MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 luglio 1999 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo
1  luglio-31  dicembre  1999,  ai mutui  relativi  ad  interventi  di
ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico,
stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.
(GU n.158 del 8-7-1999)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in  materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario  pubblico e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo  complessivo di  lire 30.000  miliardi, dispone  che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo, il  cui  onere di  ammortamento e'  assunto  a carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano  sono autorizzate ad  effettuare, nel limite del  95% della
spesa  ammissibile risultante  dal progetto,  con la  B.E.I., con  la
Cassa depositi e prestiti e con  gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati  secondo modalita'  e procedure da  stabilirsi con
decreto del  Ministro del  tesoro di concerto  con il  Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 4,  comma 7, della legge 23 dicembre  1992, n. 500, il
quale  stabilisce che  gli oneri  derivanti dai  mutui contratti  per
l'edilizia sanitaria  ai sensi del  succitato art. 20 della  legge n.
67/1988, nei  limiti di  lire 1.500 miliardi  nell'anno 1993,  sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto  l'art.  3   del  decreto  5  dicembre   1991,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile, di  cui  alle  leggi  sopra
menzionate,  la   misura  massima   del  tasso  di   interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo  del campione di titoli pubblici
soggetti ad  imposta, comunicato dalla  Banca d'Italia e  dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati
dal  comitato  di  gestione   del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario
per eccesso  o per difetto  allo 0,05%  piu' vicino, va  aggiunto uno
spread nella misura dello 0,80;
  Visto il decreto ministeriale 23  dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il Ribor e' l'Euribor;
  Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999;
  Vista la nota con la quale  la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al rendimento  effettivo  medio lordo  del campione  titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 1999;
  Visto il dato, indicato  nel circuito Reuters, relativo all'Euribor
365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 1999;
  Visto   che   i  parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per   la
determinazione del  tasso di  riferimento per le  operazioni previste
dall'art. 20  della legge n.  67/1988 e  dall'art. 4, comma  7, della
legge n. 500/1992, sono pari a:
  rendimento  effettivo  medio  lordo del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 3,602%;
  media   mensile   aritmetica   semplice   dei   tassi   giornalieri
dell'Euribor: 2,615%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato, inoltre,  che alla  media mensile  aritmetica semplice
dei  tassi giornalieri  dell'Euribor  va  aggiunta una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista  da  utilizzare  per i  mutui,  previsti
dall'art. 20 della  legge 11 marzo 1988, n. 67,  e dall'art. 4, comma
7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e
stipulati  anteriormente alla  data del  29  marzo 1999,  e' pari  al
3,50%.
  In conseguenza,  tenuto conto  dello spread  dello 0,80,  la misura
massima del  tasso di  interesse annuo posticipato  per il  periodo 1
luglio-31 dicembre 1999 e' pari al 4,30%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1999
                                p. Il direttore generale: Guglielmini