Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto legislativo recante norme sul "Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' Sviluppo Italia". (Deliberazione n. 145/99).(GU n.262 del 8-11-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle societa' di promozione e l'istituzione della societa' "Sviluppo Italia"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 concernente la costituzione del capitale e della struttura societaria di "Sviluppo Italia" S.p.a.; Visto il piano di riordino approvato dalla societa' Sviluppo Italia in data 11 maggio 1999; Ritenuta la necessita' di definire il contenuto della convenzione di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata Statoregioni e Stato, citta' ed autonomie locali in data 18 giugno 1999; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Approva la seguente direttiva: Contenuto delle convenzioni 1. Gli atti di convenzione che la societa' Sviluppo Italia potra' stipulare con le amministrazioni statali, regionali e locali possono riferirsi alla realizzazione di nuovi e specifici programmi di promozione e sviluppo, con l'apporto di fondi propri e nell'ambito delle funzioni previste all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. 2. Le convenzioni di cui al comma precedente debbono avere il seguente contenuto minimo necessario: I. indicazione dell'impegno della societa' Sviluppo Italia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto negoziale in pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalita' dell'attivita' amministrativa; II. indicazione dei termini di validita' temporale entro i quali la convenzione dispiega i propri effetti giuridici; III. specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale articolato in un accordo quadro relativo all'intero rapporto tra i due soggetti contraenti ed in singole misure di attuazione dell'accordo medesimo articolate per programmi operativi di azione; IV. indicazione dei criteri e delle modalita' di intervento sui quali la societa' ed il soggetto firmatario si accorderanno anche con riferimento al contenuto delle misure di attuazione di cui al punto precedente; V. indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell'ambito della convenzione, calcolata al netto di IVA; VI. indicazione delle modalita' per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare una effettiva corrispondenza tra il momento dell'attuazione dell'accordo quadro e dei singoli programmi operativi e quello dell'effettuazione dei pagamenti; VII. definizione, nel caso di convenzioni aventi validita' pluriennale, del massimale di spesa previsto per ognuno degli anni successivi al primo, calcolato al netto dell'IVA unitamente alle corrispondenti modalita' di pagamento; VIII. eventuali indicazioni relative all'impegno di personale dell'amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della societa' nell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'accordo quadro; IX. definizione degli strumenti per condurre l'attivita' di vigilanza e di verifica della effettiva attuazione delle prescrizioni oggetto della convenzione; X. indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie con indicazione della relativa sede. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato