N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1998
N. 87 Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles nel procedimento civile vertente tra Savinelli Valeria e Ente poste italiane Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, cosi' come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparita' di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della liberta' dell'iniziativa economica privata. (D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.9 del 3-3-1999 )
IL PRETORE Nella causa di lavoro r.g. 14239 promossa da Savinelli Valeria rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito; Rilevato che il ricorrente, assunto con contratto a termine dall'Ente Poste italiane, chiede l'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'asserita illegittimita' dell'apposizione del termine; Rilevato che all'accoglimento della domanda osta il dettato dell'art. 9 comma 21 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge n. 608 del 1996, per il quale "le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane... non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ogni contratto"; Ritenuto che la predetta disposizione appare collidere con l'art. 3 Cost., laddove crea un irrazionale privilegio per un singolo datore di lavoro, il quale beneficia di un regime di flessibilita' ignoto nella disciplina ordinaria cui e' soggetta la generalita' degli imprenditori anche del settore; Ritenuto che nessun valido elemento differenziante puo' individuarsi a favore dell'Ente Poste italiane, tale da giustificare siffatto trattamento di favore; Ritenuto che la norma denunziata si traduce altresi' in una lesione al principio di libera concorrenza che presidia l'attivita' economica privata (art. 41 Cost.), turbandosi senza ragioni l'equilibrio del mercato mediante la creazione di una posizione singolare privilegiata; Ritenuto che su tale valutazione non incide quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' Europee 7 maggio 1998, ric. Viscido e altri, in caso identico al presente; infatti la Corte Europea ha escluso che la disciplina qui censurata possa rientrare nella nozione di "aiuto" statale vietato dall'art. 92 n. 1 del Trattato CEE; ma tale profilo e' indipendente dal vizio di costituzionalita' dianzi rilevato con riferimento all'art. 41 Cost.; Ritenuto inoltre che l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il diverso profilo della disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti dell'Ente Poste italiane, assoggettati alla speciale disciplina restrittiva in esame, e tutti gli altri lavoratori, che possono invece fruire delle garanzie della legge 230/62;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 608/96, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nei termini di cui alla motivazione; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cles, addi' 30 novembre 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 99C0134