COMUNE DI SCARPERIA

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.172 del 24-7-1999)

  Il comune  di SCARPERIA  (provincia di Firenze)  ha adottato  il 22
marzo 1999,  la seguente  deliberazione in materia  di determinazione
delle  aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
   (Omissis);
  1) di stabilire per l'anno 1999  un aumento della detrazione di cui
all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come sostituito  dal  comma  55, dell'art.  3,  della legge  23
dicembre 1996, n. 662, da L.  200.000 a L. 300.000 esclusivamente per
i seguenti  soggetti passivi e  proporzionalmen te alla quota  per la
quale la detrazione medesima si verifica:
  a) contribuenti che  abbiano compiuto il sessantesimo  anno di eta'
al 31  dicembre 1998, titolari  di pensioni e non  esercitanti alcuna
attivita' retributiva di qualsiasi genere;
  b)  contribuenti  che  si  siano  trovati  nell'  anno  1998  anche
temporaneanente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione;
  2)  di  stabilire  che   i  suddetti  soggetti  potranno  usufruire
dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano
le seguenti contemporanee condizioni:
  a) che  l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione  principale sia
l'unica  per la  quale il  contribuente e/o  gli altri  componenti il
nucleo familiare sono sogget ti d'imposta;
  b) che  tale unita'  immobiliare sia  iscritta al  Catasto edilizio
urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5;
  c)  che il  reddito imponibile  dell'anno 1998  riferito al  nucleo
familiare  del  contribuente,  cosi'  come  risultante  dai  registri
anagrafici, sia:
  per nuclei  familiari composti da  una persona pari o  inferiore al
minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioe' a L. 9.224.150;
  per  nuclei  familiari  composti  da  due o  piu'  persone  pari  o
inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioe' a
L. 18.448.300;
  3) di disporre,  per ottemperare al preciso  disposto dell'art. 15,
comma 6, della legge n.  537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che
versano nelle  condizioni per  fruire dell'agevolazione  suddetta, lo
dichiarino   compilando   apposita   istanza,   (autocertificazione),
utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare
perentoriamente  entro i  termini  di scadenza  per la  presentazione
delle dichiarazioni I.C.I. per l'anno in  corso. In caso di omessa od
infedele dichiarazione, l'imposta sara'  recuperata con le sanzioni e
quanto altro previsto dalla legge;
  4)  di  disporre  che,  per quanto  riguarda  l'agevolazione  sopra
richiamata,  valgono  tutte le  altre  norme  che il  legislatore  ha
previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al piu' volte citato
art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992;
   5) di stabilire per il 1999 le seguenti aliquote:
  a) 5  per mille per  le unita' immobiliari direttamente  adibite ad
abitazione  principale  da parte  di  persone  fisiche residenti  nel
comune; per l'unita'  immobiliare posseduta a titolo  di proprieta' o
di usufrutto  da anziano  o disabile che  acquisisce la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario  a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata  (art.  4,  vigente
regolamento I.C.I.);  per le unita' immobiliari  locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  b)   6,5  per   mille  per   le  unita'   immobiliari  classificate
(rientranti)  nel   gruppo  catastale   "C"  (unita'   immobiliari  a
destinazione ordinaria, commerciale e varia);
     c) 7 per mille per gli altri immobili;
   (Omissis).