N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1998
N. 93 Ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Errico Posquale Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessita', a pena di nullita', della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.9 del 3-3-1999 )
IL PRETORE Preso atto delle eccezioni preliminari dell'avv. Mario Taddeucci Sassolini, difensore dell'imputato Errico Pasquale, in relazione al reato di cui all'art. 5-6, legge 283/62, la prima tesa ad ottenere la dichiarazione di nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e conseguentemente ex art. 185 c.p.p. del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto stesso, la seconda, in via subordinata, tesa a sollevare la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sentito il parere contrario del p.m. O s s e r v a I. - Il difensore dell'imputato eccepisce la nullita' della richiesta di emissione di decreto penale in quanto non preceduta da invito a rendere interrogatorio davanti al p.m., come previsto dall'art. 2 della legge 234/1997, dovendosi ad avviso dello stesso difensore applicarsi detta disposizione in via estensiva anche alla citata ipotesi, al pari di quelle di richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. e di decreto di citazione a giudizio ex art. 555 c.p.p.. Detta interpretazione sarebbe giustificata in primo luogo da motivi di opportunita' e ragionevolezza dovendosi ritenere contrario alla ratio della legge 234 citata, che ha esteso l'esercizio del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminare, il mancato riconoscimento del diritto di essere interrogato dal p.m. a chi dovesse risultare destinatario di un decreto penale di condanna. In secondo luogo detta interpretazione si imporrebbe in virtu' di una lettura sistematica degli artt. 464, 456, 429 e 416 c.p.p., quest'ultimo cosi' come modificato dalla legge 234, in quanto l'art. 464 c.p.p. nel disciplinare il giudizio di opposizione a decreto penale di condanna rinvia alle norme relative al giudizio immediato; il decreto che dispone tale giudizio e' poi disciplinato dall'art. 456 che rinvia a sua volta alla disposizione dell'art. 429, il quale non sanzionerebbe con la nullita' l'omissione dell'invito a rendere interrogatorio ex art. 375 c.p.p. solo in quanto tale sanzione sarebbe gia' prevista dall'art. 416 c.p.p. che riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, che e' prodromica al decreto che dispone il giudizio immediato. Non si ritiene di condividere tale interpretazione offerta dal difensore in merito all'applicazione estensiva dell'art. 2 della legge 234/1997 alla richiesta di decreto penale di condanna di cui all'art. 459 c.p.p. e di conseguenza al decreto penale e al decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione ad esso ex artt. 429 - 565 c.p.p. Non convincono le ragioni di lettura sistematica delle norme. Se da una parte e' vero che l'omesso invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. riguarda la fase delle indagini preliminari, cioe' la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, cosi' come sostenuto dalla difesa e condiviso da questo giudice, giacche' la modifica legislativa si riferisce ad alcuni dei momenti previsti dall'art. 405 c.p.p., dall'altra non puo' invocarsi la disciplina prevista per una fase successiva alla richiesta di decreto penale, cioe' quella dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato (artt. 456-429), per giustificare la nullita' della richiesta di decreto ex art. 459 c.p.p., poiche' detta richiesta non rientra affatto tra i modi di esercizio dell'azione penale contemplati dall'art. 416 c.p.p.. tramite richiesta di rinvio a giudizio. Infine, non puo' accogliersi alcuna altra interpretazione della norma, secondo criteri di ragionevolezza, i quali attengono al momento della scelta discrezionale del legislatore. II. - Sulla seconda eccezione, quella di illegittimita' costituzionale, posta in via subordinata dal difensore, devesi esprimere innanzitutto una valutazione di rilevanza nel presente giudizio. In punto di fatto va premesso che la richiesta di decreto penale di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art 459 c.p.p. fu inoltrata il 13 ottobre 1997, dunque dopo l'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234. Inoltre nella fase antecedente alla richiesta suddetta non risulta che l'imputato opponente a d.p. sia mai stato invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m ai sensi dell'art. 375 c.p.p.. Sicuramente la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. come prospettata dal difensore, nella parte in cui non prevede a pena di nullita' tale invito, al pari dell'art. 416 e 555 c.p.p. come modificati dall'art. 2 della legge 234/1997 per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di decreto di citazione a giudizio pretorile, comporterebbe la nullita' della richiesta di decreto penale e conseguentemente di tutti gli atti successivi (decreto penale e decreto che dispone il giudizio). L'eventuale nullita' si porrebbe sicuramente come pregiudiziale al giudizio di merito. In conclusione la questione posta appare rilevante. Secondo questo giudicante la questione non appare neppure manifestamente infondata. Secondo il difensore, l'indagato (e non l'imputato), successivamente destinatario di una richiesta di decreto penale di condanna, sarebbe privato del diritto di rendere interrogatorio nella fase delle indagini preliminari a differenza dell'indagato successivamente citato a giudizio, subendo pertanto il primo, rispetto a quest'ultimo, una compressione del proprio diritto di difesa. Effettivamente tale disparita' di trattamento, ad avviso anche di questo giudicante, non trova alcuna ragionevole giustificazione alla luce del diritto positivo. A nulla vale, come sostenuto diversamente dal p.m., il rilievo che il contraddittorio sarebbe comunque assicurato seppure differito ad un momento successivo e per espressa volonta' dell'imputato a seguito della sua opposizione a decreto penale di condanna. La questione della diversita' di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non in fase di giudizio, perche' e' proprio in tale momento che la legge 234 cit. ha voluto introdurre questa maggiore garanzia a favore dell'indagato. Nella fase delle indagini non vi e' differenza tra la persona indagata che sara' destinataria di un decreto di citazione a giudizio ed una persona indagata che sara' destinataria di una richiesta di decreto penale di condanna. Entrambe le posizioni sono meritevoli degli stessi diritti di difesa. Anzi, condividendo il difensore istante, si puo' affermare che a maggior ragione, meritevole di tali diritti e' il destinatario di un decreto penale, cioe' colui che senza contraddittorio subira' un provvedimento di condanna, rispetto al destinatario di una vocatio in jus che ancora dovra' subire un giudizio, nel quale avra' ancora una volta la possibilita' di esercitare i propri diritti di difesa. La mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realta' in una vera e propria disparita' di trattamento di situazioni assolutamente identiche e quindi in una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
P.Q.M. Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 134, 137 Cost. Accoglie l'eccezione del difensore dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata e rimette la questione di illegittimita' costituzione degli artt. legge 16 luglio 1997 n. 234 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullita' dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p. Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Firenze, addi' 21 dicembre 1998 Il pretore: Chiarantini 99C0140