Legge n. 488/1992 - Indicatore regionale.(GU n.123 del 28-5-1999)
Vigente al: 28-5-1999
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 (s.o. n. 247 della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 1997) sono state fornite le indicazioni per la pratica applicazione della normativa di attuazione della legge n. 488/1992, i cui criteri e modalita' sono stati fissati con decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni. Al punto 6.5 della predetta circolare sono state fornite le indicazioni per la determinazione dell'indicatore regionale, di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 4, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, utile per la formazione delle graduatorie di assegnazione delle risorse finanziarie. Il punteggio di tale indicatore, si ricorda, deriva da specifiche priorita' regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci ed il valore dell'indicatore conseguito da ciascuna iniziativa e' pari alla somma delle tre priorita' attribuibili all'iniziativa medesima sulla base delle relative caratteristiche. Sull'argomento viene richiesto a questa direzione come debba essere determinato il punteggio dell'indicatore regionale per una domanda relativa ad un unico programma organico e funzionale concernente due o piu' attivita' ammissibili, svolte nell'ambito della medesima unita' locale, alle quali la regione attribuisce punteggi differenti. Le ipotesi in cui, per una stessa iniziativa, possano essere individuati punteggi diversi riguardano tutte e tre le priorita'. Per quanto concerne la priorita' territoriale, la normativa disciplina il caso di unita' locali pluricomunali, individuando nel comune nel quale ricade la superficie prevalente quello cui fare riferimento ai fini della determinazione sia della misura agevolativa che del punteggio regionale. Per quanto concerne la priorita' relativa alla tipologia di investimento, posto che l'unico caso in cui, per una stessa iniziativa, possono coesistere due diverse tipologie e' quello in cui una delle due e' il "trasferimento", la normativa indica esplicitamente nell'altra tipologia quella cui si deve fare riferimento ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale. Per quanto concerne, infine, la priorita' relativa ai settori di attivita', la normativa, in effetti, non disciplina esplicitamente i casi di programmi di investimento riguardanti due o piu' attivita' diverse, anche se, per analogia, sono del tutto applicabili i criteri e gli indirizzi gia' definiti per gli stessi casi ma ad altri fini. Si fa riferimento, in particolare, al punto 2.5 della citata circolare n. 234363/97 che disciplina i casi di cui si tratta ai fini dell'ammissibilita' dell'intera iniziativa alle agevolazioni. Il citato punto 2.5 affronta la problematica legata alla coesistenza, nell'ambito di una medesima iniziativa, di due o piu' attivita' in parte ammissibili al cofinanziamento comunitario ed in parte ai soli fondi nazionali ovvero in parte agevolabili ed in parte escluse delle agevolazioni, concludendo, in entrambi i casi, estendendo all'intera iniziativa il criterio di ammissibilita' piu' restrittivo: ammissibilita' ai soli fondi nazionali, nel primo caso, esclusione delle agevolazioni, nel secondo. I richiamati criteri, ispirati ad una sostanziale prudenza amministrativa di fronte ai casi di non univoca determinazione, sono del tutto applicabili nel caso in cui una stessa iniziativa interessi due o piu' attivita' cui la regione ha attribuito punteggi diversi. In tal caso, pertanto, all'intera iniziativa viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate. Le indicazioni che precedono, espresse con riferimento alla normativa concernente le attivita' estrattive, manifatturiere e di servizi, sono da applicare anche alle attivita' del settore turisticoalberghiero disciplinate dal decreto ministeriale 20 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998) e dalla circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999 (s.o. n. 67 della Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999). Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese S appino