AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999 

  Rettifica alla delibera n. 8/99  "Lista degli eventi di particolare
rilevanza  per  la  societa'  da  trasmettere  su  canali  televisivi
liberamente accessibili". (Deliberazione n. 172/99).
(GU n.192 del 17-8-1999)

                             L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 27 luglio 1999;
  Vista la legge  31 luglio 1997, n. 249,  che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista la  propria delibera n.  8/99 del  9 marzo 1999  "Lista degli
eventi di  particolare rilevanza  per la  societa' da  trasmettere su
canali televisivi liberamente accessibili";
  Considerato che il comitato  di contatto della Commissione europea,
ex  art.  23-bis   della  direttiva  97/36/CE  del   30  giugno  1997
"Televisioni senza frontiere", nella  riunione dell'11 giugno 1999 ha
ravvisato l'opportunita'  che il  testo dell'art.  2, comma  1, della
sopracitata  delibera  n. 8/99  sia  reso  formalmente adeguato  alle
esigenze   di   omogeneita'   redazionale  delle   diverse   versioni
linguistiche;
  Considerato,  in particolare,  che,  in tale  sede, l'Autorita'  ha
condiviso la  raccomandazione di  procedere alla rettifica  del sopra
richiamato art.  2, comma 1,  inserendo una virgola volta  a separare
l'espressione   negativa   "non   possono"   dal   verbo   principale
"permettere" e sopprimendo le parole "della possibilita'";
  Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;
                              Delibera:
                            Articolo unico
  1. Il comma 1, dell'art. 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999
e' sostituito dal seguente:
  " 1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati
di  particolare importanza  per la  societa' che  non possono  essere
trasmessi  da   emittenti  televisive  soggette   alla  giurisdizione
italiana  in  esclusiva  e  solo  in forma  codificata,  in  modo  da
permettere  ad una  parte  consistente (piu'  del  90%) del  pubblico
italiano di  seguirli su  un canale  televisivo gratuito  senza costi
supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
    a) le Olimpiadi estive ed invernali;
  b)  la finale  e  tutte  le partite  della  nazionale italiana  nel
Campionato del mondo di calcio;
  c)  la finale  e  tutte  le partite  della  nazionale italiana  nel
Campionato europeo di calcio;
  d) tutte le  partite della nazionale italiana di calcio,  in casa e
fuori casa, in competizioni ufficiali;
  e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa
UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
    f) il Giro d'Italia;
  g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;
    h) il Festival della musica italiana di Sanremo.".
  2. La presente delibera di rettifica e' notificata alla Commissione
europea  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Napoli, 28 luglio 1999
                                                 Il presidente: Cheli