COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999 

  Direttiva del  Presidente del Consiglio dei  Ministri in attuazione
del  decreto legislativo  recante norme  sul "Riordino  degli enti  e
delle societa'  di promozione  e istituzione della  societa' Sviluppo
Italia". (Deliberazione n. 145/99).
(GU n.262 del 8-11-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto  legislativo 9 gennaio 1999, n.  1, concernente il
riordino degli  enti e delle  societa' di promozione  e l'istituzione
della societa' "Sviluppo Italia";
  Vista la  direttiva del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri 26
gennaio  1999  concernente  la  costituzione  del  capitale  e  della
struttura societaria di "Sviluppo Italia" S.p.a.;
  Visto il piano di riordino approvato dalla societa' Sviluppo Italia
in data 11 maggio 1999;
  Ritenuta la  necessita' di definire il  contenuto della convenzione
di cui all'art.  2, comma 5, del decreto legislativo  9 gennaio 1999,
n. 1;
  Visto  il parere  favorevole  espresso  dalla Conferenza  unificata
Statoregioni e  Stato, citta' ed  autonomie locali in data  18 giugno
1999;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                               Approva
                       la seguente direttiva:
                     Contenuto delle convenzioni
  1. Gli atti  di convenzione che la societa'  Sviluppo Italia potra'
stipulare con le amministrazioni  statali, regionali e locali possono
riferirsi  alla  realizzazione  di  nuovi e  specifici  programmi  di
promozione e  sviluppo, con l'apporto  di fondi propri  e nell'ambito
delle funzioni previste all'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1.
  2.  Le convenzioni  di cui  al  comma precedente  debbono avere  il
seguente contenuto minimo necessario:
  I.  indicazione  dell'impegno  della societa'  Sviluppo  Italia  ad
operare  nel perseguimento  degli  obiettivi  dell'atto negoziale  in
pieno   rispetto   dei   criteri  di   efficienza   e   funzionalita'
dell'attivita' amministrativa;
  II. indicazione dei termini di validita' temporale entro i quali la
convenzione dispiega i propri effetti giuridici;
  III. specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale articolato
in un accordo quadro relativo  all'intero rapporto tra i due soggetti
contraenti ed  in singole misure di  attuazione dell'accordo medesimo
articolate per programmi operativi di azione;
  IV. indicazione  dei criteri  e delle  modalita' di  intervento sui
quali la societa' ed il soggetto firmatario si accorderanno anche con
riferimento al contenuto  delle misure di attuazione di  cui al punto
precedente;
  V.  indicazione  del  corrispettivo  previsto  per  le  prestazioni
economiche svolte  nell'ambito della convenzione, calcolata  al netto
di IVA;
  VI.  indicazione   delle  modalita'   per  il  pagamento   di  tale
corrispettivo in modo da  assicurare una effettiva corrispondenza tra
il  momento   dell'attuazione  dell'accordo  quadro  e   dei  singoli
programmi operativi e quello dell'effettuazione dei pagamenti;
  VII.  definizione,   nel  caso  di  convenzioni   aventi  validita'
pluriennale, del  massimale di spesa  previsto per ognuno  degli anni
successivi  al primo,  calcolato  al netto  dell'IVA unitamente  alle
corrispondenti modalita' di pagamento;
  VIII.  eventuali  indicazioni  relative  all'impegno  di  personale
dell'amministrazione  o degli  enti vigilati,  ovvero della  societa'
nell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'accordo quadro;
  IX.  definizione  degli  strumenti   per  condurre  l'attivita'  di
vigilanza e di verifica della effettiva attuazione delle prescrizioni
oggetto della convenzione;
  X. indicazione  degli strumenti  di risoluzione  delle controversie
con indicazione della relativa sede.
    Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato