MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1999 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola
nella campagna vitivinicola 1999/2000 della regione Liguria.
(GU n.219 del 17-9-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie ed internazionali
  Visto l'art. 18  del regolamento CEE del Consiglio  n. 822/1987 del
16 marzo 1987,  il quale prevede che quando  le condizioni climatiche
in  talune  zone viticole  lo  rendano  necessario gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Liguria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  1999,
condizioni  climatiche sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione  del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88, 2240 /89 e  2238/93 nonche' delle disposizioni impaflite
dall'Ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                            Articolo Unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole della regione
Liguria.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 8 settembre 1999
                             Il direttore generale reggente: Di Salvo