Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.192 del 17-8-1999)
Il comune di SAN BIAGIO SARACINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). "1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, dando atto che la stessa verra' riscossa con le modalita' previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque utilizzabile l'immobile; 3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente punto si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di dare atto che nella determinazione della aliquota di cui al punto 1, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al punto 3 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economicofinanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione da predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;". (Omissis).