N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 febbraio 1999

                                 N. 8
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9
 febbraio 1999 (della regione siciliana)
 Impiego  pubblico - Ente poste italiane - Trasferimento di dipendenti
    nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie,  a  seguito
    di  richiesta  di  autorizzazione e nulla osta formulata dall'Ente
    stesso   -   Prevista   conservazione,   per   detti   dipendenti,
    dell'anzianita'  maturata  e del trattamento economico goduto, ove
    piu'   favorevole   -   Mancata   osservazione   delle   procedure
    statutariamente previste per il trasferimento di personale statale
    alla  regione  -  Lamentata  lesione delle competenze regionali in
    materia di ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti    regionali
    nonche'  di  stato  giuridico ed economico dei propri dipendenti -
    Violazione del principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e
    regioni   -   Incidenza   sull'autonomia  spettante  alla  regione
    siciliana, con particolare riguardo all'autonomia finanziaria.
 (Decreto 23 giugno 1998, Dir. gen. P.C.M. e Ministero del tesoro).
 (Statuto regione siciliana, artt. 43, 14, lett. p)e  q);  36,  116  e
    119).
(GU n.15 del 14-4-1999 )
   Ricorso   della   Regione   siciliana  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore  on.  Angelo  Capodicasa,  rappresentato  e  difeso,  sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
 presente atto,  dall'avv.    Michele  Arcadipane  e  dall'avv.  Paolo
 Chiapparrone,   ed   elettivamente   domiciliato   presso   la   sede
 dell'ufficio della Regione siciliana in Roma,  via  Marghera  n.  36,
 autorizzato   a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della  Giunta
 regionale n. 15 del 28 gennaio 1999;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
 della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  e  difeso  per  legge
 dall'avvocatura  dello  Stato  per  la  risoluzione  del conflitto di
 attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per  effetto
 del   decreto  dirigenziale  emanato  dal  Direttore  generale  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
 pubblica,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica  il  23  giugno  1998,  relativo  al
 trasferimento,  ai  sensi dell'art.   4, comma 2, del d.-l. 12 maggio
 1995, n. 163,  convertito  in  legge  11  luglio  1995,  n.  273,  di
 dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente
 parco delle Madonie.
                               F a t t o
   Con  il  decreto dirigenziale impugnato e' stato disposto, ai sensi
 dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in
 legge 11 luglio 1995, n. 273, il trasferimento dei sigg.ri  Farinella
 Lucia,  Librizzi  Venera  e  Sanfratello  Carmelo  - tutti dipendenti
 dell'Ente poste italiane - nei ruoli del  personale  dell'Ente  Parco
 delle Madonie.
   Il  decreto  in  questione e' stato, peraltro, emanato senza che su
 tale  trasferimento  venisse  acquisito  il  consenso  della  Regione
 siciliana,  titolare  della  potesta' di ordinamento degli Enti parco
 regionali, che  sugli  stessi  esercita  il  potere  di  vigilanza  e
 controllo,  e  sul  cui  bilancio  grava  interamente il bilancio dei
 predetti enti.
   Ancorche'  il  predetto  decreto  si  basi  su  una  richiesta   di
 autorizzazione  e  nulla-osta  al  trasferimento  formulata dall'Ente
 parco delle Madonie, tuttavia, dalla medesima richiesta  dell'Ente  -
 n. 1336 del 10 marzo 1998 - e dagli atti allegati, era rilevabile che
 le  coeve  deliberazioni invocate a supporto della richiesta medesima
 (deliberazione del Presidente con i poteri del comitato esecutivo  n.
 10  del 6 marzo 1998 e deliberazione del comitato esecutivo dell'ente
 n. 43 del 10  marzo  1998  di  ratifica  della  citata  deliberazione
 presidenziale), ancorche' asserite esecutive dal presidente, tali non
 potevano  essere,  stante  che  l'art.  9, terzo comma, lett. d) e i)
 della legge  regionale n. 98/1981 - sostituito  con  l'art.  8  della
 legge  regionale  n. 14/1988 e modificato con l'art.  10 della  legge
 regionale n.  71/1995  -  sottopongono  al  controllo  preventivo  di
 legittimita'    dell'Assessorato    regionale    del   territorio   e
 dell'ambiente le deliberazioni relative alla pianta organica ed  alla
 sua copertura.
   Ed  infatti  tali  delibere vennero annullate dall'assessorato che,
 con fonogramma prot. n. 6888 del 6 aprile  1998  comunicava  all'ente
 parco delle Madonie di ritenere illegittime le delibere medesime.
   Tali  delibere,  infatti, muovevano dall'erroneo presupposto che le
 disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo  1997,  n.  6
 (dettate,  per  ragioni  di  contenimento  della spesa regionale, per
 consentire la mobilita' tra enti, aziende ed  istituti  sottoposti  a
 vigilanza  e  tutela  dell'amministrazione  regionale  e con spese di
 funzionamento  a  carico  della  Regione)  potessero  consentire   la
 mobilita'  anche  di  personale  di enti diversi da quelli riguardati
 dalla norma.
   Peraltro, la predetta nota dell'Ente parco  delle  Madonie  del  10
 marzo  1998  n. 1336, non richiede che il Dipartimento e l'Ente poste
 dispongano il trasferimento e l'inquadramento del predetto  personale
 presso   l'Ente   parco,  bensi',  e  soltanto,  "il  rilascio  delle
 autorizzazioni ministeriali e dei relativi nulla-osta  di  competenza
 di codesto Ente poste e Dipartimento della funzione pubblica".
   Per  completezza  dell'esposizione  si  evidenzia che l'assessorato
 regionale  del  territorio  e  dell'ambiente   venne   a   conoscenza
 dell'esistenza  di  tale  richiesta  formulata  al Dipartimento della
 funzione pubblica dall'Ente parco delle  Madonie  soltanto  allorche'
 venne  a  conoscenza dell'esistenza del decreto impugnato (2 dicembre
 1998).  Quest'ultimo,  peraltro,  non   era   stato   mai   trasmesso
 all'assessorato  che  ne  ottenne una copia, via fax, dall'Ente parco
 delle Madonie che in una  sua  precedente  nota  ne  aveva  adombrato
 l'esistenza.
   Il  decreto  in  questione,  inoltre,  intende collocare i predetti
 soggetti  nei  ruoli   del   menzionato   Ente   parco   "conservando
 l'anzianita'   maturata   ed   il  trattamento  economico,  ove  piu'
 favorevole", dettando anche modalita' operative per il riassorbimento
 di eventuali differenze economiche godute.
   Gli  enti  parco  della  Regione   siciliana   costituiscono   enti
 strumentali della medesima, istituiti a termini della legge regionale
 6  maggio  1981,  n.  98  e successive modifiche ed integrazioni, per
 consentire la gestione ottimale ed unitaria di quelle aree  di  vaste
 dimensioni    di   rilevante   interesse   generale   per   le   loro
 caratteristiche, per la conservazione delle caratteristiche medesime,
 a fini scientifici, culturali, economico-sociali e dell'educazione  e
 ricreazione.
   La  Regione  siciliana,  ancorche' abbia demandato all'autonomia di
 tali enti la propria  regolamentazione  ed  organizzazione,  tuttavia
 mantiene il potere organizzatorio sugli stessi.
   Infatti,  le  deliberazioni degli organi dell'ente parco relative a
 fatti  organizzativi,  pianificatori  e   finanziari   di   rilevante
 importanza  (tra  cui,  come  gia'  rilevato,  l'organizzazione degli
 uffici, la pianta organica,  lo  stato  giuridico  ed  economico  del
 personale  ed il relativo reclutamento) sono sottoposti al preventivo
 riscontro di legittimita' dell'assessore regionale del  territorio  e
 dell'ambiente,   che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  puo'
 motivatamente  annullarle  (art.    9,  legge  regionale  n.  98/1981
 sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato
 con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995).
   Ed  inoltre,  la finanza degli enti parco e' derivata dalla finanza
 regionale, dal momento che le  risorse  di  tali  enti  derivano  dal
 bilancio della Regione siciliana.
   Talche' le amministrazioni degli enti in parola costituiscono - con
 quelle  degli  altri  enti  strumentali - insieme all'amministrazione
 regionale in senso stretto, un'amministrazione unitaria - regionale -
 che determina la connotazione dell'ente Regione nel suo complesso.
   Il  predetto  decreto  dirigenziale  23  giugno  1998  del quale la
 Regione siciliana e venuta a conoscenza solo in  fax  il  2  dicembre
 1998,  si  rileva lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e
 della  autonomia  finanziaria  della   stessa   e   viene   censurato
 chiedendosene l'annullamento, per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale.
   ll transito di personale dall'amministrazione statale alla Regione,
 a  termini dell'art. 43 dello Statuto regionale, deve avvenire previa
 determinazione di una commissione paritetica,  secondo  le  procedure
 dettate   a   garanzia  della  particolare  autonomia  della  Regione
 siciliana.
   La norma in questione e' stata ritenuta operante non  soltanto  con
 riferimento  al  trasferimento  di  personale insieme a funizioni, ma
 anche  allorquando  alla  Regione  dev'esser   trasferito   personale
 dell'apparato   statale  senza  il  corrispondente  trasferimento  di
 funzioni (Sent.  22 dicembre 1980, n. 180).
   Ne', in proposito, varrebbe a scriminare la lamentata violazione la
 circostanza che il personale cui il decreto ha riferimento non  viene
 trasferito  all'ente  Regione  ma  all'Ente parco delle Madonie e che
 trattasi di personale non gia' dello Stato in senso stretto ma di  un
 ente  statale.  Come  sopra evidenziato, gli enti di provenienza e di
 destinazione fanno parte della  struttura  allargata  rispettivamente
 degli  enti  Stato  e  Regione siciliana. In proposito si richiama la
 citata sentenza 22 dicembre 1980, n. 180  della  Corte:  "al  di  la'
 della  lettera  dell'art. 43 dello Statuto siciliano, la procedura di
 trasferimento che tale norma prescrive dev'essere osservata non  solo
 per  quanto  riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato
 in  senso  stretto,  ma  anche   nell'ipotesi   di   soppressione   e
 regolarizzazione degli enti pubblici nazionali".
   Violazione dell'art. 14, dello Statuto della Regione siciliana e in
 particolare della lett. p) e q) del medesimo.
   Le  potesta'  statutarie  che la Regione siciliana ha esercitato ed
 esercita  tramite  gli  enti  parco  (valorizzazione  e  difesa   del
 territorio,  dei  beni naturali, naturalistici e paesistici; gestione
 del turismo; tutela del patrimonio forestale ed ambientale) sono alla
 stessa riconosciute dall'art. 14  dello  Statuto  regionale,  insieme
 all'ordinamento degli enti regionali.
   Come  sopra  osservato,  gli  enti  parco  regionali  costituiscono
 strumenti  per  la  gestione  delle  aree  territoriali  a  vocazione
 scientifica,    culturale,   economico-sociale'   dell'educazione   e
 ricreativa.
   L'art. 14, lett. p) e q), dello Statuto regionale, inoltre, assegna
 alla competenza esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici  e
 degli  enti  regionali  e  le  determinazioni  in  ordine  allo stato
 giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione.
   La relativa competenza - che, anche per  quanto  gia'  detto,  deve
 ritenersi  estesa  a  tutto il settore regionale allargato - e' stata
 gia' esercitata dalla Regione siciliana,  anche  con  riferimento  al
 personale  degli  enti parco oltre che, in genere, con riferimento ad
 enti del settore regionale pubblico allargato.
   La Regione siciliana, infatti, con l'art. 7 della  legge  regionale
 30 ottobre 1995, n. 76, modificato con l'art. 8 della legge regionale
 n.  7/1996,  ha  gia' disposto in ordine al passaggio nei ruoli degli
 enti   parco   regionali   di   personale   proveniente   da    altre
 amministrazioni,  in  servizio alla data del 31 marzo 1995 presso gli
 stessi enti parco o che abbia ivi prestato  servizio  per  almeno  24
 mesi ininterrottamente.
   Inoltre  con  l'art.  31  della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
 l'attuazione della mobilita' volontaria venne consentita ma  soltanto
 tra  enti,  aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della
 Regione e con spese di funzionamento a carico del bilancio  regionale
 (ivi compresi, ovviamente, gli enti parco).
   Pertanto  il  decreto  che  s'impugna,  oltre  che  a  ingerirsi  -
 direttamente - nell'esercizio di  potesta'  squisitamente  regionali,
 dispone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale che
 ha voluto limitare - e limitato l'inquadramento presso gli enti parco
 soltanto  al  personale  ivi  in servizio nella prima copertura degli
 organici,  e  previsto  l'attuazione   della   mobilita'   volontaria
 esclusivamente tra enti della struttura regionale allargata.
   Il   decreto   dirigenziale   in  oggetto,  peraltro,  si  appalesa
 ulteriormente  lesivo  delle  competenze  esclusive  assegnate   alla
 Regione, anche in quanto dispone le modalita' ed i risvolti giuridici
 ed economia dell'inquadramento.
   Infatti,  l'inquadramento  giuridico  ed  economico determinato dal
 predetto  decreto   ("conservando   l'anzianita'   maturata   ed   il
 trattamento  economico,  ove  piu'  favorevole")  e'  in  contrasto e
 travalica il sistema degli inquadramenti tra enti diversi nel sistema
 dell'ordinamento  regionale,  in  cui  una  tale   conservazione   di
 anzianita' di provenienza non e' prevista in via generale ed e' stata
 determinata  solo  con  norma di legge regionale in via eccezionale e
 assolutamente  transitoria  (cosi'  com'e'  avvenuto  solo   per   le
 fattispecie  ivi  riguardate,  dall'art.   7 della legge regionale 30
 ottobre 1995, n. 76 e successive modificazioni).
   Violazione dell'art. 36 dello Statuto  della  Regione  siciliana  e
 delle   correlate   norme   di  attuazione  in  materia  finanziaria;
 violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione.
   L'art.  36  dello  Statuto  regionale  con  le  relative  norme  di
 attuazione e gli artt. 116 e 119 della Costituzione garantiscono alla
 Regione siciliana l'autonomia finanziaria.
   Il  trasferimento  determinato  dal decreto dirigenziale in oggetto
 puo' determinare un aggravio  per  il  bilancio  dell'ente  parco  e,
 quindi, del bilancio regionale dal quale quello deriva le risorse.
   Se,  infatti,  i  posti  in  organico  venissero  ricoperti  in via
 ordinaria, il personale assunto verrebbe retribuito con lo  stipendio
 iniziale della qualifica.
   Ed inoltre, la conservazione dell'anzianita' maturata presso l'ente
 di  provenienza  (disposta  con  il  predetto  decreto),  verrebbe  a
 determinare  un'ulteriore  aggravio  in  sede  determinazione   della
 posizione   stipendiale  presso  l'ente  parco,  maggiore  e  diverso
 rispetto a quello oggi  gravante,  in  dipendenza  del  comando,  sul
 bilancio   dell'ente   e   sicuramente   maggiore   rispetto   ad  un
 inquadramento ordinario.
   Tutto cio' determina la compressione  delle  risorse  alla  Regione
 spettanti  ai  sensi  dell'art.  36  dello  Statuto  e delle norme di
 attuazione in materia finanziaria.
   Violazione,  sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di
 cui alle norme  costituzionali  indicate,  anche  in  relazione  alla
 violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
   In via del tutto subordinata si rileva che, ove in denegata ipotesi
 si  ritenessero  ammissibili  i trasferimenti in questione nonche' la
 determinazione di modalita' di inquadramento sui generis disposti con
 il   decreto   del   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   in
 considerazione  della sua evidente e grave incidenza sulle competenze
 e garanzie regionali, il predetto  Dipartimento  non  avrebbe  potuto
 disporre  i  predetti  trasferimenti  e modalita' senza una procedura
 atta a conseguire il consenso della Regione ricorrente, e  cioe',  in
 rispetto  di  quel  principio  di  leale  collaborazione  tra Stato e
 Regione (sent. n. 351/1991) che in un tal caso richiede  una  vera  e
 propria "intesa forte" (sent.  n. 207/1996).
   In   specie   tale  principio  e'  stato  del  tutto  ignorato.  Il
 Dipartimento, non soltanto non ha tenuto  conto  che  la  "richiesta"
 dell'Ente parco era limitata all'ottenimento di una disponibilita' al
 trasferimento;  non  soltanto  il predetto Dipartimento non ha svolto
 sul procedimento quel minimo d'istruttoria che avrebbe fatto  balzare
 all'attenzione  la  circostanza  che le deliberazioni dell'Ente parco
 delle Madonie - coeve alla formulazione della richiesta non  potevano
 considerarsi  esecutive  per  decorso  del  termine di cui all'art. 9
 della legge regionale n. 98/1981 -  sostituito  con  l'art.  8  della
 legge  regionale  n.  14/1988  e modificato con l'art. 10 della legge
 regionale  n.  71/1995  -;  non  solo  non  ha   richiesto   l'avviso
 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - autorita'
 di vigilanza e controllo sull'ente - ma neppure, una volta emanato il
 decreto  qui  impugnato,  si  e'  preoccupato  di  mettere la Regione
 siciliana a conoscenza del decreto stesso.
   In forza delle considerazioni esposte sono innegabili le violazioni
 ed illegittimita' costituzionali sopra denunziate ed  il  pregiudizio
 causato alla Regione siciliana dalle disposizioni censurate.
                               P. Q. M.
   Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:
     accogliere  il  presente  ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'
 dell'impugnato decreto dirigenziale 23 giugno 1998, in quanto  lesivo
 delle   competenze   e  della  particolare  autonomia  della  Regione
 siciliana, costituzionalmente garantite;
     in subordine, dichiarare l'illegittimita' dell'impugnato  decreto
 dirigenziale  23  giugno  1998,  in  quanto assunto senza previamente
 acquisire il  consenso  o  l'intesa  della  Regione  ricorrente,  nel
 rispetto  del principio di leale collaborazione nello svolgimento dei
 reciproci rapporti;
     pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato.
   Si depositano con il presente atto:
     1)  autorizzazione  a  ricorrere  (deliberazione   della   giunta
 regionale n. 15 del 28 gennaio 1999);
     2)  copia del decreto dirigenziale emanato dal direttore generale
 della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
 funzione  pubblica  -  di  concerto  con il Ministero del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica il 23 giugno 1998, relativo
 al trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12  maggio
 1995,  n.  163,  convertito  in  legge  11  luglio  1995,  n. 273, di
 dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente
 parco delle Madonie;
     3)  copia  del  frontespizio  del fax di trasmissione del decreto
 impugnato all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
     4) copia della deliberazione del presidente dell'Ente parco delle
 Madonie n. 10 del 6 marzo 1998;
     5) copia della deliberazione  del  comitato  esecutivo  dell'Ente
 parco delle Madonie n. 43 del 10 marzo 1998;
     6)  copia  della  richiesta  n.  1336 del 10 marzo 1998 dell'Ente
 parco delle Madonie;
     7)  copia  del   fonogramma   n.   6888   del   6   aprile   1998
 dell'assessorato   regionale   del  territorio  e  dell'ambiente,  di
 annullamento delle deliberazioni dell'Ente parco citate sub 6 e 7;
       Palermo, addi' 28 gennaio 1999
            Avv. Michele Arcadipane - avv. Paolo Chiapparone
 99C0119