Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attivita' produttive. Ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998. Integrazione. (Ordinanza n. G/604).(GU n.168 del 20-7-1999)
IL VICE COMMISSARIO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998. Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998) Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel periodo 28 settembre-1 ottobre 1998; Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attivita' produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalita' stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure gia' adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996; Considerato in particolare che l'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 individua un unico fondo per i contributi ai privati e per la ripresa delle attivita' produttive pari a complessivi 5 miliardi; Vista l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la quale il suddetto fondo e' stato ripartito tra le due tipologie di intervento in parti uguali e si sono dettate le disposizioni operative per la concessione dei suddetti contributi; Considerato in particolare che per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente in analogia con gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia sono concessi, oltre ai contributi per i privati gravemente danneggiati, contributi a fondo perduto per i nuclei familiari evacuati o la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile quantificati nella somma di lire 60 milioni, nell'ambito della quota di finanziamenti a disposizione dei privati; Vista la nota del comune di Camaiore n. 11.935 di prot. del 7 aprile 1999 con la quale si conferma la necessita' da parte della stessa amministrazione comunale di disporre dell'intera somma di 60 milioni da destinare ai nuclei familiari evacuati o la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile; Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento la suddetta somma al comune di Camaiore; Preso atto altresi' che, relativamente ai privati, a seguito delle comunicazioni dei danni trasmesse dai sindaci dei comuni interessati di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato il totale dei danni accertati ammonta a complessive L. 6.250.124.000; Preso atto che sulla base della segnalazione della Fidi Toscana S.p.a. per la ripresa delle attivita' produttive il fabbisogno finanziario ammonta a complessivi 1,4 miliardi; Considerato pertanto che utilizzando il fondo destinato alla ripresa delle attivita' produttive in rapporto all'ammontare complessivo dei danni accertati risulta possibile garantire la percentuale massima di contributo ammissibile ai sensi dell'ordinanza n. G/512/98, pari a 40 per cento del valore dei danni subiti, per un fabbisogno finanziario di L. 2.500.050.000; Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto e' stato nominato vicecommissario; Ordina: 1. E' disposto il trasferimento della somma di lire 60 milioni al comune di Camaiore per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione inagibile, a valere sui fondi assegnati per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98, come stabilito dall'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998. 2. La quota del complessivo fondo di lire 5 miliardi a disposizione del commissario delegato destinata a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e' cosi' rideterminata in L. 2.560.050.000. 3. L'ammontare dei contributi di cui al punto 2 finalizzati al ripristino dei danni subiti e' determinato nella misura del 40 per cento del valore dei danni accertati secondo le modalita' di cui all'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998. 4. Il trasferimento dei fondi di cui al punto 2 e' disposto a favore dei comuni interessati in base alle comunicazioni dei danni accertati. 5. Per quanto non disposto dal presente provvedimento sono richiamate le disposizioni di cui all'ordinanza n. G/512 del 6 novembre 1998. 6. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a. nonche' ai sindaci dei comuni interessati. Firenze, 22 aprile 1999 Il vice commissario: Ginanneschi