N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1998

                                 N. 52
  Ordinanza  emessa  il  27  ottobre  1998  dal  pretore  di  Roma nel
 procedimento penale a carico di Catracchia Roberto
 Processo  penale  -  Procedimento  per  decreto  davanti al pretore -
    Decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione  a
    decreto  penale  di  condanna - Necessita', a pena di nullita', di
    previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio  -  Mancata
    previsione  -  Disparita'  di trattamento rispetto all'ipotesi del
    decreto di citazione a giudizio emesso, nel procedimento in  forma
    ordinaria, dal pubblico ministero.
 (C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 10-2-1999 )
                              IL PRETORE
   Visti  gli  atti  del  procedimento  n.  263217/98  r.g.  dib.  nei
 confronti di Catracchia Roberto n. Roma il 29 gennaio 1970.
                           Premesso in fatto
   Con decreto penale emesso ex art. 565,  c.p.c.,  veniva  condannato
 dal g.i.p. di questa pretura per il reato di cui in rubrica alla pena
 oltre le spese processuali.
   L'imputato  proponeva  rituale  opposizione  avverso  tale  decreto
 penale di condanna  chiedendo  la  celebrazione  del  rito  ordinario
 instauratosi  a  seguito  di  emissione  del  decreto  di citazione a
 giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari.
   All'udienza dibattimentale del 27  ottobre  1998  il  difensore  di
 fiducia dell'imputato sollevava preliminarmente eccezione di nullita'
 del decreto di citazione a giudizio alla stregua dell'omesso invito a
 presentarsi  per  rendere  l'interrogatorio  ai  sensi dell'art. 375,
 comma 3, codice procedura penale; altresi', il difensore sollevava in
 via subordinata  nell'ipotesi  di  non  accoglimento  della  suddetta
 eccezione  di  nullita'  questione  di  illegittimita' costituzionale
 degli artt. 459,  555,  comma  2,  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevedono a pena di nullita' che il pubblico ministero debba emettere
 l'invito  a  presentarsi  per  rendere l'interrogatorio per l'effetto
 previsto dall'art. 375, comma 3, del codice di procedure penale.
                          Ritenuto in diritto
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in
 via  generale  la applicabilita' dell'art. 555, comma 2, c.p.p. anche
 nell'ipotesi in cui il pubblico  ministero  ritenga  di  adottare  il
 procedimento per decreto disciplinato dall'art. 459 c.p.p., dal quale
 conseguirebbe  la  previsione  per  il  pubblico  ministero a pena di
 nullita' nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna  di
 emettere  l'invito  a  presentarsi  ex  art. 375, comma 3, c.p.p. per
 rendere l'interrogatorio.
   Il legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del  16
 luglio  1997  si  e'  limitato  a  prevedere l'obbligatorieta' per il
 pubblico  ministero  nell'ambito  del  rito  ordinario  pretorile  di
 invitare  nella fase delle indagini preliminari la persona sottoposta
 ad indagini a rendere l'interrogatorio; il  tezo  comma  dell'art.  2
 della  legge n. 234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo
 comma dell'art.  555 c.p.p. che testualmente recita: "Il  decreto  e'
 nullo  se  non  e'  preceduto  dall'invito  a presentarsi per rendere
 l'interrogatorio ai sensi dell'art.  375,  comma  3,  c.p.p.  con  la
 conseguenza   processuale  che  la  mancata  notifica  dell'invito  a
 presentarsi  determina  la  nullita'  del  decreto  di  citazione   a
 giudizio.
   Il  legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto
 principio di indubbia portata generale,  con  la  normativa  prevista
 nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto
 previsto negli artt. 459 e seguenti del c.p.p. con la conseguenza che
 il  legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio 1997 non ha previsto
 l'obbligatorieta' per  il  pubblico  ministero  nell'ipotesi  in  cui
 richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare
 nella   fase   delle   indagini   preliminari  l'indagato  a  rendere
 l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p.
   La mancata previsione nella legge succitata  delle  norme  previste
 negli  artt.  459  e seguenti del codice di procedura penale induce a
 ritenere che l'omesso invito a  presentarsi  da  parte  del  pubblico
 ministero  che abbia scelto di percorrere il procedimento per decreto
 non costituisca causa di nullita' del decreto penale di condanna.
   Alla  luce  di  tali  rilievi  la  mancata   previsione   normativa
 dell'obbligo  per  il  pubblico  ministero  di  invitare l'indagato a
 rendere  l'interrogatorio  nel  procedimento  per  decreto  induce  a
 ritenere  fondata  disparita'  di trattamento rispetto all'ipotesi di
 decreto di citazione a giudizio emesso  dal  pubblico  ministero  nel
 procedimento  ordinario  e  sotto  il  profilo della violazione degli
 artt. 3, 24, della Costituzioine sotto il  profilo  della  violazione
 del  principio  di  uguaglianza  con  conseguente  pregiudizio  delle
 garanzie  di  difesa   dell'imputato   il   quale   nell'ambito   del
 procedimento   per   decreto   ed   in  particolare  nell'ipotesi  di
 opposizione a decreto penale di  condanna  disciplinata  dal  secondo
 comma  dell'art. 565 del codice di procedura penale in concreto si e'
 trovato nella impossibilita' di eccepire  la  nullita'  del  giudizio
 instauratosi nei suoi confronti in quanto preclusa la possibilita' di
 eccepire    la    mancata   notificazione   dell'avviso   a   rendere
 l'interrogatorio  a  differenza  di  quanto  previsto  nei  confronti
 dell'imputato  citato  in giudizio con il rito ordinario ai sensi del
 disposto di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  555  del  codice  di
 procedura penale.
   Per  tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e' innegabile
 che la questione sollevata  nei  termini  suindicati  deve  ritenersi
 rilevante e non manifestamente infondata.
                                P. Q. M
   Visti  gli artt. 1, della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio
 1948  e  23,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara   non
 manifestamente  infondata la questione di costituzionalita', ai sensi
 dell'art. 3, della Costituzione, dell'art. 555, comma 3 del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche il decreto
 che dispone il giudizio emesso dal g.i.p.  ai  sensi  dell'art.  565,
 comma  2,  del codice di procedura penale sia nullo ove non preceduto
 dall'invito a  presentarsi  per  rendere  l'interrogatorio  ai  sensi
 dell'art. 375, comma 3, del codice di procedura penale;
   Dispone   la   sospensione   del  procedimento  in  epigrafe  e  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,  sia
 notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
      Roma, addi' 27 ottobre 1998
                         Il pretore: Mazzacori
 99C0071