Indicazioni necessarie all'attivazione della concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.(GU n.187 del 11-8-1999)
Vigente al: 11-8-1999
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999), ha regolamentato la concessione di un indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato disposta dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative per l'attivazione della concessione dell'indennizzo. 1. Soggetti beneficiari e requisiti. 1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone fisiche e i soci di societa' di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 1.2. Per esercizi di vicinato si intendono, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle regioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo, gli esercizi commerciali aventi alla data del 9 maggio 1998 superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 1.3. La concessione dell'indennizzo e' subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attivita' di vendita al dettaglio; b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera a) del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di titolarita' di piu' autorizzazioni per l'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso; c) iscrizione, senza interruzioni, da almeno cinque anni nella gestione I.N.P.S. per gli esercenti attivita' commerciali alla data di cessazione dell'attivita'. 1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che: a) per data di cessazione dell'attivita' deve essere presa a riferimento quella desumibile dal registro imprese; b) per data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di restituzione rilasciato dal comune medesimo; c) l'anzianita' contributiva di almeno cinque anni deve sussistere, senza soluzione di continuita', alla data di cessazione dell'attivita' cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato. 1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo: a) gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio su area pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande; b) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio in forma diversa dall'esercizio di vicinato cosi' come individuato al precedente punto 1.2; c) le societa' di capitali, quand'anche titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio; d) i titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio che abbiano cessato l'attivita' e riconsegnato il relativo titolo autorizzatorio anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8 maggio 2000; e) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio che abbiano usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attivita' per la quale e' richiesto l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie; f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, che esercitano anche attivita' di vendita al dettaglio; g) gli esercenti che non abbiano maturato un'anzianita' contributiva, senza soluzione di continuita', di almeno cinque anni alla data di cessazione dell'attivita'. 1.6. Con riferimento ai soci di societa' di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue: a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attivita' di vendita al dettaglio di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, anche in qualita' di socio di altre societa' di persone di vendita al dettaglio; dovra' quindi recedere dalla societa' nel caso la stessa eserciti altre attivita' di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. La societa', qualora titolare di piu' autorizzazioni all'esercizio di attivita' commerciale, e' tenuta a cessare la sola attivita' di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilita' di continuare le altre attivita' di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio; b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla societa'; c) il requisito dell'anzianita' contributiva e' riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo. 2.Presentazione delle domande e concessione dell'indennizzo. 2.1. Per la richiesta di indennizzo l'interessato presenta alla Camera di commercio della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale, unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999 e reperibile altresi' sul sito Internet del Ministero stesso. Alla domanda deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. Si ribadisce che sono motivi di esclusione: a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda e nelle relative istruzioni per la compilazione; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo; d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti. 2.2. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti, la Camera di commercio competente, fatti salvi i motivi di esclusione elencati al precedente punto 2.1, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda. 2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, relativamente alle modalita' di autenticazione delle firme apposte in calce alle domande di agevolazione, sara' possibile, in alternativa alle consuete forme di autenticazione notarile o attraverso l'ufficiale dell'anagrafe, inoltrare le domande medesime allegando fotocopia di valido documento d'identita' del firmatario. 2.4. L'indennizzo e' concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo e deve, quindi, presentare una sola domanda, anche nel caso in cui restituisca piu' titoli autorizzatori. 2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, accertata per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la completezza e la regolarita' delle domandemedesime e controllate le disponibilita' finanziarie, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nei casi di regolarizzazione o di integrazione della domanda, di cui al punto 2.2, verra' presa in considerazione ai fini dell'ordine cronologico la data di arrivo della documentazione richiesta. 3. Misura dell'indennizzo. 3.1. L'indennizzo consiste in un contributo che puo' variare da un importo minimo di lire dieci milioni ad un importo massimo di lire venti milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi dell'art. 3 del decreto citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi: a) anzianita' di esercizio del soggetto richiedente: 1) punti 5, fino a 10 anni; 2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni; 3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni; 4) punti 1, oltre 30 anni; b) esclusivita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito: 1) punti 5, unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa; 2) punti 1, non unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa; 3) punti 3, pluralita' delle autorizzazioni restituite; 4) punti 1, unicita' dell'autorizzazione restituita; c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente: 1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire; 2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire; 3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire; d) tipologia dell'attivita' svolta: 1) punti 5, attivita' contingentata; 2) punti 1, attivita' non contingentata. 3.2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto e' determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente: a) oltre 15 punti: lire venti milioni; b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni; c) fino a 10 punti: lire dieci milioni. 3.3. Qualora il soggetto richiedente sia socio di societa' di persone titolare del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo e' rapportato alla quota di partecipazione del soggetto richiedente alla societa'. 4. Revoche. 4.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avvalendosi altresi' del supporto della Guardia di finanza, possono effettuare in qualsiasi momento, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo, controlli e verifiche e disporre la revoca dell'indennizzo qualora: a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualita' di socio di societa' di persone, attivita' commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo; b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dal soggetto beneficiario in fase di richiesta di indennizzo; c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attivita' per la quale e' stato concesso l'indennizzo previsti da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 4.2. In caso di revoca, anche se disposta in seguito a rinuncia formale, i soggetti beneficiari dovranno restituire l'indennizzo indebitamente fruito per un importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 4.1 verra' inoltre applicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito. Il Ministro: Bersani