COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.142 del 19-6-1999)

  Il comune di  CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA (provincia  di Potenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per l'anno
1999:
   (Omissis).
  1. di stabilire  le seguenti detrazioni e  modalita' applicative in
ordine all'imposta comunale sugli immobili per l'E.F. 1999:
  a) fissazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;
  b) esclusione delle diversificazioni e agevolazioni di cui all'art.
6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  c) presa d'atto  della riduzione di cui all'art. 8,  comma 1, prima
parte,  del decreto  legislativo n.  504/1992, cosi'  come sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  d)  fissazione della  detrazione  nella misura  di L.  200.000/euro
103,29  per   l'unita  immobiliare  adibita  ad   uso  di  abitazione
principale;
  e)  esclusione della  riduzione di  cui  all'art. 8,  comma 3,  del
decreto legislativo  n. 504/1992, cosi' come  sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  n.  662/1996,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  f)  esclusione delle  agevolazioni, di  cui all'art.  3, comma  56,
della legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni;
  g)  esclusione della  riduzione di  cui  all'art. 4,  comma 1,  del
decreto-legge  8  agosto 1996,  n.  437,  convertito dalla  legge  24
ottobre 1996, n. 556;
  h)  presa d'atto  delle esenzioni,  di cui  all'art. 7  del decreto
legislativo 30 novembre 1992, n. 504;
  i) applicazione dell'esenzione, di cui  all'art. 7, lettera i), del
decreto legislativo n. 504/1992,  concernente gli immobili utilizzati
da enti  non commerciali,  ai soli fabbricati,  a condizione  che gli
stessi,  oltre   che  utilizzati,   siano  posseduti   dall'ente  non
commerciale utilizzatore;
  j)  di  non  avvalersi  della  facolta',  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 30  dicembre 1993,  n. 557,  convertito dalla  legge 28
febbraio 1994, n. 113.
   (Omissis).