CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 14 luglio 1999 

  Modificazioni agli  articoli 5 e  154 del regolamento  della Camera
dei deputati.
(GU n.164 del 15-7-1999)

  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. -  1. Eletto  il Presidente,  si procede  all'elezione di
quattro Vicepresidenti, di  tre Questori e di otto  Segretari al fine
della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
  2. Per tali  elezioni ciascun deputato scrive  sulla propria scheda
due nomi  per i  Vicepresidenti, due  per i  Questori, quattro  per i
Segretari. Sono eletti  coloro che al primo  scrutinio hanno ottenuto
il maggior numero di voti.
  3. Nell'Ufficio  di Presidenza devono essere  rappresentati tutti i
Gruppi parlamentari  esistenti all'atto della sua  elezione. A questo
fine,  prima di  procedere alle  votazioni a  norma del  comma 2,  il
Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.
  4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o piu'
Gruppi  non risultino  rappresentati, si  procede all'elezione  di un
corrispondente numero  di Segretari, che  ha luogo in  una successiva
seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.
  5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di
Presidenza effettuata  ai sensi del  comma 2, qualora non  siano gia'
rappresentati nell'Ufficio  di Presidenza stesso,  e i Gruppi  che, a
seguito di modificazioni intervenute, vengano  a trovarsi privi di un
proprio rappresentante  possono chiedere che si  proceda all'elezione
di altri Segretari.
  6. Prima  di procedere all'elezione  ai sensi dei  commi 4 e  5, il
Presidente della  Camera promuove le  opportune intese fra  i Gruppi.
Nella votazione, ciascun deputato puo'  scrivere sulla scheda un solo
nome.   Sono  eletti   coloro   che,  appartenendo   ai  Gruppi   non
rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero
di  voti. Non  e' ammessa  l'elezione di  piu' di  un Segretario  per
ognuno di tali Gruppi.
  7.  I  Segretari eletti  ai  sensi  dei commi  4,  5  e 9  decadono
dall'incarico  qualora  venga meno  il  Gruppo  cui appartenevano  al
momento  dell'elezione, ovvero  nel caso  in cui  essi entrino  a far
parte di altro Gruppo parlamentare gia' rappresentato nell'Ufficio di
Presidenza.
  8.  Qualora debbano  essere sostituiti  componenti dell'Ufficio  di
Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano
cessati  dalle funzioni,  il Presidente  della Camera  fissa la  data
dell'elezione.  Nella votazione,  che ha  luogo separatamente  per la
sostituzione  di   Vicepresidenti,  Questori  o   Segretari,  ciascun
deputato puo' scrivere sulla scheda un  solo nome, se i componenti da
eleggere  sono in  numero  non superiore  a due;  se  sono in  numero
superiore, si applica l'articolo 56,  comma 1. Sono eletti coloro che
ottengono il maggior numero di voti.
  9. Qualora per qualsiasi causa  cessino dalle funzioni i componenti
dell'Ufficio  di Presidenza  eletti  ai sensi  dei commi  4  e 5,  su
richiesta dei Gruppi  che a seguito di cio' vengano  a trovarsi privi
di un  proprio rappresentante, si  procede a nuova elezione  ai sensi
del comma 6".
  All'art. 154, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "7. La disposizione di cui all'articolo  5, comma 7, non si applica
ai Segretari  eletti precedentemente alla  data della sua  entrata in
vigore".
                                              Il Presidente: Violante
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 39).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta  nelle sedute del 16, 24 e 30 giugno
          1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella  seduta del 9 luglio  1999
          e  da  essa approvato  - dopo  ulteriore esame  svoltosi il
          13 luglio   presso la Giunta per  il  regolamento  -  nella
          seduta del 14 luglio 1999.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.