COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.192 del 17-8-1999)

  Il comune  di SAN  BIAGIO SARACINISCO  (provincia di  Frosinone) ha
adottato, il 14  marzo 1999, la seguente deliberazione  in materia di
determinazione  delle aliquote  dell'imposta comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  "1.  di  confermare  l'aliquota dell'imposta  comunale  immobiliare
(I.C.I.), per l'anno  1999, nella misura del 5 per  mille, dando atto
che la stessa  verra' riscossa con le modalita'  previste dal decreto
legislativo  n.  504/1992  e  dal vigente  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I.;
  2.  di  ridurre  del  50  per  cento  l'imposta  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al  periodo dell'anno durante il  quale viene accertata
la sussistenza  di tali  condizioni dall'ufficio tecnico  del comune,
con   perizia  a   carico   del  proprietario,   che  allega   idonea
documentazione  alla dichiarazione.  In  alternativa  ai sensi  della
legge n.  15/1968, autenticata, nella  quale deve dichiarare  la data
d'inizio  delle   condizioni  che  rendono  inabitabile   e  comunque
utilizzabile l'immobile;
  3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione; se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale il  contribuente  che  la
possiede a titolo di proprieta',  usufrutto o altro diritto reale, ed
i suoi  familiari dimorano  abitualmente. La  disposizione di  cui al
presente punto si applica  anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale dei  soci assegnatari,  nonche' agli  alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  4.  di considerare  direttamente adibita  ad abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di proprieta' o di usufrutto
da anziani  e disabili che  acquisiscono la residenza in  istituti di
ricovero o  sanitari a seguito  di ricovero permanente,  a condizione
che la stessa non risulti locata;
  5. di dare  atto che nella determinazione della aliquota  di cui al
punto 1,  nonche' della definizione  della riduzione o  detrazione di
cui al punto  3 sono state tenute presenti le  esigenze di equilibrio
economicofinanziario del bilancio annuale  di previsione del comune e
che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
  6. di  dare atto che, ai  sensi del secondo comma  dell'art. 58 del
decreto legislativo  n. 446/1997, per l'applicazione  dell'art. 9 del
decreto   legislativo  n.   504/1992  relativo   alle  modalita'   di
applicazione  dell'imposta   ai  terreni  agricoli,   si  considerano
coltivatori diretti  od imprenditori agricoli a  titolo principale le
persone  fisiche  iscritte negli  appositi  elenchi  comunali di  cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione da  predetti  elenchi  ha effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;".
   (Omissis).