N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 1999
N. 5 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento) Agricoltura e foreste - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui alla legge n. 441/1998 - Attribuzione del valore di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" alle disposizioni di detta legge - Conferimento al Ministro per le politiche agricole della competenza in ordine: alla stipulazione di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, per lo svolgimento di corsi volti alla preparazione dei giovani agricoltori; alla attuazione di campagne di informazione per pubblicizzare, presso i giovani agricoltori, i contenuti della legge stessa; alla emanazione di regolamento per disciplinare le modalita' di concessione degli aiuti alla introduzione della contabilita' nelle aziende - Realizzazione, a cura della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, di programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative procedurali, in materia di agricoltura e formazione professionale - Asserita illegittimita' della autoqualificazione delle "disposizioni" della legge, come norme fondamentali di riforma economico-sociale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995. (Legge 15 dicembre 1998, n. 441, artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6). (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 21, 29 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).(GU n.14 del 7-4-1999 )
Ricorso della provincia auonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazone della giunta provinciale n. 97 del 15 gennaio 1999 (all. 1 rappresentata e difesa - come da procura speciale del 19 gennaio 1999 (n. 22767 di rep.) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1; 3, comma 5; 4, comma 3; 12; 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 298, del 22 dicembre 1998 per violazione dell'art. 8, nn. 21) e 29), nonche' dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, ed in particolare dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. F a t t o La provincia autonoma di Trento dispone, ai sensi dell'art. 8, nn. 21) e 29) dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, di potesta' legislativa primaria in materia di agricoltura e di formazione professionale. Essa dispone inoltre, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, delle correlate potesta' amministrative. Nell'esercizio di tali potesta' la provincia ha tra l'altro, con la 1egge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, disciplinato organicamente gli interventi di valorizzazione e di promozione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, prevedendo, in particolare, interventi agevolativi a favore del primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli e corsi per la qualificazione professionale dei medesimi. La legge provinciale n. 17 del 1981 e' stata in seguito modificata da altre leggi provinciali e ripubblicata nel B.U. della regione s.o. n. 1 del 1 ottobre 1996. In particolare, l'art. 26 di tale legge, quale risultante dalle predette modifiche (all. 3) disciplina per la provincia autonoma di Trento - come ricorda il comma 1 - gli "aiuti speciali per il primo insediamento di cui al regolamento C.E.E. n. 2328/91". Il comma 2 dello stesso articolo dispone che i criteri e le modalita' per la concessione degli aiuti siano stabiliti dalla giunta provinciale nell'ambito della programmazione delle iniziative prevista dall'art. 4 del testo unico. Tali modalita' sono attualmente fissate dalla deliberazione della giunta provinciale 27 gennaio 1995, n. 780, a sua volta in seguito modificata, da ultimo con deliberazione della giunta provinciale n. 8326 del 3 luglio 1998 (all. 4). La provincia e' inoltre intervenuta nel settore della formazione professionale in agricoltura con disposizioni legislative costituenti attualmente gli artt. 44 e 45 del "Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni", approvato con deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 1988, n. 16561 ed ulteriori successive modifiche (all. 5). Nelle stesse materie interviene ora la legge statale 15 dicembre 1998, n. 441, rivolta a disciplinare la concessione di interventi agevolativi a favore dei giovani imprenditori agricoli nell'ambito di quanto disposto dal citato regolamento C.E. n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997, e in particolare dal titolo III di esso, dedicato appunto alle "Misure specifiche a favore dei giovani agricoltori". Conviene tuttavia ricordare che tale rego1amento non e' altro che lo stesso regolamento C.E.E. n. 2328/1991 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - cioe' quello gia' attuato dalla citata legge provinciale - e che la "rifusione delle disposizioni" si e' resa necessaria, come detto nel primo "considerando" del regolamento 950, per il fatto che il primo era stato "modificato ripetutamente e in modo sostanziale". Precisamente, l'art. 10 del "nuovo" regolamento dispone - analogamente al corrispondente art. 10 del precedente - che gli Stati membri possano "concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni", alle condizioni di seguito specificate al comma 1 (che il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda; che si insedi come agricoltore a titolo principale o eventualmente ricorrendo certi requisiti anche a titolo parziale; che la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al piu' tardi due anni dopo l'insediamento; che l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, e che tale volume deve essere raggiunto al piu' tardi due anni dopo l'insediamento). Il comma 2 stabilisce che gli aiuti all'insediamento possono consistere o in un premio unico entro un importo massimo (o eventualmente in sostituzione in un abbuono d'interessi equivalente), oppure in un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento, per periodi e entro limiti determinati. Inoltre, gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti. Il comma 3 prevede che gli Stati membri definiscano le condizioni dell'insediamento, le condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa (e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale e' la gestione di un'azieda agricola), la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso nonche' infine le modalita' secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e' stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento. L'art. 11 del regolamento n. 950 stabilisce poi che gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un'aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale, pari al massimo al 25% dell'aiuto concesso in forza dell'art. 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10, paragrafo 1. E' importante precisare che, come in diritto comunitario risulta ovvio, il rinvio a definizioni degli "Stati membri" non significa affatto che tali decisioni debbano essere prese da tali Stati unitariamente a livello nazionale, ma semplicemente che si tratta di facolta' non precluse dalla normativa comunitaria o di compiti da essa previsti, che ogni Stato membro svolgera' al livello e nei termini che il suo ordinamento costituzionale gli consente o gli impone, e con i livelli di uguaglianza o di differenziazione locale in esso previsti. Non esiste affatto, in questi termini, una prescrizione comunitaria di omogeneita' nazionale. La legge statale che contiene le disposizioni qui impugnate reca ora una compiuta disciplina per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. L'art. 1 (Princi'pi ed obiettivi) afferma che la "presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni" (comma 1), e che "il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (C.E.) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali" (comma 2). Di seguito sono dettate una serie di disposizioni che precisano, integrano e sviluppano la disciplina comunitaria, o che comunque finalizzano alla valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura taluni benefici - anche diversi da quelli considerati allo stesso scopo dal regolamento C.E., sopra ricordato - comunque consentiti dalla normativa comunitaria. Tale disciplina e' espressamente destinata a costituire il contesto normativo degli interventi concreti, che rimangono in via generale di competenza delle regioni. Cosi' (per quanto interessa le regioni e la ricorrente provincia) l'art 2 individua i destinatari prioritari degli interventi ex art. 10 regolamento C.E.; l'art 3 determina ulteriori priorita' tra i destinatari e modalita' per la determinazione del reddito agricolo, nonche' regole e presupposti per la formazione professionale degli agricoltori in relazione agli aiuti; l'art. 4 prevede (al di fuori dell'ambito attuativo proprio del regolamento comunitario n. 950) compiti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina in favore dei giovani agrcoltori, tra i quali attivita' svolte alla ristrutturazione fondiaria; l'art. 5 promuove lo sviluppo aziendale dei giovani agricoltori mediante lo strumento del finanziamento da parte delle regione di piani di miglioramento (ponendo in relazione a cio' requisiti di formazione e altre regole); l'art. 6 stabilisce (nell'ambito dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea) riserve di quote di produzione da ripartire tra le regioni per la successiva assegnazione ai giovani agricoltori, e detta regole per tale assegnazione; l'art. 7 impone alle regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, una priorita' nell'uso dei fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori; l'art. 9 prevede e disciplina i servizi di sostituzione da promuovere da parte delle regioni mediante riconoscimento e erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni; l'art. 11 prevede che le regioni eroghino, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi; l'art. 12 affida al Ministro per le politiche agricole il compito di attuare campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della legge; l'art. 14, oltre a contenere disposizioni fiscali (che qui non vengono in considerazione), prevede che il Governo disciplini con regolamento le modalita' di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilita' previsti dall'art. 3 del citato regolamento (C.E.) n. 950/1997. Come emerge da quanto esposto la normativa recata dalla legge n. 441 del 1998, pur collocandosi in un ambito disciplinato al livello comunitario, consiste in disposizioni che vanno oltre quanto strettamente previsto o implicato dal citato regolamento comunitario, e dunque si configurano come disciplina prettamente nazionale. Si vuole sottolineare, in particolare, che nella normativa comunitaria di riferimento non esiste alcun elemento che esiga o anche soltanto suggerisca che le scelte contenute in tale legge debbano, dal punto di vista comunitario, corrispondere ad una disciplina nazionale unitaria. In assenza di qualsivoglia vincolo comunitario, risulta dunque chiaro ed evidente che i rapporti tra la disciplina nazionale e le autonomie regionali e provinciali sono soggetti alle consuete regole di riparto dei poteri e dei compiti poste dalla Costituzione, dagli statuti delle autonomie speciali e dalle relative norme di attuazione. In particolare, trattandosi di intervento legislativo in materia nella quale, come detto, la provincia autonoma di Trento dispone di potesta' legislativa primaria, viene qui in considerazione preminente il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", quale previsto dall'art. 4, comma 1, dello statuto (richiamato per le potesta' provinciali primarie dall'art. 8, comma 1). E' in pratica in relazione a tale limite che la provincia autonoma di Trento dovrebbe adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina statale, nei termini puntualmente previsti dalle norme di attuazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Tale situazione statutaria non e' di per se' negata dalla legge che forma oggetto della presenta impugnazione, la quale tuttavia risulta restrittiva dell'autonomia legislativa ed amministrativa della ricorrente provincia in quanto da una parte, all'art. 1, comma 1, attribuisce a tutte le disposizioni contenute nella medesima legge la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale (venendo cosi' in pratica a disporre un obbligo di adeguamento a ciascuna singola disposizione contenuta nella legge statale), dall'altra nelle rimanenti disposizioni qui impugnate attribuisce ad organi o enti statali poteri e compiti di intervento che spettano invece alla provincia autonoma, o il cui esercizio e' incompatibile con l'autonomia ad essa assicurata dallo statuto. Tali disposizioni risultano percio' lesive dello statuto ed illegittime per le seguenti ragioni; D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art 1, in quanto attribuisce a tutte le disposizioni della legge il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Come ricordato in narrativa, l'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 esordisce affermando che in genere "le disposizioni" in essa contenute "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". Cosi' facendo essa non si limita alla enunciazione degli obbiettivi e principi ispiratori della legge (come pure avviene nel contesto dello stesso art. 1, la' dove si afferma che la legge "ha lo scopo ... di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo", e che il primo insediamento di giovani agricoltori "costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali"), ma attribuisce alle sue disposizioni - a tutte le sue disposizioni - un preciso carattere costituzionale, rilevante nei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale: non puo' sfuggire infatti la perfetta corrispondenza tra l'espressione della disposizione qui impugnata e la formulazione (per quanto riguarda la ricorrente provincia) dell'art. 4, comma 1, dello statuto di autonomia, secondo la quale le leggi regionali (e le leggi provinciali in virtu' del richiamo compiuto dall'art. 8, comma 1) sono vincolate tra l'altro al rispetto delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". Ora, puo' restare in questa sede impregiudicata la questione se - posta comunque la vigenza immediatamente precettiva dei regolamenti comunitari, sia nella versione dell'originario regolamento C.E.E. n 2328/1991 che nella versione dell'attuale regolamento C.E. n. 950/1997 - la legge statale n. 441 del 1998 presenti in qualche sua parte o principio quei caratteri di profonda innovazione che, secondo i parametri riconosciuti ed applicati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, ne richiedano la qualicazione in termini di norma fondamentale di riforma economico-sociale; quello che va invece affermato e' che certamente una simile autoqualificazione non dei principi ispiratori ma in genere delle "disposizioni" della legge - disposizioni molte delle quali hanno un innegabile1e carattere di precisazione di dettaglio - risulta illegittima. Conviene ricordare che uguale problema gia' si e' posto all'attenzione di codesta ecc,ma Corte costituzionale nel giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge il febbraio 1994, n. 109, il quale pure, con la stessa formulazione qui contestata, stabiliva che "le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale". Con la sentenza n. 482 del 1995 codesta ecc.ma Corte, dopo avere premesso che, "nel contesto di una incisiva riforma, la qualifica di fondamentale, da attribuire alle norme della nuova disciplina, puo' derivare dal costituire esse un elemento essenziale alla riforma economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del suo viluppo normativo", rilevava che "non tutte le disposizioni, ne' il loro compiuto tenore letterale, costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale" e "principi della legislazione dello Stato" ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili" (punto 4 in diritto). La sentenza precisava ancora che "1a distinzione non si risolve in una mera chiarificazione espressiva o nominalistica" e che essa invece "tocca il livello della legittimita' costituzionale e deve essere manifestata nella legge per escludere che tutte le singole disposizioni e tutti i loro contenuti normativi costituiscano un vincolo per la legislazione regionale"; e ne concludeva che dunque la disposizione impugnata doveva essere dichiarata costituzionalmente illegittima "nella parte in cui prescrive che costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge" (ivi). Ad avviso della ricorrente provincia identica e' qui la situazione normativa, ed identica pronuncia essa chiede di adottare, 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, in quanto autorizza il Ministro ad interferire con la gestione della formazione professionale. Accanto alla illegittimita' della generale qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale delle proprie disposizioni, la ricorrente provincia deve altresi' lamentare che altre specifiche disposizioni attribuiscono ad organi o enti statali poteri e compiti di intervento che spettano invece alla provincia autonoma, o il cui esercizio e' incompatibile con l'autonomia ad essa assicurata dalla statuto. Naturalmente, la lesione verrebbe meno se si potesse ritenere che siffatte disposizioni non si applicano nel territorio provinciale: ma in mancanza di qualunque espressa previsione in tale senso, ed in presenza anzi della qualificazione di tutte le disposizioni quali norme fondamentali di riforma, sembra si debba in via interpretativa ritenere l'opposta opinione che tali disposizioni siano destinate ad avere anche nella provincia di Trento globale (anche se come si dira' incostituzionale) applicazione. Dispone in primo luogo l'art. 3, comma 5, che "allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori". La disposizione precisa che per tale finalita' "e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999". Non puo' esser dubbio che siffatto intervento rientra a pieno titolo nella materia della formazione professionale, nella quale pure, come in agricoltura, la provincia autonoma di Trento dispone di potesta' primaria - esercitata come ricordato in narrativa - e della corrispondente potesta' amministrativa: in effetti, lo scopo di "realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo" costituisce una definizione quasi perfetta di tale materia. L'intervento attraverso il quale il Ministero deciderebbe e finanzierebbe lo svolgimento di corsi non ha alcuna giustificazione, ne' alcuna giusticazione e tentata dalla stessa legge. Esso si traduce in una pura ingerenza nelle funzioni amministrative della provincia, violando i principi statutari ed in particolare le norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992: sia il comma 1 dell'art. 4, ove si dispone che "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione", sia il comma 3 dello stesso articolo, ove si stabilisce aggiuntivamente che "le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Si noti che la lesione non viene meno per il fatto che l'art. 3, comma 5, della legge n. 44/1998 richiede che tale funzione ministeriale si eserciti "d'intesa con le regioni". In effetti, il diniego della intesa su una proposta specifica non costituisce certo l'ordinario strumento di tutela della propria esclusiva competenza costituzionale. Al contrario, una volta riconosciuta come legittima la competenza ministeriale, l'intesa potrebbe essere negata soltanto per specifiche ragioni di merito della singola iniziativa. Inoltre, l'interesse della provincia non puo' dirsi soddisfatto dalla sola possibilita' di "impedire" in concreto l'esercizio della competenza statale, ma richiede che il disegno astratto delle competenze sia conforme allo statuto ed alle norme di attuazione. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, in quanto autorizza il Ministro ad interferire con la gestione della ricomposizione fondiaria. L'art. 4 della legge n. 441/1998 affida alla cassa per la formazione della proprieta' contadina, tra l'altro, il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria di terreni. Precisamente, esso dispone che "la cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato regolamento (C.E.E.) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento". Anche in questo caso converra' ricordare che nulla, nel regolamento comunitario n. 2079/1992, richiede una gestione centralizzata degli interventi, o comunque una gestione ad opera di organismi nazionali degli Stati membri, o comunque una alterazione dell'ordinario regime delle competenze amministrative. Percio', anche l'attribuzione dei compiti in esame alla cassa per la formazione della proprieta' contadina costituisce violazione dei principi statutari sull'autonomia amministrativa e in particolare dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, in quanto affida al Ministro il compito di divulgare presso i giovani agricoltori i contenuti della sola legge n. 441/1998. L'art. 12 della legge n. 441/1998 fa carico al Ministro per le politiche agricole (di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la conferenza Stato-regioni, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo) della attuazione di "mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge" (comma 1). Tali campagne devono avere argomenti e contenuti "idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere" (comma 2). Per quanto possano essere dubbie l'utilita' di siffatte campagne ministeriali e la congruita' della conseguente spesa, la provincia autonona di Trento non intende mettere in questione la liberta' del Parlamento di disporre una simile attivita'. Cio' che qui viene contestato e' invece il doppio profilo del contenuto informativo che la legge prevede, e del livello territoriale di svolgimento di tali "campagne". Da una parte la ricorrente provincia ritiene che la complessita' del sistema costituzionale, e delle interazioni tra legge statale e leggi locali, ma anche lo specifico ambito di autonomia garantito in particolare alle leggi provinciali, escluda che possano legittimamente pubblicizzarsi allo stesso livello nazionale le sole disposizioni della legge n. 441/1998, inducendo negli interessati la falsa opinione (o peggio la falsa aspettativa) che si tratti di legge applicabile direttamente e negli stessi termini letterali nel territorio provinciale, in luogo delle corrispondenti leggi provinciali. 5. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 6. L'art. 14, comma 6, della legge n. 441/1998, autorizza il Governo. a disciplinare con proprio regolamento "le modalita' di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilita' previsti dall'art. 13 del citato regolamento (C.E.) n. 950/1997", precisando che "per le finalita' di cui al presente comma e autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000". Si noti che si tratta di una disposizione chissa' come intrusa nell'art. 14, che ha per titolo - e nei rimanenti commi anche effettivo oggetto - Disposizioni fiscali; laddove il comma 6 all'evidenza non riguarda un profilo fiscale, ma semplicemente un incentivo alle imprese. Sia la competenza statale - e per giunta regolamentare, cioe' di una fonte non idonea alla disciplina vincolante per regioni di materie loro costituzionalmente spettanti (cfr. ancora tra le altre la sentenza n. 482 del 1995) - prevista per tale normativa, sia la previsione di spesa di 2 e 3 miliardi (previsione che risulterebbe incomprensibile se si trattasse soltanto di provvedere alla disciplina) dimostrano che il legislatore della legge n. 441/1998 ha inteso tale materia come materia riservata allo Stato. E' tuttavia evidente che anche gli aiuti alla introduzione della contabilita' non sono altro che un particolare tipo di aiuti alle imprese agricole, e dunque danno luogo ad una funzione amministrativa rientrante pienamente nella competenza provinciale. L'art. 13 del regolamento (C.E.) n. 950/1997, d'altronde, dispone bensi' che "gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione all'introduzione della contabilita' nelle aziende agricole", disciplinandone di seguito il regime: ma tale regime non comprende ne' una necessaria riserva allo Stato per la disciplina degli aiuti ne' - si potrebbe dire meno ancora - la concessione di tali aiuti da parte di operatori nazionali. In conclusione, anche il comma 6 dell'art. 14 risulta illegittimamente invasivo delle competenze provinciali in quanto senza alcuna salvezza delle predette competenze o delle autonome discipline legislative attribuisce ad organi statali poteri o compiti spettanti alla provincia.
P. Q. M. Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1; 3, comma 5; 4, comma 3; 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, per violazione dell'art. 8, nn. 21) e 29), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, come illustrato nel presente ricorso. Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 99C0076