MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.132 del 8-6-1999)

  Con decreto  ministeriale n.  26041 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  29  luglio  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei dipendenti dalla S.p.a.  Geoitalia, con sede
in S.  Giuliano Milanese  (Milano) e unita'  di S.  Giuliano Milanese
(Milano),  per un  massimo di  40 dipendenti,  per il  periodo dal  4
novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 20  novembre 1998, con decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26045 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ligabue  Catering, con sede  in Venezia e unita'  di Peschiera
Borromeo - Linate (Milano), per un  massimo di 144 dipendenti, per il
periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 7  agosto 1998, con  decorrenza 20
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26046 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 14  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei dipendenti  dalla S.r.l. Rebin, con  sede in
Lecce e  unita' di Lecce  e provincia, Marcon  (Venezia), Portogruaro
(Venezia), Taranto e Treviso, per il periodo dal 20 maggio 1998 al 13
ottobre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 27 maggio 1998,  con decorrenza 14
aprile 1998, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26047 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Carle &  Montanari, con  sede in  Milano e  unita' di  Cisano
Bergamasco (Bergamo), per un massimo di 7 dipendenti; Milano e Quinto
Stampi (Milano), per un massimo di 145 dipendenti, per il periodo dal
1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 20 ottobre 1998,  con decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26048 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  15 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche
del  Turano, con  sede  in  Carsoli (L'Aquila)  e  unita' di  Carsoli
localita' Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il
periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1998, con decorrenza 1
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 gennaio 1999, n. 25591.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26049 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  15 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Amiderie
Italiane, con sede in Napoli e unita'  di Napoli, per un massimo di 2
dipendenti, Nusco (Avellino), per un massimo di 45 dipendenti, per il
periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16  febbraio 1999 con decorrenza 27
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26050 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  24  luglio  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Fosfotec
(in liquidazione) con  sede in Milano e stabilimento  di Crotone, per
un massimo di 127 dipendenti, per il  periodo dal 1 luglio 1998 al 31
dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  agosto 1998  con decorrenza  1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26051 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Rimoldi Necchi,  con sede in Busto Garolfo  (Milano), e unita'
di Busto Garolfo  (Milano), per un massimo di 100  dipendenti, per il
periodo dal 2 settembre 1998 al 1 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16  settembre 1998 con decorrenza 2
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26052 del 14  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Piaggio  & C.  gia' Piaggio Veicoli  Industriali, con  sede in
Pontedera (Pisa) e unita' di Lugnano (Pisa), Pontedera (Pisa), per un
massimo di 4.000 dipendenti, per il  periodo dal 16 agosto 1998 al 15
febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 16
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26053 del 14 aprile 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Cariboni  Paride,  con sede  in
Colico (Como) e cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo
di 13  dipendenti e  cantieri itineranti regione  Trentino-Alto Adige
per un massimo  di 40 dipendenti, e' prorogata  la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  9 novembre
1998 al 18 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 26054 del 14 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Damonte Costruzioni,  con sede in
Albenga (Savona) e  unita' in Albenga (Savona), per un  massimo di 10
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 29  gennaio 1999  al 28
luglio 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26055 del 14 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Carrozzeria Boneschi, con sede in
Milano e unita' in Cambiago (Milano), per un massimo di 34 dipendenti
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26056 del 14 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. I.C.A., con sede  in Pagliare del
Tronto (Ascoli Piceno) e unita'  in Spinetoli (Ascoli Piceno), per un
massimo  di  46  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  16 dicembre
1998 al 15 giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988;
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26114 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro
Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal
23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  novembre 1998 con decorrenza 23
ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26115 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  15 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche
del  Turano, con  sede  in  Carsoli (L'Aquila)  e  unita' di  Carsoli
localita' Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il
periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 18 febbraio 1999  con decorrenza 1
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26116 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di  cui  all'art.   3,  comma  2,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Arlecchino, con  sede in  Sezze  (Latina) e  unita' di  Sezze
(Latina), per  un massimo  di 34  dipendenti, per  il periodo  dal 22
gennaio 1999 al 21 luglio 1999.
  Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 29
novembre 1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26117 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Italtel -  Gruppo Italtel,  con sede  in Milano  e unita'  di
Carini (Palermo), per un massimo di 82 dipendenti, per il periodo dal
1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1997  con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26118 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 7 dicembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Michelin italiana, con sede in  Torino e unita' di Trento, per
un massimo di 9  dipendenti, per il periodo dal 1  ottobre 1998 al 31
marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 13 novembre 1998  con decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26119 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  3 febbraio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. T.E.LI.
Telefonica elettrica ligure,  con sede in Roma e  unita' di Capezzano
Pianore (Lucca),  per un massimo  di 43 dipendenti, S.  Stefano Magra
(La Spezia), per un massimo di 122 dipendenti, Savona, per un massimo
di 55  dipendenti, per il  periodo dal 1  dicembre 1998 al  31 maggio
1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1999 con  decorrenza 1
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26120 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di cui  all'art. 3, comma 2, legge n.
223/1991, intervenuta  con il  decreto ministeriale datato  19 aprile
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Manifattura del  Matese, con sede in  Mercogliano (Avellino) e
unita'  di  Piedimonte  Matese  (Caserta),  per  un  massimo  di  199
dipendenti, per il periodo dal 18 settembre 1998 al 17 marzo 1999.
  Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 10
settembre 1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26121 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unita' di Milano, per
un massimo di 23 dipendenti, Nerviano  (Milano), per un massimo di 42
dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 13  maggio 1998 con  decorrenza 14
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26122 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Unigraf,
con sede in Vitulazio (Caserta)  e unita' di Vitulazio (Caserta), per
un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31
luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 12 febbraio 1999  con decorrenza 1
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26123 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Carb. Co,
con sede in  Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto  (Trento), per un
massimo di 16  dipendenti, per il periodo dal 19  dicembre 1998 al 18
giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 25 gennaio 1999  con decorrenza 19
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26124 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato  19 aprile 1999, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Mawel
industriale, con sede in Alba  (Cuneo) e unita' di Racconigi (Cuneo),
per un massimo di 172 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998
al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 19  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26125 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.D.F.  Eredi
Russo, con sede in Mugnano di  Napoli (Napoli) e unita' di Mugnano di
Napoli (Napoli), per un massimo di  97 dipendenti, per il periodo dal
1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 agosto  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  dei limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26126 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Siry
Chamon, con sede in Milano e  unita' di Novate Milanese (Milano), per
un massimo di 20  dipendenti, per il periodo dal 1  giugno 1998 al 30
novembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 9  luglio 1998  con decorrenza  1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26127 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Dade  Behring,  con  sede  in Milano  e  unita'  di  Scoppito
(L'Aquila), per  un massimo di  28 dipendenti,  per il periodo  dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 agosto  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26128 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  3 febbraio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro
& Figli, con  sede in S. Giovanni Teatino (Chieti)  e stabilimento di
S. Giovanni Teatino (Chieti), per un massimo di 45 dipendenti, per il
periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 22  marzo 1999  con decorrenza  3
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26129 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a r.l. Coop Adriatica, con sede in Bologna e unita' di Jesi (Ancona),
per un massimo di 35 dipendenti,  per il periodo dal 23 febbraio 1998
al 22 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  12 marzo  1998 con  decorrenza 23
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26130 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. P  & R Servizi, con  sede in San Severino  Marche (Macerata) e
stabilimento ed uffici  Pesaro, per un massimo di  25 dipendenti, per
il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26131 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud,
con sede in Borgograppa (Latina) e stabilimento di Buccino (Salerno),
per un massimo  di 40 dipendenti, per il periodo  dal 10 gennaio 1998
al 9 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1998 con decorrenza 10
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26132 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria
Agatex, con  sede in Milano e  unita' di Calcinate (Bergamo),  per un
massimo di  88 dipendenti, per  il periodo dal  1 ottobre 1998  al 31
marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 29  settembre 1998 con decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26133 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e cantieri  ubicati  nella regione  Sicilia, per  un
massimo  di 67  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26134 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, e  cantieri ubicati nella  regione Calabria,  per un
massimo  di 46  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26135 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in Milano,  e cantieri ubicati nella regione  Basilicata, per un
massimo di  109 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26136 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, e  cantieri ubicati nella  regione Campania,  per un
massimo di  302 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato
  Con decreto  ministeriale n.  26137 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati  nella regione  Puglia, per  un
massimo di  171 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26138 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, e  cantieri ubicati nella  regione Sardegna,  per un
massimo  di 76  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26139 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e  cantieri  ubicati nella  regione  Lazio, per  un
massimo di  170 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26140 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati nella  regione Liguria,  per un
massimo  di 22  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26141 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati nella  regione Toscana,  per un
massimo  di 53  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26142 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati  nella regione  Marche, per  un
massimo  di 43  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26143 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati  nella regione  Emilia, per  un
massimo  di 44  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26144 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano,  e cantieri  ubicati  nella regione  Friuli, per  un
massimo  di 58  dipendenti, per  il periodo  dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26145 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, e  cantieri ubicati nella  regione Piemonte,  per un
massimo di  131 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26146 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, e cantieri  ubicati nella regione Lombardia,  per un
massimo di  163 dipendenti,  per il  periodo dal 6  luglio 1998  al 5
gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26147 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Metalli preziosi  con sede Paderno Dugnano  (Milano) e filiale
di Firenze, per  un massimo di 3 dipendenti, filiale  di Vicenza, per
un massimo  di due dipendenti  e unita' di Paderno  Dugnano (Milano),
per un massimo di  98 dipendenti, per il periodo dal  9 marzo 1998 al
21 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1998, con  decorrenza 9
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26148 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Hera, con
sede  Agrigento,  e  unita'  di  Agrigento,  per  un  massimo  di  16
dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1998, con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26149 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  EL.TE
Siciliana, con  sede Palermo e  unita' di Sulmona (L'Aquila),  per un
massimo di 16  dipendenti, per il periodo dal 19  novembre 1998 al 26
aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998, con decorrenza 27
ottobre 1998.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26150 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  EL.TE
Siciliana, con sede in Palermo e  unita' di Agrigento, per un massimo
di 16 dipendenti, Catania, per  un massimo di 38 dipendenti, Palermo,
per  un massimo  di 49  dipendenti e  Trapani, per  un massimo  di 13
dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1998, con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26151 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  EL.TE
Siciliana,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di  Citta'  S.  Angelo
(Pescara), per  un massimo di  92 dipendenti,  per il periodo  dal 29
giugno 1998 al 28 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 4  agosto 1998, con  decorrenza 29
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26152 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ferriere nord,  con sede in Rivoli di Osoppo  (Udine) e unita'
di Osoppo (Udine),  per un massimo di 260 dipendenti,  per il periodo
dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  maggio 1998, con  decorrenza 5
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26153 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Beloit
Italia,  con  sede  in  Pinerolo  (Torino)  e  stabilimentouffici  di
Pinerolo (Torino), per  un massimo di 260 dipendenti,  per il periodo
dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16  gennaio 1999, con decorrenza 30
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26154 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di cui  all'art. 3, comma 2, legge n.
223/1991, intervenuta  con il  decreto ministeriale datato  19 aprile
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a r.l. Consorzio agrario provinciale di  Teramo, con sede in Teramo e
unita' di Teramo, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal
12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  decreto del 3 dicembre
1997.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamente diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26155 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  M.C.M. Manifatture  cotoniere  del mezzogiorno,  con sede  in
Salerno  e  unita'  di  Fratte  (Salerno),  per  un  massimo  di  206
dipendenti, per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  17 luglio  1998 con  decorrenza 3
giugno 1998.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26156 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Spai, con
sede in Gaudiano di Lavello (Potenza) e unita' di Gaudiano di Lavello
(Potenza), per  un massimo  di 64  dipendenti, per  il periodo  dal 1
gennaio 1998 al 20 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26157 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia  - Divisione  Alcatel  Siette, con  sede  in Sesto  Fiorentino
(Firenze) e unita' di Terni, per  un massimo di 12 dipendenti, per il
periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26158 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia  - Divisione  Alcatel  Siette, con  sede  in Sesto  Fiorentino
(Firenze)  e unita'  di  Bari, Trani  (Bari), per  un  massimo di  63
dipendenti,  Foggia, per  un massimo  di 20  dipendenti, S.  Vito dei
Normanni (Brindisi), per un massimo  di 21 dipendenti, per il periodo
dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26159 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia  - Divisione  Alcatel  Siette, con  sede  in Sesto  Fiorentino
(Firenze) e unita' di L'Aquila-Avezzano (L'Aquila), per un massimo di
32  dipendenti,   Marcellinara  (Cosenza),  per  un   massimo  di  20
dipendenti, Nuoro,  per un massimo  di 23 dipendenti, per  il periodo
dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26160 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia  - Divisione  Alcatel  Siette, con  sede  in Sesto  Fiorentino
(Firenze) e unita' di Rende, Castrovillari-Diamante (Cosenza), per un
massimo di  28 dipendenti, per  il periodo dal  22 giugno 1998  al 21
dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26161 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia -  Divisione Alcatel  Siette, con sede  in Sesto  Fiorentino e
unita'  di Brescia,  per un  massimo di  1 dipendente,  Como, per  un
massimo di 5 dipendenti, Varese, per  un massimo di 4 dipendenti, per
il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26162 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Alcatel
Italia  -  Divisione  Alcatel  Siette   S.p.a.,  con  sede  in  Sesto
Fiorentino e unita' di Gravellona Toce  (Novara), per un massimo di 1
dipendente,  Massa   Carrara,  per  un  massimo   di  10  dipendenti,
Serravalle  Pistoiese  (Pistoia), per  un  massimo  di 2  dipendenti,
Viterbo,  per un  massimo di  41 dipendenti,  per il  periodo dal  22
giugno 1998 al 6 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26163 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti
alla  unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  cassa integrazione
guadagni  ordinaria o  straordinaria, presso  la societa'  appaltante
anch'essa di  seguito indicata:  S.r.l. CO.PR.A. Mensa  aziendale c/o
Morteo industrie S.p.a., con sede in  Piacenza e unita' di c/o Morteo
industrie-Pozzolo  Formigaro  (Alessandria),  per il  periodo  dal  1
maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1998 con  decorrenza 1
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26164 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
S.I.M.E.I., con sede  in Catania e unita' di Catania,  per un massimo
di 140  dipendenti, per  il periodo  dal 6 gennaio  1999 al  5 luglio
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 17 febbraio 1999  con decorrenza 6
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26165 del 22  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 24  febbraio 1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Morgana,
con  sede in  Reggio Calabria  e unita'  di Reggio  Calabria, per  un
massimo di  88 dipendenti, per il  periodo dal 14 ottobre  1997 al 13
aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
11 marzo 1999, n. 25914.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26166  del  22   aprile  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  dal 19  gennaio 1999 al  30 gennaio  1999, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Er.Me Stampa, con sede
in  Treviglio  (Bergamo) e  unita'  di  Treviglio (Bergamo),  per  un
massimo di 79 dipendenti.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26167  del  22   aprile  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  dal 18  novembre 1998 al  17 maggio  1999, in
favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. I.L.P.A.,  con sede in
Ariano  Irpino (Avellino)  e unita'  in Sparanise  (Caserta), per  un
massimo di 24 dipendenti.
  La corresponsione del  trattamento e' prorogata dal  18 maggio 1999
al 17 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26168  del  22   aprile  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale dall'8  ottobre  1998 al  7  aprile 1999,  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  O.M.A.  Officine
meccaniche Aurunche, con  sede in Minturno (Latina) e  unita' in Baia
Domizia (Caserta), per un massimo di 16 dipendenti.
  E' autorizzata  la corresponsione del trattamento  straordinario di
integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.
  La corresponsione  del trattamento e' prorogata  dall'8 aprile 1999
al 7 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.