Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.245 del 18-10-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16; Vista la legge 7 agosto 1980, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1980, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, n. 267, con il quale sono stati determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il biennio 1998/2000; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questa Universita' relativa all'istituzione del diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turisticoculturale; Visti i verbali del 13 e del 22 luglio 1999 con i quali il nucleo di valutazione e il comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria hanno approvato l'istituzione del suddetto diploma universitario; Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica l dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopra specificati, e' ulteriormente modificato come appresso: "All'art. 22 del titolo I, parte II, e' aggiunto il diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turisticoculturale. La sezione I del titolo II e' cosi' integrata: alla facolta' di lettere e filosofia afferisce il corso di diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turistico- culturale. Dopo l'art. 24, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turisticoculturale. Ordinamento didattico del corso di diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turisticoculturale. Art. 25 (Afferenza). - Il corso di diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turistico- culturale afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. Art. 26 (Finalita'). - Il corso di diploma universitario in lingue straniere con specializzazione turistico- culturale ha lo scopo di formare figure professionali specializzate nel campo delle lingue straniere applicate al turismo culturale, con particolare attenzione al patrimonio storicoartistico. Frequentando il corso si consegue il diploma di esperto linguistico per il turismo culturale. Le indicazioni che seguono fanno preciso riferimento alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, ed ai successivi elaborati approvati dal Consiglio universitario nazionale e di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1994 con aggiunte della tabella IX-ter. Art. 27 (Accesso al corso di diploma). - L'accesso al corso di diploma e' regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Le modalita' di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta' e quello delle strutture didattiche competenti, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. All'atto della predisposizione del manifesto degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma; b) stabilisce il monte ore di ciascuna area fra i moduli che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; c) indica i moduli di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 28 (Durata). - La durata del corso di diploma e' fissata in tre anni. Art. 29 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore scientificodisciplinare o di gruppo ritenuto affine dalla facolta', ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'. Art. 30 (Corsi di laurea affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, gli esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma universitario di cui all'art. 1, potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in lingue straniere con specializzazione turisticoculturale. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera', anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Art. 31 (Articolazione del corso degli studi). - Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione linguistica e in una seconda rivolta ai beni culturali. E' inoltre previsto uno specifico modulo di tirocinio. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di millecinquecento ore. L'attivita' inerente il diploma universitario potra' essere svolta all'interno o all'esterno della facolta'. L'attivita' formativa e' organizzata in moduli didattici semestrali per un numero complessivo pari a quindici annualita'. La frequenza e' obbligatoria. Durante il primo biennio del corso di diploma universitario occorre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno due lingue straniere. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di diploma. Art. 32 (Ordinamento didattico). - I moduli, nonche' le attivita' di laboratorio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree. L'attivita' didattica sara' svolta attraverso 10 moduli al primo e 12 al secondo anno, mentre e' prevista per il terzo anno l'attivazione di soli 4 moduli, per favorire lo sviluppo della tesi finale che prevede anche una eventuale mobilita'. I primi dieci moduli, che saranno svolti in due semestri, concorreranno alla formazione di base e riguarderanno le seguenti discipline: I anno di corso - Annuali (2 moduli): 1) L1 (a scelta tra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca); 2) L2 (a scelta tra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca); 3) un esame a scelta guidata tra le discipline dell'area filologicoletteraria; 4) un esame a scelta guidata tra le discipline dell'area storicogeograficoantropologica. II anno di corso - Annuali (2 moduli): 1) L1 (a scelta tra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca); 2) L2 (a scelta tra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca); 3) linguistica generale o dialettologia; 4) elementi di intormatica; 5) lingua afferente alla L1; 6) lingua afferente alla L2. III anno di corso - (se non specificato le discipline si riferiscono ad un modulo). 1) L1 (a scelta tra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura ispanoamericana, lingua e letteratura neogreca); 2) un esame a scelta guidata tra le discipline dell'area storicogeograficoantropologica; 3) due esami a scelta guidata tra le discipline dell'area artistica o archeologica; 4) documentazione o archivistica e scienze ausiliarie della storia. Il numero minimo di ore di attivita' per ciascun modulo e' fissato in 50 ore. Il numero minimo di ore di attivita' didattiche per i cicli brevi e' fissato in 25 ore. E' facolta' del consiglio di corso di diploma proporre alla facolta' di appartenenza l'attivazione dell'insegnamento di altre lingue. L'insegnamento delle materie previste dal piano di studi e' svolto in corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni, conferenze ed insegnamenti a distanza. Durante il terzo anno potranno essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi che frequentano corsi per il conseguimento del diploma, con il consenso e sotto il controllo del consiglio di corso di diploma, in occasione di congressi internazionali in Italia e all'estero. Art. 33 (Esame di diploma). - L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalita' stabilite dal consiglio della struttura didattica, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame consiste in una dimostrazione di acquisita professionalita'. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di corso di diploma. Art. 34 (Regolamento del corso di diploma). - Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformita' di quello didattico, l'articolazione del corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. l1, comma 2, della legge n. 341/1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 13 settembre 1999 p. Il rettore: Frega