MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1999 

  Concessione dei benefici agevolativi ex  art. 19, quarto comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
alla ditta Elvis  confezioni, in Alanno, per il  pagamento del carico
di imposta.
(GU n.162 del 13-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30  che ha introdotto un  ulteriore comma all'art. 19  del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data 8  novembre 1997 con la  quale la
ditta  Elvis confezioni  di  Chella  Maria, con  sede  in Alanno,  ha
chiesto l'applicazione  dei benefici previsti dall'art.  19, 4 comma,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
602, per il pagamento del carico  di imposte indirette dovuto in base
a dichiarazione  afferente l'anno 1993,  iscritto nei ruoli  posti in
riscossione  alla  scadenza  di  settembre 1997  per  il  complessivo
importo di L.  21.257.163 adducendo di trovarsi,  allo stato attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza prodotta  dalla  ditta  Elvis confezioni  di
Chella Maria tendente  ad ottenere i benefici  previsti dall'art. 19,
quarto  comma,  del  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico tributario  di  L.  21.257.163, dovuto  dal
contribuente,  deve essere  rideterminato dalla  sezione staccata  di
Pescara  calcolando   sul  solo  debito  di   imposta  gli  interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale  e  fino   alla  data  di  avvenuto  pagamento
dell'imposta;  le   sanzioni  irrogate,  invece,  ivi   compresi  gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  L'ammontare degli interessi sostitutivi  del 9% annuo, insieme agli
interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, ex art. 20  del decreto
del  Presidente   della  Repubblica   29  settembre  1973,   n.  602,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999;
  Nel  provvedimento  di  esecuzione  vanno  altresi'  calcolati  gli
interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602. La citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli; l'eventuale quotaparte  di interesse al 9%,  nel frattempo ivi
comprese le sanzione irrogate; l'eventuale quotaparte di interesse al
9% nel frattempo versata dalla ditta con il ricalcolo degli interessi
di  cui  al  citato  art.  21  rapportati  al  periodo  di  effettivo
godimento, verra'  imputata quale  acconto sulle  sanzioni nuovamente
dovute, per  effetto della decadenza  ovvero della revoca,  mentre la
quotaparte  garantita  da   polizza  fideiussoria  verra'  incamerata
dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano