N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1998

                                 N. 47
  Ordinanza  emessa  il 21 luglio 1998 dal giudice di pace di Roma nel
 procedimento civile vertente tra Marini Marcello, in proprio  e  Soc.
 autostrade romane ed abruzzesi S.p.a.
 Circolazione  stradale  - Pedaggio autostradale - Esazione ai caselli
    autostradali  -  Mancata  previsione  del  reperimento  dei  mezzi
    finanziari  per la costruzione e manutenzione delle autostrade con
    procedure  di  esazione  diverse,  quali  imposte  di  scopo   e/o
    soprattasse   automobilistiche,  non  costituenti  intralcio  alla
    libera circolazione degli autoveicoli e senza rischi per la salute
    dei conducenti - Disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  tratti
    autostradali  senza pedaggio - Incidenza sui principi della libera
    circolazione delle persone nel  territorio  dello  Stato  e  della
    tutela  della  salute  dei  cittadini  - Riferimenti alle sentenze
    della Corte costituzionale nn. 12/1960, 21/1964 e 264/1996.
 (Legge 21 maggio 1955, n. 463).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma e 120,
    secondo comma).
(GU n.6 del 10-2-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo la riserva fatta all'udienza del  24  aprile  1998,  in
 ordine  all'esecuzione di incostituzionalita' della normativa vigente
 in quanto consente l'applicazione del c.d.  "pedaggio  autostradale",
 nel  caso  di specie, per poter percorrere con la propria autovettura
 l'autostrada statale Roma-L'Aquila (in sigla "A24", all'ente gestore,
 nella  fattispecie,  alla  S.A.R.A.   S.p.a.,   eccezione   sollevata
 preliminarmente   e   pregiudizialmente  dall'attore,  avv.  Marcello
 Marini, nel  giudizio  de  quo,  chiamato  dalla  predetta  convenuta
 S.A.R.A. S.p.a. a pagare tale "pedaggio" per un suo transito avvenuto
 su detta autostrada il 5 agosto 1997;
                             O s s e r v a
   L'attore sostiene che tale pretesa si pone "in manifesta violazione
 della  norma,  consacrata  negli artt. 16, primo comma e 120, secondo
 comma, della Costituzione, che sanciscono che  "ogni  cittadino  puo'
 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
 nazionale" e "non si possono adottare provvedimenti che ostacolino in
 qualsiasi  modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
 le regioni", cio' che, secondo l'attore, poiche' ne rileva, altresi',
 il  contrasto,  sarebbe  coerente  con  "l'appartenenza  al   demanio
 pubblico delle autostrade statali, che non possono formare oggetto di
 diritti  a favore di terzi", ai sensi degli artt. 822, comma 2, 823 e
 824 c.c., "spettando allo Stato - conclude sul punto  l'attore  -  la
 costruzione e manutenzione delle autostrade statali".
   Ancora  all'udienza  del  24  aprile  1998,  l'attore  ha insistito
 sull'anzidetta pregiudiziale affermando la "manifesta  illegittimita'
 costituzionale della legge n. 463/1955 (legge Romita), istitutiva del
 "pedaggio"  autostradale  che  l'A.N.A.S.  fa  pagare ai cittadini in
 favore  della   S.A.R.A.   S.p.a.   sull'autostrada   Roma-L'Aquila",
 adducendo,  oltre  alla surriportata violazione degli artt. 16, primo
 comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, anche  in  contrasto
 con  l'art.    3,  della Costituzione "nel fatto che non su tutte" le
 autostrade italiane viene fatto pagare il "pedaggio", come,  ad  es.,
 sulla  autostrada  Salerno-Reggio Calabria (autostrada "A3"), il che,
 sostiene l'attore, "oltretutto, crea una  disparita'  di  trattamento
 nei  confronti  dei  cittadini  in violazione - appunto - dell'art. 3
 della Costituzione.".
   La convenuta S.A.R.A. S.p.a., per il ministero degli  avv.ti  Mario
 Tonucci  e  Andrea  Patrizi,  sul punto ritiene doversi dichiarare la
 manifesta infondatezza della  preliminare  eccezione  sollevata  come
 sopra  da  parte  attrice,  atteso  che,  come  appare  evidente, "il
 pedaggio che l'A.N.A.S.  imporrebbe  ai  cittadini  in  favore  della
 S.A.R.A.   S.p.a."     nasce  "dall'esigenza  di  gestire  i  tronchi
 autostradali fornendo un servizio di manutenzione adeguato" e, quanto
 alla legittimita' costituzionale di  tale  istituzione,  richiama  la
 sentenza  della  Corte  costituzionale 19 luglio 1996, n. 264, con la
 quale il giudice delle  leggi  ha  statuito  che  "l'art.  16,  della
 Costituzione  non preclude al legislatore la possibilita' di adottare
 misure   -   articolabili   in   divieti    temporali,    particolari
 condizionamenti,  pedaggi,  chiusure  per  fasce  orarie  di zone dei
 centri storici - che influiscano  sul  movimento  della  popolazione,
 sulla   base   di   esigenze   di  pubblico  interesse  che,  sebbene
 trascendenti i campi della sicurezza e della  sanita',  espressamente
 ivi  previsti,  attengano  al  buon uso della cosa pubblica, alla sua
 conservazione, alla disciplina che gli intenti debbano  osservare  ed
 alle  eventuali  prestazioni che essi siano tenuti a compiere, misure
 da giudicare in funzione  della  ragionevolezza  e  della  pluralita'
 degli  interessi  e  degli  elementi in gioco (variabilita' dei mezzi
 impiegati; impatto  ambientale;  situazione  topografica;  stato  dei
 servizi   pubblici;   pregiudizi  da  uso  indiscriminato  del  mezzo
 privato).".
   Nella fattispecie per cui e' causa appare evidente la rilevanza che
 la  sollevata eccezione di incostituzionalita' assume, manifestamente
 ponendosi in guisa di questione pregiudiziale ai fini del decidere il
 merito della causa stessa,  dappoiche'  si  controverte  sul  diritto
 sostanziale,  nel  caso  concreto,  della convenuta S.A.R.A. S.p.a. a
 riscuotere  il  preteso  "diritto  di  pedaggio"  per  il  tratto  di
 autostrada "A24" effettivamente percorso dall'attore in data 5 agosto
 1997,  sostenendo  questi non solo di aver trovato "sorprendentemente
 sempre sbarrata (forse - suppone l'attore  -  per  lavori  in  corso)
 l'uscita  per  Villa Adriana-Guidonia-Tivoli", in difetto di idonei e
 tempestivi preavvisi, uscita da lui  invano  cercata,  ma  di  averne
 ricevuto,  anche  e  soprattutto  per  il  ritardo  causato  da  tale
 ulteriore intralcio  al  puntuale  svolgimento  della  sua  attivita'
 professionale,  un  non  trascurabile  pregiudizio  economico, di cui
 attende pure di essere risarcito.
   Non puo', dunque, questo giudice esimersi dal procedere  al  previo
 giudizio  di  delibazione  sulla  manifesta  infondatezza  o meno dei
 summenzionati dubbi di legittimita'  costituzionale.  E  al  riguardo
 rileva  che gia' la Corte costituzionale, fin dalla sentenza 23 marzo
 1960, n. 12, sul "diritto di pedaggio", con  riferimento  all'art.  2
 della  legge  30  agosto  1868,  n.  4613,  aveva  affermato  che non
 sussisteva contrasto tra quella norma di  legge  e  l'art.  16  della
 Costituzione  "perche'  il  principio  della  libera circolazione dei
 cittadini nel territorio dello  Stato  non  e'  minimamente  leso  da
 quelle restrizioni alla circolazione stradale che, come il diritto di
 pedaggio,  siano  fondati  sulla  soddisfazione  di altri diritti per
 rimborso di spese di costruzione, manutenzione, ecc.".
   Tuttavia,  ritiene  questo  giudice  che  la  sollevata  eccezione,
 considerato l'enorme sviluppo del traffico automobilistico e di mezzi
 ultrapesanti  su  gomma  verificatosi  nell'ultimo  ventennio,  debba
 essere rimeditata e ulteriormente approfondita, non solo con maggiore
 attenzione, ora, alle censure  precipuamente  sottolineate  da  parte
 attrice,  ma  anche  e  soprattutto,  in  relazione alle modalita' di
 esazione - posto che la questione e'  rilevabile  pure  d'ufficio  -,
 avuto   riguardo   al  disposto  dell'art.  32,  primo  comma,  della
 Costituzione, che fa obbligo alla "Repubblica" e,  dunque,  anzitutto
 al   Parlamento,   quale  organo  chiamato  a  esercitare  il  potere
 legislativo in via ordinaria, come al Governo  e  a  tutte  le  altre
 Istituzioni ove legittimate a dettare norme aventi forza di legge, di
 tutelare  "la  salute  come  fondamentale  diritto  dell'individuo  e
 interesse della collettivita'.".
   E tale precetto costituzionale "consacra", come precisa la sentenza
 14 marzo 1964, n. 21, della  stessa  Corte,  "il  principio  ...  del
 supremo  interesse  che  lo  Stato ha nei riguardi della tutela della
 pubblica salute", interesse di fronte al  pieno  soddisfacimento  del
 quale  non  possono  non  atteggiarsi  come recessivi altri interessi
 corrispondenti  a  diritti  che,  pur  se  costituzionalizzati,   non
 appaiono  cosi'  manifestamente  fondamentali  per  l'individuo  e la
 collettivita'".
   Orbene, se vale l'antico brocardo: notoria  non  egent  probatione,
 ognuno  vede  che  ormai,  quando  si  aprossimano,e durante, le piu'
 importanti  festivita'  e,  costantemente,  in  occasione  dei   c.d.
 "ponti",    ricorrenti    di    frequente    quando   le   festivita'
 infrasettimanali sono vicine al  sabato  o  alla  domenica,  nonche',
 soprattutto,  in  modo  impressionante  e  preoccupante,  durante  la
 stagione  delle  vacanze  estive,  quasi  presso  tutti  i denominati
 "caselli" autostradali siti nelle localita' piu' importanti - tra cui
 certamente anche quelli posti sulla autostrada  "A24"  -,  stante  la
 maggiore  comodita'  e sicurezza di queste grandi arterie di traffico
 automobilistico e, in definitiva, la sempre piu' evidente saturazione
 della  rete  stradale  nazionale,  si   formano,   nonostante   certe
 facilitazioni   per   accelerare   il   transito   degli  autoveicoli
 ("viacard", "telepass" e  simili)  presso  dette  barriere,  dove  si
 riscuote,  appunto,  il "diritto di pedaggio" per cui si controverte,
 code di autoveicoli lunghe talvolta diversi  chilometri.  E  chiunque
 comprende  che durante la canicola estiva tali veri e propri "blocchi
 stradali" rappresentano quanto meno un potenziale, grave vulnus,  con
 elevato grado di probabilita', a quel "supremo interesse" alla tutela
 della  salute  pubblica come tale sancito dalla stessa giurisprudenza
 della Corte costituzionale sopra richiamata.
   E a tale costatazione  non  par  dubbio  che  consegua  il  doversi
 rilevare  una  irragionevole  carenza  della  legislazione vigente in
 subiecta materia e, segnatamente, nella legge 21 maggio 1953, n.  463
 (pubbl.    in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1955, n. 131), censurata da
 parte attrice, nella parte in cui non dispone che i mezzi  finanziari
 necessari  per  provvedere  alla  costruzione  e alla manutenzione di
 siffatte grandi arterie di traffico autostradale siano in  ogni  modo
 da  reperire con procedimenti tali da non recare i suddetti evidenti,
 gravi intralci alla libera circolazione  degli  autoveicoli  in  esse
 transitanti,   quali,  ad  es.,  imposte  di  scopo  e/o  soprattasse
 automobilistiche  e   consimili   tributi,   secondo   procedure   di
 riscossione  che comunque, appunto, non "ostacolino in qualsiasi modo
 la libera circolazione delle persone e delle cose  fra  le  regioni",
 cosi'  come  dispone,  inequivocabilmente, l'invocato art. 120, della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti gli  artt.  295  c.p.c.,  1,  della  legge  costituzionale  9
 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenute  come  in  motivazione  la non manifesta infondatezza e la
 rilevanza della eccezione di incostituzionalita', sollevata  come  in
 narrativa,  ai  fini  del  decidere  il  merito  della causa promossa
 dall'avv. Marini Marcello contro la  Societa'  autostrade  romane  ed
 abruzzesi  S.p.a.  (S.A.R.A),  iscritta  al  r.g.  n.  33797/97,  per
 contrasto con gli artt. 3. primo comma, 16, primo  comma,  32,  primo
 comma, e 120, secondo comma, della Costituzione della legge 21 maggio
 1955,  n.  463,  nella  parte in cui non dispone la legge medesima di
 reperire i mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione
 e alla manutenzione delle ivi previste autostrade  con  procedure  di
 esazione  diverse  da  quelle  in  atto  presso le barriere poste nei
 denominati   "caselli   autostradali",   siti,   nella   fattispecie,
 sull'autostrada  "A24",  dove  viene  riscosso  il  c.d.  "diritto di
 pedaggio", in quanto, dato l'attuale volume di traffico, determinano,
 serio intralcio alla  libera  circolazione  degli  autoveicoli  sulle
 autostrade  stesse,  con  potenziale  pericolo,  durtante la canicola
 estiva, attese le lunghe soste forzate, per la salute delle persone a
 bordo di questi autoveicoli;
   Tanto premesso e ritenuto, sospende il processo de quo e ordina  la
 trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria,  alla  Corte
 costituzionale, per l'instaurazione del relativo giudizio incidentale
 di legittimita' costituzionale;
   Avendone data lettura alle parti in causa alla pubblica udienza del
 21 luglio 1998, manda alla cancelleria, ai sensi del citato art.  23,
 penultimo  e  ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare
 la presente ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 21 luglio 1998
                       Il giudice di pace: Scalia
 99C0066