MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 15 aprile 1999, n. 7 

  Immissione  in  commercio  di prodotti  fitosanitari  destinati  al
trattamento  delle piante  ornamentali  e dei  fiori  da balcone,  da
appartamento e da giardino  domestico, gia' disciplinati come presidi
medicochirurgici.
(GU n.110 del 13-5-1999)
 
 Vigente al: 13-5-1999  
 

  Come  e'  noto,  il  decreto  legislativo 17  marzo  1995,  n.  194
(supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 122  del 27 maggio
1995), concernente disposizioni in materia di immissione in commercio
di   prodotti    fitosanitari,   si   applica   anche    ai   presidi
medicochirurgici,  gia' disciplinati  dall'art. 189  del testo  unico
delle  LL.SS.  approvato  con  regio  decreto n.  1265  del  1934,  e
daldecreto del  Presidente della  Repubblica 13  marzo 1986,  n. 128,
successivamente  abrogato e  sostituito  dal  decreto del  Presidente
della  Repubblica  6  ottobre  1998, n.  392.  Trattasi  di  prodotti
destinati ad essere impiegati  esclusivamente per la protezione delle
piante  ornamentali e  dei fiori,  da balcone,  da appartamento  e da
giardino domestico  ed a  svolgere attivita'  acaricida, battericida,
fungicida,   insetticida,   molluschicida,  nematocida,   repellente,
viricida, fitoregolatrice od altra.
  La disciplina contenuta  nel decreto legislativo 17  marzo 1995, n.
194, concerne  gli aspetti relativi alla  materia dell'autorizzazione
all'immissione   in  commercio   dei  prodotti   fitosanitari,  senza
modificare  in  modo organico  la  normativa  previgente su  numerosi
aspetti, diversi  dall'immissione sul mercato. Continuano  infatti ad
essere disciplinati  dalle norme  previgenti, di  cui al  decreto del
Presidente della Repubblica  6 ottobre 1998, n. 392,  gli aspetti non
inclusi nel campo di applicazione  del decreto legislativo relativi a
produzione, vendita, impiego, vigilanza e pubblicita'.
  Cio'  premesso, nel  richiamare  la circolare  del Ministero  della
sanita' n.  17 del 10 giugno  1995, supplemento ordinario n.  76 alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti
applicativi  delle  norme in  materia  di  prodotti fitosanitari,  si
forniscono  precisazioni sulle  documentazioni da  presentare per  il
rilascio  di nuove  autorizzazioni o  per il  rinnovo di  quelle gia'
concesse,  relativamente ai  suddetti  prodotti,  gia' definiti  come
presidi   medicochirurgici   e   ora   identificati   come   prodotti
fitosanitari  per  piante   ornamentali  (P.P.O.).  Tali  chiarimenti
vengono  forniti con  la  presente nota  che  viene sottoscritta  dal
dirigente  generale del  Dipartimento  degli  alimenti, nutrizione  e
sanita' pubblica veterinaria, giusto  il parere espresso dall'ufficio
legislativo  di questo  Ministero (nota  n. 100.1/1538-G/2030  del 29
marzo 1999) e dall'ufficio di  Gabinetto (nota n. 100/155.28/3132 del
29 marzo 1999) che lo ritengono competente - ratione materiae - ed in
relazione al prevalente contenuto tecnico della circolare stessa.
            1. Domande di autorizzazione all'immissione in commercio.
  Nel  richiamare in  generale la  validita' di  quanto riportato  al
punto  3 della  citata  circolare n.  17/95, si  fa  presente che  le
domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di
cui trattasi,  presentate a  decorrere dall'11  giugno 1995,  data di
entrata  in vigore  del decreto  legislativo n.  194/1995, contenenti
sostanze attive nuove o in commercio  in Italia da meno di dieci anni
in  prodotti fitosanitari,  devono  essere  corredate della  seguente
documentazione, in triplice copia di cui una in bollo:
  1)  domanda redatta  secondo l'appendice  B dello  schema riportato
nella circolare n. 17/95;
  2) proposta di classificazione, ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 223  (art.  15  del  decreto
legislativo n. 194/1995);
  3)  facsimile di  etichetta  (art. 16  del  decreto legislativo  n.
194/1995);
  4) allegati II e III del  decreto legislativo n. 194/1995, in unica
copia su carta semplice;
  5) dichiarazione  di conformita' degli imballaggi  secondo l'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;
  6) dichiarazione di accettazione per  la produzione da parte di uno
stabilimento autorizzato  alla produzione di prodotti  fitosanitari o
p.m.c.;
  7)  attestato  del  versamento  della tariffa  di  cui  al  decreto
ministeriale 19 luglio 1993 (Gazzetta  Ufficiale n. 172 del 24 luglio
1993) e successive modifiche.
  Le domande di autorizzazione di formulati a base di sostanze attive
contenute  in prodotti  fitosanitari autorizzati  in Italia  da oltre
dieci anni  devono essere corredate della  documentazione in triplice
copia di cui una in bollo come sopra indicato ai punti 1, 2, 3, 5, 6,
7, nonche' dal punto 4 come sotto riportato:
  "Allegato 4-bis della  circolare del Ministero della  sanita' n. 20
del  3 settembre  1990  (supplemento ordinario  n.  61 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre  1990) limitatamente ai punti 1, 2,
3,  4,  5,   7  e  9,  e  secondo  i   criteri  generali  specificati
dall'introduzione  all'allegato   III  del  decreto   legislativo  n.
194/1995".
  Cio'  premesso, si  fa presente  che per  l'esame di  dette domande
verra' seguito l'ordine cronologico di  invio, sulla base del momento
in cui  per le medesime  domande risulta trasmessa tutta  la predetta
documentazione.
  2. Adeguamento  delle autorizzazioni dei prodotti  fitosanitari per
piante   ornamentali  (P.P.O.)   gia'  in   commercio  come   presidi
medicochirurgici.
  Le imprese  interessate al  mantenimento in commercio  dei prodotti
gia' autorizzati  come p.m.c. devono presentare  specifica domanda di
adeguamento   dell'autorizzazione  per   ciascun  prodotto,   secondo
l'appendice  B della  circolare n.  17 del  1995, al  Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  alimenti,  nutrizione  e  sanita'  pubblica
veterinaria   -  Ufficio   XIV,   entro   centottanta  giorni   dalla
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale.
  La domanda  di adeguamento dovra' essere  corredata oltreche' dalla
fotocopia del decreto di autorizzazione del prodotto come p.m.c., ivi
compresa l'etichetta, dalla documentazione di cui al precedente punto
1, redatta in maniera diversa a seconda che la sostanza attiva inesso
contenuta sia  in commercio in  Italia in un  prodotto fitosanitario,
rispettivamente da meno o piu' di dieci anni.
  Le  variazioni  amministrative   delle  autorizzazioni  dei  p.m.c.
avanzate  a decorrere  dalla data  di entrata  in vigore  del decreto
legislativo   n.   194/1995,    saranno   prese   in   considerazione
contestualmente alla procedura di adeguamento.
  I prodotti  per i quali  non verra' presentata regolare  domanda di
adeguamento dell'autorizzazione entro e  non oltre centottanta giorni
dalla   pubblicazione  della   presente   circolare  nella   Gazzetta
Ufficiale, non potranno essere mantenuti in commercio.
  Infatti  la  mancata  presentazione della  domanda  di  adeguamento
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio, entro  i  termini
concessi,   verra'  considerata   dall'Amministrazione  come   tacita
rinuncia all'autorizzazione e dara' luogo a provvedimenti di revoca e
al conseguente ritiro dal commercio entro trenta giorni.
  A seguito  dell'esame favorevole  della documentazione  inviata per
l'adeguamento  delle  autorizzazioni,   il  Ministero  della  sanita'
provvedera' entro dodici mesi successivi  alla data di scadenza della
presentazione delle domande, al  rinnovo delle autorizzazioni ed alla
successiva  pubblicazione delle  etichette  nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  9,  del  decreto
legislativo n.  194 del 1995.  Alle aziende produttrici cui  e' stata
rinnovata l'autorizzazione  verra' comunicato  il tempo  concesso sia
per  l'adeguamento  dei  prodotti  in  sede  di  produzione  che  per
l'eliminazione delle scorte dagli esercizi di vendita.
  Nel caso in  cui l'azienda ottenga parere  sfavorevole, al prodotto
di  cui trattasi  verra'  revocata l'autorizzazione  e dovra'  essere
ritirato dal commercio entro trenta giorni.
  3.   Adeguamento  delle   autorizzazioni   degli  stabilimenti   di
produzione e disciplina transitoria.
  Le  imprese che  alla  data  di entrata  in  vigore della  presente
circolare  svolgevano attivita'  di  produzione degli  ex p.m.c.  ora
disciplinati  come  prodotti   fitosanitari  per  piante  ornamentali
(P.P.O.) e  che intendono  proseguire tale attivita',  non interrotta
nel  frattempo, devono  presentare,  entro  centottanta giorni  dalla
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica,   domanda  di   adeguamento  della   autorizzazione  alla
produzione  dei   corrispondenti  p.m.c.,  interessati   dal  decreto
legislativo n. 194/1995.
  La domanda  di adeguamento  dovra' esser  presentata, ai  sensi del
decreto del  Presidente della Repubblica  6 ottobre 1998, n.  392, ed
inviata sia  al Dipartimento per  la valutazione dei medicinali  e la
farmacovigilanza che  al Dipartimento alimenti, nutrizione  e sanita'
pubblica veterinaria.
  Le imprese le  quali non avranno presentato  domanda di adeguamento
delle autorizzazioni per la produzione, come sopra indicato, dovranno
cessare  la   produzione  dei   formulati  interessati   dal  decreto
legislativo n. 194/1995.
  Infatti,  la mancata  presentazione della  domanda di  adeguamento,
entro  i termini  previsti,  verra' considerata  dall'amministrazione
come tacita rinuncia all'autorizzazione alla produzione e comportera'
l'adozione del provvedimento di revoca.
  A  seguito  dell'esame favorevole  della  domanda  e del  risultato
dell'ispezione  prevista  dal decreto  6  ottobre  1998, n.  392,  il
Ministro della  sanita' provvedera' al rilascio  del provvedimento di
autorizzazione richiesto.
                                            4. Considerazioni finali.
  Le domande di nuova autorizzazione per l'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari  gia' p.m.c., nonche' di  adeguamento di quelle
gia'  concesse, saranno  esaminate dall'ufficio  e dalla  commissione
consultiva di  cui all'art. 20  del decreto legislativo  n. 194/1995,
tenendo conto, ai fini della tutela della salute degli utenti e della
salvaguardia dell'ambiente:
  del loro impiego da parte di un'utenza non professionale;
  dell'uso   hobbistico   degli   stessi  che   non   presuppone   un
confezionamento in taglie superiori a  quelle richieste da un normale
uso domestico  che normalmente corrispondono ad  un contenuto massimo
di 100 g o ml  per i prodotti da diluire e ad un  massimo di 1000 g o
ml per i prodotti pronti all'uso;
  delle caratteristiche tossicologiche dei  prodotti, che non debbono
essere  comunque  classificati  tossici  o  molto  tossici,  e  delle
sostanze in essi contenute.
                                         Il dirigente generale
                               del Dipartimento alimenti, nutrizione
                                    e sanita' pubblica veterinaria
                                               Marabelli