Nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 83/99).(GU n.156 del 6-7-1999)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'8 giugno 1999, Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita'), avendo acquisito l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato con propria deliberazione 21 maggio 1998, n. 47/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998 (di seguito deliberazione n. 47/98), disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico tra l'altro consistenti nello scioglimento del comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale che e' scaduto il 21 maggio 1999, composto dal dott. Enzo Berlanda, dal dott. Franco Pontani e dal dott. Gianfrancesco Vecchio; l'azione del collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico ha consentito di superare difficolta' di funzionamento della medesima Cassa conguaglio, rilevate anche dalla Corte dei conti in sede di controllo successivo, e di recuperare consistenti arretrati che si registravano sul piano della rendicontazione e della gestione dei sistemi di perequazione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1994, n. 444, recante: "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi"; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Vista la delibera 11 maggio 1999, n. 69/99 con cui l'Autorita' ha richiesto l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio per il settore elettrico e in particolare della proroga del collegio commissariale; Visto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rispondendo alla richiesta di intesa formulata dall'Autorita', con nota in data 31 maggio 1999, prot. n. 152012, ha rilasciato la prevista intesa in ordine alle disposizioni di cui sopra, affermando, tra l'altro, come "per quanto di competenza non vi siano osservazioni da formulare su quanto richiesto"; Considerato che tra i compiti affidati al collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, rientra quello di fornire all'Autorita' supporto nella definizione della nuova organizzazione dei sistemi di perequazione anche tenendo conto di quanto previsto dal soprarichiamato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Ritenuta l'opportunita' di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua attuale composizione per un periodo di dodici mesi, al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico; Delibera: a) di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 maggio 1998, n. 47/98, prorogando, di conseguenza, fino al 30 maggio 2000 il collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico nella composizione definita in base alla medesima delibera; b) di confermare i compensi ai componenti del collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico determinati, in base alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, n. 87/98, nella misura di centocinquanta (150) milioni di lire annui lordi per il presidente e di cento (100) milioni di lire annui lordi per i rimanenti componenti; c) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 8 giugno 1999 Il presidente: Ranci