N. 23 ORDINANZA 27 gennaio - 5 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Minori  - Pena sostitutiva - Automatismo della revoca - Applicazione
 indifferenziata  nei  riguardi  di  condannati  minorenni e di quelli
 sottoposti a programma di  protezione  -  Riferimento  alla  sentenza
 della   Corte   n.   16  del  1998  dichiarativa  dell'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689/1981 - Esigenza di una
 verifica, da parte del  giudice  a  quo,  circa  la  rilevanza  della
 questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 72).
 
(GU n.6 del 10-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Giudo NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
 ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni  di
 Cagliari, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1998;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che il Tribunale dei minorenni di Cagliari, con ordinanza
 emessa il 21 gennaio 1997 e pervenuta alla Corte il 4 giugno 1998, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  in
 relazione  all'art.  59  della stessa legge ed all'art. 30 del d.P.R.
 22 settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
 processo penale a carico di imputati minorenni), nonche' in relazione
 agli  artt.  10,  12,  13-ter  del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove
 misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
 la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito
 dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive  modificazioni,  nella
 parte  in  cui  tale  norma  -  coordinata alle altre richiamate (non
 escludendo  che  si  applichino  anche  agli  imputati  minorenni  le
 "condizioni  soggettive  per  la  sostituzione  delle pene detentive"
 previste dall'art. 59 della legge n. 689 del  1981)  -  consente  che
 operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di
 quelli  sottoposti  a  programma  di  protezione, l'automatismo della
 revoca della pena sostitutiva;
     che a parere del Tribunale rimettente la normativa  impugnata  si
 porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione, in quanto
 l'automatismo della conversione conseguente alla  revoca  della  pena
 sostitutiva  determina  una  irragionevole  disparita', riservando ai
 minorenni ed ai collaboratori sottoposti a programma di protezione lo
 stesso  trattamento  sanzionatorio  previsto,  rispettivamente, per i
 maggiorenni e per la generalita' dei condannati;
     che  di  riflesso  vulnerato   risulterebbe   l'art.   31   della
 Costituzione,  in  dipendenza  della  identita'  di  trattamento  tra
 maggiorenni e minorenni, nonche' l'art. 27, terzo comma, della stessa
 Carta, in quanto l'automatismo della  conversione  vanificherebbe  la
 funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali, comprese le pene
 sostitutive;
     che  nel  giudizio  non  si e' costituita la parte privata ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Considerato  che  questa  Corte,  nel  pronunciarsi  su   questione
 sollevata  dal  medesimo  Tribunale,  ha  dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella  parte
 in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per
 l'applicazione  delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati
 minorenni (v.  sentenza n. 16 del 1998);
     che nella richiamata pronuncia si  e'  fra  l'altro  sottolineato
 come  il  rigido  automatismo  insito  nella  previsione censurata si
 ponesse in contrasto con il principio di protezione della  gioventu',
 con  la  funzione  rieducativa della pena irrogata al minore e con il
 principio di ragionevolezza, considerato che l'assoluta parificazione
 tra adulti e minori e' in se' fattore idoneo a perturbare le esigenze
 di specifica individualizzazione e di  flessibilita'  di  trattamento
 che devono caratterizzare la disciplina minorile;
     che  avendo  tale  declaratoria  di illegittimita' costituzionale
 attinto una previsione espressamente richiamata dalla  norma  oggetto
 della  odierna  impugnativa,  ed  avuto riguardo alla ratio decidendi
 posta  a  fondamento  della  pronuncia,  spetta  al  giudice  a   quo
 verificare se, a seguito della citata sentenza, l'art. 72 della legge
 n.  689  del  1981  sia  tuttora  operante ai fini e nei limiti della
 decisione che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare;
     che pertanto va ordinata la restituzione degli  atti  perche'  il
 rimettente stesso accerti se - con specifico riferimento al peculiare
 caso  sottoposto  al  suo esame - la questione possa ritenersi ancora
 rilevante.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al tribunale per i  minorenni  di
 Cagliari.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0106