N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1998
N. 51 Ordinanza emessa il 16 settembre 1998 dalla commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Triarco S.r.l. contro il D.R.E. Toscana, sez. di Firenze Tributi in genere - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Concorrenza con l'ILOR - Esclusione per i soggetti all'IRPEG a decorrere dal 1 gennaio 1993, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Conseguente duplicazione d'imposta negli altri casi per i quali l'esclusione stessa ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo al 1 gennaio 1993 - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base alla mera decorrenza del periodo d'imposta - Incidenza sul principio della capacita' contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 198/1998. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.6 del 10-2-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli n. 3407/96 depositato il 25 ottobre 1995, avverso la sentenza n. 425/03/95, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Firenze da Triaco S.r.l. Il contribuente presentava ricorso avverso il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso dell'ILOR pagata per il periodo 1 gennaio 1993-30 settembre 1993 in quanto per lo stesso periodo aveva pagato in relazione all'immobile in questione anche l'I.C.I. e non poteva esservi sovrapposizione tra le due imposte, avendo ritenuto la legge delega istitutiva dell'I.C.I. che tale imposta sostituisse l'ILOR sugli immobili per le societa'. La commissione di primo grado respingeva il ricorso facendo espresso richiamo al contenuto dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 che faceva decorrere l'esclusione dell'assoggettamento all'I.l.o.r., per le societa' in cui il periododi imposta non coincideva con l'anno solare, dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente affermando che la legge istitutiva dell'I.C.I. nel dettare i principi di delega per la concreta disciplina del nuovo tributo non faceva differenziazione tra i vari casi di applicazione delle nuova imposta per quanto atteneva alla non applicabilita' dell'I.l.o.r. a prescindere dalla decorrenza del periodo di imposta. Questo giudice ritiene che la formulazione dell'art. 17, comma 5, citato non consente interpretazioni adeguatrici alla ratio della legge delega n. 412/1992 trattandosi oltretutto di norma transitoria che va interpretata in modo non analogico. Non puo' non osservarsi allora che il risultato cui si giunge appare ingiustamente discriminatorio per quei contribuenti il cui periodo d'imposto non coincida con l'anno solare in quanto la possibilita' di non applicare l'I.l.o.r. sugli immobili solo a partire dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993 data di entrata in vigore della disciplina applicativa dell'I.C.I. e momento in cui sorge l'obbligazione tributaria per tale nuova imposta, fa si' che per un certo periodo il contribuente paghera' contemporaneamente l'I.C.I. e l'I.l.o.r. contro lo spirito della legge delega. Un siffatta configurazione dell'obbligazione tributaria per il ricorrente appare contraria ai principi costituzionali contenuti negli artt. 3 e 53 della Cost. in quanto a fronte di un medesimo presupposto impositivo, il possesso di immobili da parte di societa' di capitali, fa coesistere solo per alcuni (coloro il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare) l'applicazione dei due distinti tributi (I.C.I. ed I.l.o.r.) per un certo periodo. Indubbiamente la diversa decorrenza del periodo di imposta non puo' giustificare tale disuguaglianza ne' essere certo sintomo di una maggiore capacita' contributiva. Non ignora questo giudice che con recente sentenza n. 198/1998 la Corte costituzionale abbia respinto una questione di costituzionalita' sollevata sulla medesima norma; la stessa pero' investiva un profilo, la violazione dell'art. 76 Cost. che in questa sede non viene riproposto. La questione e' rilevante poiche' solo l'incostituzionalita' della norma in oggetto consentirebbe a questo giudice di non confermare la sentenza di primo grado e non appare manifestamente infondata per le ragioni suesposte.
P. Q. M Sospende il giudizio; Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale relativamente all'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale; Ordina che questa ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 16 settembre 1998. Il presidente est.: De Carlo 99C0070