N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 febbraio 1999
N. 8 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 febbraio 1999 (della regione siciliana) Impiego pubblico - Ente poste italiane - Trasferimento di dipendenti nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie, a seguito di richiesta di autorizzazione e nulla osta formulata dall'Ente stesso - Prevista conservazione, per detti dipendenti, dell'anzianita' maturata e del trattamento economico goduto, ove piu' favorevole - Mancata osservazione delle procedure statutariamente previste per il trasferimento di personale statale alla regione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonche' di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Incidenza sull'autonomia spettante alla regione siciliana, con particolare riguardo all'autonomia finanziaria. (Decreto 23 giugno 1998, Dir. gen. P.C.M. e Ministero del tesoro). (Statuto regione siciliana, artt. 43, 14, lett. p)e q); 36, 116 e 119).(GU n.15 del 14-4-1999 )
Ricorso della Regione siciliana in persona del Presidente pro-tempore on. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 28 gennaio 1999; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto dirigenziale emanato dal Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 23 giugno 1998, relativo al trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie. F a t t o Con il decreto dirigenziale impugnato e' stato disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, il trasferimento dei sigg.ri Farinella Lucia, Librizzi Venera e Sanfratello Carmelo - tutti dipendenti dell'Ente poste italiane - nei ruoli del personale dell'Ente Parco delle Madonie. Il decreto in questione e' stato, peraltro, emanato senza che su tale trasferimento venisse acquisito il consenso della Regione siciliana, titolare della potesta' di ordinamento degli Enti parco regionali, che sugli stessi esercita il potere di vigilanza e controllo, e sul cui bilancio grava interamente il bilancio dei predetti enti. Ancorche' il predetto decreto si basi su una richiesta di autorizzazione e nulla-osta al trasferimento formulata dall'Ente parco delle Madonie, tuttavia, dalla medesima richiesta dell'Ente - n. 1336 del 10 marzo 1998 - e dagli atti allegati, era rilevabile che le coeve deliberazioni invocate a supporto della richiesta medesima (deliberazione del Presidente con i poteri del comitato esecutivo n. 10 del 6 marzo 1998 e deliberazione del comitato esecutivo dell'ente n. 43 del 10 marzo 1998 di ratifica della citata deliberazione presidenziale), ancorche' asserite esecutive dal presidente, tali non potevano essere, stante che l'art. 9, terzo comma, lett. d) e i) della legge regionale n. 98/1981 - sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995 - sottopongono al controllo preventivo di legittimita' dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le deliberazioni relative alla pianta organica ed alla sua copertura. Ed infatti tali delibere vennero annullate dall'assessorato che, con fonogramma prot. n. 6888 del 6 aprile 1998 comunicava all'ente parco delle Madonie di ritenere illegittime le delibere medesime. Tali delibere, infatti, muovevano dall'erroneo presupposto che le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (dettate, per ragioni di contenimento della spesa regionale, per consentire la mobilita' tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale e con spese di funzionamento a carico della Regione) potessero consentire la mobilita' anche di personale di enti diversi da quelli riguardati dalla norma. Peraltro, la predetta nota dell'Ente parco delle Madonie del 10 marzo 1998 n. 1336, non richiede che il Dipartimento e l'Ente poste dispongano il trasferimento e l'inquadramento del predetto personale presso l'Ente parco, bensi', e soltanto, "il rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dei relativi nulla-osta di competenza di codesto Ente poste e Dipartimento della funzione pubblica". Per completezza dell'esposizione si evidenzia che l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente venne a conoscenza dell'esistenza di tale richiesta formulata al Dipartimento della funzione pubblica dall'Ente parco delle Madonie soltanto allorche' venne a conoscenza dell'esistenza del decreto impugnato (2 dicembre 1998). Quest'ultimo, peraltro, non era stato mai trasmesso all'assessorato che ne ottenne una copia, via fax, dall'Ente parco delle Madonie che in una sua precedente nota ne aveva adombrato l'esistenza. Il decreto in questione, inoltre, intende collocare i predetti soggetti nei ruoli del menzionato Ente parco "conservando l'anzianita' maturata ed il trattamento economico, ove piu' favorevole", dettando anche modalita' operative per il riassorbimento di eventuali differenze economiche godute. Gli enti parco della Regione siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, istituiti a termini della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire la gestione ottimale ed unitaria di quelle aree di vaste dimensioni di rilevante interesse generale per le loro caratteristiche, per la conservazione delle caratteristiche medesime, a fini scientifici, culturali, economico-sociali e dell'educazione e ricreazione. La Regione siciliana, ancorche' abbia demandato all'autonomia di tali enti la propria regolamentazione ed organizzazione, tuttavia mantiene il potere organizzatorio sugli stessi. Infatti, le deliberazioni degli organi dell'ente parco relative a fatti organizzativi, pianificatori e finanziari di rilevante importanza (tra cui, come gia' rilevato, l'organizzazione degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico ed economico del personale ed il relativo reclutamento) sono sottoposti al preventivo riscontro di legittimita' dell'assessore regionale del territorio e dell'ambiente, che, entro trenta giorni dalla ricezione, puo' motivatamente annullarle (art. 9, legge regionale n. 98/1981 sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995). Ed inoltre, la finanza degli enti parco e' derivata dalla finanza regionale, dal momento che le risorse di tali enti derivano dal bilancio della Regione siciliana. Talche' le amministrazioni degli enti in parola costituiscono - con quelle degli altri enti strumentali - insieme all'amministrazione regionale in senso stretto, un'amministrazione unitaria - regionale - che determina la connotazione dell'ente Regione nel suo complesso. Il predetto decreto dirigenziale 23 giugno 1998 del quale la Regione siciliana e venuta a conoscenza solo in fax il 2 dicembre 1998, si rileva lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa e viene censurato chiedendosene l'annullamento, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale. ll transito di personale dall'amministrazione statale alla Regione, a termini dell'art. 43 dello Statuto regionale, deve avvenire previa determinazione di una commissione paritetica, secondo le procedure dettate a garanzia della particolare autonomia della Regione siciliana. La norma in questione e' stata ritenuta operante non soltanto con riferimento al trasferimento di personale insieme a funizioni, ma anche allorquando alla Regione dev'esser trasferito personale dell'apparato statale senza il corrispondente trasferimento di funzioni (Sent. 22 dicembre 1980, n. 180). Ne', in proposito, varrebbe a scriminare la lamentata violazione la circostanza che il personale cui il decreto ha riferimento non viene trasferito all'ente Regione ma all'Ente parco delle Madonie e che trattasi di personale non gia' dello Stato in senso stretto ma di un ente statale. Come sopra evidenziato, gli enti di provenienza e di destinazione fanno parte della struttura allargata rispettivamente degli enti Stato e Regione siciliana. In proposito si richiama la citata sentenza 22 dicembre 1980, n. 180 della Corte: "al di la' della lettera dell'art. 43 dello Statuto siciliano, la procedura di trasferimento che tale norma prescrive dev'essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto, ma anche nell'ipotesi di soppressione e regolarizzazione degli enti pubblici nazionali". Violazione dell'art. 14, dello Statuto della Regione siciliana e in particolare della lett. p) e q) del medesimo. Le potesta' statutarie che la Regione siciliana ha esercitato ed esercita tramite gli enti parco (valorizzazione e difesa del territorio, dei beni naturali, naturalistici e paesistici; gestione del turismo; tutela del patrimonio forestale ed ambientale) sono alla stessa riconosciute dall'art. 14 dello Statuto regionale, insieme all'ordinamento degli enti regionali. Come sopra osservato, gli enti parco regionali costituiscono strumenti per la gestione delle aree territoriali a vocazione scientifica, culturale, economico-sociale' dell'educazione e ricreativa. L'art. 14, lett. p) e q), dello Statuto regionale, inoltre, assegna alla competenza esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e le determinazioni in ordine allo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione. La relativa competenza - che, anche per quanto gia' detto, deve ritenersi estesa a tutto il settore regionale allargato - e' stata gia' esercitata dalla Regione siciliana, anche con riferimento al personale degli enti parco oltre che, in genere, con riferimento ad enti del settore regionale pubblico allargato. La Regione siciliana, infatti, con l'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, modificato con l'art. 8 della legge regionale n. 7/1996, ha gia' disposto in ordine al passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31 marzo 1995 presso gli stessi enti parco o che abbia ivi prestato servizio per almeno 24 mesi ininterrottamente. Inoltre con l'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'attuazione della mobilita' volontaria venne consentita ma soltanto tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione e con spese di funzionamento a carico del bilancio regionale (ivi compresi, ovviamente, gli enti parco). Pertanto il decreto che s'impugna, oltre che a ingerirsi - direttamente - nell'esercizio di potesta' squisitamente regionali, dispone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale che ha voluto limitare - e limitato l'inquadramento presso gli enti parco soltanto al personale ivi in servizio nella prima copertura degli organici, e previsto l'attuazione della mobilita' volontaria esclusivamente tra enti della struttura regionale allargata. Il decreto dirigenziale in oggetto, peraltro, si appalesa ulteriormente lesivo delle competenze esclusive assegnate alla Regione, anche in quanto dispone le modalita' ed i risvolti giuridici ed economia dell'inquadramento. Infatti, l'inquadramento giuridico ed economico determinato dal predetto decreto ("conservando l'anzianita' maturata ed il trattamento economico, ove piu' favorevole") e' in contrasto e travalica il sistema degli inquadramenti tra enti diversi nel sistema dell'ordinamento regionale, in cui una tale conservazione di anzianita' di provenienza non e' prevista in via generale ed e' stata determinata solo con norma di legge regionale in via eccezionale e assolutamente transitoria (cosi' com'e' avvenuto solo per le fattispecie ivi riguardate, dall'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modificazioni). Violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria; violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione. L'art. 36 dello Statuto regionale con le relative norme di attuazione e gli artt. 116 e 119 della Costituzione garantiscono alla Regione siciliana l'autonomia finanziaria. Il trasferimento determinato dal decreto dirigenziale in oggetto puo' determinare un aggravio per il bilancio dell'ente parco e, quindi, del bilancio regionale dal quale quello deriva le risorse. Se, infatti, i posti in organico venissero ricoperti in via ordinaria, il personale assunto verrebbe retribuito con lo stipendio iniziale della qualifica. Ed inoltre, la conservazione dell'anzianita' maturata presso l'ente di provenienza (disposta con il predetto decreto), verrebbe a determinare un'ulteriore aggravio in sede determinazione della posizione stipendiale presso l'ente parco, maggiore e diverso rispetto a quello oggi gravante, in dipendenza del comando, sul bilancio dell'ente e sicuramente maggiore rispetto ad un inquadramento ordinario. Tutto cio' determina la compressione delle risorse alla Regione spettanti ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia finanziaria. Violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in relazione alla violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. In via del tutto subordinata si rileva che, ove in denegata ipotesi si ritenessero ammissibili i trasferimenti in questione nonche' la determinazione di modalita' di inquadramento sui generis disposti con il decreto del Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione della sua evidente e grave incidenza sulle competenze e garanzie regionali, il predetto Dipartimento non avrebbe potuto disporre i predetti trasferimenti e modalita' senza una procedura atta a conseguire il consenso della Regione ricorrente, e cioe', in rispetto di quel principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (sent. n. 351/1991) che in un tal caso richiede una vera e propria "intesa forte" (sent. n. 207/1996). In specie tale principio e' stato del tutto ignorato. Il Dipartimento, non soltanto non ha tenuto conto che la "richiesta" dell'Ente parco era limitata all'ottenimento di una disponibilita' al trasferimento; non soltanto il predetto Dipartimento non ha svolto sul procedimento quel minimo d'istruttoria che avrebbe fatto balzare all'attenzione la circostanza che le deliberazioni dell'Ente parco delle Madonie - coeve alla formulazione della richiesta non potevano considerarsi esecutive per decorso del termine di cui all'art. 9 della legge regionale n. 98/1981 - sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995 -; non solo non ha richiesto l'avviso dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - autorita' di vigilanza e controllo sull'ente - ma neppure, una volta emanato il decreto qui impugnato, si e' preoccupato di mettere la Regione siciliana a conoscenza del decreto stesso. In forza delle considerazioni esposte sono innegabili le violazioni ed illegittimita' costituzionali sopra denunziate ed il pregiudizio causato alla Regione siciliana dalle disposizioni censurate.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale: accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' dell'impugnato decreto dirigenziale 23 giugno 1998, in quanto lesivo delle competenze e della particolare autonomia della Regione siciliana, costituzionalmente garantite; in subordine, dichiarare l'illegittimita' dell'impugnato decreto dirigenziale 23 giugno 1998, in quanto assunto senza previamente acquisire il consenso o l'intesa della Regione ricorrente, nel rispetto del principio di leale collaborazione nello svolgimento dei reciproci rapporti; pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato. Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 15 del 28 gennaio 1999); 2) copia del decreto dirigenziale emanato dal direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 23 giugno 1998, relativo al trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie; 3) copia del frontespizio del fax di trasmissione del decreto impugnato all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; 4) copia della deliberazione del presidente dell'Ente parco delle Madonie n. 10 del 6 marzo 1998; 5) copia della deliberazione del comitato esecutivo dell'Ente parco delle Madonie n. 43 del 10 marzo 1998; 6) copia della richiesta n. 1336 del 10 marzo 1998 dell'Ente parco delle Madonie; 7) copia del fonogramma n. 6888 del 6 aprile 1998 dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di annullamento delle deliberazioni dell'Ente parco citate sub 6 e 7; Palermo, addi' 28 gennaio 1999 Avv. Michele Arcadipane - avv. Paolo Chiapparone 99C0119