UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.245 del 18-10-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  della  Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n  168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica ed  in
particolare l'art. 16;
  Vista la legge 7 agosto 1980, n. 245;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi dell'art. 14  della legge 19 novembre 1980, n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti  universitari  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto rettorale  28  febbraio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione
dello  statuto  di  autonomia   dell'Universita'  degli  studi  della
Calabria;
  Visto il  decreto ministeriale 6 marzo  1998, n. 267, con  il quale
sono stati determinati gli obiettivi della programmazione del sistema
universitario per il biennio 1998/2000;
  Vista la proposta di modifica  dello statuto formulata dagli organi
accademici di questa Universita' relativa all'istituzione del diploma
universitario    in    lingue    straniere    con    specializzazione
turisticoculturale;
  Visti i verbali del  13 e del 22 luglio 1999 con  i quali il nucleo
di valutazione e il comitato regionale universitario di coordinamento
della  Calabria hanno  approvato l'istituzione  del suddetto  diploma
universitario;
  Visto  il  regolamento  recante   la  disciplina  dei  procedimenti
relativi   allo  sviluppo   ed   alla   programmazione  del   sistema
universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, che ha  sostituito quanto previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 245;
  Visto  il comma  4 dell'art.  2  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento    didattico   di    Ateneo,   le    modifiche   relative
all'ordinamento  degli   studi  dei  corsi  di   laurea,  di  diploma
universitario e delle scuole  di specializzazione vengono operate sul
vecchio  statuto,  emanato ai  sensi  dell'art.  17 del  testo  unico
sopraindicato  ed   approvato  con   decreto  del   Presidente  della
Repubblica l  dicembre 1971, n.  1329, e successive  modificazioni ed
integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato  con   i  decreti  sopra  specificati,   e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  "All'art.  22  del titolo  I,  parte  II,  e' aggiunto  il  diploma
universitario    in    lingue    straniere    con    specializzazione
turisticoculturale.
  La sezione  I del titolo  II e'  cosi' integrata: alla  facolta' di
lettere e  filosofia afferisce il  corso di diploma  universitario in
lingue straniere con specializzazione turistico- culturale.
  Dopo l'art.  24, con  il conseguente scorrimento  della numerazione
degli articoli  successivi, sono  inseriti i seguenti  nuovi articoli
relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in lingue
straniere con specializzazione turisticoculturale.
  Ordinamento didattico del corso  di diploma universitario in lingue
straniere con specializzazione turisticoculturale.
  Art. 25 (Afferenza). - Il  corso di diploma universitario in lingue
straniere  con specializzazione  turistico- culturale  afferisce alla
facolta' di lettere e filosofia.
  Art. 26 (Finalita'). - Il  corso di diploma universitario in lingue
straniere con  specializzazione turistico-  culturale ha lo  scopo di
formare  figure professionali  specializzate nel  campo delle  lingue
straniere applicate al turismo  culturale, con particolare attenzione
al patrimonio storicoartistico. Frequentando  il corso si consegue il
diploma  di   esperto  linguistico  per  il   turismo  culturale.  Le
indicazioni  che  seguono fanno  preciso  riferimento  alla legge  11
ottobre  1986,  n. 697,  ed  ai  successivi elaborati  approvati  dal
Consiglio universitario nazionale e di cui al decreto ministeriale 11
novembre 1994 con aggiunte della tabella IX-ter.
  Art. 27  (Accesso al  corso di  diploma). -  L'accesso al  corso di
diploma e'  regolato dalle norme  vigenti in materia di  accesso agli
studi  universitari. Le  modalita' di  eventuali prove  di ammissione
sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Il numero degli
iscritti e'  stabilito annualmente  dal senato accademico  sentito il
consiglio di facolta' e quello delle strutture didattiche competenti,
in base  alle strutture  disponibili, alle  esigenze del  mercato del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali  fissati   dal  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art.  9,  comma  4  della  legge  n.  341/1990.  All'atto  della
predisposizione del manifesto degli  studi, il consiglio di facolta',
su proposta del consiglio di corso di diploma:
  a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma;
  b) stabilisce  il monte ore  di ciascuna area  fra i moduli  che vi
aderiscono,  precisando per  ogni  corso la  frazione destinata  alle
attivita' teoricopratiche;
  c) indica i  moduli di cui lo studente  dovra' avere l'attestazione
di  frequenza  e superato  il  relativo  esame  al fine  di  ottenere
l'iscrizione  all'anno di  corso successivo  e precisa,  altresi', le
eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 28  (Durata). - La durata  del corso di diploma  e' fissata in
tre anni.
  Art. 29 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici e' affidata,
nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso
settore  scientificodisciplinare o  di gruppo  ritenuto affine  dalla
facolta', ovvero per affidamento o  supplenza a professori di ruolo o
ricercatori.  Al  fine  di  facilitare il  ricorso  ad  esperienze  o
professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere
moduli  da  affidare  a  professori a  contratto,  con  le  modalita'
previste dallo statuto dell'Universita'.
  Art. 30  (Corsi di  laurea affini. Riconoscimenti).  - Ai  fini del
proseguimento degli studi, gli esami di profitto superati nell'ambito
del corso di diploma universitario di cui all'art. 1, potranno essere
riconosciuti validi dalla struttura  didattica competente ai fini del
conseguimento  del   diploma  di  laurea  in   lingue  straniere  con
specializzazione turisticoculturale.
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera',
anche  previa  integrazione,  gli   insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica
o professionale per  la formazione richiesta dal corso  al quale sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione.
  Art.  31 (Articolazione  del  corso  degli studi).  -  Il corso  di
diploma  si articola  in  una prima  parte  dedicata alla  formazione
linguistica e  in una seconda  rivolta ai beni culturali.  E' inoltre
previsto  uno specifico  modulo di  tirocinio. L'attivita'  didattica
complessiva comprende non meno di millecinquecento ore.
  L'attivita' inerente il diploma  universitario potra' essere svolta
all'interno o all'esterno della facolta'.
  L'attivita' formativa e' organizzata in moduli didattici semestrali
per un numero complessivo pari a quindici annualita'.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Durante il primo biennio del corso di diploma universitario occorre
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  due
lingue   straniere.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di diploma.
  Art. 32 (Ordinamento  didattico). - I moduli,  nonche' le attivita'
di  laboratorio,  dovranno  riguardare le  discipline  incluse  nelle
apposite  aree.  L'attivita'  didattica sara'  svolta  attraverso  10
moduli al primo e 12 al secondo anno, mentre e' prevista per il terzo
anno l'attivazione di  soli 4 moduli, per favorire  lo sviluppo della
tesi finale che prevede anche una eventuale mobilita'.
  I  primi  dieci  moduli,  che   saranno  svolti  in  due  semestri,
concorreranno  alla formazione  di base  e riguarderanno  le seguenti
discipline:
  I anno di corso - Annuali (2 moduli):
  1)  L1  (a  scelta  tra  lingua e  letteratura  inglese,  lingua  e
letteratura  albanese,  lingua  e   letteratura  francese,  lingua  e
letteratura  tedesca,   lingua  e  letteratura  spagnola,   lingua  e
letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca);
  2)  L2  (a  scelta  tra  lingua e  letteratura  inglese,  lingua  e
letteratura  albanese,  lingua  e   letteratura  francese,  lingua  e
letteratura  tedesca,   lingua  e  letteratura  spagnola,   lingua  e
letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca);
  3)  un  esame   a  scelta  guidata  tra   le  discipline  dell'area
filologicoletteraria;
  4)  un  esame   a  scelta  guidata  tra   le  discipline  dell'area
storicogeograficoantropologica.
  II anno di corso - Annuali (2 moduli):
  1)  L1  (a  scelta  tra  lingua e  letteratura  inglese,  lingua  e
letteratura  albanese,  lingua  e   letteratura  francese,  lingua  e
letteratura  tedesca,   lingua  e  letteratura  spagnola,   lingua  e
letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca);
  2)  L2  (a  scelta  tra  lingua e  letteratura  inglese,  lingua  e
letteratura  albanese,  lingua  e   letteratura  francese,  lingua  e
letteratura  tedesca,   lingua  e  letteratura  spagnola,   lingua  e
letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca);
   3) linguistica generale o dialettologia;
   4) elementi di intormatica;
   5) lingua afferente alla L1;
   6) lingua afferente alla L2.
  III  anno  di  corso  -   (se  non  specificato  le  discipline  si
riferiscono ad un modulo).
  1)  L1  (a  scelta  tra  lingua e  letteratura  inglese,  lingua  e
letteratura  albanese,  lingua  e   letteratura  francese,  lingua  e
letteratura  tedesca,   lingua  e  letteratura  spagnola,   lingua  e
letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca);
  2)  un  esame   a  scelta  guidata  tra   le  discipline  dell'area
storicogeograficoantropologica;
  3) due esami a scelta guidata tra le discipline dell'area artistica
o archeologica;
  4) documentazione o archivistica e scienze ausiliarie della storia.
  Il numero minimo di ore di  attivita' per ciascun modulo e' fissato
in 50  ore. Il  numero minimo  di ore di  attivita' didattiche  per i
cicli brevi e' fissato in 25  ore. E' facolta' del consiglio di corso
di  diploma  proporre  alla facolta'  di  appartenenza  l'attivazione
dell'insegnamento di altre lingue.
  L'insegnamento delle materie previste dal  piano di studi e' svolto
in  corsi  di  lezioni,  seminari  ed  esercitazioni,  conferenze  ed
insegnamenti a distanza.
  Durante  il   terzo  anno  potranno  essere   organizzate  speciali
esercitazioni pubbliche per gli allievi  che frequentano corsi per il
conseguimento del diploma,  con il consenso e sotto  il controllo del
consiglio   di  corso   di   diploma,  in   occasione  di   congressi
internazionali in Italia e all'estero.
  Art. 33 (Esame  di diploma). - L'esame finale  per il conseguimento
del  diploma, da  sostenersi  con modalita'  stabilite dal  consiglio
della struttura didattica, tende ad accertare la preparazione di base
e  professionale  del  candidato   secondo  modalita'  stabilite  dal
consiglio  di  facolta'. L'esame  consiste  in  una dimostrazione  di
acquisita professionalita'. Le commissioni di esame sono nominate dal
consiglio di corso di diploma.
  Art. 34  (Regolamento del corso  di diploma). - Il  consiglio della
competente struttura  didattica determina, con  apposito regolamento,
in  conformita' di  quello  didattico, l'articolazione  del corso  di
diploma, secondo quanto  previsto dall'art. l1, comma  2, della legge
n. 341/1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cosenza, 13 settembre 1999
                                                 p. Il rettore: Frega