MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 maggio 1999, n. 1039 

Legge n. 488/1992 - Indicatore regionale.
(GU n.123 del 28-5-1999)
 
 Vigente al: 28-5-1999  
 

                                     Alle imprese interessate
                                     Alle banche concessionarie
                                     Agli istituti collaboratori
                                     All'A.B.I.
                                     All'ASS.I.LEA.
                                     All'ASS.I.RE.ME.
                                     Alla Confindustria
                                     Alla Confapi
                                     Alla Confcommercio
                                     Alla Confesercenti
      Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
  Con circolare  n. 234363 del  20 novembre  1997 (s.o. n.  247 della
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 1997) sono state fornite le
indicazioni per la pratica applicazione della normativa di attuazione
della legge n. 488/1992, i cui criteri e modalita' sono stati fissati
con  decreto  ministeriale n.  527/1995,  e  successive modifiche  ed
integrazioni.
  Al  punto  6.5  della  predetta circolare  sono  state  fornite  le
indicazioni per  la determinazione dell'indicatore regionale,  di cui
all'art.  6,  comma  4,  lettera  a), punto  4,  del  citato  decreto
ministeriale  n. 527/1995,  e  successive  modifiche e  integrazioni,
utile  per  la formazione  delle  graduatorie  di assegnazione  delle
risorse  finanziarie. Il  punteggio di  tale indicatore,  si ricorda,
deriva da specifiche priorita'  regionali individuate con riferimento
alle aree del  territorio, ai settori merceologici  ed alle tipologie
di investimento  ammissibili alle  agevolazioni. Tali  priorita' sono
indicate da ciascuna regione  attraverso l'attribuzione a ciascuna di
esse di un punteggio numerico intero  compreso tra zero e dieci ed il
valore dell'indicatore conseguito da ciascuna iniziativa e' pari alla
somma delle tre priorita'  attribuibili all'iniziativa medesima sulla
base delle relative caratteristiche.
  Sull'argomento viene richiesto a questa direzione come debba essere
determinato il  punteggio dell'indicatore  regionale per  una domanda
relativa ad un unico programma  organico e funzionale concernente due
o  piu'  attivita'  ammissibili, svolte  nell'ambito  della  medesima
unita' locale, alle quali la regione attribuisce punteggi differenti.
  Le  ipotesi  in cui,  per  una  stessa iniziativa,  possano  essere
individuati punteggi diversi riguardano tutte e tre le priorita'. Per
quanto concerne la priorita' territoriale, la normativa disciplina il
caso  di unita'  locali  pluricomunali, individuando  nel comune  nel
quale ricade la superficie prevalente  quello cui fare riferimento ai
fini  della  determinazione  sia  della misura  agevolativa  che  del
punteggio regionale.  Per quanto concerne la  priorita' relativa alla
tipologia di  investimento, posto  che l'unico caso  in cui,  per una
stessa iniziativa, possono coesistere due diverse tipologie e' quello
in  cui una  delle due  e'  il "trasferimento",  la normativa  indica
esplicitamente  nell'altra   tipologia  quella   cui  si   deve  fare
riferimento ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale.
  Per quanto  concerne, infine, la  priorita' relativa ai  settori di
attivita', la normativa, in  effetti, non disciplina esplicitamente i
casi di  programmi di investimento  riguardanti due o  piu' attivita'
diverse, anche se, per analogia, sono del tutto applicabili i criteri
e gli indirizzi gia' definiti per gli stessi casi ma ad altri fini.
  Si  fa  riferimento, in  particolare,  al  punto 2.5  della  citata
circolare n. 234363/97 che disciplina i casi di cui si tratta ai fini
dell'ammissibilita'  dell'intera  iniziativa  alle  agevolazioni.  Il
citato punto  2.5 affronta  la problematica legata  alla coesistenza,
nell'ambito di  una medesima iniziativa,  di due o piu'  attivita' in
parte ammissibili al cofinanziamento comunitario  ed in parte ai soli
fondi nazionali ovvero in parte agevolabili ed in parte escluse delle
agevolazioni, concludendo, in entrambi  i casi, estendendo all'intera
iniziativa   il   criterio   di  ammissibilita'   piu'   restrittivo:
ammissibilita' ai  soli fondi  nazionali, nel primo  caso, esclusione
delle agevolazioni, nel secondo.
  I  richiamati   criteri,  ispirati  ad  una   sostanziale  prudenza
amministrativa di fronte ai casi  di non univoca determinazione, sono
del tutto applicabili nel caso in cui una stessa iniziativa interessi
due o piu'  attivita' cui la regione ha  attribuito punteggi diversi.
In  tal caso,  pertanto,  all'intera iniziativa  viene attribuito  il
punteggio  minore  tra  quelli attribuibili  alle  singole  attivita'
qualora separatamente considerate.
  Le  indicazioni  che  precedono,   espresse  con  riferimento  alla
normativa concernente  le attivita'  estrattive, manifatturiere  e di
servizi,  sono   da  applicare  anche  alle   attivita'  del  settore
turisticoalberghiero disciplinate dal  decreto ministeriale 20 luglio
1998  (Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del 29  ottobre  1998)  e  dalla
circolare n.  1039080 del 19  marzo 1999  (s.o. n. 67  della Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999).
  Il  direttore generale  per il  coordinamento degli  incentivi alle
imprese S appino