MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1999 

  Disposizioni  tecniche  relative   all'immissione  sul  mercato  di
giocattoli in plastica morbida.
(GU n.234 del 5-10-1999)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  115, di attuazione
della  direttiva  92/59/CEE,  relativa alla  sicurezza  generale  dei
prodotti;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  313,  di
attuazione  della direttiva  88/378/CEE,  relativa al  ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati  membri concernenti la  sicurezza dei
giocattoli, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE;
  Visto l'art.  1, comma  2, lettera b),  del decreto  legislativo n.
115/1995  che  prevede  l'applicazione  del decreto  stesso  per  gli
aspetti  riguardanti  la  sicurezza  o categoria  di  rischio  di  un
prodotto non disciplinati da una normativa specifica;
  Visto l'art.  6, comma  3, lettera d),  del decreto  legislativo n.
115/1995  che,  a fini  di  sicurezza,  prevede si  possa  sottoporre
l'immissione di prodotti sul mercato a condizioni preventive;
  Considerata la raccomandazione 98/485/CE del 1 luglio 1998 relativa
agli articoli  di puericultura ed  ai giocattoli destinati  ad essere
messi in  bocca da parte  di bambini di  eta' inferiore ai  tre anni,
fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati;
  Considerato che la Commissione europea nel corso della seduta del 4
dicembre  1998  del  Comitato  d'urgenza,  previsto  dalla  direttiva
92/59/CEE, ha  comunicato che il  CSTEE (Comitato scientifico  per la
tossicita',  l'ecotossicita' e  l'ambiente),  nella  riunione del  27
novembre  1998, ha  abbassato  i limiti  temporali  di assunzione  di
alcuni ftalati  da parte dei  bambini rispetto ai  valori consigliati
nella seduta  del 24 aprile  1998 ed  ha stabilito di  proseguire gli
studi dei metodi di valutazione dei rischi e degli effetti sull'uomo,
invitando, intanto,  gli Stati ad assumere  ogni opportuna iniziativa
volta a disciplinare l'impiego di taluni ftalati nei giocattoli;
  Vista la nota  del Ministro della sanita' del 2  febbraio 1999, con
la  quale viene  sollecitato un  provvedimento cautelare  restrittivo
della commercializzazione di  giocattoli contenenti ftalati destinati
a bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi;
  Esperita  la  procedura  prevista   dalla  direttiva  98/34/CE  che
codifica   l'informazione   nel   settore   delle   norme   e   delle
regolamentazioni tecniche, istituita con direttiva 83/189/CEE;
  Visti i pareri  circostanziati emessi dalla Spagna  e dalla Francia
ai  sensi dell'art.  9.2  della citata  direttiva 98/34/CE,  nonche',
recepite le osservazioni formulate  dalla Commissione UE sullo schema
di decreto  preventivamente notificato, ai sensi  dell'art. 8.2 della
medesima direttiva 98/34/CE;
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n.
115/1995,  che in  assenza  di  norme la  sicurezza  dei prodotti  e'
valutata, tra  l'altro, in  relazione al livello  di sicurezza  che i
consumatori possono ragionevolmente aspettarsi;
  Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.  6, comma 3, lettera d), del
gia' citato decreto legislativo  n. 115/1995, sottoporre l'immissione
sul mercato  di giocattoli,  fabbricati in materia  plastica morbida,
destinati,  in  condizioni d'uso  normali  e  prevedibili, ad  essere
introdotti nella bocca da bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi, o
per i quali e' probabile che cio' avvenga, alla condizione preventiva
che gli stessi giocattoli non contengano  piu' dello 0,05% in peso di
uno o piu' ftalati;
                              Decreta:
  A decorrere  dal quindicesimo giorno successivo  alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del  presente
decreto, l'immissione  sul mercato  di giocattoli, come  definiti dal
decreto legislativo  27 settembre 1991,  n. 313, di  attuazione della
direttiva  88/378/CEE,   fabbricati  in  materia   plastica  morbida,
destinati,  in  condizioni d'uso  normali  e  prevedibili, ad  essere
introdotti nella bocca da bambini di eta' compresa tra 0 e 36 mesi, o
per  i  quali e'  probabile  che  cio'  avvenga, e'  sottoposta  alla
condizione preventiva  che gli stessi giocattoli  non contengano piu'
dello 0,05% in peso di una o piu' delle seguenti sostanze: ftalato di
diisononile (DINP),  ftalato di  bis(2-etilesile) (DEHP),  ftalato di
dibutile  (DBP), ftalato  di  dipentile (DIDP),  ftalato di  diottile
(DNOP) e ftalato di butilbenzile (BBP).
   Roma, 30 settembre 1999
                                                 Il Ministro: Bersani