PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 22 settembre 1999 

  Circolare applicativa  dell'art. 2,  comma 2, del  decreto-legge 16
settembre 1999, n. 324.
(GU n.227 del 27-9-1999)

  L'art. 2, comma 2, del decreto-legge del 16 settembre 1999, n. 324,
demanda alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri la determinazione
dell'entita' della  consistenza massima degli obiettori  di coscienza
in servizio,  nei limiti  della disponibilita' finanziaria  del Fondo
nazionale  per il  servizio  civile,  nonche' l'individuazione  delle
condizioni per  la concessione della  dispensa dal servizio  civile e
dell'invio in licenza  illimitata senza assegni in  attesa di congedo
(di seguito denominata LISAAC) degli obiettori di coscienza.
 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio.
  Cio'  premesso, poiche'  per  l'anno 1999  sussistono eccedenze  di
giovani da  avviare al  servizio civile rispetto  alle disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale previsto  dall'art. 19, della legge 8
luglio 1998, n.  230, cosi' come integrato dall'art. 1,  comma 1, del
decreto-legge  16  settembre   1999,  n.  324,  si   e'  definita  la
consistenza  massima degli  obiettori  di coscienza  in servizio,  in
relazione a  ciascun periodo di  avvio al servizio, in  60.000 unita'
per l'anno 1999.
  2.Aspetti  applicativi  delle  condizioni   che  danno  luogo  alla
dispensa e alla LISAAC.
  L'Ufficio nazionale  per il  servizio civile  provvede all'adozione
dei  provvedimenti di  dispensa e  di LISAAC  fino al  raggiungimento
della  soglia  massima  di disponibilita'  finanziaria  prevista  per
l'anno,  esaminando  le domande  avanzate  dagli  interessati di  cui
all'art. 2, comma  1, lettere a) e b) del  decreto-legge 16 settembre
1999,  n.  324,  e   adottando  altresi'  i  provvedimenti  d'ufficio
legislativamente previsti.
  Pertanto,  le   condizioni  per   la  concessione   della  dispensa
dall'obbligo del servizio  civile, e della LISAAC di  cui all'art. 2,
comma  1, del  decreto-legge 16  settembre 1999,  n. 324,  per l'anno
1999,  sono  in ordine  di  priorita'  decrescente cosi'  di  seguito
definite:
  a) situazione economica o familiare e responsabilita' lavorative di
conduzione d'impresa  o assistenziale (art.  2, comma 1,  lettera a),
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):
  1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
  2) appartenente a  famiglia il cui reddito sia  inferiore ai minimi
tabellari determinati sulla  base degli indici ISTAT  del costo della
vita, di cui  al decreto annuale del Ministro  della difesa, previsto
dall'art. 7,  comma 5, del  decreto legislativo 30 dicembre  1997, n.
504;
  3) dipendente da  almeno un anno di enti che  svolgono attivita' di
volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi
sia  la  possibilita'   di  pregiudizio  per  la   continuita'  o  la
funzionalita' dei servizi cui l'obiettore e' preposto;
  4) orfano di entrambi i genitori che versi in situazioni economiche
precarie;
  5) appartenente a famiglia di  cui altri due figli abbiano prestato
o prestino servizio militare e/o servizio civile;
  6) figlio  di genitore deceduto  nello svolgimento di  attivita' di
lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
  7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima o
di seconda categoria;
  8)  appartenente a  famiglia di  cui un  convivente sia  affetto da
grave malattia invalidante che richieda  cure onerose o necessita' di
assistenza  continua,   laddove  la  presenza   dell'interessato  sia
necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
  9) responsabile diretto e  determinante della conduzione di impresa
o  di attivita'  economica da  almeno due  anni ovvero  di impresa  o
attivita'  economica avviata  con il  sostegno di  leggi nazionali  o
regionali di  incentivazione all'imprenditoria giovanile e  al lavoro
autonomo  sempreche'  con  la  partenza  dell'interessato  vengano  a
mancare  i  presupposti  fondamentali per  la  funzionalita'  tecnico
amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
  b) svolgimento  di attivita' scientifica, artistica,  culturale con
acquisizione   di   particolare   meriti   in   campo   nazionale   o
internazionale  (art.  2,  comma  1,  lettera  b),  decreto-legge  16
settembre 1999, n. 324):
  cittadino impegnato, con meriti  particolari, sul piano nazionale o
internazionale,  in  carriere  scientifiche,  artistiche,  culturali,
sempreche' l'impegno  ed i  meriti siano adeguatamente  documentati e
verificabili dall'Ufficio;
  c)    minore    indice    di   idoneita'    somaticofunzionale    o
psicoattitudinale in  relazione all'area vocazionale e  al settore di
impiego  indicati  dall'obiettore,  qualora  costituisca  impedimento
all'espletamento  del servizio  e/o ne  pregiudichi la  funzionalita'
(art. 2,  comma 19, lettera  c), decreto-legge 16 settembre  1999, n.
324):
  l'Ufficio nazionale per il servizio civile, tenuto conto delle aree
vocazionali di  cui all'art. 8,  comma 2,  lettera b), della  legge 8
luglio 1998,  n. 230, nonche'  delle categorie  1 , 2  e 3 di  cui al
decreto del Ministro della difesa  14 ottobre 1998, recante: "Criteri
concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in
possesso   di  minor   indice  di   idoneita'  somaticofunzionale   o
psicoattitudinale",  valuta, di  propria  iniziativa, la  sussistenza
delle condizioni per l'adozione del provvedimento. Quanto previsto al
presente punto c) non si applica  agli obiettori di coscienza gia' in
sevizio;
  d) obiettori  che, al  termine del  periodo di  disponibilita', non
possono  essere impiegati  per carenza  di posti  d'impiego da  parte
degli Enti convenzionati nell'ambito della  regione di residenza o in
quella  indicata  nella  domanda  (art.   2,  comma  1,  lettera  d),
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):
  l'Ufficio nazionale per il  servizio civile nel procedere all'avvio
degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua
le   sedi   di  assegnazione   secondo   il   criterio  del   massimo
soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della
disponibilita'   di    posti   d'impiego.   A   tal    fine   procede
all'individuazione della sede, fino  allo scadere del termine massimo
a  disposizione  dell'Ufficio  per l'adozione  del  provvedimento  di
assegnazione,  considerando  prioritariamente  l'ambito  comunale  e,
quindi,   quelli   provinciale   e  regionale,   sulla   base   delle
disponibilita'   finanziarie   per   coprire  gli   eventuali   oneri
addizionali  scaturenti dalla  fornitura del  vitto e  dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di
coscienza gia' in servizio.
  e) forme di collocamento in  LISAAC (art. 2, comma 2, decreto-legge
16 settembre 1999, n. 324):
  nel  1999  l'Ufficio  nazionale   per  il  servizio  civile  adotta
provvedimenti di  LISAAC, nella forma della  anticipazione della data
di  fine  servizio,  fino  ad   un  massimo  di  trenta  giorni,  con
riferimento al calendario dei congedi previsti.
 3. Altri titoli di dispensa.
  a)  Gli  obiettori dichiarati  idonei  al  termine del  periodo  di
rivedibilita'    previsto    per    il    recupero    dei    soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990,  n. 162,  essere  dispensati  indipendentemente dall'ordine  di
priorita' di cui al precedente paragrafo 2.
  b)  La ricorrenza  di una  delle situazioni  previste dall'art.  7,
comma 1, del  decreto legislativo 30 dicembre 1997,  n. 504, rispetto
alla quale  tuttavia la domanda  di dispensa sia stata  gia' respinta
perche'  non  presentata  nei termini  previsti,  costituisce  titolo
valido  avente  priorita'  sulle  altre  situazioni  contemplate  dal
precedente paragrafo 2.
 4. Procedure.
  a) Possono presentare istanza di  dispensa ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge  16  settembre  1999,  n.  324,  i  giovani  che  hanno
inoltrato domanda di  prestazione del servizio civile  ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1998, sempreche' non
si   trovino  in   posizioni  di   ritardo  o   di  rinvio   previste
dall'ordinamento vigente.
  b) Le  domande di  dispensa o  di invio  in LISAAC,  possono essere
presentate rispettivamente  entro il giorno che  precede l'assunzione
in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
  c)  Le  domande  di  cui   sopra  devono  essere  indirizzate  alla
Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  - Ufficio  nazionale per  il
servizio civile -  Via S. Martino della Battaglia n.  6 - 00185 Roma.
Il  termine di  sessanta giorni  previsto dall'art.  2, comma  3, del
decreto-legge  16  settembre 1999,  n.  324,  decorre dalla  data  di
ricezione  delle  istanze  da  parte dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile.
  d) La presentazione  della domanda di dispensa  sospende l'avvio al
servizio.
                                     Il direttore generale: Bertolaso