Scioglimento di alcune societa' cooperative.(GU n.156 del 6-7-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Chieti Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme; Decreta: Le societa' cooperative edilizie sotto indicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica: 1) societa' cooperativa edilizia "Ferma volonta' seconda" S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro societa' n. 1855, presso il tribunale di Chieti, posizione n. 819/177510; 2) societa' cooperativa edilizia "Marino Carboni" S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Vincenzo Cracchiolo in data 13 novembre 1980, registro societa' n. 1980, presso il tribunale di Chieti, posizione n. 848/180644. Chieti, 15 giugno 1999 Il direttore: Colaci