REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 22 aprile 1999 

  Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4
dell'ordinanza del  Dipartimento della  protezione civile  n. 2853/98
finalizzati  al  ritorno  alle   normali  condizioni  di  vita  della
popolazione  e alla  ripresa  delle  attivita' produttive.  Ordinanza
commissariale n. G/512 del  6 novembre 1998. Integrazione. (Ordinanza
n. G/604).
(GU n.168 del 20-7-1999)

                         IL VICE COMMISSARIO
  (Art.  5  della legge  24  febbraio  1992,  n. 225;  ordinanza  del
Dipartimento  della protezione  civile n.  2853 del  1 ottobre  1998.
Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione civile n.  2853 del 1 ottobre 1998 che
nomina il presidente della  giunta regionale commissario delegato per
gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli
eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel
periodo 28 settembre-1 ottobre 1998;
  Visto  in   particolare  l'art.  4  che   prevede  l'erogazione  di
contributi  a soggetti  privati  ed  attivita' produttive  gravemente
danneggiati,  per l'importo  complessivo di  lire 5  miliardi secondo
criteri   e    modalita'   stabiliti   dallo    stesso   commissario,
uniformandosi,  per  quanto possibile  alle  misure  gia' adottate  a
seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;
  Considerato  in   particolare  che  l'art.  4   dell'ordinanza  del
Dipartimento della  protezione civile  n. 2853/98 individua  un unico
fondo per  i contributi ai privati  e per la ripresa  delle attivita'
produttive pari a complessivi 5 miliardi;
  Vista l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la
quale il  suddetto fondo e' stato  ripartito tra le due  tipologie di
intervento  in  parti  uguali  e  si  sono  dettate  le  disposizioni
operative per la concessione dei suddetti contributi;
  Considerato in particolare che per favorire il ritorno alle normali
condizioni di  vita della popolazione  residente in analogia  con gli
eventi  alluvionali del  19 giugno  1996 in  Versilia sono  concessi,
oltre ai contributi per  i privati gravemente danneggiati, contributi
a fondo perduto  per i nuclei familiari evacuati o  la cui abitazione
sia stata  dichiarata inagibile quantificati  nella somma di  lire 60
milioni, nell'ambito della quota  di finanziamenti a disposizione dei
privati;
  Vista  la nota  del comune  di Camaiore  n. 11.935  di prot.  del 7
aprile 1999  con la quale  si conferma  la necessita' da  parte della
stessa amministrazione  comunale di disporre dell'intera  somma di 60
milioni da destinare ai nuclei familiari evacuati o la cui abitazione
sia stata dichiarata inagibile;
  Ritenuto pertanto  di procedere al trasferimento  la suddetta somma
al comune di Camaiore;
  Preso atto altresi' che, relativamente  ai privati, a seguito delle
comunicazioni dei danni trasmesse  dai sindaci dei comuni interessati
di  Camaiore, Pietrasanta,  Massarosa, Viareggio  della provincia  di
Lucca e  i comuni di Prato  e Montemurlo della provincia  di Prato il
totale dei danni accertati ammonta a complessive L. 6.250.124.000;
  Preso atto  che sulla  base della  segnalazione della  Fidi Toscana
S.p.a.  per  la  ripresa  delle attivita'  produttive  il  fabbisogno
finanziario ammonta a complessivi 1,4 miliardi;
  Considerato  pertanto  che  utilizzando  il  fondo  destinato  alla
ripresa   delle  attivita'   produttive  in   rapporto  all'ammontare
complessivo  dei  danni  accertati  risulta  possibile  garantire  la
percentuale massima di contributo ammissibile ai sensi dell'ordinanza
n. G/512/98, pari a 40 per cento  del valore dei danni subiti, per un
fabbisogno finanziario di L. 2.500.050.000;
  Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la
quale il sottoscritto e' stato nominato vicecommissario;
                               Ordina:
  1. E' disposto  il trasferimento della somma di lire  60 milioni al
comune  di Camaiore  per l'erogazione  del contributo  per l'autonoma
sistemazione  dei   nuclei  familiari   evacuati  o   con  abitazione
inagibile, a valere sui fondi  assegnati per favorire il ritorno alle
normali  condizioni  di vita  della  popolazione  residente ai  sensi
dell'art. 4  dell'ordinanza del Dipartimento della  protezione civile
n. 2853/98, come stabilito  dall'ordinanza commissariale n. G/512 del
6 novembre 1998.
  2. La quota del complessivo fondo di lire 5 miliardi a disposizione
del commissario delegato destinata a favorire il ritorno alle normali
condizioni di  vita della  popolazione e'  cosi' rideterminata  in L.
2.560.050.000.
  3.  L'ammontare dei  contributi di  cui al  punto 2  finalizzati al
ripristino dei  danni subiti e'  determinato nella misura del  40 per
cento  del valore  dei danni  accertati secondo  le modalita'  di cui
all'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998.
  4.  Il trasferimento  dei fondi  di cui  al punto  2 e'  disposto a
favore dei  comuni interessati in  base alle comunicazioni  dei danni
accertati.
  5.  Per  quanto  non   disposto  dal  presente  provvedimento  sono
richiamate  le  disposizioni di  cui  all'ordinanza  n. G/512  del  6
novembre 1998.
  6. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel bollettino
ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a. nonche' ai
sindaci dei comuni interessati.
   Firenze, 22 aprile 1999
                                     Il vice commissario: Ginanneschi