CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999 

Modificazioni  agli  articoli  16-bis, 143 e 154 e aggiunta dell'art.
96-ter del regolamento della Camera dei deputati.
(GU n.173 del 26-7-1999)

 Il comma 1 dell'art. 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "1. Il Comitato per la  legislazione e' composto di dieci deputati,
scelti  dal  Presidente   della  Camera  in  modo   da  garantire  la
rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni".
  All'art. 16 -bis, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis. Le  Commissioni, immediatamente  dopo avere  proceduto alla
scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero,
in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79,
comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di
delegazione  legislativa  o  disposizioni  volte  a  trasferire  alla
potesta' regolamentare del  Governo o di altri  soggetti materie gia'
disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma
dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6".
 Dopo il capo XIX-bis, e' aggiunto il seguente:

                            "Capo XIX-ter
                       DELL'ESAME DEGLI SCHEMI
                    DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO
                            Art. 96-ter.

  1. Gli schemi di atti  normativi del Governo, trasmessi alla Camera
per  il  parere  parlamentare,  sono assegnati  dal  Presidente  alla
Commissione competente per materia  secondo le disposizioni dell'art.
143, comma 4.
  2.  Gli schemi  di cui  al comma  1, qualora  implichino entrate  o
spese, sono  assegnati altresi'  alla Commissione bilancio,  che, nel
termine   stabilito  dal   Presidente,  trasmette   alla  Commissione
competente  per  materia  i   propri  rilievi  sulle  conseguenze  di
carattere finanziario.
  3.  Per l'esame  degli schemi  di  cui al  comma 1  da parte  della
Commissione alla quale sono assegnati  per il parere si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 79, commi 1, 3, 4, 5, 6
e  9.  Ove ne  sia  fatta  richiesta da  almeno  un  quinto dei  suoi
componenti,  la  Commissione  alla   quale  i  suddetti  schemi  sono
assegnati per il parere ai sensi  del comma 1 trasmette gli schemi al
Comitato per la legislazione, affinche' esso li esamini. Si applicano
le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.
  4.  Qualora gli  schemi  di  cui al  comma  1  investano in  misura
rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla
quale  essi sono  assegnati,  queste possono  chiedere al  Presidente
della Camera di essere autorizzate  a trasmettere propri rilievi alla
Commissione  competente per  materia. La  Commissione alla  quale gli
schemi sono assegnati a norma del comma 1 puo' chiedere al Presidente
della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi
sugli aspetti di loro competenza.  Qualora il Presidente della Camera
accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti
rilievi  possono  essere espressi  entro  i  successivi otto  giorni,
ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.
  5. La Commissione competente per  materia esprime il proprio parere
entro il  termine stabilito dalla legge  a norma della quale  esso e'
stato richiesto  o, in  mancanza, entro il  termine fissato  ai sensi
dell'art. 143,  comma 4.  Il parere  espresso, unitamente  ai rilievi
formulati  dalla  Commissione  bilancio  a  norma  del  comma  2,  e'
comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo".
  Il comma 4 dell'art. 143 e' sostituito dal seguente:
  "4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un
parere parlamentare  su atti che  rientrano nella sua  competenza, il
Presidente  della  Camera  assegna alla  Commissione  competente  per
materia la relativa  richiesta, e ne da'  notizia all'Assemblea nella
prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In
periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della
Camera  puo'  differire  l'assegnazione della  richiesta  di  parere,
tenuto  conto  del  termine   previsto  dalla  legge  per  l'adozione
dell'atto  da parte  del  Governo. Se  la  Commissione competente  e'
bicamerale,  il  Presidente  della  Camera procede  d'intesa  con  il
Presidente  del  Senato. In  ordine  ad  atti  di nomina  proposta  o
designazione, la Commissione delibera il  parere nel termine di venti
giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu' di
dieci giorni, dal Presidente della  Camera. Ove la richiesta verta su
atti di diversa  natura, il Presidente della  Camera, apprezzatene le
circostanze  e  la  complessita',   puo'  fissare,  d'intesa  con  il
Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere e' comunicato
al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo".
  All'art. 154, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Entro il  31 dicembre 2000, la Giunta per  il Regolamento e
il  Comitato  per  la   legislazione  presentano  congiuntamente  una
relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis,  comma 6-bis, e 96 -
ter".
                                              Il Presidente: Violante

                              LAVORI PREPARATORI

           (Documento II, n. 41).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   Regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e
          del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  16 luglio 1999
          e da essa approvato -  nel testo riformulato il  20  luglio
          dalla  Giunta    per  il  Regolamento - nella seduta del 20
          luglio 1999.