Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolosaccarifero regolamento (CEE) n. 1785/81 e n. 1101/95 relativi al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per la campagna 1998-99. (Deliberazione n. 36/99).(GU n.159 del 9-7-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (CE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo, dal regolamento (CE) n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio ed ai produttori di zucchero limitatamente alle regioni del sud; Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolosaccarifero; Visti in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalita' di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'A.I.M.A. della gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolosaccarifero gia' attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), che alla tabella C ha stanziato lire 150 miliardi (77.468.535 euro) a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolosaccarifero; Vista la proposta avanzata con nota n. 254/6/1 del 2 aprile 1999 dal Ministro per le politiche agricole, con la quale vengono valutate in circa 92 miliardi di lire (47,6 milioni di euro) le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 1998-99 e viene proposto di utilizzare l'ulteriore disponibilita' prevista in finanziaria, anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994-95, 1995-96 e 1996-97 rispetto al regime previsto dall'Unione europea; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del Piano bieticolosaccarifero nazionale; Vista la propria delibera del 17 marzo 1998 che ha disposto la proroga fino al 30 settembre 1998 del piano bieticolosaccarifero nazionale, di cui alla legge 30 giugno 1990, n. 209; Considerata la situazione di insufficiente competitivita' del settore bieticolosaccarifero e l'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti; Tenuto conto che nel corso della riunione preparatoria del Comitato, tenutasi il 20 aprile 1999, si e' ritenuto opportuno avviare una riflessione sull'opportunita' di orientare le risorse eccedenti i livelli massimi di aiuto ad ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo; Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole sulla quale concorda il Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Per la campagna 1998-99 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 come modificato dal regolamento (CE) n. 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie, a valere sullo stanziamento di 150 miliardi di lire (77.468.535 euro) autorizzato in tabella C della legge finanziaria per il 1999 per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolosaccarifero. Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unita' di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalita' ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'A.I.M.A., ente erogatore. La parte dello stanziamento sopra indicato che dovesse eccedere l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 1998-99 potra' essere, sulla base di misure attuative che il Ministro per le politiche agricole emanera' in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, destinata ai bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994-95, 1995-96, 1996-97 rispetto a quanto consentito dal citato regolamento (CE) n. 1101 del 1995. Si autorizza, previa verifica di conformita' con la normativa comunitaria, la proroga, fino al 30 giugno 2001, del piano bieticolosaccarifero nazionale di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 209. Roma, 21 aprile 1999 Il Presidente delegato: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 101