Esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per autobus adibiti a scuola guida.(GU n.236 del 7-10-1999)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 179 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'uso del cronotachigrafo; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985, n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985, n. 3821 /85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Considerato che i veicoli adibiti a scuola guida sono utilizzati da allievi che esercitano l'attivita' di guida per periodi di tempo limitati e, durante dette esercitazioni non vengono superati i limiti di velocita' imposti dal codice della strada; Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il materiale per le esercitazioni e gli esami di guida di cui devono disporre le autoscuole; Ravvisata l'opportunita' di esentare gli autobus adibiti a scuola guida dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985, n. 3821, e dell'art. 13, paragrafo 1, lettera j), del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985, n. 3820, gli autobus adibiti a scuola guida di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo. Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1999 Il Ministro: Treu