Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.119 del 24-5-1999)
Con decreto ministeriale n. 25985 del 30 marzo 1999: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 13 marzo 1999 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1999 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1999 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 22 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 6) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25986 del 30 marzo 1999: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 febbraio 1999, con effetto dal 19 novembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 18 marzo 1999 al 17 settembre 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; Con decreto ministeriale n. 25987 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, con sede in S. Arcangelo (Rimini) e unita' di S. Arcangelo (Rimini), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25988 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.I., con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25989 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meucci, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 50 dipendenti, S. Giovanni Teatino per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25990 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 23 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25991 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santafiora, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e unita' di Monte San Savino (Arezzo), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25992 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, con sede in Cusago (Milano) e unita' di Caresanablot (Vicenza) per un massimo di 7 dipendenti, Cusago (Milano) per un massimo di 24 dipendenti, Monasterolo di Savigliano (Cuneo) per un massimo di 4 dipendenti, S. Secondo di Pinerolo (Torino) per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25993 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino), per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25994 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benckiser Italia, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna) per un massimo di 121 dipendenti e uffici di Anzola Emilia-Lavinio di Mezzo (Bologna) per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25995 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unita' di Bari, per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 12 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25996 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unita' di Polvica di Nola (Napoli), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25997 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano e unita' di Ascoli Piceno, per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25999 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediterranea Cork, con sede in Sorgono (Nuoro) e unita' di Sorgono (Nuoro) per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 agosto 1999 al 31 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26000 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Foschi International, con sede in Santarcangelo (Rimini) e unita' di Santarcangelo (Rimini) per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1998 al 6 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26001 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), unita' in Brindisi per un massimo di 27 dipendenti, Catania per un massimo di un dipendente, Ferrandina (Matera) per un massimo di 25 dipendenti, Porto Empedocle (Agrigento) per un massimo di 3 dipendenti, S. Donato Milanese (Milano) per un massimo di 3 dipendenti, Samatzai (Cagliari) per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1998 al 27 aprile 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 28 aprile 1999 al 27 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26008 del 2 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia, con sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Ferrara per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26010 del 2 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26018 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa impianti, con sede in Catania e unita' di Catania per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26019 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Cinisello Balsamo gia' Milano (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo gia' Milano (Milano) per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 23 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26020 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma e unita' di Milano per un massimo di 3 dipendenti in CIGS, Roma per un massimo di 11 dipendenti in CIGS per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Con decreto ministeriale n. 26021 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania), unita' in Catania per un massimo di 12 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1998 al 4 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26022 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unita' in Villacidro (Catania) per un massimo di 332 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26023 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino per un massimo di 3395 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26024 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unita' di Piombino (Livorno) per un massimo di 800 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1999 con decorrenza 1 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26025 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 2 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1998 con decorrenza 5 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26026 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celaschi gia' Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza) per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 17 gennaio 1999 al 16 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1999 con decorrenza 17 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26027 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newcompel, con sede in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti) per un massimo di 132 dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 2 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26028 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin Style, con sede in Bisceglie (Bari) e unita' di Bisceglie (Bari) per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26029 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unita' di S. Anna loc. Sega, 8, Vallarsa (Trento) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1999 con decorrenza 23 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26030 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unita' di Genova per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza 9 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26031 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.A.P., con sede in Napoli e unita' di Arzano (Napoli) per un massimo di 63 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 11 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26032 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli) per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 11 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26033 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 17 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, per il periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26034 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 6 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, per il periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26035 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Corvetti Gabriella, con sede in Reggio Emilia e unita' di Ghedi (Brescia) per un massimo di 9 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26036 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf Tremila, con sede in Bari e unita' di Bari per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1999 al 21 agosto 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 agosto 1999 al 21 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26037 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, con sede in Milano e unita' di Viareggio (Lucca) per un massimo di 42 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1999 al 31 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.