Modificazioni allo statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1318).(GU n.251 del 25-10-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Vittoria Assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, via Caldera n. 21 ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 12 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.pa., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni): soppressione della facolta' precedentemente attribuita agli amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del c.c., di aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni; art. 6 (Assemblea): introduzione della possibilita' di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano, ovvero quando la societa', autorizzata anche all'esercizio dell'attivita riassicurativa, eserciti quest'ultima in misura rilevante; art. 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea): rinvio alle norme di legge in materia di intervento e rappresentanza in assemblea; art. 8 (Costituzione, presidenza e svolgimento dell'assemblea): poteri del presidente in materia di deleghe e diritto di intervento in assemblea; modalita' di nomina di un segretario; art. 9 (Consiglio di amministrazione): indicazione del limite massimo di tre anni per la durata in carica degli amininistratori. art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione): modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione ed introduzione della possibilita' di tenere le adunanze dello stesso in tele e videoconferenza, a determinate condizioni; previsione di una periodicita' - almeno trimestrale - delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue controllate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interessi; art. 13 (Poteri del consiglio di amministrazione): istituzione di un comitato esecutivo in luogo del preesistente comitato di amministrazione; art. 14 (Compensi agli amministratori): introduzione di una remunerazione anche a favore di amministratori investiti di particolari cariche; sostituzione (primo e secondo comma) della dicitura "Comitato esecutivo" in luogo di "Comitato di amministrazione"; art. 15 (Direttore generale): partecipazione dei direttori generali alle sedute del comitato esecutivo (in precedenza comitato di amministrazione); art. 16 (Collegio sindacale): modifiche in materia di nomina del collegio sindacale: sistema delle liste - criteri e modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1999 Il presidente: Manghetti