MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di modifica del disciplinare della denominazione di origine
protetta "Grana padano"
(GU n.136 del 12-6-1999)

  Il  Ministero per  le politiche  agricole ha  esaminato la  domanda
presentata dal Consorzio  tutela Grana padano intesa  ad ottenere una
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta "Grana  padano", registrata  con regolamento  della
Commissione  (CE) n.  1107/96, in  base al  disposto del  regolamento
(CEE) n. 2081/92, acquisendo, tra  l'altro, i pareri favorevoli delle
province autonome di Bolzano e di Trento sulla predetta modifica.
  In considerazione  del fatto  che il  regolamento (CEE)  n. 2081/92
prevede  la facolta',  ai sensi  dell'art.  9, da  parte degli  Stati
membri  di  proporre modifiche  ai  disciplinari  di produzione  gia'
approvati in ambito  comunitario, si ritiene di  dover procedere alla
pubblicazione  della   suddetta  modifica,   nel  testo   di  seguito
riportato.
  Eventuali  osservazioni,  adeguatamente   motivate,  relative  alla
presente proposta di modifica del disciplinare della denominazione di
origine  protetta  "Grana  padano" dovranno  essere  presentate,  nel
rispetto della  disciplina fissata  dal decreto del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  642,  "disciplina dell'imposta  di
bollo" e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole
-  Direzione generale  delle  politiche  agricole ed  agroindustriali
nazionali, via XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma,  entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana da parte degli eventuali soggetti interessati.
  Decorso  tale termine  in assenza  delle suddette  osservazioni, la
modifica  di   cui  sopra  sara'  notificata   ai  competenti  organi
comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
  Il  testo del  disciplinare  di produzione  della denominazione  di
origine  protetta "Grana  padano", registrata  con regolamento  della
Commissione (CE)  n. 1107/96  ai sensi  dell'art. 17  del regolamento
(CEE)  n. 2081/92  del  Consiglio del  14  luglio 1992,  parzialmente
pubblicato, con  decreto del  Presidente della Repubblica  26 gennaio
1987,  recante  "modificazione  al  disciplinare  di  produzione  del
formaggio Grana  padano", nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 137  del 15 giugno 1987, nella parte  in cui "consente di
indicare  il  riferimento alla  zona  di  origine unicamente  per  il
formaggio ''Grana  padano'' prodotto  nel territorio  della provincia
autonoma  di  Trento  qualora   nella  produzione  dello  stesso  sia
impiegato latte:  proveniente dagli  allevamenti di  vacche lattifere
che  insistono   nelle  vallate   alpine  del   territorio  medesimo,
alimentate con foraggi con esclusione per tutto l'anno di insilato di
ogni tipo";
   (Omissis);
  e'  integrato   con  la   frase  "nonche'   nell'intero  territorio
amministrativo dei  comuni di  Anterivo, Lauregno, Proves,  Senale S.
Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano" da inserire tra
le parole "Trento" e "qualora" sopra riportate.