MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1999 

  Determinazione   della  nuova   misura   mensile  dell'assegno   di
incollocabilita'.
(GU n.126 del 1-6-1999)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che  l'importo dell'assegno  di  in collocabilita'  di  cui al  sopra
citato art. 180 puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto
del  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza sociale,  sentito  il
comitato centrale  dell'A.N.M.I.L., ora  sostituito dal  Consiglio di
amministrazione  dell'I.N.A.I.L. in  riferimento alla  legge 9  marzo
1989, n. 88, successive modificazioni;
  Visto l'art. 20,  comma 6, della legge 28 febbraio  1986, n. 41 che
prevede,  tra  l'altro,  la   riqualificazione  con  cadenza  annuale
dell'assegno di cui sopra;
  Vista  la   delibera  n.  143  del   consiglio  di  amministrazione
dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21
ottobre 1978,  n. 641, l'8 aprile  1999, con cui si  propone il nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1999;
  Considerato che la misura proposta  e' stata determinata sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1997 e il 1998 e registrata dall'I.S.T.A.T.;
  Ritenuto di condividere il  criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998;
                              Decreta:
  Con effetto  dal 1  luglio 1999  l'importo mensile  dell'assegno di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 362.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 maggio 1999
                                               Il Ministro: Bassolino