma delle rate ottenute nella prima e nella seconda fase e la si
indichi con RC; risulta RC  =  R  -  (RA  +  RB)  =  L.  3.970.217  -
(2.310.372 + 1.540.248) = L. 119.598.
5)  Si  consideri un piano di ammortamento a rata semestrale costante
posticipata  ottenuto  dal  piano  calcolato   nella   seconda   fase
aggiungendo  a  ciascuna rata la somma RC ottenuta nella quarta fase.
Si indichi con RD la rata di tale piano; risulta  RD  =  RB  +  RC  =
1.540.248 + 119.598 = L. 1.659.846.
Il  piano  di  ammortamento  ottenuto  nella  prima  fase  (piano  A)
corrisponde alla parte del mutuo  rimborsabile  anticipatamente  alla
pari (senza penale) a scadenze biennali, non necessariamente in unica
soluzione.
L'ammortamento  della restante parte del mutuo si ha tramite il piano
ottenuto nella quinta fase (piano D), che e' relativo ad  un  importo
pari  a 40 milioni di lire piu' il costo del diritto di rimborso alla
pari del piano A.
Il piano D ha convenzionalmente le quote capitali uguali a quelle del
piano  ottenuto  nella  seconda  fase  (piano  B),  mentre  le  quote
interesse  sono  la  somma  delle  quote interesse del piano B con la
somma Rc corrispondente alla rateizzazione del costo del  diritto  di
rimborso alla pari del piano A.
Il  piano  D  e'  estinguibile  anticipatamente con penale secondo le
modalita' specifiche dei mutui a tasso  fisso  concessi  dalla  Cassa
depositi e prestiti.
Il  piano  di  ammortamento  complessivo,  a rata semestrale costante
posticipata, si' ottiene per somma dei piani A e D e la relativa rata
vale
R = RA + RD = RA + RB + RC = L. 3.970.217
In riferimento alla k-esima rata del piano complessivo
(1 = k = 40), la quota capitale e'
Ck = CkA + CkD = CkA + CkB
mentre la quota interesse vale
lk = lkA + lkD = lkA + lkB + RC
Nella TABELLA 1 punto 3.2 della presente Circolare, si ha lo sviluppo
del  piano  di ammortamento complessivo con indicazione della massima
quota rimborsabile anticipatamente alla pari a cadenza biennale  (con
N = K).
                             PARTE TERZA
                             LE GARANZIE
Alla  diversificazione  dei  prodotti  finanziari offerti dalla Cassa
depositi e prestiti conseguono innovazioni anche nella materia  delle
garanzie dei finanziamenti.
5. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA COMUNI, PROVINCE, COMUNITA'
MONTANE, UNIONI DI COMUNI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
La  presente sezione viene dedicata alle istruzioni integrative della
Circolare n. 1227/98 - punto 4.1, lett. a) e b) e  punto  4.2  -  per
quanto attiene alle delegazioni di pagamento coperte dalle disciplina
legislativa  recata  dagli artt. 48, 62 e 113 del decreto legislativo
n. 77/95 e successive modificazioni per comuni,  province,  comunita'
montane  e  unioni di comuni e dall'art. 10-bis della legge n. 440/87
per Aziende speciali e consorzi ex art.22 della legge n. 142/90.
Per i mutui  a  tasso  fisso  ivi  compresi  quelli  con  diritto  di
estinzione   parziale  anticipata  alla  pari,  l'introduzione  della
diversificazione del tasso in ragione della  durata  di  ammortamento
del   mutuo   non  comporta  modifiche  sostanziali  alle  precedenti
istruzioni. Nel caso di esercizio del diritto di estinzione  parziale
anticipata  alla  pari,  e' nella facolta' del mutuatario trasmettere
nuova delega di pagamento  della  rata  per  il  residuo  periodo  di
ammortamento  nell'importo rideterminato a seguito dell'operazione di
estinzione parziale.
Si precisa inoltre che:
- i mutui a tasso fisso:
= nel caso di mutui garantiti da piu' soggetti (per es. nel  caso  di
un  mutuo  assunto  da un consorzio, con garanzie prestate dagli enti
partecipanti), le delegazioni di pagamento  rilasciate  dai  soggetti
garanti dovranno riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata
e aventi la stessa data d'inizio;
=  nel caso in cui siano parzialmente garantiti dallo Stato, la parte
a carico di quest'ultimo e la parte a carico del  mutuatario  possono
avere   durate  di  ammortamento  (e  quindi  tassi)  differenti;  il
mutuatario puo' richiedere il  differimento  della  parte  a  proprio
carico;
= i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari:
=  ai  sensi  del secondo comma dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7.1.1998,
modificato dall'art.  1  del  decreto  ministeriale  16.2.1999  sulle
procedure,  a  differenza  delle  altre  tipologie  di  finanziamento
possono essere garantiti esclusivamente dallo stesso soggetto cui  e'
stato  concesso il finanziamento. I mutui della specie, pertanto, non
potranno essere garantiti da piu' soggetti.
= nel caso in  cui  l'ente  intenda  usufruire  di  contributi  della
regione  o  dello Stato, l'istituto procedera' alla concessione di un
mutuo con una parte,. a carico di detti enti, a tasso fisso,  ed  una
parte,  a  carico  del mutuatario, con diritto di estinzione parziale
anticipata alla pari; il mutuatario puo' richiedere  il  differimento
della parte a proprio carico;
Per  i  mutui  a  tasso variabile occorre tenere conto che la rata di
ammortamento e' composta da una parte determinata, la quota  capitale
ottenuta  dividendo  il  capitale mutuato per il numero delle rate, e
una parte non determinata, relativa alla quota  interessi,  calcolata
semestralmente al tasso variabile.
La delega di pagamento da acquisire a garanzia della restituzione del
mutuo deve indicare, quindi, l'importo costante della quota capitale,
e  la modalita' per il calcolo della quota interessi (vedi il modello
allegato).
Si precisa, infine, che:
- non possono essere concessi mutui a  tasso  variabile  parzialmente
garantiti  dallo Stato o con la cessione di contributi regionali cfr.
punto 2.1);
- fatto salvo quanto sopra, i mutui possono essere garantiti da  piu'
soggetti  (per  es.  un  mutuo  assunto da un consorzio, con garanzie
prestate dagli enti partecipanti); in  tal  caso  le  delegazioni  di
pagamento  rilasciate  dai  soggetti  garanti  dovranno  riferirsi  a
periodi di ammortamento di uguale durata  e  aventi  la  stessa  data
d'inizio.
In  allegato,  vengono  riprodotti  i nuovi modelli di delegazione di
pagamento.
6. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA SOCIETA'  PER  AZIONI  O  A
RESPONSABILITA'   LIMITATA   A   PREVALENTE   CAPITALE  PUBBLICO  CHE
GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI ED ENTI PUBBLICI
Per esigenze di chiarezza e completezza,  si  e'  ritenuto  opportuno
tornare  sull'assetto delle delegazioni di pagamento rilasciate dalle
societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata  a  prevalente
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi e da enti pubblici,
diversi  da  quelli  menzionati nel paragrafo precedente, che abbiano
cespiti delegabili.
Il presente paragrafo  sostituisce  integralmente  il  paragrafo  4.1
lett.  c)  della  Circolare  n.1227/98,  con  l'avvertenza che rimane
comunque possibile garantire i finanziamenti con fidejussioni  o  con
garanzie reali.
Occorre,   innanzitutto,   delineare   con  maggiore  puntualita'  il
meccanismo negoziale  attraverso  il  quale  vengono  riprodotti  nei
confronti  dell'istituto  di  credito  -  titolare  del  servizio  di
tesoreria o di cassa - gli impegni che, per i  tesorieri  degli  enti
locali e delle loro aziende e consorzi, sorgono per legge.
In  questo  caso,  infatti,  analogamente  a  quanto  accade  per  le
delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali, la garanzia e'
rappresentata dalla delega, emessa sul tesoriere/cassiere, di  pagare
le rate semestrali utilizzando le entrate di bilancio, e, a tal fine:
- le entrate devono essere canalizzate su di un unico conto corrente;
-  il  tesoriere/cassiere  deve  assumere  l'impegno di accantonare e
vincolare quota parte delle entrate  da  destinare  al  servizio  del
debito,  sia in linea capitale che interessi, e di anticipare i fondi
qualora le entrate accantonate e vincolate non fossero sufficienti.
Il rapporto di garanzia dunque si realizza mediante:
1) Assunzione dei  seguenti  impegni  da  parte  del  mutuatario  nel
confronti   della   Cassa  depositi  e  prestiti  nella  delibera  di
contrazione del mutuo
a)   di   dare   mandato   irrevocabile   all'istituto   di   credito
tesoriere/cassiere a:
-  far confluire congrue entrate derivanti dal servizio gestito su di
un   unico   conto   corrente    intrattenuto    con    il    proprio
tesoriere/cassiere;
-  accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla
concorrenza di quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti a  titolo
di pagamento di ciascuna rata semestrale;
mantenere   indisponibili  le  somme  come  sopra  accantonate,  e  a
vincolarle alla Cassa depositi  e  prestiti  d'intesa  che  le  somme
medesime  potranno  essere utilizzate esclusivamente per il pagamento
alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;
b) di fare accettare all'istituto  mandatario  delega  di  pagamento,
alle  scadenze  indicate,  delle  rate semestrali di ammortamento del
mutuo mediante utilizzo delle somme come sopra man mano accantonate e
vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme
accantonate  e  vincolate  al  pagamento  delle  rate   non   fossero
sufficienti;
c)  di  far accettare, entro il periodo di ammortamento del mutuo, da
ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di cui sopra e di
trasmettere alla Cassa  depositi  e  prestiti  nuova  delegazione  di
pagamento regolarmente accettata.
2)  Stipulazione di apposita convenzione tra mutuatario e Istituto di
credito-tesoriere/cassiere avente ad oggetto gli impegni  di  cui  al
punto 1, lett. a), del presente paragrafo.
3)  Delegazione  di pagamento del mutuatario all'istituto di credito-
tesoriere/cassiere regolarmente accettata.
Alla luce delle considerazioni  svolte,  la  Cassa  ha  aggiornato  i
modelli della delibera di assunzione del mutuo e delle delegazioni di
pagamento (vedi allegati).
Per  quanto riguarda, infine, le specifiche modalita' di garanzia dei
mutui a tasso fisso e dei mutui  a  tasso  variabile,  si  rimanda  a
quanto precedentemente illustrato al capitolo 5.
                            PARTE QUARTA
                  LA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448
7. PATTO DI STABILITA' EX ART. 28, COMMA 3
Il  collegato alla Finanziaria ÃŽ99 (L. 448/98), all'art. 28 recepisce
gli obiettivi fissati dal punto 5.7 del DPEF 1999-2001  (introduzione
e  disciplina  del  Patto  di  stabilita'  interna)  e  definisce  in
particolare,   al    comma    3,    un    procedimento    finalizzato
all'accelerazione  della  riduzione  dello stock di debito degli enti
locali e delle regioni.
Il citato comma 3 prevede che  le  Regioni  e  gli  enti  locali  che
presenteranno  al Ministero del Tesoro/ Dipartimento del Tesoro - che
si avvale della Cassa depositi e  prestiti  -  un  piano  finanziario
quinquennale di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra
il  proprio  stock  di debito e il PIL saranno esentati dal pagamento
della penale prevista dalle norme vigenti per l'estinzione anticipata
dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.
Le istruzioni attuative della disposizione esaminata  sono  contenute
nella  Circolare 26.3.1999, n. 1 del Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica e del Ministero dell'Interno (G.U.  -  serie
generale - n. 74 del 30.3.1999).
8. ART. 61, COMMA 3
L'art. 61, comma 3 della legge n. 448/98 stabilisce che, su richiesta
degli  enti, la Cassa depositi e prestiti, con modalita' operative da
essa definite, e' autorizzata  a  trasformare,  una  sola  volta  per
ciascun  mutuo,  il  resto di capitale da ammortizzare a carico degli
enti   richiedenti  aumentato  dell'indennizzo,  in  nuovi  mutui  da
ammortizzare  al  tasso  vigente   al   momento   della   definizione
dell'operazione.
Le modalita' operative sono in corso di emanazione.
9. ART. 63, COMMA 5
La  norma in argomento ha ribadito la finanziabilita', da parte della
Cassa depositi e prestiti, dei Consorzi di sviluppo industriale  che,
in  quanto  enti  pubblici,  erano  gia'  autorizzati  ad accedere ai
finanziamenti dell'istituto ai sensi dell'art.  49;  comma  10  della
legge 449/97.
Detti  enti  possono  accedere  al  credito  della  Cassa  secondo le
disposizioni generali concernenti gli enti pubblici, illustrate nella
Circolare  n.1227/98  e  nelle  precedenti   parti   delle   presenti
istruzioni.
A  tale  proposito  e'  opportuno  precisare  che  i consorzi possono
richiedere i finanziamenti, oltre che per  le  finalita'  specificate
nell' art. 63 in esame (realizzazione di infrastrutture industriali e
acquisizione  di  aree  e  di immobili da destinare agli insediamenti
produttivi), anche per gli  oggetti  previsti  all'art.  1  del  D.M.
Tesoro  17.1.1998,  illustrato  al  punto 2 della citata Circolare n.
1227/98.
                                  Il  direttore  generale:  SALVEMINI
                                  RISTUCCIA
                            PARTE QUINTA
                          SCHEMI DI MODELLI
1.  SCHEMA  DI  DELIBERAZIONE MUTUI, A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI,
UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE
142/90) - Mod. II - 01 - 304F
2. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A  TASSO  FISSO  (S.P.A.,  S.R.L.  A
PREVALENTE  CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II - 01
- 304F1
3. SCHEMA DI  DELIBERAZIONE  MUTUI  A  TASSO  FISSO  CON  DIRITTO  DI
ESTINZIONE  PARZIALE  ANTICIPATA (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI,
COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE  142/90)  -  Mod.
II - 01 - 304E
4.  SCHEMA  DI  DELIBERAZIONE  MUTUI  A  TASSO  FISSO  CON DIRITTO DI
ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE  CAPITALE
PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II - 01 - 304E1
5. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (PROVINCE, COMUNI,
UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE
142190) - Mod. II - 01 - 304V
6. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (S.P.A., S.R.L.  A
PREVALENTE  CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II 01 -
304V1
7. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO  FISSO
(PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ.  SPECIALI
E CONSORZI IMPRENDITORIALI) - Mod. II - 01 - 310F
8.  SCHEMA,  DI  DELEGA  DI  PAGAMENTO  ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO
VARIABILE (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ.
SPECIALI E CONSORZI IMPRENDITORIALI) Mod. II - 01 310V
9.  SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO FISSO
(ENTI PUBBLICI, S.P.A. E S.R.L. A  PREVALENTE  CAPITALE  PUBBLICO)  -
Mod. II - 01 - 340F
10.  SCHEMA  DI  DELEGA  DI  PAGAMENTO  ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO
VARIABILE (ENTI PUBBLICI,  S.P.A.  E  S.R.L.  A  PREVALENTE  CAPITALE
PUBBLICO) - Mod. II - 01 - 340V
SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO
(PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ.  SPECIALI
E CONSORZI ex (lege 142/90)
A) - DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione del mutuo (per le delibere  assunte  dopo  l'adesione  di
massima);
                              DELIBERA
(per il soggetto mutuatario)
1)  - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L.....
per.......................;
2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative  ai  lavori
viene  effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando
sui quotidiani, ad inserire la  dicitura  l'opera  verra'  finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio, postale";
3)  -  di  impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
(per il soggetto mutuatario e/o garante)
4)  -  di garantire per la quota di L. . ............................
del mutuo di L. .................... da  concedersi  a...............
per...........................................
B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE
5)  -  di  restituire il mutuo in n . ...rate semestrali, comprensive
del capitale e dell'interesse al  saggio  vigente  al  momento  della
concessione  per  i  mutui  a  tasso  fisso  della  Cassa  depositi e
prestiti;
6) - (Province, Comuni e Unione di Comuni  -  Comunita'  montane)  di
garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito con
delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due
titoli del bilancio;
-  (Aziende  speciali e Consorzi imprenditoriali) di garantire le n .
rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere
a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base  al  conto
aziendale reso ed approvato;
7)  -  di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la
quota  delle  entrate  irrevocabilmente  pro  solvendo"  e  non  "pro
soluto";
8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega,
per  la  somma  e  con  la  decorrenza che l'Amministrazione mutuante
indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato  che
con  la  delegazione  suddetta  non si supera il 25% delle entrate ai
sensi:
- dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province,  Comuni,  Unione  di
Comuni e Comunita' montane);
-  dell'art.  10  bis  della  legge  440/87 (per le Aziende speciali,
Consorzi imprenditoriali);
9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per  il  rimborso
del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni
considerato;
10)  -  di  prendere  atto  che  il  Tesoriere/Cassiere  e'  tenuto a
vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze,
i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.
11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato
entro  il  periodo  di  ammortamento  del  mutuo,  l'obbligo  per  il
Tesoriere  di  effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle
rate di cui al precedente punto 6;
C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI
12) - che le semestralita' di ammortamento di L.  ............vengono
garantite  dall'Ente................con  le  entrate proprie, come da
delibera n. ................. del..........................
D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE
13) - di cedere, come si cede alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  il
contributo  regionale  del.......... per cento concesso per la durata
di............anni sulla spesa di L. ..................
N.B.: - Nel  caso  in  cui  il  contributo  concesso  copra  l'intera
annualita'  di  ammortamento,  dovranno  essere deliberati soltanto i
punti A1, A2, A3 e D 13.
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
                         (per gli Enti soggetti)
           SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER MUTUI A TASSO FISSO
   (S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI
                              PUBBLICI)
A) - DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione  del  mutuo  (per  le delibere assunte dopo l'adesione di
massima);
                              DELIBERA
(per il soggetto mutuatario)
1) - di assumere con la Cassa depositi e  prestiti  un  mutuo  di  L.
.....................  per .................;
2)  -  di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori
viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del  bando
sui  quotidiani,  ad  inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3) - di impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei  lavori  finanziati  un
cartello  con  la  dicitura  "opera finanziata dalla Cassa depositi e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
(per il soggetto mutuatario e/o garante)
4) - di garantire per la quota di L......... del mutuo di L....... da
concedersi a .................  per ..............
B) - DELIBERA BASE
5) - di restituire il mutuo  in  n  ..............  rate  semestrali,
comprensive  del  capitale  e  dell'interesse  al  saggio  vigente al
momento della concessione per i  mutui  a  tasso  fisso  della  Cassa
depositi e prestiti;
6)  -  di garantire le n. ........... rate semestrali di ammortamento
del prestito con delegazione di pagamento all'istituto di credito,
 ..................titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere
sulle proprie entrate;
oppure
di garantire le n. ................ rate semestrali  di  ammortamento
del prestito con fidejussione bancaria solidale;
7)  -  per  i  mutui  a  tasso  fisso  e  indicizzati  garantiti  con
delegazione di pagamento all'istituto di credito tesoriere/cassiere
(S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)
di conferire all'istituto...............  titolare  del  servizio  di
tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
-  far  confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso
cassiere intrattenuto;
- accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino  alla
concorrenza  di  quanto  dovuto,  alle scadenze indicate nel piano di
ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di
ciascuna rata semestrale;
- mantenere  indisponibili  le  somme  come  sopra  accantonate  e  a
vincolarle  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  d'intesa che le somme
medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per  il  pagamento
alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;
(Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica)
di  conferire  mandato  all'istituto  ............................  ,
titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le  somme  occorrenti
al  pagamento  di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel
piano di ammortamento;
8) - di far accettare all'istituto mandatario  delega  di  pagamento,
alle  scadenze  indicate,  delle  rate semestrali di ammortamento del
mutuo,  mediante  utilizzo  delle  somme  man  mano   accantonate   e
vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme
accantonate   e   vincolate  al  pagamento  delle  rate  non  fossero
sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;
9) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara'
stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di  far
accettare  da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di
cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e  prestiti
la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata;
C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI
10)  -  che  le semestralita' di ammortamento di L. .................
vengono  garantite  dall'Ente   .....................................
con le entrate proprie, come da delibera n. ....... del .........
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
                       SCHEMA DI DELIBERAZIONE
  MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA
     (Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az.
                speciale e consorzi ex legge 142/90)
A) - DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione del mutuo (per le delibere  assunte  dopo  l'adesione  di
massima);
DELIBERA
1)  di  assumere  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  un  mutuo di
L..............per.......................con  diritto  di  estinzione
anticipata  alla  pari  di  una  quota  pari  al .......... per cento
dell'intero importo;
2) di impegnarsi, se la pubblicita' delle  gare  relative  ai  lavori
viene  effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando
sui quotidiani, ad inserire la dicitura  "l'opera  verra'  finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3)  -  di  impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE
4)  di  restituire il mutuo in n. ...... rate semestrali, comprensive
del capitale e dell'interesse, al saggio  vigente  al  momento  della
concessione  per  i  mutui  a  tasso  fisso,  della  Cassa depositi e
prestiti, aumentato della maggiorazione  prevista  per  i  mutui  con
diritto di estinzione parziale anticipata;
5)  -  (Province,  Comuni  e Unione di Comuni - Comunita' montane) di
garantire le n.  ...........  rate  semestrali  di  ammortamento  del
prestito  con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i
primi tre/due titoli del bilancio;
(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
di garantire le n . .......... rate semestrali  di  ammortamento  del
prestito  con  delega  sul  Tesoriere  a valere sulle proprie entrate
effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;
6) di delegare, come si delega alla Cassa  depositi  e  prestiti,  la
quota  delle  entrate  irrevocabilmente  "pro  solvendo"  e  non "pro
soluto";
7) di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto  di  delega,
per  la  somma  e  con  la  decorrenza che l'Amministrazione mutuante
indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato  che
con  la  delegazione  suddetta  non si supera il 25% delle entrate ai
sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione
di Comuni e Comunita' montane) / dell'art. 10 bis della legge  440/87
(per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali)
8) di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del
prestito,  nella  parte  passiva  del bilancio per il periodo di anni
considerato;
9)  di  prendere  atto  che  il  Tesoriere/Cassiere  e'   tenuto   ad
accantonare   le  somme  occorrenti  a  soddisfare,  alle  rispettive
scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.
10)  di  inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato
entro  il  periodo  di  ammortamento  del  mutuo,  l'obbligo  per  il
Tesoriere  di  effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle
rate di cui al precedente punto 5.
C) - CON CONTRIBUTO REGIONALE
11) - di cedere, come si cede alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  il
contributo  regionale  del..............  per  cento  concesso per la
durata di............. anni sulla spesa di L....................
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
                       SCHEMA DI DELIBERAZIONE
  MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA
   (S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI
                              PUBBLICI)
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione  del  mutuo  (per le delibere, assunte dopo l'adesione di
massima);
DELIBERA
1) - di assumere con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  un  mutuo  di
L............   per  ..................  con  diritto  di  estinzione
anticipata alla pari di una quota pari  al...............  per  cento
dell'intero importo;
2)  -  di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori
viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del  bando
sui  quotidiani,  ad  inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3) - di impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei  lavori  finanziati  un
cartello  con  la  dicitura "opera finanziata dalla, Cassa depositi e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
4) - di restituire  il  mutuo  in  n.  ...........  rate  semestrali,
comprensive  del  capitale  e  dell'interesse,  al  saggio vigente al
momento della concessione per i  mutui  a  tasso  fisso  della  Cassa
depositi  e  prestiti,  aumentato  della maggiorazione prevista per i
mutui con diritto di estinzione parziale anticipata;
5) - di garantire le n. .......... rate  semestrali  di  ammortamento
del  prestito  con  delegazione  di pagamento all'istituto di credito
titolare del servizio di  tesoreria/cassa,  a  valere  sulle  proprie
entrate;
oppure
di  garantire  le  n.  ...........rate semestrali di ammortamento del
prestito con fidejussione bancaria solidale;
6) - per i mutui garantiti con delegazioni di pagamento  all'Istituto
di credito-tesoriere/cassiere
(S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)
di    conferire   all'istituto.........................titolare   del
servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
- far confluire congrue entrate su un unico conto corrente  con  esso
cassiere intrattenuto;
-  accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla
concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze  indicate  nel  piano  di
ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di
ciascuna rata semestrale;
-  mantenere  indisponibili  le  somme  come  sopra  accantonate  e a
vincolarle alla Cassa depositi  e  prestiti  d'intesa  che  le  somme
medesime  potranno  essere utilizzate esclusivamente per il pagamento
alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;
(Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica)  di  conferire  mandato
all'istituto ..................., titolare del servizio di tesoreria,
a  vincolare  le  somme  occorrenti  al  pagamento  di  ciascuna rata
semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;
7) - di far accettare all'istituto mandatario  delega  di  pagamento,
alle  scadenze  indicate,  delle  rate semestrali di ammortamento del
mutuo,  mediante  utilizzo  delle  somme  man  mano   accantonate   e
vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme
accantonate   e   vincolate  al  pagamento  delle  rate  non  fossero
sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;
8) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara'
stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di  far
accettare  da  ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di
cui ai punti 6) e 7) e di trasmettere alla Cassa depositi e  prestiti
la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata.
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
           SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE
     (Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az.
                speciale e consorzi ex legge 142/90)
A) - DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione del mutuo (per le delibere  assunte  dopo  l'adesione  di
massima);
DELIBERA
(per il soggetto mutuatario)
1)  -  di  assumere  con  la  Cassa  depositi  e prestiti un mutuo di
L...............per...................
2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative  ai  lavori
viene  effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando
sui quotidiani, ad inserire la dicitura  "l'opera  verra'  finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3)  -  di  impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
(per il soggetto mutuatario e/o garante)
4)  - di garantire per la quota di L.................... del mutuo di
L.................. da concedersi a............. per.............;
B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE
5) - di restituire il mutuo in n. ................  rate  semestrali,
comprensive  del  capitale  e dell'interesse, al tasso semestrale che
sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16
febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40;
6)  -  (Province,  Comuni  e Unione di Comuni - Comunita' montane) di
garantire le n.    .........  rate  semestrali  di  ammortamento  del
prestito,  determinate  come  al  punto 5, con delega sul Tesoriere a
valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;
(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
di garantire le n. ............rate semestrali  di  ammortamento  del
prestito,  determinate  come  al  punto 5, con delega sul Tesoriere a
valere sulle proprie entrate effettive accertate  in  base  al  conto
aziendale reso ed approvato;
7)  -  di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la
quota delle  entrate  irrevocabilmente  "pro  solvendo"  e  non  "pro
soluto";
8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega,
per  la  somma  e  con  la  decorrenza che l'Amministrazione mutuante
indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato  che
con  la  delegazione  suddetta  non si supera il 25% delle entrate ai
sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione
di Comuni e Comunita' montane) / dell'art.  10 bis della legge 440/87
(per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali);
9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per  il  rimborso
del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni
considerato;
10)  -  di  prendere  atto  che  il  Tesoriere/Cassiere  e' tenuto ad
accantonare  le  somme  occorrenti  a  soddisfare,  alle   rispettive
scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;
11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato
entro  il  periodo  di  ammortamento  del  mutuo,  l'obbligo  per  il
Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i  versamenti  delle
rate di cui al precedente punto 6;
C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI
12)  -  che  le  rate  semestrali  di  ammortamento,  comprensive del
capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara'  determinato
in  conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in
G.U. 18 febbraio  1999,  n.40  vengono  garantite  dall'Ente  con  le
entrate proprie, come da delibera n. ............  del..............;
D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE
13)  -  di  cedere,  come  si cede alla Cassa depositi e prestiti, il
contributo regionale del..............  per  cento  concesso  per  la
durata di............ anni sulla spesa di L......................
Verbale fatto, letto e sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
           SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE
   (S.P.A. E S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ed enti
                              pubblici)
A) DELIBERA BASE
VISTO (esposizione dei fatti);
CONSIDERATO  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  aderito  alla
concessione del mutuo (per le delibere  assunte  dopo  l'adesione  di
massima);
DELIBERA
(per il soggetto mutuatario)
1)  di  assumere  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  un  mutuo di
L................... per.....................;
2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative  ai  lavori
viene  effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando
sui quotidiani, ad inserire la dicitura  "l'opera  verra'  finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
3)  -  di  impegnarsi  a  porre  sul  luogo  dei lavori finanziati un
cartello con la dicitura "opera finanziata  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti con i fondi del risparmio postale";
(per il soggetto mutuatario e/o garante)
4)  -  di garantire per la quota di L................... del mutuo di
L................ da concedersi a............. per................;
B) GARANZIA ENTRATE PROPRIE
5) - di restituire il mutuo in n.  ...............  rate  semestrali,
comprensive  del  capitale  e dell'interesse, al tasso semestrale che
sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M.    Tesoro
16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40;
6)   -   di   garantire   le  n.  ...............rate  semestrali  di
ammortamento  del  prestito,  determinate  come  al  punto   5,   con
delegazione  di  pagamento  all'istituto  di  credito................
titolare del servizio di  tesoreria/cassa,  a  valere  sulle  proprie
entrate;
oppure
di  garantire  le  n.  ......  rate  semestrali  di  ammortamento del
prestito, determinate come al  punto  5,  con  fidejussione  bancaria
solidale;
7)  -  per  i  mutui  a  tasso  fisso  e  indicizzati  garantiti  con
delegazioni di pagamento all'istituto di  credito  tesoriere/cassiere
(S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)
di conferire all'istituto....................titolare del servizio di
tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
-  far  confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso
cassiere intrattenuto;
- accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino  alla
concorrenza  di  quanto  dovuto,  alle scadenze indicate nel piano di
ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di
ciascuna rata semestrale;
- mantenere  indisponibili  le  somme  come  sopra  accantonate  e  a
vincolarle  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  d'intesa che le somme
medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per  il  pagamento
alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza; (Enti pubblici
soggetti alla tesoreria unica)
di   conferire  mandato  all'istituto...................titolare  del
servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti  al  pagamento
di  ciascuna  rata  semestrale  alle  scadenze  indicate nel piano di
ammortamento;
8) - di far accettare all'istituto mandatario  delega  di  pagamento,
alle  scadenze  indicate,  delle  rate semestrali di ammortamento del
mutuo,  mediante  utilizzo  delle  somme  man  mano   accantonate   e
vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme
accantonate   e   vincolate  al  pagamento  delle  rate  non  fossero
sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;
9) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara'
stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di  far
accettare  da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di
cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e  prestiti
la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata;
C) - CON GARANZIA Di ALTRI ENTI
10)  -  che  le  rate  semestrali  di  ammortamento,  comprensive del
capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara'  determinato
in  conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in
G.U. 18 febbraio 1999, n.40 vengono garantite  dall'Ente  ...........
con le entrate proprie, come da delibera n.
 .......... del........
Verbale fatto, letto e, sottoscritto.
                      Certificazione di pubblicazione ed esecutivita'
(per gli Enti soggetti)
Pos................. della Cassa DD.PP.        MUTUI A TASSO FISSO
DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE
(Province - Comuni - Unione di Comuni - Comunita' Montane - Aziende
Speciali - Consorzi imprenditoriali)
Il sottoscritto (1) ....................... del....................
Vista la deliberazione in data................ n. .................
divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti o dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa
depositi e prestiti di un mutuo di L...........(lire...............)
per..................
Visto che il detto mutuo e' da estinguersi in (2)..............anni
verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive
di capitale e di interessi, di L..............(3) (lire...........);
Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi
due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive
accertate;
Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della
normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere e'
tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso
dell'anno;
DELEGA
Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di
destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con
comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato
versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di
ammortamento dal (4)......... al.......... alla Cassa depositi e
prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica
o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (3)..........
(lire......................) della quale sara' discaricato con le
ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.
(5).............. li'...............
(1).................................
Timbro d'ufficio
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto...................................dichiara di avere
              (generalita') (qualifica del notificante)
oggi notificato il presente atto di delega al
Tesoriere/Cassiere....................................
                     (ragione sociale)
consegnandone copia nelle mani del Sig.............................
                                         (generalita')
formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza
 .................... li'....................
      (luogo)                 (data)
(firma )
NOTE A TERGO
NOTE:
1)  Il  dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il
legale rappresentante (per le Aziende Speciali ed i Consorzi).
2) Numero degli anni di ammortamento.
3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento.
4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno  di
inizio   e  di  fine  dello  stesso.  Si  rammenta  al  riguardo  che
l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo  o  del  secondo  anno
successivo  a  quello  in cui avviene la formale concessione (art. 8,
commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998)  e  che  per  i  mutuatari  non
soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i
mutui  concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal
1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in  cui  e'
avvenuta  la  formale  concessione  (art. 8, comma 3 del D.M.  Tesoro
7.1.1998).
5) Luogo e data di emissione della delega.
             Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
                               Art. 48
                     (Delegazione di pagamento)
1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei  mutui
e  dei  prestiti  gli  enti  locali  di  cui all'articolo 1, comma 2,
possono rilasciare delegazione di pagamento a  valere  sulle  entrate
afferenti  ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'  notificato  al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
                               Art. 62
      (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)
A  seguito  della  notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto
ai   creditori   alle   scadenze   prescritte,    con    comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Pos...............della Cassa DD.PP.       MUTUI A TASSO VARIABILE
DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE
(Province, Comuni, Unione di Comuni, Comunita' Montane, Aziende
Speciali, Consorzi imprenditoriali)
Il sottoscritto (1).................... del...................
Vista la deliberazione in data.......... n............... divenuta
esecutiva/definitiva a tutti gli effetti o dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa
depositi e prestiti di un mutuo di L.............(lire.............)
per .........................;
Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2)................anni
verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive
di una quota capitale costante pari a L...........(lire............)
semestrale vigente;
Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi
due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive
accertate;
Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della
normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere e' tenuto a
vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive
scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;
DELEGA
Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di
destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con
comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato
versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di
ammortamento dal (3) ...................al.................alla
Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria
centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale
la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a
L. .......................(lire..................................)
e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso
semestrale variabile equivalente alla meta' del tasso d'interesse
annuo - maggiorato quest'ultimo di................. centesimi di
punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro
16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi,
rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del, decreto del
Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica
del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di
un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di
ammortamento.
Il tesoriere sara' discaricato delle somme dovute per capitale e
interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei
versamenti che vi si riferiscono.
(4).................li'................
NOTE A TERGO                           (1) ....................
Timbro d'ufficio
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto....................................................
                    (generalita')       (qualifica del notificante)
dichiara di avere oggi notificato il presente atto di delega al
Tesoriere/Cassiere.................................
                       (ragione sociale)
consegnandone copia nelle mani del Sig............................
                                           (generalita')
formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza
 ..................... li...................
     (luogo)                    (data)                 (firma)
NOTE:
(1)  Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il
legale rappresentante (per le Aziende Speciali ed i Consorzi).
(2) Numero degli anni di ammortamento.
(3) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di
inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio  del
primo  o  del  secondo  anno  successivo  a  quello in cui avviene la
formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998)  e
che  per  i  mutuatari  non  soggetti  alle  disposizioni del decreto
legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal  1  luglio  possono
essere  posti  in  ammortamento dal lo luglio del primo o del secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta  la  formale  concessione
(art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).
(4) Luogo e data di emissione della delega.
             Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
                               Art. 48
                     (Delegazione di pagamento)
1)  Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti  locali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
possono  rilasciare  delegazione  di pagamento a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le  comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2)  L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e', notificato al
tesoriere da parte  dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
                               Art. 62
      (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)
A seguito della notifica degli atti di delegazione  di  pagamento  di
cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto
ai    creditori    alle   scadenze   prescritte,   con   comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Pos..............                             MUTUI A TASSO FISSO
della Cassa DD. PP.
DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo, salvo esenzioni)
(Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico)
Il sottoscritto..................................................
legale rappresentante (1) dell'Ente .............................
della Societa'.....................(n. d'iscrizione..............);
Vista la delibera n. ............. in data........................
adottata dal (2)................per l'assunzione con la Cassa
depositi e prestiti di un mutuo di L................................
(lire...........................per.............................;
Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3).....................
anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento,
comprensive di capitale ed interessi, di L. (4).....................
(lire........................);
Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie
entrate;
Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile,
sottoscritto in data................ (5), tra la suddetta societa'
e l'istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo ha assunto
tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata delibera di
assunzione del mutuo n.....................del....................
per accantonare e vincolare le somme necessarie al pagamento entro
il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di
ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, di L. ...........
(lire......................) dal........ al............(6);
Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato
versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura
vigente al momento della inadempienza;
Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli
interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui gia'
contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti
dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi
d'esercizio desunti dal medesimo bilancio (7);
DELEGA
La/Il,.................mandatario della Societa' suddetta, a
pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate
vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le
somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero
sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di
ammortamento dal.............. al................. (8) alla Cassa
depositi e prestiti la somma di L.(9).....................
(lire.......................) della quale sara' discaricato con le
ricevute, dei versamenti che vi si riferiscono.
(10)..............li....................
Timbro dell'Ufficio                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                ...................................
Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO
 ..................................formalmente munito dei poteri di
Il Funzionario incaricato          firma e di rappresentanza.
NOTE A TERGO
NOTE
1)  In  caso  di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre
citare gli estremi dell'atto di delega.
2) Organo deliberativo dell'Ente o della Societa'.
3) Numero degli anni di ammortamento.
4) Ammontare della rata semestrale di ammortamento.
5) Indicare la  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  mandato
irrevocabile.
6)   Indicare  l'importo  della  rata  semestrale  e  il  periodo  di
ammortamento, specificando mese ed anno di inizio  e  di  fine  dello
stesso.  Si  rammenta  al  riguardo  che l'ammortamento decorre dal 1
gennaio del primo o del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
avviene  la  formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro
7.1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi  dal  1  luglio
possono  essere  posti  in  ammortamento dal 1 luglio del primo o del
secondo anno successivo a  quello  in  cui  e'  avvenuta  la  formale
concessione (art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 7.1.1998).
7) Solo per S.p.A. e S.r.l.
8)  Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di
inizio  e  di  fine  dello  stesso.  Si  rammenta  al  riguardo   che
l'ammortamento  decorre  dal  1  gennaio del primo o del secondo anno
successivo a quello in cui avviene la formale  concessione  (art.  8,
commi  1  e  2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che su apposita istanza, i
mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento  dal
1  luglio  del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3  del  D.M.    Tesoro
7.1.1998).
9) Indicare l'importo della rata semestrale.
10) Luogo e data dell'emissione della delega.
Pos................                       MUTUI A TASSO VARIABILE
della Cassa DD. PP.
DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo, salvo esenzioni)
(Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico)
Il sottoscritto..................legale rappresentante (1)
dell'Ente .................Societa'.........................
(n. d'iscrizione ...............................................);
Vista la delibera n. ..............in data....................
adottata dal (2)......................per l'assunzione con la Cassa
depositi e prestiti, di un mutuo di L.............................
(lire ) .................................per.....................
Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3)....................
anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento,
comprensive di una quota capitale costante pari a L................
(lire ......................) e di una quota interessi calcolata,
semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente;
Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie
entrate;
Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile,
sottoscritto in data............... (4), tra la suddetta
societa' e l'istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo
ha assunto tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata
delibera di assunzione del mutuo n................
del.................... per accantonare e vincolare le somme
necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di
ciascuna rata semestrale di ammortamento comprensiva di una quota
capitale costante pari a
L.....................(lire............................) e di una
quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso
variabile semestrale vigente, dal.............al..............(5).
Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato
versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura
vigente al momento della inadempienza;
Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli
interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui gia'
contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti
dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi
d'esercizio desunti dal medesimo bilancio (6);
DELEGA
La/Il............................., mandatario della Societa'
suddetta, a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso
le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza
qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate
non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del
periodo di ammortamento dal..............al...................(5)
alla Cassa depositi e prestiti la rata semestrale costituita dalla
quota capitale pari a L...................(lire...................)
e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso
semestrale variabile equivalente alla meta' del tasso d'interesse
annuo - maggiorato quest'ultimo di.................centesimi di
punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro
16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi,
rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di
un mese l'inizio del periodo di riferimento, della rata di
ammortamento.
Il Cassiere sara' discaricato delle somme dovute per capitale e
interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei
versamenti che vi si riferiscono.
(7)......................li'.............................
Timbro dell'Ufficio               IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                  .......................
Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO
 ...............................formalmente munito dei poteri di
Il funzionario incaricato       firma e di rappresentanza.
NOTE A TERGO
NOTE
1)  In  caso  di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre
citare gli estremi dell'atto di delega.
2) Organo deliberativo dell'Ente o della Societa'.
3) Numero degli anni di ammortamento.
4) Indicare la  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  mandato
irrevocabile.
5)  Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di
inizio  e  di  fine  dello  stesso.  Si  rammenta  al  riguardo   che
l'ammortamento  decorre  dal  1  gennaio del primo o del secondo anno
successivo a quello in cui avviene la formale  concessione  (art.  8,
commi  1  e  2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che su apposita istanza, i
mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento  dal
1  luglio  del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3  del  D.M.    Tesoro
7.1.1998).
6) Solo per S.p.A. e S.r.l.
7) Luogo e data dell'emissione della delega.
                             PARTE SESTA
                         APPENDICE NORMATIVA
                      DECRETO 16 febbraio 1999
 FISSAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E
                              PRESTITI.
     IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
                              ECONOMICA
  Visto  il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito
nella legge 3 aprile 1933, n. 442;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  del  23  dicembre  1998,  pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;
  Sulla proposta  del  direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
prestiti;
  Udito  il  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa  depositi e
prestiti  in  data  26  gennaio  1999  e  sentito  il  parere   della
commissione parlamentare di vigilanza in data 10 febbraio 1999;
                              DECRETA:
                               Art. 1
  1.  Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo
a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di
interesse sono fissati:
  - al 4,000 per cento in ragione d'anno per i mutui  a  tasso  fisso
con durata fino a dieci anni;
  -  al  4,350  per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso
con durata fino a quindici anni;
  - al 4,600 per cento in ragione d'anno per i mutui  a  tasso  fisso
con durata fino a venti anni.
  I  suddetti  tassi  sono  ridotti  dello  0,15  per  cento  per  il
finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  inseriti  nei  patti
territoriali   e  nei  contratti  d'area  approvati  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti.
  2. Il tasso fissato per i mutui con durata  ventennale  e'  assunto
quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.
                               Art. 2
  1.  Per  i  mutui  a tasso fisso con diritto di estinzione parziale
anticipata alla pari, i tassi di cui al  comma  1  dell'art.  1  sono
maggiorati  nella  misura  fissata,  con  riferimento alla durata del
finanziamento e alla quota dello stesso  con  diritto  di  estinzione
parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  2.  Per  i  mutui  a  tasso  variabile  l'indice  di riferimento e'
definito come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato
ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre
1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese  l'inizio
del  periodo  di riferimento della rata di ammortamento; il tasso per
il calcolo della quota interessi e' dato dall'indice maggiorato dello
0,45  per  cento per i mutui con durata fino a dieci anni, dello 0,50
per cento per i mutui con durata fino a quindici anni  e  dello  0,55
per cento per i mutui con durata fino a venti anni.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                             ALLEGATO
 TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER
   I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI
DURATA DEL MUTUO
===================================================================
quantita' massima           10 ANNI       15 ANNI        20 ANNI
estinguibile            maggiorazioni  maggiorazioni  maggiorazioni
===================================================================
40%                         0,20           0,22            0,24
60%                         0,30           0,33            0,36
80%                         0,40           0,44            0,48
-------------------------------------------------------------------
                      DECRETO 16 febbraio 1999
  NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI
               MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
     IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
                              ECONOMICA
  Visto il testo unico delle leggi riguardanti la  Cassa  depositi  e
prestiti,  approvato  con  regio  decreto  2  gennaio 1913, n. 453, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
  Visto  il  terzo,  quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8
gennaio 1979, n. 3;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Visto i decreti ministeriali Tesoro del 7.1.1998 e del 17.12.98;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  le  norme  relative  alla
concessione,  garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e
prestiti;
  Vista la delibera del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999;
  Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio, 1999;
                              DECRETA:
                               Art. 1
  1.  All'art.  6,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro del tesoro
7.1,1998, dopo le parole "La Cassa"" sono aggiunte le  parole  "fatta
eccezione  per  i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata
alla pari,".
                                Art. 2
  1. L'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio  1998
e' sostituito dal seguente:
                         Tipologie di mutuo
  1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:
  a)  mutui  a  tasso  fisso.  Sono  ammortizzati  in  un periodo non
superiore a venti anni; le rate del piano di  ammortamento  decorrono
dal  1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e
sono comprensive di capitale e interesse;
  b)  mutui  a  tasso  fisso  con  diritto  di  estinzione   parziale
anticipata  alla  pari.  Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti
anni; le rate del piano  di  ammortamento  decorrono  dal  1  gennaio
successivo   alla  data  di  concessione  dei  mutui  stessi  e  sono
comprensive  di  capitale  e  interesse.  Il  diritto  di  estinzione
parziale   anticipata  alla  pari  puo'  essere  esercitato  in  piu'
soluzioni,  a  scadenze  biennali  contate  a  far  data  dall'inizio
dell'ammortamento,  con  preavviso  di  almeno  sei mesi. Nel caso di
mutui ammortizzati in  quindici  anni  il  diritto  non  puo'  essere
esercitato  oltre  il  dodicesimo  anno  di ammortamento. La quota di
mutuo con diritto di estinzione  parziale  anticipata  alla  pari  e'
stabilita  al  momento della concessione e non puo' eccedere l'80 per
cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi  rimborsabili  in
corrispondenza  delle  scadenze  biennali sono pari al debito residuo
del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di
estinzione parziale anticipata alla pari;
  c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici  e
venti  anni.  Le  rate  del  piano  di ammortamento, a quote capitali
costanti, decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione
del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.
  2. Su  richiesta  degli  enti  mutuatari,  le  rate  del  piano  di
ammortamento  possono  decorrere  dal  1  gennaio  del  secondo  anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione.
  3. Per i mutuatari  non  soggetti  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n.77, le rate del piano di ammortamento
dei  mutui,  concessi dal 1 luglio possono decorrere dal 1 luglio del
primo o del secondo anno successivo a quello in cui  e'  avvenuta  la
formale concessione.
                               Art. 3
  1.  All'art.  9,  comma  1,  del  decreto del Ministro del tesoro 7
gennaio 1998, le parole "con valuta 31 dicembre di  ciascun  anno  di
preammortamento  entro il successivo 31 gennaio", sono sostituite con
le  parole  "entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun  anno  di
preammortamento".
  2.  All'art.  9 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  "1-bis. Per i mutui di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),  gli
interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso
di concessione, al netto della maggi orazione."
  "1-ter.  Per  i  mutui  di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli
interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono  calcolati  ai
tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento."
  "1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di
cui  ai  commi  precedenti  sono  dovuti dalla data del mandato al 30
giugno antecedente  il  periodo  di  ammortamento,  e  devono  essere
versati   entro   il   31   luglio   successivo  a  ciascun  anno  di
preammortamento.".
  3.  All'art.  9,  comma  3  del  decreto  del Ministro del tesoro 7
gennaio 1998, le parole: "ad un tasso  superiore  del  50  per  cento
quello   di   concessione  vigente  per  i  mutui  al  momento  della
maturazione dei medesimi interessi di mora" sono  sostituite  con  le
parole:  "  calcolati  al  tasso  attivo  di  riferimento della Cassa
depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.".
                               Art. 4
  1. All'art. 10 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio  1998,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
  "4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata
alla pari e' consentita esclusivamente la devoluzione totale.".
                               Art. 5
  1.  All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998,
dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente comma:
  "1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a),  il
tasso  nominale  di  cui  al  comma 1 e' il tasso fisso vigente per i
mutui ordinari di pari durata."
  2. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio  1998,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente comma:
  "1-quater.  Per  i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al
di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera,  l'estinzione
anticipata   puo'   essere   effettuata   esclusivamente  sull'intero
ammontare del mutuo mediante restituzione di  un  ammontare  pari  al
maggiore  tra  il  valore  attuale delle rate di ammortamento residue
calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al  netto  della
maggiorazione  e il valore attuale delle rate di ammortamento residue
calcolato al tasso fisso nominale vigente per  i  mutui  ordinari  di
pari durata dell'istituto."
  3.  All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998,
dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente comma:
  "1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  c),
l'estinzione  anticipata  viene  effettuata mediante restituzione del
residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento  del
residuo debito stesso."
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                       DECRETO 7 gennaio 1998
 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO DEL MINISTRO
   DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 16 FEBBRAIO
                                1999
  NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI
                MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
     IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
                              ECONOMICA
                              DECRETA:
                               Art. 1
                          Oggetto dei mutui
  1.  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  hanno  specifica
destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalita'
pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:
  a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
beni immobili;
  b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili,
  c)  l'acquisto  e  la  realizzazione  di  attrezzature,  mezzi   di
trasporto e altri beni mobili;
  d)  gli  altri  investimenti di interesse pubblico e gli interventi
consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi  i
conferimenti o le partecipazioni al capitale di societa' per azioni o
a responsabilita' limitata, costituite in base alle facolta' concesse
ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
                               Art. 2
                     Procedura di finanziamento
  1. La procedura di finanziamento si articola in:
  a) adesione di massima;
  b) concessione;
  c) erogazioni.
  2.  In  presenza  di  particolari esigenze legate alla natura degli
investimenti  da  finanziare  ovvero   alla   tipologia   dei   fondi
utilizzati,  il  consiglio  di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti puo' introdurre modifiche alla procedura  di  cui  al  comma
precedente.
                               Art. 3
                         Adesione di massima
  1.  l'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta
contenente  l'indicazione   dell'oggetto   dell'investimento   e   la
quantificazione  del  fabbisogno finanziario, quali individuati dagli
atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.
  2. L'adesione di massima non costituisce impegno della  Cassa  alla
concessione del relativo finanziamento.
                               Art. 4
                             Concessione
  1.  La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti
di assunzione e garanzia,  nonche',  avuto  riguardo  alla  tipologia
dell'investimento,   dell'intervenuta   approvazione   del   progetto
definitivo/esecutivo. La Cassa puo'  richiedere  eventuali  documenti
integrativi ritenuti necessari.
  2.   La  concessione  viene  proposta  dal  direttore  generale  al
consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.
  3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate  dal  consiglio
di  amministrazione,  il  direttore  generale  provvede  alla formale
concessione dei  singoli  mutui,  mediante  proprie  "Determine",  le
quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.
                               Art. 5
                             Erogazioni
  1.  I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni, sulla base
della domanda  di  erogazione  corredata  da  una  dichiarazione  del
responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la
natura  e  gli  importi  delle  spese  sostenute da imputare in conto
mutuo.
  2.  Il  soggetto  mutuatario risponde della tempestiva destinazione
delle somme riscosse in conto mutuo agli  aventi  diritto.  La  Cassa
resta  comunque  estranea  ai  rapporti  tra  il  mutuatario e i suoi
creditori.
  3. Sui mutui concessi con oneri a  totale  carico  del  mutuatario,
qualora    la   spesa   definitivamente   accertata   sia   inferiore
all'ammontare del mutuo, la cassa puo', su  richiesta,  somministrare
il  residuo  capitale,  purche'  lo  stesso non superi il 5 per cento
dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in  cui  superi  tale
percentuale,  sia comunque inferiore al limite di importo fissato per
le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.
                               Art. 6
                              Garanzie
  1.  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  possono   essere
garantiti:
  a)  per  i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla
legge per i singoli enti mutuatari;
  b) per i soggetti di diritto privato:  mediante  delegazioni  sulle
entrate  effettive  di  bilancio del servizio pubblico gestito ovvero
con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;
  c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge  regionale,
purche'  sia  espressamente  previsto  in essa che, in relazione alla
garanzia prestata, la regione, nel caso di  mancato  pagamento  della
rata,  da  parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro
semplice notifica della inadempienza, provvedera' al pagamento  della
rata  scaduta,  aumentata  degli  interessi  per ritardato pagamento,
rimanendo sostituita  all'ente  mutuante,  in  tutte  le  ragioni  di
diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;
  d)  con  la  cessione  di contributi in semestralita' o annualita',
concessi  dallo  Stato  o  dalle  regioni  per  favorire  determinati
investimenti, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
  2.  La Cassa, fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione
parziale  anticipata  alla  pari,  puo'  accettare   delegazioni   di
pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo
assunto da altro mutuatario.
  3.  Le  delegazioni  di  pagamento  costituiscono il tesoriere o il
cassiere debitore principale nei confronti  della  Cassa  depositi  e
prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".
                               Art. 7
                   Contributi statali o regionali
  1.  I  contributi  statali  o  regionali  possono  essere accettati
esclusivamente   se   questi    siano    ceduti    direttamente    ed
irrevocabilmente   alla   Cassa,   con   decorrenza   e  durata  pari
all'ammortamento del corrispondente mutuo.
  2. La  Cassa  depositi  e  prestiti  rimane  estranea  ai  rapporti
intercorrenti   tra   ente   contributore  ed  ente  beneficiario  in
dipendenza della cessione del contributo.
  3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo'  scontare
le  semestralita'  o  annualita'  di  contributo, concedendo all'ente
beneficiario  un  mutuo  pari  al   valore   attuale   delle   stesse
semestralita' o annualita'.
                               Art. 8
                         Tipologie di mutuo
  1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:
  a)  mutui  a  tasso  fisso.  Sono  ammortizzati  in  un periodo non
superiore a venti anni; le rate del piano di  ammortamento  decorrono
dal  1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e
sono comprensive di capitale e interesse;
  b)  mutui  a  tasso  fisso  con  diritto  di  estinzione   parziale
anticipata  alla  pari. Sono, ammortizzati in dieci, quindici e venti
anni; le rate del piano  di  ammortamento  decorrono  dal  1  gennaio
successivo   alla  data  di  concessione  dei  mutui  stessi  e  sono
comprensive  di  capitale  e  interesse.  Il  diritto  di  estinzione
parziale   anticipata  alla  pari  puo'  essere  esercitato  in  piu'
soluzioni,  a  scadenze  biennali  contate  a  far  data   dall'inzio
dell'ammortamento,  con  preavviso  di  almeno  sei mesi. Nel caso di
mutui ammortizzati in  quindici  anni  il  diritto  non  puo'  essere
esercitato  oltre  il  dodicesimo  anno  di ammortamento. La quota di
mutuo con diritto di estinzione  parziale  anticipata  alla  pari  e'
stabilita  al  momento della concessione e non puo' eccedere l'80 per
cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi  rimborsabili  in
corrispondenza  delle  scadenze  biennali sono pari al debito residuo
del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di
estinzione parziale anticipata alla pari;
  c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici  e
venti  anni;  le  rate  del  piano  di ammortamento, a quote capitali
costanti, decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione
del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.
  2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di rimborso
possono decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a  quello
in cui e' avvenuta la formale concessione.
  3.  Per  i  mutuatari  non  soggetti  alle disposizioni del decreto
legislativo 25.2.1995, n. 77, le rate del piano di rimborso dei mutui
concessi dal 1 luglio possono decorrere dal 1 luglio del primo o  del
secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui  e' avvenuta la formale
concessione.
                               Art. 9
            Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
  1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente  alla  data  di
inizio  dell'ammortamento,  sono  dovuti  gli  interessi  al medesimo
saggio  di  concessione,  dalla  data  del  mandato  al  31  dicembre
antecedente  il  periodo  di  ammortamento,  da  versare  entro il 31
gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento.
  1-bis . Per i mutui di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),  gli
interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso
di concessione, al netto della maggiorazione.
  1-ter.  Per  i  mutui  di  cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli
interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono  calcolati  ai
tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento.
  1-quater.  Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di
cui ai commi precedenti sono dovuti dalla  data  del  mandato  al  30
giugno  antecedente  il  periodo  di  ammortamento,  e  devono essere
versati  entro  il  31  luglio   successivo   a   ciascun   anno   di
preammortamento.
  2.  Salvo  norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da
erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente  retrocessa  agli
enti  pagatori  parte  della  rata di ammortamento, parametrata ad un
saggio di interesse pari a quello vigente per i  depositi  volontari,
cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n.3/79.
  3.  Sulle  somme  dovute  alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di
ritardo nel pagamento devono  essere  corrisposti  gli  interessi  di
mora,  a  decorrere  dal  giorno successivo alla scadenza del termine
sino a comprendere quello  dell'effettivo  versamento,  calcolati  al
tasso   attivo   di  riferimento  della  Cassa  depositi  e  prestiti
maggiorato del 50 per cento.
  4. Per il recupero dei crediti  di  mora  o  delle  somme  comunque
dovute,  oltre  a  procedere direttamente contro i debitori, la Cassa
puo' estinguere  i  debiti  scaduti  ed  i  loro  accessori  mediante
trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.
  5.  E'  in facolta' della Cassa sospendere ogni erogazione in conto
mutui in caso di morosita'.
                               Art. 10
                             Devoluzione
  1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del  mutuo  concesso,
per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che:
  a)  si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1
del presente decreto;
  b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
  2.  E'  consentita  la  devoluzione   del   residuo   capitale   da
somministrare  accertato  su  mutui  diversi,  per  il  finanziamento
parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:
  a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo  1
del presente decreto;
  b)  rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli
mutui;
  c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario
e/o assistiti da contribuzione regionale.
  3.  Non  e'  consentita  la  devoluzione   di   residui   inferiori
all'importo  che  verra'  periodicamente determinato dal consiglio di
amministrazione.
  4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale  anticipata
alla pari e' consentita esclusivamente la devoluzione totale.
                               Art. 11
              Estinzione anticipata, rinuncia o revoca
  1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti puo' aderire alla richiesta di
estinzione  anticipata  del  mutuo  assunto,  da  operarsi   mediante
restituzione  del  residuo  debito,  maggiorato di un indennizzo pari
alla differenza tra il valore  attuale  delle  rate  di  ammortamento
residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale
vigente  per  i  mutui  ordinari  dell'Istituto,  e il residuo debito
stesso.
  1-bis. Per l'estinzione anticipata che  sia  totalmente  finanziata
con  i  proventi  rivenienti  da cessioni, effettuate dalle pubbliche
amministrazioni e  perfezionate  nel  1998,  di  valori  mobiliari  e
immobiliari l'indennizzo di cui al comma precedente e' ridotto del 70
per  cento.  La  relativa  richiesta  dovra'  pervenire  entro  il 31
dicembre  1998.   Qualora   l'ente   abbia   piu'   mutui,   verranno
prioritariamente  estinti  quelli  con  scadenza piu' ravvicinata. La
Cassa depositi e prestiti  versera'  le  somme  derivanti  da  questi
rimborsi nel conto corrente di Tesoreria n.29108.
  1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso
nominale  di  cui  al  comma  1 e' il tasso fisso vigente per i mutui
ordinari di pari durata.
  1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di
fuori delle ipotesi previste  nella  medesima  lettera,  l'estinzione
anticipata   puo'   essere   effettuata   esclusivamente  sull'intero
ammontare del mutuo mediante restituzione di  un  ammontare  pari  al
maggiore  tra  il  valore  attuale delle rate di ammortamento residuo
calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al  netto  della
maggiorazione  e il valore attuale delle rate di ammortamento residue
calcolato al tasso fisso nominale vigente per  i  mutui  ordinari  di
pari durata dell'istituto.
  1-quinquies.  Per  i  mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
l'estinzione anticipata viene effettuata  mediante  restituzione  del
residuo  debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del
residuo debito stesso.
  2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente  da  qualsiasi
causa  non  imputabile  alla  Cassa,  verranno restituite al soggetto
mutuatario e agli  eventuali  altri  enti  pagatori,  le  sole  quote
capitale  ammortizzate  al  31 dicembre dell'anno nel quale sia stata
comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione  puo',  in  casi
particolari,  deliberare  di  restituire  parzialmente anche la quota
interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre  dell'anno
nel quale sia stata comminata la revoca.
  3.  E'  in  facolta'  del  soggetto  mutuatario rinunciare al mutuo
concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.
  4.  Nel  caso  di  rinuncia  e  per  la   revoca   che   intervenga
anteriormente  alla data di inizio del periodo di ammortamento, sara'
posta a carico del soggetto mutuatario  una  commissione  dell'1  per
cento  sull'importo  mutuato, con un massimo stabilito periodicamente
dal  consiglio  di  amministrazione  sulla  base   delle   spese   di
amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.
                               Art. 12
                           Responsabilita'
  1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento
del  soggetto  mutuatario  risponde  nei  confronti della Cassa della
corrispondenza, della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.
  2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n.  197/83  non  sono  ammessi
sequestri,  opposizioni  o  altri  impedimenti  sulle  delegazioni di
pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari  per  l'ammortamento  dei
prestiti  concessi  dalla  Cassa,  sui  prestiti  stessi, nonche' sui
mandati di pagamento fino  all'atto  dell'erogazione  delle  relative
somme,  da  parte  del  soggetto  mutuatario  a  favore dei legittimi
creditori   finali,    quali    risultanti    dalla    documentazione
giustificativa   di   spesa   che  e'  alla  base  della  domanda  di
somministrazione.
  3.  Ai  sensi  del  citato  art. 13 della legge n. 197/83, gli atti
compiuti in  difformita'  sono  nulli  e  improduttivi  di  qualsiasi
effetto  sospensivo.  La  nullita'  deve  essere  rilevata  d'ufficio
dall'autorita' giudiziaria.
  4. Il responsabile del  procedimento  e'  tenuto  ad  accertare  il
rispetto delle forme di pubblicita' di cui al successivo articolo 13.
                               Art. 13
                             Pubblicita'
  1.  I  soggetti  mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori
finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa
depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".
  2. Analoga dicitura deve risultare  nella  pubblicita'  delle  gare
effettuata  attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la
Cassa quale istituto mutuante.
                               Art. 14
                            Norma finale
  1.  Il  presente  decreto  sostituisce  integralmente  il   decreto
ministeriale Tesoro 1.12.1995.
  2.  Il  presente  decreto verra' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
                      INFORMAZIONI PER L'UTENZA
Internet
  Come annunciato con la circolare n. 1227/98, nel corso del 1998  e'
stato  attivato  il sito internet della cassa depositi e prestiti con
il seguente indirizzo: www.cassaddpp.it.