CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 25 maggio 1999 

Modificazioni al regolamento generale.
(GU n.137 del 14-6-1999)

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visto l'art. 14, primo comma, della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ha
approvato le seguenti
                  MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE
                     DELLA CORTE COSTITUZIONALE
  I primi due  commi dell'art. 7 del  regolamento generale, approvato
il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni, sono cosi' sostituiti:
  "L'elezione del  Presidente ha luogo  a scrutinio segreto  sotto la
presidenza del giudice piu' anziano di carica.
  Nel  caso  in cui  venga  a  scadenza  il  mandato di  giudice  del
Presidente, la Corte deve essere  convocata per una data compresa fra
il giorno  del giuramento del giudice  che lo sostituisce ed  i dieci
giorni   successivi.  Qualora   la   sostituzione   non  sia   ancora
intervenuta,  la  Corte  deve  essere  convocata  per  una  data  non
anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma,
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al
decimo giorno dalla scadenza medesima".
  Al regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20
gennaio 1966 e  successive modificazioni, e' aggiunto  dopo l'art. 17
il seguente articolo:
  "Art.   18.   Qualora  pervenga   alla   Corte   la  richiesta   di
autorizzazione a  procedere prevista dall'art. 313  del codice penale
per il reato di vilipendio  della Corte costituzionale, il Presidente
entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.
  Della  richiesta e  della convocazione  e' data  notizia a  tutti i
giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
  La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  La   deliberazione  e'   depositata  nell'ufficio   del  segretario
generale, che cura la comunicazione all'autorita' richiedente".
   Roma, 25 maggio 1999
                                               Il Presidente: Granata