COMUNE DI MIRANO

COMUNICATO

  Estratto   della  deliberazione   in   materia  di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.141 del 18-6-1999)

  Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 marzo
1999 ed  il 21 aprile 1999,  le seguenti deliberazioni in  materia di
determinazione  delle aliquote  dell'imposta comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
applicabili per l'anno 1999, nelle seguentimisure:
    5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione;
  7 per mille per gli immobili di natura residenziale sfitti;
  4  per mille  per gli  immobili ad  uso abitativo  locato a  canone
regolamentato ai sensi della legge n. 431/1998, art. 2, comma 4;
    6 per mille per gli immobili diversi dai precedenti;
  2.  Di aumentare,  per l'anno  1999, la  detrazione per  abitazione
principale  da   L.  200.000   a  L.   300.000  nei   seguenti  casi,
limitatamente al  periodo dell'anno  durante il  quale si  protrae la
destinazione ad abitazione principale:
  A) Invalidi:
  qualora  nel nucleo  familiare vi  sia una  persona convivente  con
grado  di  invalidita'   non  inferiore  al  74%   come  risulta  dal
certificato  di  invalidita'  rilasciato dalle  competenti  strutture
pubbliche, sempre  che il reddito  annuo lordo del  nucleo familiare,
inclusi gli  eventuali redditi soggetti  alla fonte o,  comunque, non
compresi  nella  dichiarazione annuale  dei  redditi,  non superi  il
limite fissato dalla legge regionale  (Regione Veneto) n. 28 del 1991
(L.  14.000.000  procapite,  annuo,  per ogni  componente  il  nucleo
familiare), con un limite massimo complessivo di L. 42.000.000.
  B) Minimo vitale:
  qualora  il  reddito del  nucleo  familiare  sia pari  o  inferiore
all'importo  della pensione  sociale,  pari, per  l'anno  1999, a  L.
6.557.200.
  sono  escluse dal  beneficio  le unita'  immobiliari  del gruppo  A
classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
   (Omissis).
  1) di integrare,  per i motivi anzidetti,  la propria deliberazione
n. 49 del 29 marzo 1999 con il punto 1-bis del seguente tenore:
   "1-bis. Di dare atto:
  a) che  le abitazioni alle  quali si  applica l'aliquota del  5 per
mille, sono  quelle del gruppo  A, classificate da  A/1 a A/9  e A/11
(compreso quindi gli immobili residenziali  dati in uso o abitazione,
ai  sensi, rispettivamente  degli  articoli 1020  e  1022 del  codice
civile, in  base a regolare contratto,  o dati in comodato,  ai sensi
dell'art.  1803  del  codice  civile,   sempre  in  base  a  regolare
contratto, oppure  utilizzati come abitazione principale  e residenza
anagrafica da parenti, entro il 2 grado, o da affini, sempre entro il
2 grado, del proprietario);
  b) che l'aliquota del 7 per  mille, si applica agli immobili sfitti
del gruppo A,  classificabili da A/1 a  A/9 e A/11, e  che anche agli
immobili di  natura residenziale, a disposizione  (quindi sfitti), si
applica la stessa aliquota;
  c)  che "gli  immobili diversi  dai precedenti"  comprendono quelli
inseriti  nel gruppo  A classificati  A/10  e nei  gruppi B,  C e  D,
terreni agricoli ed aree edificabili";
  2) di sostituire,  per i motivi anzidetti, la parte  B) del 2 punto
della parte  dispositiva del proprio  atto n.  49 del 29  marzo 1999,
come segue:
   "2 B Minimo vitale:
  qualora il  reddito del  nucleo familiare sia  pari o  inferiore ai
valori  del reddito  annuale di  cui  alla tabella  A, allegata,  che
costituisce  parte integrante  del  presente  atto, maggiorati  delle
percentuali previste dalla stessa tabella nei casi in essa citati.
  Sono  escluse dal  beneficio  le unita'  immobiliari  del gruppo  A
classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9";
  Tabella allegata sub A) alla delibera C.C. n. 64 del 21/4/1999
  Numero  dei  componenti                          Fascia di reddito
  del  nucleo  familiare          Parametri              annuale
          --                         --                    --
           1                        1,00               L.  8.040.000
           2                        1,57               L. 12.623.000
           3                        2,04               L. 16.402.000
           4                        2,46               L. 19.778.000
           5                        2,85               L. 22.914.000
   Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
  Maggiorazione di 0,20 in caso di  assenza del coniuge e presenza di
figli minori;
  Maggiorazione di 0,20 per nuclei  familiari con figli minori di cui
entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e d'impresa.
   (Omissis).