Circolare applicativa dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324.(GU n.227 del 27-9-1999)
L'art. 2, comma 2, del decreto-legge del 16 settembre 1999, n. 324, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entita' della consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, nei limiti della disponibilita' finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, nonche' l'individuazione delle condizioni per la concessione della dispensa dal servizio civile e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata LISAAC) degli obiettori di coscienza. 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio. Cio' premesso, poiche' per l'anno 1999 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale previsto dall'art. 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, si e' definita la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 60.000 unita' per l'anno 1999. 2.Aspetti applicativi delle condizioni che danno luogo alla dispensa e alla LISAAC. L'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede all'adozione dei provvedimenti di dispensa e di LISAAC fino al raggiungimento della soglia massima di disponibilita' finanziaria prevista per l'anno, esaminando le domande avanzate dagli interessati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, e adottando altresi' i provvedimenti d'ufficio legislativamente previsti. Pertanto, le condizioni per la concessione della dispensa dall'obbligo del servizio civile, e della LISAAC di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, per l'anno 1999, sono in ordine di priorita' decrescente cosi' di seguito definite: a) situazione economica o familiare e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziale (art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): 1) unico produttore di reddito del nucleo familiare; 2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministro della difesa, previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 3) dipendente da almeno un anno di enti che svolgono attivita' di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilita' di pregiudizio per la continuita' o la funzionalita' dei servizi cui l'obiettore e' preposto; 4) orfano di entrambi i genitori che versi in situazioni economiche precarie; 5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile; 6) figlio di genitore deceduto nello svolgimento di attivita' di lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa; 7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima o di seconda categoria; 8) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza; 9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno due anni ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempreche' con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita'; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolare meriti in campo nazionale o internazionale (art. 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, sempreche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio; c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale in relazione all'area vocazionale e al settore di impiego indicati dall'obiettore, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio e/o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 2, comma 19, lettera c), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): l'Ufficio nazionale per il servizio civile, tenuto conto delle aree vocazionali di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230, nonche' delle categorie 1 , 2 e 3 di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante: "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale", valuta, di propria iniziativa, la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento. Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in sevizio; d) obiettori che, al termine del periodo di disponibilita', non possono essere impiegati per carenza di posti d'impiego da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda (art. 2, comma 1, lettera d), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' di posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio. e) forme di collocamento in LISAAC (art. 2, comma 2, decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): nel 1999 l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta provvedimenti di LISAAC, nella forma della anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti. 3. Altri titoli di dispensa. a) Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui al precedente paragrafo 2. b) La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dal precedente paragrafo 2. 4. Procedure. a) Possono presentare istanza di dispensa ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, i giovani che hanno inoltrato domanda di prestazione del servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1998, sempreche' non si trovino in posizioni di ritardo o di rinvio previste dall'ordinamento vigente. b) Le domande di dispensa o di invio in LISAAC, possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. c) Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - Via S. Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. d) La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio. Il direttore generale: Bertolaso