Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.172 del 24-7-1999)
Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1) di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i seguenti soggetti passivi e proporzionalmen te alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica: a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 31 dicembre 1998, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere; b) contribuenti che si siano trovati nell' anno 1998 anche temporaneanente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione; 2) di stabilire che i suddetti soggetti potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono sogget ti d'imposta; b) che tale unita' immobiliare sia iscritta al Catasto edilizio urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5; c) che il reddito imponibile dell'anno 1998 riferito al nucleo familiare del contribuente, cosi' come risultante dai registri anagrafici, sia: per nuclei familiari composti da una persona pari o inferiore al minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioe' a L. 9.224.150; per nuclei familiari composti da due o piu' persone pari o inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioe' a L. 18.448.300; 3) di disporre, per ottemperare al preciso disposto dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che versano nelle condizioni per fruire dell'agevolazione suddetta, lo dichiarino compilando apposita istanza, (autocertificazione), utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare perentoriamente entro i termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I. per l'anno in corso. In caso di omessa od infedele dichiarazione, l'imposta sara' recuperata con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge; 4) di disporre che, per quanto riguarda l'agevolazione sopra richiamata, valgono tutte le altre norme che il legislatore ha previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al piu' volte citato art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992; 5) di stabilire per il 1999 le seguenti aliquote: a) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4, vigente regolamento I.C.I.); per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale "C" (unita' immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia); c) 7 per mille per gli altri immobili; (Omissis).