N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1998
N. 80 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Tartaglia Fausto contro il comune di Milano Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dell'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento su uno o piu' alloggi o immobili, ovunque ubicati, produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione parziale di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 402/1997. (Legge regione Lombardia, 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 2, primo comma, lett. d); n. 91, e 22, primo comma, lett. e)). (Cost., artt. 3, 117 e 118).(GU n.9 del 3-3-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3549/1996 proposto dal sig. Fausto Tartaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giambitto e dalla dott. proc. Giovanna Favini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Podgora, 12; Contro il comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Franco Garbin ed Elena Ferrandini, elettivamente domiciliata in Milano, via della Guastalla, 8, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento 18 giugno 1996 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sito in Milano, via Appennini, 47; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998, il presidente Vacirca; Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 1. - Col provvedimento impugnato del 18 giugno 1996 l'Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'assegnazione di un alloggio sito in Milano, via Appennini, 47, per effetto della perdita del requisito per l'assegnazione previsto dall'art. 2, primo comma, lett. d), della legge reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, il quale dispone che possa concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica "chi non sia titolare del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su uno o piu' alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi localita', che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente ''Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni'', di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione e' determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformita' ai coefficienti di cui al successivo secondo comma". 2. - Con ordinanza n. 43/1996 del 29 novembre 1996, emessa in sede di trattazione della domanda cautelare, la Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' della legge regionale, nonche' dell'art. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione. 3. - Con ordinanza n. 402 dell'11 dicembre 1997 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, per carenza di motivazione sulla rilevanza della deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, che innova parzialmente la disciplina dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei casi nei quali l'assegnazione puo' costituire oggetto di annullamento o di revoca. 4.1. - Riesaminata la questione alla luce di tale deliberazione, la Sezione ritiene di doverla riproporre limitatamente alla legge regionale, la quale estromette dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi localita' del territorio nazionale esterna all'ambito territoriale a cui si riferisce il bando, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative. La norma risulta di dubbia costituzionalita' sotto vari profili. 4.2. - In riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. appare non manifestamente infondato il dubbio sulla conformita' della legge regionale rispetto ai criteri generali fissati dallo Stato. La deliberazione Cipe del 13 marzo 1995 (in Gazzetta Ufficiale 27 maggio, n. 122), adottata ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, prende in considerazione, infatti, soltanto la "mancanza di titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare" (art. 3.1., lett. c) e non su qualunque alloggio, dovunque si trovi, o su qualunque immobile. 4.3.1. - In riferimento all'art. 3 Cost., appare di dubbia legittimita' costituzionale la norma regionale, in quanto, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura e alla provenienza del reddito. In base a tale principio e' stato giudicato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 43, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore "a carico" non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso da quello imposto per l'ipotesi di redditi provenienti solo da pensione (Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 8). 4.3.2. - Se, poi, si ritenesse giustificato attribuire un'autonoma rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, apparirebbe di dubbia legittimita' costituzionale la norma regionale in esame, in quanto essa prende in considerazione soltanto i diritti reali su immobili e non altre componenti del patrimonio, come, ad esempio, depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, ecc., mentre la citata deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, ai fini del limite di reddito, equipara tutte le fonti di reddito, ad eccezione del lavoro dipendente, per cui prevede un abbattimento del 40% richiamando l'art. 21, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978, sostituito dall'art. 2, d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9. 4.3.3. - Infine la legge regionale appare di dubbia costituzionalita', in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui continua a rinviare, per l'ammontare del reddito da immobili ritenuto sufficiente ad assicurare un'adeguata sistemazione abitativa, alla legge statale sull'equo canone, sostanzialmente superata dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359). Poiche' per la decisione del ricorso non puo' prescindersi dalla pronuncia sulla questione di legittimita' della norma regionale su cui si fonda il provvedimento impugnato, occorre nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 188 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e dell'art. 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91; Sospende il giudizio; Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1998. Il presidente, estensore: Vacirca 99C0127