Modificazioni allo statuto sociale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 1305).(GU n.249 del 22-10-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 10 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 7, 11, 12, 14, 19, 23, 32, 35 e 36 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, le modifiche apportate agli articoli: Art. 7 (Capitale - Azioni). - Previsione del mantenimento dei diritti, per le azioni di risparmio, gia' ad esse attribuite dalla legge e dallo statuto, in caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla societa'. Informativa, da parte del consiglio di amministrazione, al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in ordine alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni medesime: modalita'. Art. 11 (Assemblee). - Rinvio, per le nuove modalita' di nomina dei sindaci, al successivo art. 32. Art. 12 (Assemblee). - Introduzione di nuove modalita', per gli azionisti, di farsi rappresentare in assemblea mediante rilascio di delega scritta, senza il tramite di altro azionista avente diritto ad intervenirvi, salve le limitazioni previste (oltre che dalla legge) dalle disposizioni normative in materia di raccolta o sollecitazione di deleghe di voto. Art. 14 (Assemblee). - Introduzione di nuove modalita' di votazione in presenza di diverse deliberazioni alternative tra loro, relative al medesimo argomento: validita' della maggioranza per l'approvazione. Art. 19 (Amministrazione). - Introduzione dell'obbligo, per il consiglio di amministrazione, di riferiretempestivamente al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'. Art. 23 (Amministrazione). - Introduzione della possibilita', per i partecipanti alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo: condizioni. Art. 32 (Collegio sindacale e societa' di revisione). - Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale. Sistema delle liste: modalita'; Art. 35 (Bilancio). - Esclusione della possibilita' di riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, se non per la parte della perdita che ecceda il valore complessivo delle altre azioni. Art. 36 (Bilancio). - Previsione dell'estensione dei dividendi a qualsiasi categoria di azioni: conseguenze in caso di mancato reclamo entro i termini. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1999 Il presidente: Manghetti