Modificazioni al regolamento generale.(GU n.137 del 14-6-1999)
LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato le seguenti MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE I primi due commi dell'art. 7 del regolamento generale, approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni, sono cosi' sostituiti: "L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice piu' anziano di carica. Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima". Al regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni, e' aggiunto dopo l'art. 17 il seguente articolo: "Art. 18. Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte. Della richiesta e della convocazione e' data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. La deliberazione e' depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorita' richiedente". Roma, 25 maggio 1999 Il Presidente: Granata