Immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, gia' disciplinati come presidi medicochirurgici.(GU n.110 del 13-5-1999)
Vigente al: 13-5-1999
Come e' noto, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995), concernente disposizioni in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, si applica anche ai presidi medicochirurgici, gia' disciplinati dall'art. 189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265 del 1934, e daldecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Trattasi di prodotti destinati ad essere impiegati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori, da balcone, da appartamento e da giardino domestico ed a svolgere attivita' acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, nematocida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra. La disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concerne gli aspetti relativi alla materia dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, senza modificare in modo organico la normativa previgente su numerosi aspetti, diversi dall'immissione sul mercato. Continuano infatti ad essere disciplinati dalle norme previgenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, gli aspetti non inclusi nel campo di applicazione del decreto legislativo relativi a produzione, vendita, impiego, vigilanza e pubblicita'. Cio' premesso, nel richiamare la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno 1995, supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle norme in materia di prodotti fitosanitari, si forniscono precisazioni sulle documentazioni da presentare per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il rinnovo di quelle gia' concesse, relativamente ai suddetti prodotti, gia' definiti come presidi medicochirurgici e ora identificati come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.). Tali chiarimenti vengono forniti con la presente nota che viene sottoscritta dal dirigente generale del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, giusto il parere espresso dall'ufficio legislativo di questo Ministero (nota n. 100.1/1538-G/2030 del 29 marzo 1999) e dall'ufficio di Gabinetto (nota n. 100/155.28/3132 del 29 marzo 1999) che lo ritengono competente - ratione materiae - ed in relazione al prevalente contenuto tecnico della circolare stessa. 1. Domande di autorizzazione all'immissione in commercio. Nel richiamare in generale la validita' di quanto riportato al punto 3 della citata circolare n. 17/95, si fa presente che le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi, presentate a decorrere dall'11 giugno 1995, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 194/1995, contenenti sostanze attive nuove o in commercio in Italia da meno di dieci anni in prodotti fitosanitari, devono essere corredate della seguente documentazione, in triplice copia di cui una in bollo: 1) domanda redatta secondo l'appendice B dello schema riportato nella circolare n. 17/95; 2) proposta di classificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (art. 15 del decreto legislativo n. 194/1995); 3) facsimile di etichetta (art. 16 del decreto legislativo n. 194/1995); 4) allegati II e III del decreto legislativo n. 194/1995, in unica copia su carta semplice; 5) dichiarazione di conformita' degli imballaggi secondo l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; 6) dichiarazione di accettazione per la produzione da parte di uno stabilimento autorizzato alla produzione di prodotti fitosanitari o p.m.c.; 7) attestato del versamento della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993) e successive modifiche. Le domande di autorizzazione di formulati a base di sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia da oltre dieci anni devono essere corredate della documentazione in triplice copia di cui una in bollo come sopra indicato ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, nonche' dal punto 4 come sotto riportato: "Allegato 4-bis della circolare del Ministero della sanita' n. 20 del 3 settembre 1990 (supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990) limitatamente ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, e secondo i criteri generali specificati dall'introduzione all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995". Cio' premesso, si fa presente che per l'esame di dette domande verra' seguito l'ordine cronologico di invio, sulla base del momento in cui per le medesime domande risulta trasmessa tutta la predetta documentazione. 2. Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.) gia' in commercio come presidi medicochirurgici. Le imprese interessate al mantenimento in commercio dei prodotti gia' autorizzati come p.m.c. devono presentare specifica domanda di adeguamento dell'autorizzazione per ciascun prodotto, secondo l'appendice B della circolare n. 17 del 1995, al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria - Ufficio XIV, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di adeguamento dovra' essere corredata oltreche' dalla fotocopia del decreto di autorizzazione del prodotto come p.m.c., ivi compresa l'etichetta, dalla documentazione di cui al precedente punto 1, redatta in maniera diversa a seconda che la sostanza attiva inesso contenuta sia in commercio in Italia in un prodotto fitosanitario, rispettivamente da meno o piu' di dieci anni. Le variazioni amministrative delle autorizzazioni dei p.m.c. avanzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 194/1995, saranno prese in considerazione contestualmente alla procedura di adeguamento. I prodotti per i quali non verra' presentata regolare domanda di adeguamento dell'autorizzazione entro e non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, non potranno essere mantenuti in commercio. Infatti la mancata presentazione della domanda di adeguamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, entro i termini concessi, verra' considerata dall'Amministrazione come tacita rinuncia all'autorizzazione e dara' luogo a provvedimenti di revoca e al conseguente ritiro dal commercio entro trenta giorni. A seguito dell'esame favorevole della documentazione inviata per l'adeguamento delle autorizzazioni, il Ministero della sanita' provvedera' entro dodici mesi successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, al rinnovo delle autorizzazioni ed alla successiva pubblicazione delle etichette nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 194 del 1995. Alle aziende produttrici cui e' stata rinnovata l'autorizzazione verra' comunicato il tempo concesso sia per l'adeguamento dei prodotti in sede di produzione che per l'eliminazione delle scorte dagli esercizi di vendita. Nel caso in cui l'azienda ottenga parere sfavorevole, al prodotto di cui trattasi verra' revocata l'autorizzazione e dovra' essere ritirato dal commercio entro trenta giorni. 3. Adeguamento delle autorizzazioni degli stabilimenti di produzione e disciplina transitoria. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente circolare svolgevano attivita' di produzione degli ex p.m.c. ora disciplinati come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.) e che intendono proseguire tale attivita', non interrotta nel frattempo, devono presentare, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda di adeguamento della autorizzazione alla produzione dei corrispondenti p.m.c., interessati dal decreto legislativo n. 194/1995. La domanda di adeguamento dovra' esser presentata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, ed inviata sia al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza che al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria. Le imprese le quali non avranno presentato domanda di adeguamento delle autorizzazioni per la produzione, come sopra indicato, dovranno cessare la produzione dei formulati interessati dal decreto legislativo n. 194/1995. Infatti, la mancata presentazione della domanda di adeguamento, entro i termini previsti, verra' considerata dall'amministrazione come tacita rinuncia all'autorizzazione alla produzione e comportera' l'adozione del provvedimento di revoca. A seguito dell'esame favorevole della domanda e del risultato dell'ispezione prevista dal decreto 6 ottobre 1998, n. 392, il Ministro della sanita' provvedera' al rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto. 4. Considerazioni finali. Le domande di nuova autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari gia' p.m.c., nonche' di adeguamento di quelle gia' concesse, saranno esaminate dall'ufficio e dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 194/1995, tenendo conto, ai fini della tutela della salute degli utenti e della salvaguardia dell'ambiente: del loro impiego da parte di un'utenza non professionale; dell'uso hobbistico degli stessi che non presuppone un confezionamento in taglie superiori a quelle richieste da un normale uso domestico che normalmente corrispondono ad un contenuto massimo di 100 g o ml per i prodotti da diluire e ad un massimo di 1000 g o ml per i prodotti pronti all'uso; delle caratteristiche tossicologiche dei prodotti, che non debbono essere comunque classificati tossici o molto tossici, e delle sostanze in essi contenute. Il dirigente generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria Marabelli