N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1998

                                 N. 51
  Ordinanza emessa il 16 settembre 1998 dalla  commissione  tributaria
 regionale di Firenze sul ricorso proposto da Triarco S.r.l. contro il
 D.R.E. Toscana, sez. di Firenze
 Tributi  in  genere  -  Imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) -
    Concorrenza con l'ILOR - Esclusione per  i  soggetti  all'IRPEG  a
    decorrere  dal  1  gennaio 1993, con periodo d'imposta coincidente
    con l'anno solare - Conseguente duplicazione d'imposta negli altri
    casi per i quali l'esclusione stessa  ha  effetto  per  i  redditi
    prodotti  dal primo periodo d'imposta successivo al 1 gennaio 1993
    - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee  in  base  alla
    mera  decorrenza  del  periodo d'imposta - Incidenza sul principio
    della capacita' contributiva -  Riferimento  alla  sentenza  della
    Corte costituzionale n. 198/1998.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.6 del 10-2-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  r.g.  appelli n.
 3407/96 depositato  il  25  ottobre  1995,  avverso  la  sentenza  n.
 425/03/95, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Firenze
 da Triaco S.r.l.
   Il  contribuente  presentava  ricorso  avverso  il silenzio-rifiuto
 sulla domanda di rimborso dell'ILOR pagata per il periodo  1  gennaio
 1993-30  settembre  1993 in quanto per lo stesso periodo aveva pagato
 in relazione all'immobile in questione anche l'I.C.I.  e  non  poteva
 esservi  sovrapposizione tra le due imposte, avendo ritenuto la legge
 delega istitutiva dell'I.C.I. che  tale  imposta  sostituisse  l'ILOR
 sugli immobili per le societa'.
   La  commissione  di  primo  grado  respingeva  il  ricorso  facendo
 espresso richiamo al contenuto  dell'art.  17,  comma  5,  d.lgs.  n.
 504/1992   che  faceva  decorrere  l'esclusione  dell'assoggettamento
 all'I.l.o.r., per  le  societa'  in  cui  il  periododi  imposta  non
 coincideva con l'anno solare, dal primo periodo di imposta successivo
 al 1 gennaio 1993.
   Contro  tale decisione proponeva appello il contribuente affermando
 che la legge istitutiva dell'I.C.I. nel dettare i principi di  delega
 per   la   concreta   disciplina   del   nuovo   tributo  non  faceva
 differenziazione tra i vari casi di applicazione delle nuova  imposta
 per   quanto   atteneva   alla  non  applicabilita'  dell'I.l.o.r.  a
 prescindere dalla decorrenza del periodo di imposta.
   Questo giudice ritiene che la formulazione dell'art. 17,  comma  5,
 citato  non  consente  interpretazioni  adeguatrici  alla ratio della
 legge delega n. 412/1992 trattandosi oltretutto di norma  transitoria
 che va interpretata in modo non analogico.
   Non  puo'  non  osservarsi  allora  che  il risultato cui si giunge
 appare ingiustamente discriminatorio per  quei  contribuenti  il  cui
 periodo  d'imposto  non  coincida  con  l'anno  solare  in  quanto la
 possibilita' di  non  applicare  l'I.l.o.r.  sugli  immobili  solo  a
 partire  dal  primo  periodo  di imposta successivo al 1 gennaio 1993
 data di entrata in vigore della disciplina applicativa dell'I.C.I.  e
 momento  in  cui  sorge  l'obbligazione  tributaria  per  tale  nuova
 imposta, fa si' che per un certo  periodo  il  contribuente  paghera'
 contemporaneamente  l'I.C.I.  e  l'I.l.o.r.  contro  lo spirito della
 legge delega.
   Un siffatta  configurazione  dell'obbligazione  tributaria  per  il
 ricorrente  appare  contraria  ai  principi  costituzionali contenuti
 negli artt. 3 e 53 della Cost. in quanto  a  fronte  di  un  medesimo
 presupposto  impositivo, il possesso di immobili da parte di societa'
 di capitali, fa coesistere solo per alcuni (coloro il cui periodo  di
 imposta  non  coincide  con  l'anno  solare)  l'applicazione  dei due
 distinti  tributi  (I.C.I.  ed  I.l.o.r.)  per  un   certo   periodo.
 Indubbiamente  la  diversa decorrenza del periodo di imposta non puo'
 giustificare tale disuguaglianza ne'  essere  certo  sintomo  di  una
 maggiore capacita' contributiva.
   Non  ignora  questo giudice che con recente sentenza n. 198/1998 la
 Corte   costituzionale    abbia    respinto    una    questione    di
 costituzionalita'  sollevata  sulla  medesima  norma; la stessa pero'
 investiva un profilo, la violazione dell'art. 76 Cost. che in  questa
 sede non viene riproposto.
   La  questione e' rilevante poiche' solo l'incostituzionalita' della
 norma in oggetto consentirebbe a questo giudice di non confermare  la
 sentenza  di primo grado e non appare manifestamente infondata per le
 ragioni suesposte.
                                P. Q. M
   Sospende il giudizio;
   Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'
 costituzionale relativamente all'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale;
   Ordina che questa ordinanza sia notificata a cura della  segreteria
 alle  parti  in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Firenze, il 16 settembre 1998.
                      Il presidente est.: De Carlo
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