Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.141 del 18-6-1999)
Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 marzo 1999 ed il 21 aprile 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, applicabili per l'anno 1999, nelle seguentimisure: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione; 7 per mille per gli immobili di natura residenziale sfitti; 4 per mille per gli immobili ad uso abitativo locato a canone regolamentato ai sensi della legge n. 431/1998, art. 2, comma 4; 6 per mille per gli immobili diversi dai precedenti; 2. Di aumentare, per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale: A) Invalidi: qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito annuo lordo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti alla fonte o, comunque, non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superi il limite fissato dalla legge regionale (Regione Veneto) n. 28 del 1991 (L. 14.000.000 procapite, annuo, per ogni componente il nucleo familiare), con un limite massimo complessivo di L. 42.000.000. B) Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore all'importo della pensione sociale, pari, per l'anno 1999, a L. 6.557.200. sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9. (Omissis). 1) di integrare, per i motivi anzidetti, la propria deliberazione n. 49 del 29 marzo 1999 con il punto 1-bis del seguente tenore: "1-bis. Di dare atto: a) che le abitazioni alle quali si applica l'aliquota del 5 per mille, sono quelle del gruppo A, classificate da A/1 a A/9 e A/11 (compreso quindi gli immobili residenziali dati in uso o abitazione, ai sensi, rispettivamente degli articoli 1020 e 1022 del codice civile, in base a regolare contratto, o dati in comodato, ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, sempre in base a regolare contratto, oppure utilizzati come abitazione principale e residenza anagrafica da parenti, entro il 2 grado, o da affini, sempre entro il 2 grado, del proprietario); b) che l'aliquota del 7 per mille, si applica agli immobili sfitti del gruppo A, classificabili da A/1 a A/9 e A/11, e che anche agli immobili di natura residenziale, a disposizione (quindi sfitti), si applica la stessa aliquota; c) che "gli immobili diversi dai precedenti" comprendono quelli inseriti nel gruppo A classificati A/10 e nei gruppi B, C e D, terreni agricoli ed aree edificabili"; 2) di sostituire, per i motivi anzidetti, la parte B) del 2 punto della parte dispositiva del proprio atto n. 49 del 29 marzo 1999, come segue: "2 B Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori del reddito annuale di cui alla tabella A, allegata, che costituisce parte integrante del presente atto, maggiorati delle percentuali previste dalla stessa tabella nei casi in essa citati. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9"; Tabella allegata sub A) alla delibera C.C. n. 64 del 21/4/1999 Numero dei componenti Fascia di reddito del nucleo familiare Parametri annuale -- -- -- 1 1,00 L. 8.040.000 2 1,57 L. 12.623.000 3 2,04 L. 16.402.000 4 2,46 L. 19.778.000 5 2,85 L. 22.914.000 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori di cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e d'impresa. (Omissis).