MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 agosto 1999, n. 3484 

  Indicazioni    necessarie    all'attivazione   della    concessione
dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art.  25, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
(GU n.187 del 11-8-1999)
 
 Vigente al: 11-8-1999  
 

  Il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato,  di concerto  con il  Ministro del  lavoro e  della
previdenza  sociale, del  23 giugno  1999, n.  252 (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 180  del 3 agosto  1999), ha  regolamentato la
concessione di  un indennizzo  ai soggetti  titolari di  esercizio di
vicinato disposta dall'art.  25, comma 7, del  decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
  Con la  presente circolare vengono forniti  ulteriori chiarimenti e
disposizioni   applicative   per  l'attivazione   della   concessione
dell'indennizzo.
 1. Soggetti beneficiari e requisiti.
  1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone fisiche
e i  soci di  societa' di  persone titolari, alla  data del  9 maggio
1998, di esercizi di vicinato  di vendita al dettaglio autorizzati ai
sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
  1.2. Per esercizi  di vicinato si intendono, ai  sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera d) del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
fatto  salvo  quanto diversamente  previsto  dalle  regioni ai  sensi
dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo, gli esercizi
commerciali aventi alla data del  9 maggio 1998 superficie di vendita
non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000  abitanti e a  250 mq  nei comuni con  popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti.
  1.3. La  concessione dell'indennizzo  e' subordinata  al sussistere
dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
  a) cessazione  nel periodo dal  9 maggio  1998 e fino  all'8 maggio
2000 dell'attivita' di vendita al dettaglio;
  b) riconsegna al  comune nello stesso periodo di tempo  di cui alla
lettera a)  del titolo autorizzatorio per  l'esercizio dell'attivita'
di  vendita al  dettaglio di  cui  ai punti  1.1  e 1.2.  In caso  di
titolarita'  di piu'  autorizzazioni per  l'esercizio di  vicinato di
vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di
cui il soggetto sia in possesso;
  c)  iscrizione, senza  interruzioni,  da almeno  cinque anni  nella
gestione I.N.P.S.  per gli esercenti attivita'  commerciali alla data
di cessazione dell'attivita'.
  1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che:
  a)  per  data di  cessazione  dell'attivita'  deve essere  presa  a
riferimento quella desumibile dal registro imprese;
  b) per data di riconsegna  al comune del titolo autorizzatorio deve
essere  presa  a riferimento  quella  desumibile  dal certificato  di
restituzione rilasciato dal comune medesimo;
  c) l'anzianita' contributiva di almeno cinque anni deve sussistere,
senza   soluzione   di   continuita',   alla   data   di   cessazione
dell'attivita'   cui   si    riferisce   il   titolo   autorizzatorio
riconsegnato.
  1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo:
  a)  gli  esercenti l'attivita'  di  vendita  al dettaglio  su  area
pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti
e bevande;
  b) i titolari di esercizi di  vendita al dettaglio in forma diversa
dall'esercizio di vicinato cosi' come individuato al precedente punto
1.2;
  c) le  societa' di  capitali, quand'anche  titolari di  esercizi di
vicinato di vendita al dettaglio;
  d) i titolari  di esercizi di vicinato di vendita  al dettaglio che
abbiano  cessato  l'attivita'  e   riconsegnato  il  relativo  titolo
autorizzatorio anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8
maggio 2000;
  e)  i titolari  di esercizi  di  vendita al  dettaglio che  abbiano
usufruito di altre agevolazioni  e/o indennizzi concessi in relazione
alla cessazione  della medesima attivita'  per la quale  e' richiesto
l'indennizzo previste  da leggi nazionali, regionali,  delle province
autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie;
  f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.  114, esclusi dall'ambito di  applicazione del decreto
legislativo medesimo,  che esercitano  anche attivita' di  vendita al
dettaglio;
  g)   gli  esercenti   che   non   abbiano  maturato   un'anzianita'
contributiva, senza  soluzione di continuita', di  almeno cinque anni
alla data di cessazione dell'attivita'.
  1.6. Con riferimento ai soci  di societa' di persone che effettuano
la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue:
  a)  il  socio  richiedente   l'indennizzo  deve  cessare  qualunque
attivita' di  vendita al dettaglio di  cui ai precedenti punti  1.1 e
1.2,  anche in  qualita' di  socio di  altre societa'  di persone  di
vendita al dettaglio; dovra' quindi  recedere dalla societa' nel caso
la stessa eserciti  altre attivita' di cui ai precedenti  punti 1.1 e
1.2.   La  societa',   qualora   titolare   di  piu'   autorizzazioni
all'esercizio di attivita'  commerciale, e' tenuta a  cessare la sola
attivita'  di  vendita  al  dettaglio  cui  si  riferisce  il  titolo
autorizzatorio,  rimanendo ferma  la  possibilita'  di continuare  le
altre  attivita' di  vendita al  dettaglio riferite  ad altro  titolo
autorizzatorio;
  b)  l'obbligo di  riconsegna  al comune  del titolo  autorizzatorio
grava sulla societa';
  c) il requisito dell'anzianita' contributiva e' riferito unicamente
al socio richiedente l'indennizzo.
  2.Presentazione delle domande e concessione dell'indennizzo.
  2.1.  Per la  richiesta di  indennizzo l'interessato  presenta alla
Camera di  commercio della  provincia in  cui aveva  sede l'esercizio
commerciale,   unicamente   tramite   raccomandata  con   avviso   di
ricevimento, domanda in regola con  l'imposta di bollo e sottoscritta
nella forma  di dichiarazione  sostitutiva di  atto di  notorieta' ai
sensi  dell'art. 4  della legge  4 gennaio  1968, n.  15, utilizzando
esclusivamente,  anche in  fotocopia,  pena  l'esclusione, lo  schema
corredato con le relative istruzioni allegato al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del 4 agosto 1999 e
reperibile altresi' sul sito Internet del Ministero stesso.
  Alla domanda deve essere allegata copia del certificato, rilasciato
dal comune,  di restituzione del  titolo autorizzatorio a  fronte del
quale e' richiesto l'indennizzo.
  Si ribadisce che sono motivi di esclusione:
  a)  la  compilazione della  domanda  su  schema diverso  da  quello
fissato    dal   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato;
  b) la mancata, erronea o  parziale compilazione dei campi segnalati
come obbligatori  nel modulo di  domanda e nelle  relative istruzioni
per la compilazione;
  c)  eventuali modificazioni  apportate al  testo prestampato  delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
  d)  la  mancanza  della  firma  e/o  dell'autenticazione  nei  modi
previsti.
  2.2.  Qualora la  domanda sia  viziata o  priva di  uno o  piu' dei
requisiti previsti, la Camera di  commercio competente, fatti salvi i
motivi  di esclusione  elencati al  precedente punto  2.1, invita  il
soggetto  richiedente  a regolarizzare  o  ad  integrare la  domanda,
esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine  perentorio di trenta  giorni, decorso invano il  quale la
domanda  e'   respinta.  La   reiezione  comunque  non   preclude  la
presentazione di una ulteriore domanda.
  2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma  11 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  come modificato  dall'art. 2,  comma 10  della legge  16 giugno
1998, n.  191, relativamente  alle modalita' di  autenticazione delle
firme apposte in calce alle domande di agevolazione, sara' possibile,
in  alternativa  alle consuete  forme  di  autenticazione notarile  o
attraverso l'ufficiale  dell'anagrafe, inoltrare le  domande medesime
allegando fotocopia di valido documento d'identita' del firmatario.
  2.4. L'indennizzo e' concesso in  relazione alla restituzione di un
solo  titolo autorizzatorio;  pertanto  il  soggetto beneficiario  ha
diritto ad  un solo  indennizzo e deve,  quindi, presentare  una sola
domanda, anche nel caso in cui restituisca piu' titoli autorizzatori.
  2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro  trenta  giorni  dalla  data di  presentazione  delle  domande,
accertata  per  il  tramite  delle Camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed agricoltura  la  completezza e  la regolarita'  delle
domandemedesime e controllate  le disponibilita' finanziarie, concede
l'indennizzo  sulla  base  dell'ordine cronologico  di  arrivo  delle
richieste  effettivamente pervenute  nei  termini fissati  e fino  ad
esaurimento  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Nei  casi  di
regolarizzazione o  di integrazione  della domanda,  di cui  al punto
2.2, verra'  presa in considerazione ai  fini dell'ordine cronologico
la data di arrivo della documentazione richiesta.
 3. Misura dell'indennizzo.
  3.1. L'indennizzo consiste in un  contributo che puo' variare da un
importo minimo  di lire dieci milioni  ad un importo massimo  di lire
venti milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi
dell'art. 3  del decreto citato decreto  del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato,  di concerto  con il  Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi:
    a) anzianita' di esercizio del soggetto richiedente:
    1) punti 5, fino a 10 anni;
    2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;
    3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;
    4) punti 1, oltre 30 anni;
  b) esclusivita' dell'attivita' commerciale  di vendita al dettaglio
quale fonte di reddito:
  1)  punti  5, unicita'  dell'attivita'  commerciale  di vendita  al
dettaglio quale attivita' lavorativa;
  2) punti 1,  non unicita' dell'attivita' commerciale  di vendita al
dettaglio quale attivita' lavorativa;
    3) punti 3, pluralita' delle autorizzazioni restituite;
    4) punti 1, unicita' dell'autorizzazione restituita;
    c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:
  1) punti 1,  reddito netto imponibile maggiore  di quaranta milioni
di lire;
  2) punti 3,  reddito netto imponibile maggiore di  venti milioni di
lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;
  3)  punti 5,  reddito  netto  imponibile minore  o  uguale a  venti
milioni di lire;
    d) tipologia dell'attivita' svolta:
    1) punti 5, attivita' contingentata;
    2) punti 1, attivita' non contingentata.
  3.2.  Sulla   base  del  punteggio  complessivamente   ottenuto  e'
determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:
    a) oltre 15 punti: lire venti milioni;
    b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni;
    c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.
  3.3.  Qualora il  soggetto  richiedente sia  socio  di societa'  di
persone titolare del titolo  autorizzatorio riconsegnato a fronte del
quale e' richiesto l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo
e' rapportato  alla quota di partecipazione  del soggetto richiedente
alla societa'.
 4. Revoche.
  4.1. Al fine di verificare  il rispetto degli obblighi previsti, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato  e  le
Camere   di   commercio,   industria,  artigianato   e   agricoltura,
avvalendosi altresi'  del supporto della Guardia  di finanza, possono
effettuare  in  qualsiasi momento,  per  un  periodo  di tre  anni  a
decorrere dalla data  di presentazione della domanda  di richiesta di
indennizzo,   controlli   e   verifiche    e   disporre   la   revoca
dell'indennizzo qualora:
  a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualita' di socio di
societa' di persone, attivita' commerciale al dettaglio cosiddetta di
vicinato,  di  cui ai  precedenti  punti  1.1  e  1.2, nei  tre  anni
successivi alla data  di presentazione della domanda  di richiesta di
indennizzo;
  b)  sia  accertata  in   qualsiasi  momento  l'insussistenza  delle
condizioni  previste  per  l'accesso   al  beneficio  dichiarate  dal
soggetto beneficiario in fase di richiesta di indennizzo;
  c) il  soggetto beneficiario abbia usufruito  di altre agevolazioni
e/o indennizzi  concessi in relazione alla  cessazione della medesima
attivita' per  la quale  e' stato  concesso l'indennizzo  previsti da
leggi  nazionali,  regionali, delle  province  autonome  di Trento  e
Bolzano o da norme comunitarie.
  4.2. In  caso di revoca,  anche se  disposta in seguito  a rinuncia
formale,  i  soggetti  beneficiari dovranno  restituire  l'indennizzo
indebitamente fruito  per un importo maggiorato  degli interessi pari
al  tasso ufficiale  di sconto  vigente alla  data di  erogazione del
contributo. Nei casi di revoca di  cui al precedente punto 4.1 verra'
inoltre applicata,  ai sensi dell'art.  9 del decreto  legislativo 31
marzo   1998,  n.   123,  una   sanzione  amministrativa   pecuniaria
consistente nel  pagamento di una  somma in  misura da due  a quattro
volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito.
                                                 Il Ministro: Bersani