N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 gennaio 1999

                                 N. 2
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 14 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento)
 Radiotelevisione   e   servizi   radioelettrici   -   Radiodiffusione
    televisiva  -  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze
    approvato con deliberazione dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
    comunicazioni,  in  data  30  ottobre  1998 - Riduzione dei siti e
    delle emittenti  per  sito,  rispetto  a  quanto  richiesto  dalla
    Provincia  autonoma  di  Trento  - Asserito, mancato conseguimento
    della necessaria intesa con la Provincia -  Lamentata  inesistenza
    di   adeguata   motivazione   in  ordine  a  detta  deliberazione,
    unilateralmente adottata - Violazione delle competenze legislative
    e amministrative provinciali in materia di usi e  costumi  locali,
    istituzioni  culturali,  manifestazioni  ed  attivita' artistiche,
    culturali ed educative locali, urbanistica e tutela del  paesaggio
    -  Incidenza  sul diritto alla tutela delle minoranze linguistiche
    e, particolarmente, di quella  ladina,  con  riguardo  anche  alla
    facolta',  spettante alla Provincia, di consentire la ricezione di
    radiodiffusione in tale lingua e di collegarsi con aree  culturali
    europee - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato
    e regioni.
 (Delibera  30  ottobre 1998 n. 68/1998 dell'Autorita' per le garanzie
    nelle comunicazioni).
 (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 2, 4, 8, nn. 4, 5 e 6, 16  e  102;
    d.P.R.  1  novembre  1973, n. 891, art. 10, ultimo comma; legge 31
    luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6 e legge 30  aprile  1998,  n.
    122, art.  1. comma 3).
(GU n.6 del 10-2-1999 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento,  in  persona  del   Presidente   della   Giunta   provinciale
 pro-tempore  dott.  Carlo  Andreotti,  autorizzato  con deliberazione
 della Giunta provinciale n. 15568 del  30  dicembre  1998  (all.  1),
 rappresentata  e difesa - come da procura speciale del 1 gennaio 1998
 (rep. n. 22741) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel,  esercitante  le
 funzioni di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli
 avvocati  Giandomenico  Falcon  di  Padova e Luigi Manzi di Roma, con
 domicilio eletto in  Roma  presso  lo  studio  dell'avv.  Manzi,  via
 Confalonieri, 5;
   Contro   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  per  la
 dichiarazione che non spetta allo Stato  di  approvare  con  delibera
 dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni del 30 ottobre
 1998, n. 68, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10
 novembre  1998  (all.  3),  il  Piano nazionale di assegnazione delle
 frequenze per la radiodiffusione  televisiva,  senza  intesa  con  la
 provincia   e   senza  motivazione  sulla  necessita'  di  provvedere
 unilateralmente, e per il  conseguente  annullamento  della  delibera
 stessa,  nella  parte in cui essa in tali condizioni approva il piano
 di  assegnazione  delle  frequenze  relativo  al   territorio   della
 provincia autonoma di Trento, per violazione:
     dell'artt. 2, 4, 8, nn. 4, 5 e 6, dell'artt. 16 e 102, d.P.R.  31
 agosto 1972, n. 670;
     delle  relative  norme di attuazione, con particolare riferimento
 all'art. 10, ultimo comma, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;
     del principio di leale cooperazione;
     dell'art.  2, comma 6, legge n. 249 del 1997 e dell'art. 1, comma
 3, legge n. 122 del 1998.
                               F a t t o
   La provincia autonoma di Trento e' dotata di  competenza  esclusiva
 in  materia  di  usi  e  costumi locali, istituzioni culturali aventi
 carattere  provinciale,  manifestazioni  ed   attivita'   artistiche,
 culturali  ed  educative  locali,  di  urbanistica  e  di  tutela del
 paesaggio, nonche' delle correlate potesta' amministrative, ai  sensi
 dell'art.  8, nn.  4, 5 e 6 e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670 e delle relative norme di attuazione.
   Come noto, poi, lo statuto  speciale  sancisce  in  piu'  punti  il
 principio  di  tutela delle minoranze linguistiche, ed in particolare
 di quella ladina per la quale, data la ristretta dimensione  numerica
 della  popolazione,  e'  piu'  forte  l'esigenza  di speciale tutela.
 L'art.  2 riconosce parita' di diritti ai cittadini  di  ogni  gruppo
 linguistico,    garantendo    la    salvaguardia   delle   rispettive
 caratteristiche etniche e culturali; l'art. 4 riconduce espressamente
 la tutela  delle  minoranze  linguistiche  locali  nell'ambito  degli
 interessi  nazionali;  l'art.    102 attribuisce poi alle popolazioni
 ladine il diritto alla  valorizzazione  delle  proprie  iniziative  e
 attivita' culturali.
   Sotto  questo  ultimo profilo ha particolare rilievo per il caso in
 questione l'art. 10, ultimo comma, delle norme di attuazione  di  cui
 al  d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691 (aggiunto dall'art. 11, d.lgs.  n.
 267  del  1992),  che  riserva   alla   provincia   di   Trento,   in
 considerazione  degli  artt.  2  e  102 dello statuto, la facolta' di
 assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti,
 la ricezione di radiodiffusioni sonore e  visive  in  lingua  ladina,
 nonche' per collegarsi con aree culturali europee.
   Tali  prerogative  della  provincia autonoma di Trento si traducono
 nella materia in questione e in particolare  in  relazione  al  Piano
 nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
 televisiva in alcune specifiche garanzie di  livello  costituzionale,
 il cui riconoscimento si fonda sulla stessa giurisprudenza di codesta
 ecc.ma  Corte  costituzionale. In effetti, con la sentenza 24 gennaio
 1991, n. 21,  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte
 in  cui  esso  non  prevedeva  l'intesa  fra  lo  Stato e le province
 autonome di Bolzano e di  Trento  relativamente  alla  localizzazione
 degli impianti di cui al comma 7, dello stesso art. 3.
   Il  mero  parere  previsto  originariamente  dalla disposizione era
 affetto da "inadeguatezza della considerazione  delle  autonomie  (in
 particolare  di  quelle  speciali, cui il governo del territorio e la
 tutela del paesaggio sono affidati in via esclusiva...)" la' dove non
 richiedeva "una partecipazione di maggior peso alle  dette  autonomie
 speciali  per quel che concerne la localizzazione degli impianti" (v.
 sent. n. 21 del 1991, punto 3 del Considerato in diritto; la sentenza
 n. 6 del 1993 ha poi annullato il piano di  assegnazione  di  cui  al
 d.P.R.  20  gennaio  1992  per mancato completamento del procedimento
 diretto a conseguire l'intesa).
   Sulla scorta di tali decisioni, la necessita' dell'intesa e'  stata
 poi  ribadita  dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che
 ne  ha  evidenziato  un  ulteriore  fondamento  costituzionale  nella
 esigenza "di tutelare le minoranze linguistiche".
   La  disciplina  dell'intesa  e' stata infine sviluppata e precisata
 dall'art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo  il
 quale  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni "promuove
 apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa".
   Alla stessa autorita'  viene  inoltre  riconosciuto  il  potere  di
 adottare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze "anche in
 assenza   dell'intesa...   con  le  province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano..., qualora detta intesa non sia raggiunta entro  il  termine
 di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano"; ma
 essa  deve  comunque  indicare  "i  motivi  e le ragioni di interesse
 nazionale  che  hanno   determinato   la   necessita'   di   decidere
 unilateralmente".  Si  noti  che la stessa Corte costituzionale aveva
 precisato, nella sent. n. 21 del 1991, che, "di fronte ai  preminenti
 interessi  alla  sollecita  approvazione e realizzazione del piano ed
 allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze",  l'intesa  da  essa
 dichiarata costituzionalmente necessaria "non puo' esser concepita in
 senso  ''forte'',  e cioe' nel senso che il mancato raggiungimento di
 essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento".
   La legge n. 122  del  1998  ha  dunque  chiarito  quello  che  gia'
 pacificamente   discendeva  dal  principio  costituzionale  di  leale
 cooperazione (v.  sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 1993
 e n. 116 del 1994), cioe' che  qualora  non  si  raggiunga  l'intesa,
 l'Autorita'  deve  motivare  sulle ragioni di interesse nazionale che
 rendono necessario procedere in assenza dell'intesa.
   In relazione alla procedura dell'intesa anche la provincia autonoma
 di Trento ha dettato per la propria  parte  una  apposita  disciplina
 legislativa.  In  particolare, la legge provinciale 11 novembre 1993,
 n.  35  ha  istituito  il  Comitato   provinciale   per   i   servizi
 radiotelevisi,  attribuendogli  fra l'altro il compito di dare parere
 alla  Giunta  provinciale  "sullo  schema  del  piano  nazionale   di
 assegnazione  delle  radiofrequenze per la radiodiffusione, trasmesso
 al  Ministero  delle  poste  e  telecomunicazioni   in   applicazione
 dell'articolo  3, comma 14, della legge" n. 223 del 1990. Inoltre, la
 legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la
 localizzazione di impianti di radi'odiffusione), ha previsto che  "la
 Giunta  provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela
 paesaggistico-ambientale  nonche'  il  comitato  provinciale  per   i
 servizi  radiotelevisivi  di  cui  alla legge provinciale 11 novembre
 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti  per
 la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva"
 (art. 1, comma 2).
   In   vista   della   approvazione   del  piano,  ed  al  fine  "del
 conseguimento  dell'intesa",  la  provincia  autonoma  di  Trento  ha
 inviato  al  Ministero  delle  poste  e telecomunicazioni una propria
 "Proposta preliminare per la definizione della  localizzazione  degli
 impianti  di  radiodiffusione  sonora e televisiva", deliberata dalla
 Giunta provinciale con atto del 27 settembre 1996, n. 12326 (all. 4),
 trasmessa con nota del Presidente della giunta 12 dicembre  1996,  n.
 8034 (all. 5).
   Con lettera dell'11 agosto 1997, n. 2340 (all. 6) il Ministro delle
 comunicazioni chiedeva a tutte regioni di indicare "le postazioni per
 gli impianti emittenti per la radiodiffusione televisiva", precisando
 con  distinta  nota  (del  29 settembre 1997) che "la lettera dell'11
 agosto intende impegnare le regioni e province autonome ad effettuare
 una autonoma scelta dei siti ritenuti idonei  sotto  gli  aspetti  di
 propria competenza (urbanistici, paesaggistici, sanitari, ecc.)".
   In  particolare  per  la  provincia  autonoma  di Trento la lettera
 dell'11 agosto chiedeva di confermare i dati gia' inviati; e con nota
 15 settembre 1997, n. 5340 (all. 7), il  Presidente  della  provincia
 autonoma di Trento dava la conferma richiesta.
   Con  ulteriore  nota  del  5  febbraio  1998,  n.  368 (all. 8), il
 Ministro delle comunicazioni trasmetteva il  "piano  di  assegnazione
 delle  frequenze"  relativo  alla  provincia  di  Trento,  precisando
 peraltro che si trattava di "uno studio ad ausilio  delle  scelte  di
 competenza" della provincia, e pregando il Presidente della Giunta di
 confermare  il  piano  proposto  o  di  apportarvi  "le modifiche e/o
 integrazioni"  ritenute  necessarie;  chiariva   anche   che   "nella
 documentazione  non figurano ne' il numero ne' valori delle frequenze
 assegnate a ciascun sito perche' tale  operazione  avra'  senso  solo
 dopo  che  i  siti  siano  stati definitivamente oggetto di scelta da
 parte di tutte regioni e delle province autonome".
   Il 13 febbraio 1998 il Presidente della giunta sottoponeva il piano
 ministeriale alla valutazione degli uffici competenti e del  Comitato
 provinciale  per  i servizi radiotelevisivi (all. 9). Con nota dell'8
 maggio 1998 (ricevuta il  22  maggio,  all.  10)  il  Ministro  delle
 comunicazioni   e   il  presidente  dell'Autorita',  "allo  scopo  di
 raggiungere comunque l'intesa entro i 60 giorni", fissavano per il  9
 giugno  1998  un  incontro  con  i  rappresentanti  della  provincia,
 incontro che era  stato  contemporaneamente  richiesto  dalla  stessa
 provincia  (v. nota dell'11 maggio 1998, n.  2077: all. 11); "al fine
 di valutare, dichiarare  e  risolvere  gli  elementi  di  difformita'
 esistenti  tra  la proposta ministeriale in tema di siti televisivi e
 il progetto definito dalla  provincia  autonoma  di  Trento",  e  "di
 pervenire alla risoluzione di ogni incongruenza in tempi rapidi".
   Con  nota  del  27  maggio  1998,  n.  3575  (all. 12), il Comitato
 provinciale per i servizi radiotelevisivi trasmetteva le osservazioni
 relative ai siti radiotelevisivi in provincia di Trento, evidenziando
 le incongruenze della proposta ministeriale e i  vantaggi  di  quella
 provinciale.  L'incontro (confermato con nota 4 giugno 1998, n. 1594:
 all. 13) aveva luogo come preventivato il 9 giugno 1998, ed in esso i
 funzionari  del  Ministero  manifestavano  la  disponibilita'  ad  un
 ulteriore esame del piano provinciale. A seguito di cio', con note 24
 giugno 1998, n. 2858 e 15 luglio 1998, n. 3128 (all.  14  e  15),  il
 Presidente  della provincia trasmetteva la documentazione riguardante
 le "poligonali e relative aree di  servizio  coperte  dagli  impianti
 televisivi   secondo   il   progetto  complessivo  di  pianificazione
 elaborato" dalla provincia, chiedendo un ulteriore incontro "volto  a
 verificare  la  documentazione  allegata, allo scopo di addivenire ad
 una soluzione ottimale della pianificazione" (nota del 24  giugno)  e
 di  "addivenire  all'intesa  sulla  localizzazione  dei  siti  per la
 radiodiffusione televisiva in  provincia  di  Trento"  (nota  del  15
 luglio).    Anche  nella  nota  di  accompagnamento  all'invio  della
 medesima  documentazione  all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
 comunicazioni  (8  luglio  1998, n. 303; all. 16) il Presidente della
 provincia auspicava di potere "affrontare insieme la problematica  in
 vista   di   una   soluzione  reciprocamente  soddisfacente".  Ma  le
 aspettative della provincia andarono deluse, poiche' non solo  nessun
 ulteriore incontro fu tenuto, ma addirittura con l'atto qui impugnato
 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Piano
 nazionale   di   assegnazione  delle  freqenze  per  la  radiodisione
 televisiva, affermando "maturate le  necessarie  intese...    con  le
 province  autonome  di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.  2, comma
 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249".
   La ricostruzione dei fatti mostra  dunque  che,  se  all'inizio  la
 procedura   seguita   dal   Ministero   denotava   un  forte  spirito
 collaborativo, coerente con l'intreccio delle competenze in  materia,
 con  il  principio  costituzionale  di  leale  cooperazione  e con la
 necessita' dell'intesa, da un certo punto in poi tale  spirito  venne
 meno, in quanto non fu dato piu' riscontro alle richieste di incontri
 avanzate  dalla  provincia e si interruppe di fatto la concertazione,
 addirittura dando per acquisita con la  provincia  una  intesa  della
 quale  non  vi  era traccia nella realta'.   Si e' arrivati cosi alla
 approvazione di un piano di  assegnazione  delle  frequenze  che  non
 solo, prevedendo una drastica riduzione dei siti (da 215 a 18, contro
 i  122 richiesti dalla provincia) e delle emittenti per sito, risulta
 nel contenuto gravemente lesivo degli interessi  della  comunita'  di
 cui  la  provincia autonoma di Trento e' ente esponenziale, ma anche,
 in quanto da' per acquisita una intesa  che  in  realta'  non  si  e'
 raggiunta,  e  pertanto unilateralmente decide il contenuto del piano
 senza minimamente motivare sulle ragioni che hanno  determinato  tale
 decisione  nonostante  l'assenza dell'intesa, risulta altresi' lesivo
 delle prerogative costituzionali  della  provincia  per  le  seguenti
 ragioni;
                             D i r i t t o
   Le ragioni di ordine costituzionale per le quali per l'approvazione
 del   Piano   nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  per  la
 radiodiffusione  televisiva,  per  quanto  riguarda   il   territorio
 trentino,  e' necessaria l'intesa con la provincia autonoma di Trento
 o, qualora. essa non si raggiunga, una motivata determinazione  sulle
 ragioni che inducono la competente autorita' statale ad una decisione
 unilaterale  in  difformita' dalle richieste della provincia autonoma
 sono state esposte  in  narrativa,  e  ad  esse  sia  consentito  qui
 richiamarsi.
   D'altronde,  la  deliberazione qui impugnata della Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni non nega,  in  linea  di  principio,  la
 necessita' dell'intesa la singolarita del caso qui in discussione sta
 al  contrario  nella circostanza che tale deliberazione espressamente
 dichiara "maturate le necessarie intese... con le  province  autonome
 di  Trento  e  Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31
 luglio 1997, n. 249", quando tali  intese  non  erano  -  almeno  per
 quanto  riguarda  la provincia autonoma di Trento - maturate affatto,
 ma si erano al contrario appena definiti i punti di contrasto,  e  da
 parte  provinciale  si  erano  richiesti  nuovi  contatti  al fine di
 superarli.
   Le relative vicende procedurali sono  state  esposte  anch'esse  in
 narrativa,  e  da  esse  chiaramente si evince che nessuna intesa era
 maturata. D'altronde, se fosse il contrario risulterebbe agevole alla
 controparte la produzione di un documento dal quale l'intesa risulti;
 documento che tuttavia non esiste e non puo esistere, dato il  tenore
 dei rapporti intercorsi e sopra illustrati.
   Cio'  che  va  qui  aggiunto  e'  che l'avere erroneamente ritenuta
 raggiunta una intesa che non era stata raggiunta si  traduce  in  una
 lesione  delle  prerogative  costituzionali della provincia. Infatti,
 come sopra esposto, le garanzie  costituzionali  della  provincia  in
 relazione  al  Piano  della  frequenze si traducono - nell'ambito del
 principio di leale cooperazione - nel duplice istituto  della  previa
 intesa  (forma  principale  della cooperazione o in alternativa della
 adeguata  motivazione  sulle  ragioni  di  interesse  nazionale   che
 impongono  una  determinazione  difforme  da  quella  richiesta dalla
 provincia e sulla quale la  provincia  stessa  sarebbe  evidentemente
 disponibile a dare l'intesa.
   L'adeguata  motivazione  e'  anch'essa,  non  meno dell'intesa, una
 garanzia costituzionale  data  alla  provincia  di  Trento.  Essa  ha
 infatti  la  funzione  di  documentare  le  ragioni  per le quali gli
 interessi rappresentati dalla provincia debbono cedere  di  fronte  a
 preminenti  interessi  nazionali  rappresentati  dallo Stato, e prima
 ancora di documentare la circostanza che  il  mancato  raggiungimento
 dell'intesa  e'  dovuto  a  tali  ragioni  attinenti  agli  interessi
 nazionali, e non ad altre.
   Dando per acquisita una intesa in realta'  inesistente  l'Autorita'
 statale  non  ha  invece  neppure preso in considerazione il problema
 dell'esistenza e della consistenza di tali ragioni, e  ha  dunque  di
 conseguenza  violato  gli  interessi e le garanzie costituzionalmente
 tutelate della provincia autonoma di Trento.
                               P. Q. M.
   Chiede, voglia l'ecc.ma Corte  costituzionale  dichiarare  che  non
 spetta  allo  Stato  di  approvare con delibera dell'Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre  1998,  n.  68  del  1998  il
 "Piano   nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
 radiodiffusione televisiva", senza intesa con la  provincia  e  senza
 motivazione sulla necessita' di provvedere unilateralmente;
   E  conseguentemente  annullare  la  delibera  dell'Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68 del  1998,  nella
 parte in cui essa in tali condizioni approva il Piano di assegnazione
 delle  frequenze  relativo  al territorio della provincia autonoma di
 Trento  per  violazione  dei  principi  e  norme   costituzionali   e
 legislative citate in epigrafe, nei termini sopra illustrati.
     Padova-Roma, addi' 7 gennaio 1999
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 99C0021