Istruzioni relative ai decreti ministeriali del 16 febbraio 1999.(GU n.109 del 12-5-1999 - Suppl. Ordinario n. 93)
Vigente al: 12-5-1999
Alle amministrazioni statali Agli enti pubblici Alle regioni Alle province autonome di Trento e di Bolzano Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane Alle Aziende Speciali, ai Consorzi e alle S.p.a. e Srl. esercenti pubblici servizi Ai consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario e, p.c.: Alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Alla Conferenza Stato-citta' ed autonome locali All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.) PREMESSA Nella G.U. del 18.2.99 n. 40 sono stati pubblicati due decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (datati 16.2. 99) che consentono alla Cassa depositi e prestiti di diversificare la gamma di prodotti finanziari a favore dei propri mutuatari, passando da un'offerta monoprodotto ad una pluralita' di tipologie di finanziamento che offrono ai mutuatari diverse alternative nelle loro scelte finanziarie. Le tipologie di mutuo messe a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sono le seguenti: 1) mutui a tasso fisso; 2) mutui a tasso variabile; 3) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. La presente Circolare ha lo scopo di illustrare i nuovi prodotti e le relative innovazioni nelle procedure istruttorie, nonche' di presentare le disposizioni del collegato alla finanziaria (legge 23 dicembre 1998 n. 448) che interessano l'Istituto. A tal fine la Circolare si compone di 6 parti: la prima dedicata ai mutui a tasso fisso e variabile, la seconda ai mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata, la terza alle garanzie da prestare per tutte le tipologie di finanziamento, la quarta alle disposizioni del collegato alla finanziaria, la quinta agli schemi dei modelli e l'ultima all'appendice normativa. Si precisa, infine, che nella presente Circolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16.2.1999, concernente nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e il corrispondente decreto riguardante la fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti verranno indicati rispettivamente come segue: - D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sulle procedure; - D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sui tassi. PARTE PRIMA MUTUI A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE La presente parte e' dedicata ai mutui a tasso fisso e ai mutui a tasso variabile. La trattazione parte dalla presentazione delle caratteristiche finanziarie di ciascuna tipologia di finanziamento, per poi procedere all'esame delle norme che ne disciplinano il funzionamento. 1 CARATTERISTICHE FINANZIARIE Mutui a tasso fisso 1.1 La prima tipologia di finanziamento che viene esaminata e' il mutuo a tasso fisso differenziato per durata dell'ammortamento. Le caratteristiche finanziarie della proposta della Cassa sono definite dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.M. Tesoro 7.1.1998, cosi' come sostituito dall'art. 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, e dall'art. 1 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sui tassi. Ammortamento 1.1.1 Ai sensi del citato art. 8, comma 1, lettera a) i mutui a tasso fisso sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate semestrali costanti (metodo francese) posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi. I mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 possono richiedere che i mutui concessi dal 1 luglio siano posti in ammortamento dal 1 luglio dell'anno successivo (comma 3, art. 8). E' prevista inoltre la possibilita' di differire, su richiesta del mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento al 1 gennaio (ovvero al 1 luglio per i mutui di cui sopra) del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (commi 2 e 3, art. 8). Tassi d'interesse 1.1.2 Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi ha fissato, per ciascuna delle classi in cui sono state raggruppate le diverse durate di ammortamento dei mutui, i seguenti tassi: - 4,000 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; - 4,350 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da undici a quindici anni; - 4,600 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da sedici a venti anni. In allegato alla presente parte, a titolo esemplificativo, sono riportati i piani di ammortamento di un mutuo di L. 100 milioni con durata decennale, quindicennale e ventennale. Questi tassi, come precisa lo stesso art. 1, sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr. punto 2.2). Per tali interventi, quindi, i tassi da applicare sono i seguenti: - 3,85 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; - 4,20 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da undici a quindici anni; - 4,45 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da sedici a venti anni. Il decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi ha inoltre introdotto il tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti che sara' utilizzato per il calcolo degli interessi di mora (cfr. punto 2.3) e per le operazioni finanziarie che, per la loro regolazione, fanno riferimento al tasso di concessione vigente al momento dell'effettuazione della stessa operazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto il tasso attivo di riferimento e' pari al tasso dei mutui ventennali. Si precisa che il tasso, attivo di riferimento non si applica all'estinzione anticipata. Mutui a tasso variabile 1.2 I mutui a tasso variabile sono stati introdotti dall'art. 2 del decreto ministeriale 16.2.109 sulle procedure che ha sostituito l'art. 8 del decreto ministeriale 7.1.1998. La Cassa depositi e prestiti propone questa tipologia di finanziamento per consentire ai mutuatari di poter diversificare i piani di indebitamento riguardo alla modalita' di ammortamento del capitale e ai criteri di determinazione del costo del debito. I mutui a tasso variabile sono caratterizzati: - da un piano di ammortamento a quota capitale costante; - da un tasso di interesse variabile, determinato attraverso un indice aumentato di una maggiorazione diversificata in ragione della durata dell'ammortamento; tale indice dipendelda un tasso di mercato a breve termine (EURIBOR sei mesi), ed e' definito, al fine di limitare il rischio per il mutuatario di subire eventuali andamenti "di picco" di detto tasso, come media mensile di rilevazioni giornaliere (cfr. punto n. 1.2.2). Ammortamento 1.2.1 Le modalita' di ammortamento dei mutui a tasso variabile sono indicate dal comma 1, lettera c) del citato art. 8, secondo il quale detti mutui sono ammortizzati in 10, 15 e 20 anni. Le rate di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse. Anche per questa tipologia di finanziamento i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 possono richiedere che i mutui concessi dal 1 luglio siano posti in ammortamento dal 1 luglio dell'anno successivo (comma 3, art. 8). E' prevista inoltre la possibilita' di differire, su richiesta del mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento al 1 gennaio (ovvero al 1 luglio per i mutui di cui sopra) del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (commi 2 e 3, art. 8). Le rate d'ammortamento semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, sono composte da una quota capitale costante per tutta la durata del mutuo, e da una quota interessi calcolata mediante l'applicazione di un tasso definito come segue. Tassi d'interesse 1.2.2 In base all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi d'interesse, per i mutui a tasso variabile l'indice di riferimento e' definito come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi delmese che precedeldi un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento. Il tasso EURIBOR e' quello rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici (cfr. D.M. Tesoro 23.12.1998). Il tasso per il calcolo della quota interessi e' dato dall'indice maggiorato di 45 centesimi di punto per i mutui con ammortamento decennale, di 50 centesimi di punto per i mutui con ammortamento quindicennale e di 55 centesimi di punto per i mutui con ammortamento ventennale. Secondo la norma, quindi, per il calcolo della quota interessi della rata in scadenza il 30 giugno si deve prendere in considerazione la media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del novembre precedente, mentre per la rata in scadenza il 31 dicembre la media deve essere effettuata sull'EURIBOR dei giorni lavorativi del maggio precedente. Alla media delle rilevazioni fatte, nei giorni lavorativi del mese di riferimento (novembre o maggio) si aggiunge la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale in relazione alla durata dell'ammortamento (a tale proposito si precisa che la maggiorazione, fissata con la concessione del mutuo, rimane uguale per tutta la durata dell'ammortamento). Poiche' il tasso cosi' determinato e' espresso su base annua, per ottenere il tasso da applicare alla rata di ammortamento occorre dividerlo per due. Il tasso di interesse per il semestre puo' pertanto essere definito come segue: i= (m + s)/2 dove i = tasso di interesse semestrale m = media dei tassi Euribor rilevati nel mese di riferimento s = maggiorazione. Va, infine, sottolineato che per i mutui a tasso variabile il D.M. Tesoro 16.2.1999 sui tassi non prevedella riduzione di 15 centesimi di punto consentita per i mutui a tasso fisso nel caso di interventi infrastrutturali inseriti in patti territoriali o contratti d'area approvati. Si consideri, a titolo di esempio, la concessione di un mutuo decennale a tasso variabile, per un importo di 100 milioni di lire. Si supponga che, alla data di concessione, lo spread sul tasso variabile (EURIBOR 6 mesi) praticato dalla Cassa depositi e prestiti per la scadenza in esame sia fissato in 45 punti base nominali annui (0,45% nominale annuo) e che la data di decorrenza del mutuo sia 11.1.2000. La quota capitale di ciascuna rata e' pari al debito iniziale diviso il numero complessivo delle rate, cioe' 5 milioni di lire. Il debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitali delle rate gia' pagate. La quota interesse di ciascuna rata si calcola, a partire dal debito residuo risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo ottenuto dalla somma dello spread 0,45% con la media aritmetica delle quotazioni ufficiali del tasso EURIBOR 6 mesi, rilevate nel mese che precedeldi un mese l'inizio del semestre cui si riferisce la rata in questione, arrotondando tale media alla terza cifra decimale. Si consideri, a titolo di esempio, la nona rata, la cui scadenza e' il 30 giugno 2004. La quota capitale e' di 5 milioni di lire, mentre per la quota interesse bisogna anzitutto determinare la media aritmetica delle quotazioni ufficiali del tasso EURIBOR a 6 mesi rilevate nel mese di novembre 2003; si ipotizzi che la rilevazione dia luogo alla seguente tabella: ================================================ giorno tasso % ================================================ lunedi' 03.11.2003 2,780 martedi' 04.11.2003 2,586 mercoledi' 05.11.2003 2,411 giovedi' 06.11.2003 2,263 venerdi' 07.11.2003 2,046 lunedi' 10.11.2003 2,137 martedi' 11.11.2003 2,318 mercoledi' 12.11.2003 2,552 giovedi' 13.11.2003 2,494 venerdi' 14.11.2003 2,411 lunedi' 17.11.2003 2,440 martedi' 18.11.2003 2,372 mercoledi' 19.11.2003 2,583 giovedi' 20.11.2003 2,371 venerdi' 21.11.2003 2,204 lunedi' 24.11.2003 2,251 martedi' 25.11.2003 2,334 mercoledi' 26.11.2003 2,562 giovedi' 27.11.2003 2,329 venerdi' 28.11.2003 2,247 -------------------------------------------------------------- La media aritmetica delle quotazioni ipotizzate e' 2,38455% che, arrotondata alla terza cifra decimale, diviene 2,385% (un algoritmo per ottenere l'arrotondamento alla terza cifra decimale: sommare 0,0005 a 2,38455 e rimuovere le cifre decimali dopo la terza: 0,0005 + 2,38455 = 2,38505 -> 2,385). A tale tasso si somma quindi lo spread nominale annuo di 0,45%, ottenendo il tasso nominale annuo 2,385%. Il debito residuo dopo il pagamento dell'ottava rata si ottiene sottraendo all'importo iniziale di 100 milioni di lire le quote capitale delle prime otto rate (40 milioni di lire); risulta 60 milioni di lire. La quota interesse della nona rata vale pertanto 60.000.000 x 0,0283512 = 850.500. La nona rata e' pertanto di 5.850.500. Comunicazione delle rate 1.2.3 L' importo complessivo delle rate semestrali, costituito dalla quota capitale costante e dalla quota interessi calcolata al tasso vigente per la rata in scadenza, verra' comunicato semestralmente ai soggetti pagatori mediante, apposita lettera cui fara' seguito l'emissione dei ruoli. 2. CARATTERISTICHE PROCEDURALI La diversificazione dei tassi fissi in relazione alla durata dell'ammortamento, e l'introduzione dei mutui a tasso variabile hanno reso necessari alcuni adattamenti alle regole per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti di cui al D. M. Tesoro 7.1.1998 e alla Circolare n. 1227/98. Il presente capitolo illustra tali adattamenti facendo riferimento alla citata Circolare n. 1227 della quale si conferma il contenuto laddove non venga esplicitamente integrata o modificata. Soggetti mutuatari e oggetto dei finanziamenti 2.1 I mutui a tasso fisso, e i mutui a tasso variabile possono essere richiesti dai soggetti ordinariamente ammessi al credito della Cassa ai sensi dell' art. 49, del comma 10 della legge n. 449/97, per le finalita' e per gli oggetti di cui all'art. 1, del D.M. Tesoro 7.1.1998. Per una piu' ampia illustrazione dell'argomento si rimanda alla Circolare 1227/98, capitolo primo e capitolo secondo, punto 2. In questa sedeloccorre precisare che non possono essere concessi mutui a tasso variabile parzialmente garantiti dallo Stato o con la cessione di contributi regionali. Procedura 2.2 La procedura per la concessione dei mutui in esame rimane articolata nelle consuete tre fasi previste dall'art. 2 e seguenti del D.M. Tesoro 7.1.1998: a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. La richiesta di adesione di massima dovra' contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario, l'indicazione del tipo di mutuo che si intende assumere (a tasso fisso; a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; a tasso variabile), la durata dell'ammortamento, nonche' l'eventuale istanza di differimento dell'inizio dell'ammortamento. In assenza di indicazioni in merito al tipo di mutuo e alla durata dell'ammortamento, l'istanza di finanziamento verra' considerata relativa ad un mutuo a tasso fisso ventennale. Nel caso di mutui a tasso fisso finalizzati ad interventi infrastrutturali inseriti in patti territoriali o contratti d'area il mutuatario potra', inoltre, richiedere la prevista riduzione del tasso di interesse, specificando, nella stessa istanza di finanziamento, che il mutuo e' finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura inserita in un patto territoriale o in un contratto d'area. Inoltre, qualora si tratti di patto territoriale (o di un protocollo aggiuntivo ad un patto territoriale) occorrera' indicare gli estremi del decreto ministeriale di approvazione. Si precisa che l'istanza di differimento dell'ammortamento e/o di applicazione della riduzione del tasso di interesse potra' essere prodotta anche successivamente, nel periodo intercorrente tra l'adesione e la concessione del mutuo. A modifica di quanto previsto nella Circolare n.1227 punto 5.1, le istanze di differimento presentate successivamente alla concessione del mutuo non verranno accolte, ancorche' non abbia avuto inizio l'ammortamento. Secondo la previsione dell'art. 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998, la concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. Inoltre, ai fini dell'applicazione del tasso agevolato, dovra' essere acquisita la dichiarazione circa l'avvenuta sottoscrizione del patto territoriale o del contratto d'area in cui e' inserito l'intervento infrastrutturale. La Cassa puo' richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. In allegato alla Circolare sono stati riprodotti i modelli per la delibera di assunzione debitamente aggiornati in relazione a ciascuna tipologia di mutuo. Si segnala che, prima che sia intervenuta la concessione, il soggetto mutuatario puo' chiedere il cambiamento sia del tipo di mutuo che della durata dell'ammortamento. Naturalmente gli atti di assunzione e garanzia dovranno essere coerenti con le nuove condizioni. Per quanto riguarda le erogazioni si rinvia al punto 3.4 della Circolare n. 1227. Interessi attivi, passivi e recupero coattivo 2.3 L'art. 3 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure e' intervenuto ad integrazione dell'art. 9 del D.M. Tesoro 7.1.1998, relativo agli interessi attivi, passivi e recupero coattivo la cui disciplina rimane quella indicata nella Circolare n. 1227/98, punto 5.3, salvo le seguenti precisazioni che valgono per tutte le tipologie di mutuo: - viene individuato esplicitamente, per i mutui il cui ammortamento decorre dal 1 luglio, il periodo di preammortamento e la data (31 luglio) entro la quale versare i relativi interessi (art. 9, comma 1 quater); a titolo esemplificativo si consideri un mutuo concesso ad una S.p.A. il 25 luglio 1999, in ammortamento, dal 1 luglio 2000. Nel caso vi siano erogazioni prima dell'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento saranno dovuti dalla data del mandato fino al 30 giugno 2000 e dovranno essere versati entro il successivo 31 luglio; - il tasso attivo di riferimento (cfr. punto l.1.2) maggiorato del 50 per cento dello stesso viene assunto quale tasso di mora da applicare in caso di ritardato pagamento (art. 9, comma 3); attualmente il tasso di mora e' pari al 6,90% in ragione d'anno. In relazione ai mutui a tasso variabile va segnalato che il comma 1 tre precisa che gli interessi di preammortamento sono calcolati ai tassi vigenti nel periodo di riferimento. A titolo esemplificativo si consideri un mutuo a tasso variabile concesso il 12 febbraio 2000, in ammortamento dal 1 gennaio 2001. In caso di erogazione effettuata con mandato in data 20 maggio 2000, pertanto prima dell'inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi di preammortamento dal 20 maggio fino al 31 dicembre 2000. Il tasso da applicare per il calcolo degli interessi sara', per il periodo 20 maggio 30 giugno, il tasso vigente per le rate di ammortamento 1 gennaio 30 giugno 2000, ricavato dalle rilevazioni effettuate nel mese di novembre 1999; per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2000, il tasso sara' quello risultante dalle rilevazioni di maggio 2000. Il pagamento di tali interessi, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.M. 7.1.1998, dovra' essere effettuato entro il 31 gennaio 2001. Variazioni dopo la concessione 2.4 L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo e' stato oggetto del capitolo 7 della Circolare n. 1227/98. Rispetto a quanto illustrato allora circa le variazioni che non producono modificazioni nelle condizioni dell'ammortamento, si puo' affermare che non vi sono da segnalare novita' di rilievo, per cui vengono confermate le disposizioni relative alla novazione soggettiva, alla novazione oggettiva e all'accorpamento residui. A proposito dell'accorpamento va precisato che non possono essere accorpati tra loro residui di mutui a tasso fisso e a tasso variabile. Va inoltre segnalato che, nel caso di mutui a tasso variabile, le devoluzioni parziali e l'accorpamento residui potranno essere perfezionate solo dopo la determinazione del tasso di interesse da applicare al secondo semestre dell'anno di ammortamento: a titolo esemplificativo, si consideri un mutuo a tasso variabile concesso ad una S.p.A. il 20 settembre 1999, in ammortamento dal 1 luglio 2000. Un'eventuale richiesta di devoluzione parziale presentata nell'ottobre 2000 potra' essere perfezionata dalla Cassa solo quando sara' definito, il tasso del secondo semestre dell'anno di ammortamento in cui si e' richiesta la devoluzione parziale, e pertanto, dal gennaio del 2001. Per quanto attiene alle variazioni che producono modificazioni alle condizioni di ammortamento si conferma la disciplina relativa alla revoca e alla rinuncia, mentre e' necessario illustrare alcune modifiche relative all'estinzione anticipata e alla riduzione del mutuo. Estinzione anticipata 2.4.1 L'art. 5 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure e' intervenuto ad integrazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 7.1.1998 in relazione alla disciplina dell'estinzione anticipata da applicare alle nuove tipologie di mutuo. Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso tale disciplina e' dettata dal comma 1 dell'articolo in esame, integrato dal successivo comma 1 ter con il quale si precisa che il tasso nominale da applicare per l'attualizzazione e' il tasso vigente per i mutui di pari durata a quello che si intende estinguere (sull'argomento si veda il punto 7.4.2 della circolare n. 1227/98). Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile la norma che interessa e' il comma 1 quinquies secondo il quale per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) (mutui a tasso variabile), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'11 per cento del residuo debito stesso. Per quanto riguarda la procedura si conferma quanto illustrato nella Circolare n. 1227/98, punto 7.4.2.1. Riduzioni 2.4.2 La possibilita' di richiedere ed ottenere la riduzione dell'importo di un mutuo, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con decorrenza ed effetto al 1 gennaio (o 1 luglio) successivo alla variazione, rimane operativa secondo quanto previsto nella Circolare n. 1227/98. A tale proposito, e a parziale modifica di quanto specificato nella citata Circolare, punto 7.4.5, si precisano di seguito i casi in cui e' possibile procedere alla riduzione del mutuo: - al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, commisurando l'importo del mutuo alle erogazioni disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di una domanda, corredata dalla dichiarazione circa l'accertamento definitivo del costo dell'investimento; - per minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori. In tal caso la domanda di riduzione dovra' essere corredata da una attestazione dalla quale risulti debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria. Viene meno, pertanto, la possibilita' di ridurre il mutuo a seguito di sopravvenute disponibilita' di fondi propri, di contribuzioni o di altre forme di finanziamento. Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche 2.4.3 Una volta intervenuta la concessione, non e' consentita la trasformazione di un mutuo a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile o viceversa, ne' il cambiamento della durata dell'ammortamento. Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto 2.5 A modifica di quanto previsto al punto 26 della Circolare n. 1227/98, si comunica quanto segue. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Cassa procedera' a verificare l'eventuale presenza di somme non somministrate sui mutui con, ammortamento scaduto. L'operazione verra' effettuata sia sui finanziamenti a carico del mutuatario che su quelli parzialmente o totalmente garantiti da altri soggetti, eccezion fatta per i mutui con oneri a parziale o totale carico del bilancio dello Stato. L'istituto procedera' d'ufficio a rimborsare detti residui a ciascun soggetto pagatore per l'importo di competenza - mediante accreditamento con valuta 1 gennaio sul ruolo prestiti e successiva compensazione con le somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto medesimo alla Cassa. Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni con durata decennale ========================================================== Ente mutuante: Cassa DD.PP. ========================================================== Importo: 100.000.000 Tasso: 4,00% Durata in anni: 10 Numero rate semestrali costanti: 20 Rate di ammortamento semestrale: 6.115.672 Costo annuale di ammortamento mutuo: 12.231.344 Anno di concessione 1999 =================================================================== Anni Resto Quota Quota Totale rata capitale capitale interessi =================================================================== 1999 anno di concessione del mutuo 2000 100.000.000 8.313.657 3.917.687 12.231.344 2001 91.686.343 8.649.529 3.581.815 12.231.344 2002 83.036.814 8.998.970 3.232.374 12.231.344 2003 74.037.844 9.362.528 2.868.815 12.231.344 2004 64.675.316 9.740.774 2.490.5691 12.231.344 2005 54.934.542 10.134.302 2.097.042 12.231.344 2006 44.800.240 10.543.727 1.687.616 12.231.344 2007 34.256.513 10.969.694 1.261.650 12.231.344 2008 23.286.819 11.412.870 818.474 12.231.344 2009 11.873.950 11.873.950 357.394 12.231.344 Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni con durata quindicinale =================================================================== Ente mutuante: Cassa DD.PP. =================================================================== Importo: 100.000.000 Tasso: 4,35% Durata in anni: 15 Numero rate semestrali costanti: 30 Rate di ammortamento semestrale: 4.573.147 Costo annuale di ammortamento mutuo: 9.146.293 Anno di concessione =================================================================== Anni Resto Quota Quota Totale rata capitale capitale interessi =================================================================== 1999 anno di concessione del mutuo 2000 100.000.000 4.848.453 4.297.840 9.146.293 2001 95.151.547 5.061.654 4.084.639 9.146.293 2002 90.089.893 5.284.231 3.862.063 9.146.293 2003 84.805.662 5.516.595 3.629.699 9.146.293 2004 79.289.067 5.759.176 3.387.117 9.146.293 2005 73.529.891 6.012.425 3.133.869 9.146.293 2006 67.517.467 6.276.809 2.869.484 9.146.293 2007 61.240.657 6.552.820 2.593.473 9.146.293 2008 54.687.837 6.840.968 2.305.326 9.146.293 2009 47.846.870 7.141.786 2.004.507 9.146.293 2010 40.705.084 7.455.832 1.690.461 9.146.293 2011 33.249.252 7.783.688 1.362.605 9.146.293 2012 25.465.564 8.125.960 1.020.333 9.146.293 2013 17.339.603 8.483.284 663.010 9.146.293 2014 8.856.320 8.856.320 289.974 9.146.293 Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di L. 100 milioni con durata ventennale Ente mutuante: Cassa DD.PP. Importo: 100.000.000 Tasso: 4,60% Durata in anni: 20 Numero rate semestrali costanti: 40 Rate di ammortamento semestrale: 3.850.620 Costo annuale di ammortamento mutuo: 7.701.239 Anno di concessione 1999 =================================================================== Anni Resto Quota Quota Totale rata capitale capitale interessi =================================================================== 1999 anno di concessione del mutuo 2000 100.000.000 3.136.903 4.564.336 7.701.239 2001 96.863.097 3.282.860 4.418.379 7.701.239 2002 93.580.236 3.435.609 4.265.631 7.701.239 2003 90.144.627 3.595.464 4.105.775 7.701.239 2004 86.549.163 3.762.757 3.398.482 7.701.239 2005 82.786.406 3.937.835 3.763.404 7.701.239 2006 78.848.571 4.121.058 3.580.181 7.701.239 2007 74.727.513 4.312.807 3.388.432 7.701.239 2008 70.414.706 4.513.478 3.187.762 7.701.239 2009 65.901.228 4.723.485 2.977.754 7.701.239 2010 61.177.743 4.943.264 2.757.975 7.701.239 2011 56.234.479 5.173.269 2.527.970 7.701.239 2012 51.061.210 5.413.976 2.287.263 7.701.239 2013 45.647.233 5.665.883 2.035.356 7.701.239 2014 39.981.350 5.929.511 1.771.728 7.701.239 2015 34.051.839 6.205.405 1.495.834 7.701.239 2016 27.846.433 6.494.137 1.207.102 7.701.239 2017 21.352.296 6.796.302 904.937 7.701.239 2018 14.555.994 7.112.528 588.712 7.701.239 2019 7.443.466 7.443.466 257.773 7.701.239 PARTE SECONDA MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI L'art. 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, con il quale e' stato sostituito l'art. 8 del D.M. Tesoro 7.1.1998, ha introdotto i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. L'istituto ha messo a punto questa particolare tipologia di mutuo per consentire ai mutuatari di disporre di uno strumento di finanziamento flessibile, tale da poter strutturare in modo dinamico il profilo - importi e date di pagamento - del debito. In particolare il mutuo in esame consente ai mutuatari di pianificare la restituzione del debito (o di una parte di esso) a fronte di una corrispondente programmazione delle entrate che preveda, ad esempio, introiti derivanti da dismissioni mobiliari o immobiliari. Il prodotto offerto dalla Cassa permette di raggiungere questo obiettivo in quanto il mutuatario, sostenendo un costo determinato - la maggiorazione sul tasso di interesse - acquisisce il diritto di estinguere anticipatamente una parte del mutuo, alle date e per gli importi massimi stabiliti al momento della concessione, senza l'applicazione di alcun indennizzo. Fatta questa breve premessa, si possono esaminare le caratteristiche finanziarie dei mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, per illustrare, infine, le istruzioni operative specifiche. 3. CARATTERISTICHE FINANZIARIE I mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari (d'ora in poi mutui con diritto) sono mutui a tasso fisso che il mutuatario ha la possibilita' di estinguere anticipatamente alla pari per una quota determinata e a scadenze prefissate. Le caratteristiche finanziarie del prodotto sono definite dall'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi, e dal comma 1, lettera b) dell'art. 8 del D.M. Tesoro 7.1.1998, cosi' come sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure. Ammortamento 3.1 Ai sensi del citato art. 8, comma 1, lettera b) i mutui con diritto possono essere ammortizzati in 10 anni, 15 anni, 20 anni. L'ammortamento viene effettuato mediante rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi. Analogamente alle altre tipologie di mutuo e' possibile: - differire l'ammortamento al 10 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (comma 2, art. 8); - per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione (comma, 3, art. 8). Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari 3.2 Secondo quanto prescrive il citato art. 8, comma 1, lettera b), il diritto di estinzione parziale puo' essere esercitato in piu' soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento. Per i mutui quindicennali l'ultima scadenza del diritto e' al dodicesimo anno. L'estinzione parziale anticipata alla pari viene effettuata mediante la restituzione di importi definiti sulla base di una quota del mutuo (d'ora in poi quota con diritto). Questa quota non puo' superare l'80 per cento dell'importo del mutuo e viene stabilita al momento della concessione sulla base della scelta effettuata dal mutuatario tra le possibilita' offerte dall'Istituto. Attualmente la quota con diritto puo' essere pari, a scelta del mutuatario, al 40%, al 60% o all'80% dell'importo del mutuo. (cfr. punto successivo). Gli importi da restituire per esercitare il diritto sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota con diritto. A titolo esemplificativo si consideri il piano di indebitamento riportato nella TABELLA 1, relativo ad un mutuo di 100 milioni, con quota con diritto pari al 60% (quindi pari a 60 milioni) con ammortamento ventennale dal 1 gennaio 2000, al tasso del 4.96% (per l'illustrazione del piano si rimanda al punto 4 sulle caratteristiche procedurali). Il mutuatario potra' esercitare il proprio diritto restituendo, in tutto o in parte, gli importi indicati nella colonna "importo rimborsabile alla pari", corrispondenti al debito residuo del piano di ammortamento della quota con diritto all' 1.1.2002, all'1.1.2004 e cosi' via per ogni biennio fino alla scadenza del mutuo. La quota residua rispetto a quella con diritto (d'ora in poi quota residua) puo' essere estinta in ogni momento (a condizione che si estingua totalmente il mutuo) previa applicazione dell' art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998. Per meglio illustrare la struttura finanziaria del piano di indebitamento si rimanda all'esempio riportato nell'appendice "A". TABELLA N. 1 DATI DEL MUTUO Ammontare del prestito: L. 100.000.000 Tasso di concessione: 4,960% Durata dell'ammortamento: 20 anni Rata semestrale: L. 3.970.217 Quota con diritto: 60% Impegno annuale: L. 7.940.435 Quota residua: 40% PIANO DI INDEBITAMENTO =================================================================== Data Indebitamento Rata Importo complessivo Quota rimb. N. scadenza Capitale Interessi Rata residua alla pari =================================================================== 1 30/06/2000 1.550.620 2.419.598 3.970.217 1.659.846 2 31/12/2000 1.586.284 2.383.933 3.970.217 1.659.846 3 30/06/2001 1.622.768 2.347.449 3.970.217 1.659.846 4 31/12/2001 1.660.092 2.310.125 3.970.217 1.659.846 56.148.142 5 30/06/2002 1.698.274 2.271.943 3.970.217 1.659.846 6 31/12/2002 1.737.334 2.232.883 3.970.217 1.659.846 7 30/06/2003 1.777.293 2.192.924 3.970.217 1.659.846 8 31/12/2003 1.818.171 2.152.046 3.970.217 1.659.846 51.929.498 9 30/06/2004 1.859.989 2.110.229 3.970.217 1.659.846 10 31/12/2004 1.902.769 2.067.449 3.970.217 1.659.846 11 30/06/2005 1.946.532 2.023.685 3.970.217 1.659.846 12 31/12/2005 1.991.303 1.978.915 3.970.217 1.659.846 47.309.143 13 30/06/2006 2.037.102 1.933.115 3.970.217 1.659.846 14 31/12/2006 2.083.956 1.886.262 3.970.217 1.659.846 15 30/06/2007 2.131.887 1.838.331 3.970.217 1.659.846 16 31/12/2007 2.180.920 1.789.297 3.970.217 1.659.846 42.248.824 17 30/06/2008 2.231.081 1.739.136 3.970.217 1.659.846 18 31/12/2008 2.282.396 1.687.821 3.970.217 1.659.846 19 30/06/2009 2.334.891 1.635.326 3.970.217 1.659.846 20 31/12/2009 2.388.594 1.581.623 3.970.217 1.659.846 36.706.646 21 30/06/2010 2.443.532 1.526.686 3.970.217 1.659.846 22 31/12/2010 2.499.733 1.470.485 3.970.217 1.659.846 23 30/06/2011 2.557.227 1.412.991 3.970.217 1.659.846 24 31/12/2011 2.616.043 1.354.175 3.970.217 1.659.846 30.636.726 25 30/06/2012 2.676.212 1.294.006 3.970.217 1.659.846 26 31/12/2012 2.737.765 1.232.453 3.970.217 1.659.846 27 30/06/2013 2.800.733 1.169.484 3.970.217 1.659.846 28 31/12/2013 2.865.150 1.105.067 3.970.217 1.659.846 23.988.810 29 30/06/2014 2.931.049 1.039.169 3.970.217 1.659.846 30 31/12/2014 2.998.463 971.755 3.970.217 1.659.846 31 30/06/2015 3.067.427 902.790 3.970.217 1.659146 32 31/12/2015 3.137.978 832.239 3.970.217 1.659.846 16.707.860 33 30/06/2016 3.210.152 760.066 3.970.217 1.659.846 34 31/12/2016 3.283.985 686.232 3.970.217 1.659.846 35 30/06/2017 3.359.517 610.701 3.970.217 1.659.846 36 31/12/2017 3.436.786 533.432 3.970.217 1.659.846 8.733.596 37 30/06/2018 3.515.832 454.386 3.970.217 1.659.846 38 31/12/2018 3.596.696 373.521 3.970.217 1.659.846 39 30/06/2019 3.679.420 290.797 3.970.217 1.659.846 40 31/12/2019 3.764.047 206.171 3.970.217 1.659.846 0 ------------------------------------------------------------------- Tassi d'interesse 3.3 Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. Tesoro del 16.2.99 sui tassi, per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante dello stesso decreto. I tassi applicati ai mutui con diritto, pertanto, sono pari al tasso previsto per il mutuo a tasso fisso di pari durata, piu' le maggiorazioni previste dal citato decreto ministeriale. DURATA DEL MUTUO quota con diritto di estinzione anticipata 10 ANNI 15 ANNI 20 ANNI tassi comprensivi delle maggiorazioni 40% 4,20% 4,57% 4,84% 60% 4,30% 4,68% 4,96% 80% 4,40% 4,79% 5,08% La maggiorazione rappresenta il costo sostenuto dal mutuatario per poter estinguere anticipatamente il debito, senza pagare l'eventuale penale, nelle date stabilite e per gli importi massimi predeterminati in sede di concessione in ragione della quota con diritto. 4. CARATTERISTICHE PROCEDURALI Soggetti mutuatari e oggetto, dei finanziamenti 4.1 Per quanto riguarda i soggetti mutuatari e l'oggetto dei finanziamenti i mutui in esame non presentano alcuna particolarita' e, pertanto, si rimanda alle considerazioni fatte al punto 2.1 relativo ai mutui a tasso fisso. Procedura 4.2 Anche la procedura di concessione non subisce modifiche. La richiesta di adesione di massima dovra', pero', contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario, l'indicazione, che si intende assumere un mutuo a tasso fisso con diritto di estinzione parziale, anticipata alla pari, la durata dell'ammortamento dello stesso, la percentuale relativa alla quota con diritto (che puo' essere pari al 40%, al 60% o all'80% dell'importo del mutuo) nonche' l'eventuale istanza di differimento dell'inizio dell'ammortamento. Si precisa che l'istanza di differimento dell'ammortamento potra' essere prodotta anche successivamente, nel periodo intercorrente tra l'adesione e la concessione del mutuo. A modifica di quanto previsto nella Circolare n.1227 punto 5.1, le istanze di differimento presentate successivamente alla concessione del mutuo non verranno accolte, ancorche' non abbia avuto inizio l'ammortamento. Secondo la previsione dell'art. 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998, la concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa puo' richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. Insieme alla determina di concessione la Cassa trasmettera' al mutuatario una scheda nella quale vengono riportati: - l'importo del mutuo; - il tasso di concessione; - la quota con diritto e la quota residua espresse in percentuale; - la rata semestrale e l'impegno annuale; - il piano di indebitamento complessivo dove, in corrispondenza di ogni data di scadenza del semestre di ammortamento (data entro la quale effettuare il versamento della rata semestrale) sono indicati: * l'importo della rata semestrale, scomposto in quota capitale e quota interessi; * l'importo della rata relativo alla sola quota residua, estinguibile ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998 (cfr. punto 4.4.1.2). Inoltre, in corrispondenza di ogni scadenza biennale, e' riportato l'importo massimo rimborsabile alla pari, da versare per esercitare il diritto di estinzione parziale anticipata. L'importo e' posto in corrispondenza della data entro la quale effettuare il versamento ed e' pari al debito residuo, al 1 gennaio o al 1 luglio successivo, del piano di ammortamento della quota con diritto. Si segnala infine che, prima che sia intervenuta la concessione, il soggetto mutuatario puo' richiedere di cambiare sia il tipo di mutuo che la durata dell'ammortamento e la percentuale della quota con diritto. Per quanto riguarda le erogazioni si rinvia al punto 3.4 della Circolare n. 1227. Interessi attivi, passivi e recupero coattivo 4.3 Nella parte sui mutui a tasso fisso e a tasso variabile, punto 2.3, sono state illustrate le modifiche intervenute sull'art. 9 del D.M. 7.1.1998, relativo agli interessi attivi, passivi e recupero coattivo. In relazione ai mutui con diritto occorre soltanto aggiungere che il comma 1 bis dell'art. 9 ha precisato che gli interessi di preammortamento sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione. Variazioni dopo la concessione 4.4 L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo e' stato oggetto del capitolo 7 della Circolare n. 1227/98. L'introduzione dei mutui con diritto rende necessarie le seguenti precisazioni, rispetto a quanto illustrato allora, circa le variazioni che non producono modificazioni nelle condizioni dell'ammortamento: - novazione soggettiva: rimane confermata la possibilita' della novazione soggettiva illustrata con la Circolare n. 1227/98; - novazione oggettiva: ai sensi del comma 4 dell'art. 10, introdotto dal D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, e' consentita la sola devoluzione totale. Rimane esclusa, pertanto, la devoluzione parziale; - accorpamento residui: la possibilita', prevista dal comma 2 dell'art. 10 del D.M. 7.1.1998, di devolvere i residui accertati su mutui diversi per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, non puo' trovare applicazione per i mutui con diritto in quanto una delle condizioni cui e' sottoposto l'accorpamento residui e' l'impegno, da parte del mutuatario, a non richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto dell'accorpamento dei residui. Nel caso di mutuo con diritto tale impegno non puo' essere preso in quanto l'esercizio del diritto comporta in ogni caso variazioni nelle condizioni di ammortamento. Per quanto attiene alle variazioni che producono modificazioni alle condizioni di ammortamento, si conferma la disciplina relativa alla revoca e alla rinuncia illustrata nella circolare n. 1227/98, mentre e' necessario introdurre alcune modifiche relative all'estinzione anticipata e alla riduzione del mutuo. Estinzione anticipata 4.4.1 In questo paragrafo si prendono in esame: - l'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari ex art. 8, comma 1, lettera b); - l'estinzione anticipata ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998. L'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari 4.4.1.1 L'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari si concretizza nel rimborso degli importi indicati nel piano di indebitamento in corrispondenza di ogni scadenza biennale. La procedura di estinzione si articola nel modo illustrato al punto 7.4.2.1 alla pari della Circolare n. 1227/98 alla quale si rimanda con le seguenti integrazioni. La domanda del mutuatario, corredata della documentazione idonea, deve pervenire all'istituto entro il 30 giugno (ovvero entro il 31 dicembre per i mutui in ammortamento dall'1.7), precedente la scadenza biennale di esercizio del diritto. A titolo esemplificativo si consideri un mutuo in ammortamento. dall'1.1.2000. La prima scadenza biennale e' il 31.12.2001, l'importo massimo rimborsabile e' il debito residuo al 1.1.2002, la domanda di estinzione dovra' pervenire entro il 30.6.2001, e il versamento dell'importo dovra' essere effettuato entro il 31.12.2001. Nella domanda il mutuatario deve specificare: - che intende esercitare il proprio diritto all'estinzione parziale anticipata; - l'importo che intende versare (pari o inferiore all'importo indicato nel piano d'indebitamento); Sulla base della domanda e della prescritta documentazione la Divisione V della Cassa delibera l'estinzione parziale anticipata alla pari, fissando gli adempimenti successivi a carico del mutuatario secondo le modalita' e con i termini consueti. Il mutuatario puo' restituire anche un importo inferiore rispetto a quello massimo. In tal caso la differenza costituisce il capitale del nuovo piano di ammortamento relativo alla quota con diritto per gli anni di vita residua del mutuo. Nella TABELLA 2 e' riportato il piano di indebitamento di un mutuo di L.100 milioni avente le stesse caratteristiche finanziarie del mutuo della tabella 1. Nell'esempio il mutuatario versa, alla prima scadenza utile, e cioe' entro il 30.12.2001, L. 40 milioni. La differenza tra quanto versato, e l'importo massimo rimborsabile (in questo caso L. 56.148.142 - L. 40.000.000 = L. 16.148.142) costituisce il capitale del piano di ammortamento della quota con diritto per gli anni di vita residua del mutuo. Sulla base di questo piano di ammortamento vengono definiti i nuovi importi massimi rimborsabili alla pari alle scadenze biennali. La rata complessiva del piano di indebitamento rideterminato a seguito della restituzione di L. 40 milioni diminuisce da L. 3.970.217 a L. 2.324.306. Infine si precisa che: - al di fuori delle scadenze biennali non e' possibile esercitare, il diritto, e pertanto il mutuo puo' solo essere estinto totalmente con la modalita' di cui all'art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998; - nel caso di richiesta di estinzione totale del mutuo alle scadenze biennali, l'operazione comporta l'esercizio del diritto per la quota con diritto, e l'applicazione del citato comma 1 quater, art. 11 del D.M. 7.1.1998 per la quota residua; - l'estinzione della quota residua puo' essere effettuata solo previa estinzione della quota con diritto. TABELLA N. 2 DATI DEL MUTUO Ammontare del prestito: L. 100.000.000 Tasso di concessione:4,960% Durata dell'ammortamento: 20 anni Rata semestrale: L.3.970.217 Quota con diritto: 60% Impegno annuale: 7.940.435 Quota residua: 40% PIANO DI INDEBITAMENTO =================================================================== Data Indebitamento Rata Importo complessivo Quota rimb. N. scadenza Capitale Interessi Rata residua alla pari =================================================================== 1 30/06/2000 1.550.620 2.419.598 3.970.217 1.659.846 2 31/12/2000 1.586.284 2.383.933 3.970.217 1.659.846 3 30/06/2001 1.622.768 2.347.449 3.970.217 1.659.846 4 31/12/2001 1.660.092 2.310.125 3.970.217 1.659.846 56.148.142 (Rimborso 40.000.000) 1 30/06/2002 972.363 1.351.943 2.324.306 1.659.846 2 31/12/2002 994.727 1.329.579 2.324.306 1.659.846 3 30/06/2003 1.017.606 1.306.700 2.324.306 1.659.846 4 31/12/2003 1.041.011 1.283.295 2.324.306 1.659.846 14.934.865 5 30/06/2004 1.064.954 1.259.352 2.324.306 1.659.846 6 31/12/2004 1.089.448 1.234.858 2.324.306 1.659.846 7 30/06/2005 1.114.505 1.209.801 2.324.306 1.659.846 8 31/12/2005 1.140.139 1.184.167 2.324.306 1.659.846 13.606.056 9 30/06/2006 1.166.362 1.157.944 2.324.306 1.659.846 10 31/12/2006 1.193.188 1.131.118 2.324.306 1.659.846 11 30/06/2007 1.220.632 1.103.674 2.324.306 1.659.846 12 31/12/2007 1.248.706 1.075.600 2.324.306 1.659.846 12.150.714 13 30/06/2008 1.277.426 1.046.879 2.324.306 1.659.846 14 31/12/2008 1.306.807 1.017.499 2.324.306 1.659.846 15 30/06/2009 1.336.864 987.442 2.324.306 1.659.846 16 31/12/2009 1.367.612 956.694 2.324.306 1.659.846 10.556.790 17 30/06/2010 1.399.067 925.239 2.324.306 1.659.846 18 31/12/2010 1.431.245 893.061 2.324.306 1.659.846 19 30/06/2011 1.464.164 860.142 2.324.306 1.659.846 20 31/12/2011 1.497.840 826.466 2.324.306 1.659.846 8.811.087 21 30/06/2012 1.532.290 792.016 2.324.306 1.659.846 22 31/12/2012 1.567.533 756.773 2.324.306 1.659.846 23 30/06/2013 1.603.586 720.720 2.324.306 1.659.846 24 31/12/2013 1.640.468 683.837 2.324.306 1.659.846 6.899.154 25 30/06/2014 1.678.199 646.107 2.324.306 1.659.846 26 31/12/2014 1.716.798 607.508 2.324.306 1.659.846 27 30/06/2015 1.756.284 568.022 2.324.306 1.659.846 28 31/12/2015 1.796.679 527.627 2.324.306 1.659.846 4.805.162 29 30/06/2016 1.838.002 486.304 2.324.306 1.659.846 30 31/12/2016 1.880.276 444.030 2.324.306 1.659.846 31 30/06/2017 1.923.523 400.783 2.324.306 1.659.846 32 31/12/2017 1.967.764 356.542 2.324.306 1.659.846 2.511.772 33 30/06/2018 2.013.022 311.284 2.324.306 1.659.846 34 31/12/2018 2.059.322 264.984 2.324.306 1.659.846 35 30/06/2019 2.106.686 217.620 2.324.306 1.659.846 36 31/12/2019 2.155.140 169.166 2.324.306 1.659.846o L'estinzione anticipata ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998 4.4.1.2 La parte dell'indebitamento che non gode del diritto di estinzione anticipata alla pari, puo' essere estinta mediante l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 (introdotto dall'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure) che stabilisce che per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) (mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata puo' essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'istituto. Ai sensi del citato comma, il mutuatario dovra', pertanto, corrispondere il piu' grande tra i seguenti due valori: - Valore attuale (V *) delle poste residue calcolato al tasso di concessione senza maggiorazione; - Valore attuale (V) delle stesse poste, calcolato al tasso fisso nominale vigente, al momento della domanda di estinzione, per i mutui di pari durata. Nel caso in cui il tasso vigente al momento della domanda di estinzione sia inferiore al tasso di concessione, si avra' V > V*, e pertanto il mutuatario dovra' corrispondere il valore attuale V. Le ipotesi in cui trova applicazione la norma sono le seguenti: 1) il mutuatario chiede di estinguere totalmente il mutuo al di fuori delle scadenze biennali: la norma si applica attualizzando le rate del piano di indebitamento complessivo; 2) il mutuatario vuole estinguere totalmente il mutuo alle scadenze biennali: la norma si applica attualizzando le rate del piano di indebitamento relativo alla quota residua; la quota con diritto viene estinta secondo le modalita' di cui al paragrafo precedente; 3) il mutuatario ha gia' esercitato il proprio diritto estinguendo alla pari la quota con diritto e chiede di estinguere, in un momento successivo, la quota residua: la norma si applica attualizzando le rate del relativo piano di indebitamento. Per la procedura si rinvia al punto 7.4.2.1 della Circolare n. 1227/98. Riduzioni 4.4.2 La disciplina delle riduzioni rimane invariata rispetto a quanto' previsto nel paragrafo 2.4.2 relativo ai mutui a tasso fisso e a tasso variabile ai quali, pertanto, si rimanda. Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche 4.4.3 Dopo la concessione non e' consentita la trasformazione di un mutuo con diritto in un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile (e viceversa) nonche' la variazione della quota con diritto o della durata dell'ammortamento. Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto 4.5 La gestione delle somme residue sui mutui con ammortamento scaduto viene effettuata secondo le modalita' illustrate al punto 2.5 della presente Circolare al quale si rimanda. APPENDICE "A" Esempio di mutuo con diritto di rimborso alla pari Si consideri, a titolo di esempio, la concessione di un mutuo ventennale per un importo di 100 milioni di lire, con diritto di rimborso anticipato alla pari per una quota pari al 60% dell'importo iniziale e data di decorrenza l'1.1.2000. Si supponga che, alla data di concessione, il tasso mutuo per la scadenza in esame (20 anni) e lo spread per il diritto di rimborso alla pari della quota in esame (60%) praticati dalla Cassa depositi e prestiti siano rispettivamente il 4,60% nominale annuo e lo 0,36% nominale annuo (36 punti base). Lo sviluppo del piano di ammortamento avviene in cinque fasi: 1) Si sviluppi un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata relativo a 60 milioni di lire (60% dell'importo iniziale) al tasso mutuo (4,60%) e la si indichi con RA; risulta RA= L. 2.310.372. In riferimento alla k-esima rata di tale piano (1 = k = 40), si indichi con lkA la quota interesse di tale rata, con, CkA la quota capitale e con DkA il debito residuo dopo il pagamento di tale rata. 2) Si sviluppi un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata relativo a 40 milioni di lire (40% dell'importo iniziale) al tasso mutuo (4,60%) e la si indichi con Rb; risulta Rb = L. 1.540.248. In riferimento alla k-esima rata di tale piano (1 = k = 40), si indichi con lkb la quota interesse di tale rata, con Ckb la quota capitale e con Dkb il debito residuo dopo il pagamento di tale rata. 3) Si calcoli la rata semestrale costante posticipata di un piano di ammortamento relativo a 100 milioni di lire (l'intero importo iniziale) al tasso mutuo con spread (4,96% = 4,60% + 0,36%) e la si indichi con R; risulta R = L. 3.970.217. 4) Si consideri la differenza fra la rata ottenuta nella terza fase e la somma delle rate ottenute nella prima e nella seconda fase e la si indichi con RC; risulta RC = R - (RA + RB) = L. 3.970.217 - (2.310.372 + 1.540.248) = L. 119.598. 5) Si consideri un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata ottenuto dal piano calcolato nella seconda fase aggiungendo a ciascuna rata la somma RC ottenuta nella quarta fase. Si indichi con RD la rata di tale piano; risulta RD = RB + RC = 1.540.248 + 119.598 = L. 1.659.846. Il piano di ammortamento ottenuto nella prima fase (piano A) corrisponde alla parte del mutuo rimborsabile anticipatamente alla pari (senza penale) a scadenze biennali, non necessariamente in unica soluzione. L'ammortamento della restante parte del mutuo si ha tramite il piano ottenuto nella quinta fase (piano D), che e' relativo ad un importo pari a 40 milioni di lire piu' il costo del diritto di rimborso alla pari del piano A. Il piano D ha convenzionalmente le quote capitali uguali a quelle del piano ottenuto nella seconda fase (piano B), mentre le quote interesse sono la somma delle quote interesse del piano B con la somma Rc corrispondente alla rateizzazione del costo del diritto di rimborso alla pari del piano A. Il piano D e' estinguibile anticipatamente con penale secondo le modalita' specifiche dei mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Il piano di ammortamento complessivo, a rata semestrale costante posticipata, si' ottiene per somma dei piani A e D e la relativa rata vale R = RA + RD = RA + RB + RC = L. 3.970.217 In riferimento alla k-esima rata del piano complessivo (1 = k = 40), la quota capitale e' Ck = CkA + CkD = CkA + CkB mentre la quota interesse vale lk = lkA + lkD = lkA + lkB + RC Nella TABELLA 1 punto 3.2 della presente Circolare, si ha lo sviluppo del piano di ammortamento complessivo con indicazione della massima quota rimborsabile anticipatamente alla pari a cadenza biennale (con N = K). PARTE TERZA LE GARANZIE Alla diversificazione dei prodotti finanziari offerti dalla Cassa depositi e prestiti conseguono innovazioni anche nella materia delle garanzie dei finanziamenti. 5. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI La presente sezione viene dedicata alle istruzioni integrative della Circolare n. 1227/98 - punto 4.1, lett. a) e b) e punto 4.2 - per quanto attiene alle delegazioni di pagamento coperte dalle disciplina legislativa recata dagli artt. 48, 62 e 113 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modificazioni per comuni, province, comunita' montane e unioni di comuni e dall'art. 10-bis della legge n. 440/87 per Aziende speciali e consorzi ex art.22 della legge n. 142/90. Per i mutui a tasso fisso ivi compresi quelli con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, l'introduzione della diversificazione del tasso in ragione della durata di ammortamento del mutuo non comporta modifiche sostanziali alle precedenti istruzioni. Nel caso di esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, e' nella facolta' del mutuatario trasmettere nuova delega di pagamento della rata per il residuo periodo di ammortamento nell'importo rideterminato a seguito dell'operazione di estinzione parziale. Si precisa inoltre che: - i mutui a tasso fisso: = nel caso di mutui garantiti da piu' soggetti (per es. nel caso di un mutuo assunto da un consorzio, con garanzie prestate dagli enti partecipanti), le delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti garanti dovranno riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la stessa data d'inizio; = nel caso in cui siano parzialmente garantiti dallo Stato, la parte a carico di quest'ultimo e la parte a carico del mutuatario possono avere durate di ammortamento (e quindi tassi) differenti; il mutuatario puo' richiedere il differimento della parte a proprio carico; = i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari: = ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7.1.1998, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure, a differenza delle altre tipologie di finanziamento possono essere garantiti esclusivamente dallo stesso soggetto cui e' stato concesso il finanziamento. I mutui della specie, pertanto, non potranno essere garantiti da piu' soggetti. = nel caso in cui l'ente intenda usufruire di contributi della regione o dello Stato, l'istituto procedera' alla concessione di un mutuo con una parte,. a carico di detti enti, a tasso fisso, ed una parte, a carico del mutuatario, con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; il mutuatario puo' richiedere il differimento della parte a proprio carico; Per i mutui a tasso variabile occorre tenere conto che la rata di ammortamento e' composta da una parte determinata, la quota capitale ottenuta dividendo il capitale mutuato per il numero delle rate, e una parte non determinata, relativa alla quota interessi, calcolata semestralmente al tasso variabile. La delega di pagamento da acquisire a garanzia della restituzione del mutuo deve indicare, quindi, l'importo costante della quota capitale, e la modalita' per il calcolo della quota interessi (vedi il modello allegato). Si precisa, infine, che: - non possono essere concessi mutui a tasso variabile parzialmente garantiti dallo Stato o con la cessione di contributi regionali cfr. punto 2.1); - fatto salvo quanto sopra, i mutui possono essere garantiti da piu' soggetti (per es. un mutuo assunto da un consorzio, con garanzie prestate dagli enti partecipanti); in tal caso le delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti garanti dovranno riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la stessa data d'inizio. In allegato, vengono riprodotti i nuovi modelli di delegazione di pagamento. 6. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI ED ENTI PUBBLICI Per esigenze di chiarezza e completezza, si e' ritenuto opportuno tornare sull'assetto delle delegazioni di pagamento rilasciate dalle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi e da enti pubblici, diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, che abbiano cespiti delegabili. Il presente paragrafo sostituisce integralmente il paragrafo 4.1 lett. c) della Circolare n.1227/98, con l'avvertenza che rimane comunque possibile garantire i finanziamenti con fidejussioni o con garanzie reali. Occorre, innanzitutto, delineare con maggiore puntualita' il meccanismo negoziale attraverso il quale vengono riprodotti nei confronti dell'istituto di credito - titolare del servizio di tesoreria o di cassa - gli impegni che, per i tesorieri degli enti locali e delle loro aziende e consorzi, sorgono per legge. In questo caso, infatti, analogamente a quanto accade per le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali, la garanzia e' rappresentata dalla delega, emessa sul tesoriere/cassiere, di pagare le rate semestrali utilizzando le entrate di bilancio, e, a tal fine: - le entrate devono essere canalizzate su di un unico conto corrente; - il tesoriere/cassiere deve assumere l'impegno di accantonare e vincolare quota parte delle entrate da destinare al servizio del debito, sia in linea capitale che interessi, e di anticipare i fondi qualora le entrate accantonate e vincolate non fossero sufficienti. Il rapporto di garanzia dunque si realizza mediante: 1) Assunzione dei seguenti impegni da parte del mutuatario nel confronti della Cassa depositi e prestiti nella delibera di contrazione del mutuo a) di dare mandato irrevocabile all'istituto di credito tesoriere/cassiere a: - far confluire congrue entrate derivanti dal servizio gestito su di un unico conto corrente intrattenuto con il proprio tesoriere/cassiere; - accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale; mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate, e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza; b) di fare accettare all'istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo mediante utilizzo delle somme come sopra man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti; c) di far accettare, entro il periodo di ammortamento del mutuo, da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di cui sopra e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata. 2) Stipulazione di apposita convenzione tra mutuatario e Istituto di credito-tesoriere/cassiere avente ad oggetto gli impegni di cui al punto 1, lett. a), del presente paragrafo. 3) Delegazione di pagamento del mutuatario all'istituto di credito- tesoriere/cassiere regolarmente accettata. Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassa ha aggiornato i modelli della delibera di assunzione del mutuo e delle delegazioni di pagamento (vedi allegati). Per quanto riguarda, infine, le specifiche modalita' di garanzia dei mutui a tasso fisso e dei mutui a tasso variabile, si rimanda a quanto precedentemente illustrato al capitolo 5. PARTE QUARTA LA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 7. PATTO DI STABILITA' EX ART. 28, COMMA 3 Il collegato alla Finanziaria ÃŽ99 (L. 448/98), all'art. 28 recepisce gli obiettivi fissati dal punto 5.7 del DPEF 1999-2001 (introduzione e disciplina del Patto di stabilita' interna) e definisce in particolare, al comma 3, un procedimento finalizzato all'accelerazione della riduzione dello stock di debito degli enti locali e delle regioni. Il citato comma 3 prevede che le Regioni e gli enti locali che presenteranno al Ministero del Tesoro/ Dipartimento del Tesoro - che si avvale della Cassa depositi e prestiti - un piano finanziario quinquennale di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio stock di debito e il PIL saranno esentati dal pagamento della penale prevista dalle norme vigenti per l'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Le istruzioni attuative della disposizione esaminata sono contenute nella Circolare 26.3.1999, n. 1 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministero dell'Interno (G.U. - serie generale - n. 74 del 30.3.1999). 8. ART. 61, COMMA 3 L'art. 61, comma 3 della legge n. 448/98 stabilisce che, su richiesta degli enti, la Cassa depositi e prestiti, con modalita' operative da essa definite, e' autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il resto di capitale da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le modalita' operative sono in corso di emanazione. 9. ART. 63, COMMA 5 La norma in argomento ha ribadito la finanziabilita', da parte della Cassa depositi e prestiti, dei Consorzi di sviluppo industriale che, in quanto enti pubblici, erano gia' autorizzati ad accedere ai finanziamenti dell'istituto ai sensi dell'art. 49; comma 10 della legge 449/97. Detti enti possono accedere al credito della Cassa secondo le disposizioni generali concernenti gli enti pubblici, illustrate nella Circolare n.1227/98 e nelle precedenti parti delle presenti istruzioni. A tale proposito e' opportuno precisare che i consorzi possono richiedere i finanziamenti, oltre che per le finalita' specificate nell' art. 63 in esame (realizzazione di infrastrutture industriali e acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi), anche per gli oggetti previsti all'art. 1 del D.M. Tesoro 17.1.1998, illustrato al punto 2 della citata Circolare n. 1227/98. Il direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA PARTE QUINTA SCHEMI DI MODELLI 1. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI, A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE 142/90) - Mod. II - 01 - 304F 2. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II - 01 - 304F1 3. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE 142/90) - Mod. II - 01 - 304E 4. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II - 01 - 304E1 5. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGGE 142190) - Mod. II - 01 - 304V 6. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - Mod. II 01 - 304V1 7. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI IMPRENDITORIALI) - Mod. II - 01 - 310F 8. SCHEMA, DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO VARIABILE (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI IMPRENDITORIALI) Mod. II - 01 310V 9. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO FISSO (ENTI PUBBLICI, S.P.A. E S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO) - Mod. II - 01 - 340F 10. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO VARIABILE (ENTI PUBBLICI, S.P.A. E S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO) - Mod. II - 01 - 340V SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI ex (lege 142/90) A) - DELIBERA BASE VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA (per il soggetto mutuatario) 1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L..... per.......................; 2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio, postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; (per il soggetto mutuatario e/o garante) 4) - di garantire per la quota di L. . ............................ del mutuo di L. .................... da concedersi a............... per........................................... B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE 5) - di restituire il mutuo in n . ...rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti; 6) - (Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunita' montane) di garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio; - (Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali) di garantire le n . rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato; 7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente pro solvendo" e non "pro soluto"; 8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi: - dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunita' montane); - dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali); 9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato; 10) - di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere e' tenuto a vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno. 11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 6; C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI 12) - che le semestralita' di ammortamento di L. ............vengono garantite dall'Ente................con le entrate proprie, come da delibera n. ................. del.......................... D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE 13) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del.......... per cento concesso per la durata di............anni sulla spesa di L. .................. N.B.: - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualita' di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A1, A2, A3 e D 13. Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER MUTUI A TASSO FISSO (S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI PUBBLICI) A) - DELIBERA BASE VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA (per il soggetto mutuatario) 1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ..................... per .................; 2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; (per il soggetto mutuatario e/o garante) 4) - di garantire per la quota di L......... del mutuo di L....... da concedersi a ................. per .............. B) - DELIBERA BASE 5) - di restituire il mutuo in n .............. rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti; 6) - di garantire le n. ........... rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento all'istituto di credito, ..................titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate; oppure di garantire le n. ................ rate semestrali di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale; 7) - per i mutui a tasso fisso e indicizzati garantiti con delegazione di pagamento all'istituto di credito tesoriere/cassiere (S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica) di conferire all'istituto............... titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a: - far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto; - accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale; - mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza; (Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica) di conferire mandato all'istituto ............................ , titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento; 8) - di far accettare all'istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo; 9) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata; C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI 10) - che le semestralita' di ammortamento di L. ................. vengono garantite dall'Ente ..................................... con le entrate proprie, come da delibera n. ....... del ......... Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az. speciale e consorzi ex legge 142/90) A) - DELIBERA BASE VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA 1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L..............per.......................con diritto di estinzione anticipata alla pari di una quota pari al .......... per cento dell'intero importo; 2) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE 4) di restituire il mutuo in n. ...... rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso, della Cassa depositi e prestiti, aumentato della maggiorazione prevista per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata; 5) - (Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunita' montane) di garantire le n. ........... rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio; (Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali) di garantire le n . .......... rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato; 6) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto"; 7) di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunita' montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali) 8) di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato; 9) di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno. 10) di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 5. C) - CON CONTRIBUTO REGIONALE 11) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del.............. per cento concesso per la durata di............. anni sulla spesa di L.................... Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI PUBBLICI) VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere, assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA 1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L............ per .................. con diritto di estinzione anticipata alla pari di una quota pari al............... per cento dell'intero importo; 2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla, Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 4) - di restituire il mutuo in n. ........... rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti, aumentato della maggiorazione prevista per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata; 5) - di garantire le n. .......... rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate; oppure di garantire le n. ...........rate semestrali di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale; 6) - per i mutui garantiti con delegazioni di pagamento all'Istituto di credito-tesoriere/cassiere (S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica) di conferire all'istituto.........................titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a: - far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto; - accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale; - mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza; (Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica) di conferire mandato all'istituto ..................., titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento; 7) - di far accettare all'istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo; 8) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di cui ai punti 6) e 7) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata. Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az. speciale e consorzi ex legge 142/90) A) - DELIBERA BASE VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA (per il soggetto mutuatario) 1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L...............per................... 2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; (per il soggetto mutuatario e/o garante) 4) - di garantire per la quota di L.................... del mutuo di L.................. da concedersi a............. per.............; B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE 5) - di restituire il mutuo in n. ................ rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40; 6) - (Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunita' montane) di garantire le n. ......... rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio; (Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali) di garantire le n. ............rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato; 7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto"; 8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunita' montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali); 9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato; 10) - di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno; 11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 6; C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI 12) - che le rate semestrali di ammortamento, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n.40 vengono garantite dall'Ente con le entrate proprie, come da delibera n. ............ del..............; D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE 13) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del.............. per cento concesso per la durata di............ anni sulla spesa di L...................... Verbale fatto, letto e sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (S.P.A. E S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ed enti pubblici) A) DELIBERA BASE VISTO (esposizione dei fatti); CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (per le delibere assunte dopo l'adesione di massima); DELIBERA (per il soggetto mutuatario) 1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L................... per.....................; 2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; 3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"; (per il soggetto mutuatario e/o garante) 4) - di garantire per la quota di L................... del mutuo di L................ da concedersi a............. per................; B) GARANZIA ENTRATE PROPRIE 5) - di restituire il mutuo in n. ............... rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40; 6) - di garantire le n. ...............rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delegazione di pagamento all'istituto di credito................ titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate; oppure di garantire le n. ...... rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con fidejussione bancaria solidale; 7) - per i mutui a tasso fisso e indicizzati garantiti con delegazioni di pagamento all'istituto di credito tesoriere/cassiere (S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica) di conferire all'istituto....................titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a: - far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto; - accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale; - mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza; (Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica) di conferire mandato all'istituto...................titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento; 8) - di far accettare all'istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo; 9) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sara' stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata; C) - CON GARANZIA Di ALTRI ENTI 10) - che le rate semestrali di ammortamento, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sara' determinato in conformita' a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n.40 vengono garantite dall'Ente ........... con le entrate proprie, come da delibera n. .......... del........ Verbale fatto, letto e, sottoscritto. Certificazione di pubblicazione ed esecutivita' (per gli Enti soggetti) Pos................. della Cassa DD.PP. MUTUI A TASSO FISSO DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE (Province - Comuni - Unione di Comuni - Comunita' Montane - Aziende Speciali - Consorzi imprenditoriali) Il sottoscritto (1) ....................... del.................... Vista la deliberazione in data................ n. ................. divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti o dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L...........(lire...............) per.................. Visto che il detto mutuo e' da estinguersi in (2)..............anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, di L..............(3) (lire...........); Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate; Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere e' tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno; DELEGA Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (4)......... al.......... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (3).......... (lire......................) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. (5).............. li'............... (1)................................. Timbro d'ufficio RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto...................................dichiara di avere (generalita') (qualifica del notificante) oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere.................................... (ragione sociale) consegnandone copia nelle mani del Sig............................. (generalita') formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza .................... li'.................... (luogo) (data) (firma ) NOTE A TERGO NOTE: 1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il legale rappresentante (per le Aziende Speciali ed i Consorzi). 2) Numero degli anni di ammortamento. 3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento. 4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998). 5) Luogo e data di emissione della delega. Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 Art. 48 (Delegazione di pagamento) 1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo. Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento. Pos...............della Cassa DD.PP. MUTUI A TASSO VARIABILE DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE (Province, Comuni, Unione di Comuni, Comunita' Montane, Aziende Speciali, Consorzi imprenditoriali) Il sottoscritto (1).................... del................... Vista la deliberazione in data.......... n............... divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti o dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L.............(lire.............) per .........................; Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2)................anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale costante pari a L...........(lire............) semestrale vigente; Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate; Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere e' tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno; DELEGA Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (3) ...................al.................alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a L. .......................(lire..................................) e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso semestrale variabile equivalente alla meta' del tasso d'interesse annuo - maggiorato quest'ultimo di................. centesimi di punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del, decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento. Il tesoriere sara' discaricato delle somme dovute per capitale e interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. (4).................li'................ NOTE A TERGO (1) .................... Timbro d'ufficio RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto.................................................... (generalita') (qualifica del notificante) dichiara di avere oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere................................. (ragione sociale) consegnandone copia nelle mani del Sig............................ (generalita') formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza ..................... li................... (luogo) (data) (firma) NOTE: (1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il legale rappresentante (per le Aziende Speciali ed i Consorzi). (2) Numero degli anni di ammortamento. (3) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal lo luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998). (4) Luogo e data di emissione della delega. Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 Art. 48 (Delegazione di pagamento) 1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e', notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo. Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento. Pos.............. MUTUI A TASSO FISSO della Cassa DD. PP. DELEGA DI PAGAMENTO (in bollo, salvo esenzioni) (Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico) Il sottoscritto.................................................. legale rappresentante (1) dell'Ente ............................. della Societa'.....................(n. d'iscrizione..............); Vista la delibera n. ............. in data........................ adottata dal (2)................per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L................................ (lire...........................per.............................; Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3)..................... anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, di L. (4)..................... (lire........................); Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate; Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile, sottoscritto in data................ (5), tra la suddetta societa' e l'istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo ha assunto tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata delibera di assunzione del mutuo n.....................del.................... per accantonare e vincolare le somme necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, di L. ........... (lire......................) dal........ al............(6); Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura vigente al momento della inadempienza; Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui gia' contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio desunti dal medesimo bilancio (7); DELEGA La/Il,.................mandatario della Societa' suddetta, a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal.............. al................. (8) alla Cassa depositi e prestiti la somma di L.(9)..................... (lire.......................) della quale sara' discaricato con le ricevute, dei versamenti che vi si riferiscono. (10)..............li.................... Timbro dell'Ufficio IL LEGALE RAPPRESENTANTE ................................... Per accettazione L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO ..................................formalmente munito dei poteri di Il Funzionario incaricato firma e di rappresentanza. NOTE A TERGO NOTE 1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre citare gli estremi dell'atto di delega. 2) Organo deliberativo dell'Ente o della Societa'. 3) Numero degli anni di ammortamento. 4) Ammontare della rata semestrale di ammortamento. 5) Indicare la data di sottoscrizione del contratto di mandato irrevocabile. 6) Indicare l'importo della rata semestrale e il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 7.1.1998). 7) Solo per S.p.A. e S.r.l. 8) Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998). 9) Indicare l'importo della rata semestrale. 10) Luogo e data dell'emissione della delega. Pos................ MUTUI A TASSO VARIABILE della Cassa DD. PP. DELEGA DI PAGAMENTO (in bollo, salvo esenzioni) (Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico) Il sottoscritto..................legale rappresentante (1) dell'Ente .................Societa'......................... (n. d'iscrizione ...............................................); Vista la delibera n. ..............in data.................... adottata dal (2)......................per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di L............................. (lire ) .................................per..................... Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3).................... anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale costante pari a L................ (lire ......................) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente; Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate; Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile, sottoscritto in data............... (4), tra la suddetta societa' e l'istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo ha assunto tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata delibera di assunzione del mutuo n................ del.................... per accantonare e vincolare le somme necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di ammortamento comprensiva di una quota capitale costante pari a L.....................(lire............................) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente, dal.............al..............(5). Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura vigente al momento della inadempienza; Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui gia' contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio desunti dal medesimo bilancio (6); DELEGA La/Il............................., mandatario della Societa' suddetta, a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal..............al...................(5) alla Cassa depositi e prestiti la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a L...................(lire...................) e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso semestrale variabile equivalente alla meta' del tasso d'interesse annuo - maggiorato quest'ultimo di.................centesimi di punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento, della rata di ammortamento. Il Cassiere sara' discaricato delle somme dovute per capitale e interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. (7)......................li'............................. Timbro dell'Ufficio IL LEGALE RAPPRESENTANTE ....................... Per accettazione L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO ...............................formalmente munito dei poteri di Il funzionario incaricato firma e di rappresentanza. NOTE A TERGO NOTE 1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre citare gli estremi dell'atto di delega. 2) Organo deliberativo dell'Ente o della Societa'. 3) Numero degli anni di ammortamento. 4) Indicare la data di sottoscrizione del contratto di mandato irrevocabile. 5) Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1 luglio possono essere posti in ammortamento dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998). 6) Solo per S.p.A. e S.r.l. 7) Luogo e data dell'emissione della delega. PARTE SESTA APPENDICE NORMATIVA DECRETO 16 febbraio 1999 FISSAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998; Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 10 febbraio 1999; DECRETA: Art. 1 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati: - al 4,000 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; - al 4,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni; - al 4,600 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni. I suddetti tassi sono ridotti dello 0,15 per cento per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti. Art. 2 1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per i mutui a tasso variabile l'indice di riferimento e' definito come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento; il tasso per il calcolo della quota interessi e' dato dall'indice maggiorato dello 0,45 per cento per i mutui con durata fino a dieci anni, dello 0,50 per cento per i mutui con durata fino a quindici anni e dello 0,55 per cento per i mutui con durata fino a venti anni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI DURATA DEL MUTUO =================================================================== quantita' massima 10 ANNI 15 ANNI 20 ANNI estinguibile maggiorazioni maggiorazioni maggiorazioni =================================================================== 40% 0,20 0,22 0,24 60% 0,30 0,33 0,36 80% 0,40 0,44 0,48 ------------------------------------------------------------------- DECRETO 16 febbraio 1999 NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto i decreti ministeriali Tesoro del 7.1.1998 e del 17.12.98; Ritenuta la necessita' di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999; Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio, 1999; DECRETA: Art. 1 1. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 7.1,1998, dopo le parole "La Cassa"" sono aggiunte le parole "fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,". Art. 2 1. L'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e' sostituito dal seguente: Tipologie di mutuo 1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui: a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse; b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari puo' essere esercitato in piu' soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non puo' essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e' stabilita al momento della concessione e non puo' eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni. Le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse. 2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di ammortamento possono decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. 3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, le rate del piano di ammortamento dei mutui, concessi dal 1 luglio possono decorrere dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. Art. 3 1. All'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole "con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio", sono sostituite con le parole "entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento". 2. All'art. 9 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggi orazione." "1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento." "1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento.". 3. All'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole: "ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora" sono sostituite con le parole: " calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.". Art. 4 1. All'art. 10 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e' consentita esclusivamente la devoluzione totale.". Art. 5 1. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente comma: "1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso nominale di cui al comma 1 e' il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata." 2. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente comma: "1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata puo' essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'istituto." 3. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente comma: "1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso." Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DECRETO 7 gennaio 1998 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 16 FEBBRAIO 1999 NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DECRETA: Art. 1 Oggetto dei mutui 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalita' pubbliche perseguite dagli enti mutuatari: a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili, c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, costituite in base alle facolta' concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente. Art. 2 Procedura di finanziamento 1. La procedura di finanziamento si articola in: a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. 2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti puo' introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente. Art. 3 Adesione di massima 1. l'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario. 2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento. Art. 4 Concessione 1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa puo' richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. 2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie. 3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione. Art. 5 Erogazioni 1. I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo. 2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori. 3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la cassa puo', su richiesta, somministrare il residuo capitale, purche' lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione. Art. 6 Garanzie 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti: a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale; c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario; d) con la cessione di contributi in semestralita' o annualita', concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. 2. La Cassa, fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, puo' accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario. 3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto". Art. 7 Contributi statali o regionali 1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. 2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo. 3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'. Art. 8 Tipologie di mutuo 1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui: a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse; b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono, ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari puo' essere esercitato in piu' soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inzio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non puo' essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e' stabilita al momento della concessione e non puo' eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse. 2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di rimborso possono decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. 3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995, n. 77, le rate del piano di rimborso dei mutui concessi dal 1 luglio possono decorrere dal 1 luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. Art. 9 Interessi attivi, passivi e recupero coattivo 1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento. 1-bis . Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione. 1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento. 1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento. 2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n.3/79. 3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento. 4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa puo' estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari. 5. E' in facolta' della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosita'. Art. 10 Devoluzione 1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che: a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. 2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che: a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui; c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale. 3. Non e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione. 4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e' consentita esclusivamente la devoluzione totale. Art. 11 Estinzione anticipata, rinuncia o revoca 1. La Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso. 1-bis. Per l'estinzione anticipata che sia totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate dalle pubbliche amministrazioni e perfezionate nel 1998, di valori mobiliari e immobiliari l'indennizzo di cui al comma precedente e' ridotto del 70 per cento. La relativa richiesta dovra' pervenire entro il 31 dicembre 1998. Qualora l'ente abbia piu' mutui, verranno prioritariamente estinti quelli con scadenza piu' ravvicinata. La Cassa depositi e prestiti versera' le somme derivanti da questi rimborsi nel conto corrente di Tesoreria n.29108. 1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso nominale di cui al comma 1 e' il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata. 1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata puo' essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residuo calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'istituto. 1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso. 2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione puo', in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. 3. E' in facolta' del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento. 4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sara' posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni. Art. 12 Responsabilita' 1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza, della domanda di erogazione allo scopo del mutuo. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonche' sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che e' alla base della domanda di somministrazione. 3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformita' sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria. 4. Il responsabile del procedimento e' tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicita' di cui al successivo articolo 13. Art. 13 Pubblicita' 1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale". 2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicita' delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante. Art. 14 Norma finale 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale Tesoro 1.12.1995. 2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana. INFORMAZIONI PER L'UTENZA Internet Come annunciato con la circolare n. 1227/98, nel corso del 1998 e' stato attivato il sito internet della cassa depositi e prestiti con il seguente indirizzo: www.cassaddpp.it.