N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1998

                                 N. 96
  Ordinanza emessa il 13 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Napoli
 nel procedimento penale a carico di Contini Edoardo ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Partecipazione  a  distanza  di
    detenuto sottoposto alle misure di cui all'art.  41bis,  legge  n.
    354/1975  - Conseguente preclusione della presenza del detenuto in
    aula - Lesione del diritto di difesa - Disparita'  di  trattamento
    tra imputati.
 (Legge 7 gennaio 1998, n. 11, art. 1 e seguenti).
 Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.9 del 3-3-1999 )
                           LA CORTE DI APPELLO
   Ha emessa la seguente ordinanza;
   La  Corte,  in ordine alla questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dall'avv.  Polito  Biondi,  difensore  di  Galletto  Luigi,
 rispetto  all'art.  34  c.p.p.  nella  parte  in  cui,  in violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, consente al giudice del  dibattimento
 -  ipotesi concretamente verificatasi nei confronti del Galletto - di
 applicare anche nel corso del dibattimento stesso, misure   cautelari
 contro imputati sottoposti a giudizio (art. 279 c.p.p.).
   Rileva  la fattispecie oggetto dell'eccezione e' ipotesi diversa da
 quella previste  dall'art.  34  c.p.p.  e  dalle  varie  sentenze  di
 incostituzionalita'  ad esse relative, giacche' a differenza del GIP,
 il giudice del dibattimento e' giudice del merito e, in quanto  tale,
 sulla  base di indizi che in linea generale giustifichino l'emissione
 di un provvedimento cautelare perche'  oggettivamente  denotano    un
 allarme  sociale  che  comporta  la  necessita'  di  salvaguardia  di
 esigenze di  sicurezza  della  collettivita',  puo'  adottare  misure
 cautelari,  salva  diversa  e  piu'  approfondita valutazione di tali
 indizi ad istruttoria dibattimentale  esaurita,  e  percio'  all'atto
 della decisione.
   Ritenuto  pertanto che l'eccezione di incostituzionalita' sollevata
 e' manifestamente infondata, in relazione  all'art.  3  della  Cost.,
 ritenuta,  invece, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della
 questione di illegittimita' costituzionale  relativa  alla  legge  n.
 11/1998 riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento
 tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art.
 41-bis ord. pen. perche' in contrasto con gli articoli 3 e 24 secondo
 comma  Cost.;  ritenuto  di  sollevare  d'ufficio  la predetta ultima
 questione di Costituzionalita', anche perche' questa  stessa  sezione
 si  e' gia' pronunciata piu' di una volta in tali sensi in precedenti
 giudizi.
   Considerato, infatti, che il collegamento in video conferenza,  pur
 riprendendo    ad    esigenze   apprezzabili   di   sicurezza   della
 collettivita', comprime sensibilmente il  costituzionale  diritto  di
 difesa,   perche',   non   essendo   consentita  la  presenza  fisica
 dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il  rapporto
 immediato  fra  difensore  ed assistito, che e' indispensabile per un
 pieno ed efficace esercizio del diritto della difesa.
   Rilevato altresi' che tale limitazione non puo' ritenersi superata
  dalla  possibilita'  consentita  dalla   stessa   legge   11/98   di
 colloquiare   con  l'imputato  avvalendosi  dei  sistemi  tecnologici
 presenti, perche', onde garantire la riservatezza  dei  colloqui,  si
 impone   al   difensore   di   allontanarsi   dall'aula  per  parlare
 segretamente  con  il  proprio  assistito,  con  la  conseguente  sua
 rinuncia  al  seguire  lo  svolgimento  costante  e  tempestivo   del
 dibattimento.
   Ritenuto   che   ulteriore   contraddittorieta'   e  disparita'  di
 trattamento e' ravvisabile nel fatto che  relativamente  alla  stesso
 imputato,  sottoposto  al  regime  dell'art.  41 bis citato, il detto
 collegamento  in  video  conferenza  e'  previsto  solo  per   alcune
 specifiche  imputazioni,  essendone  consentita la traduzione in aula
 per altri reati di cui sia accusato.
   Ritenuto che nella condizione di sospettata incostituzionalita'  si
 trovano  allo  stato  gli  imputati Contini Edoardo e Basti Patrizio,
 collegati in videoconferenza  con  l'aula  dibattimentale  di  questa
 Corte da rispettivi istituti di custodia;
   Poiche'  l'intima connessione delle plurime imputazioni ascritte ai
 diversi imputati rende inopportuna la separazione dei giudizi, stante
 la necessita' di valutare i fatti e i relativi elementi probatori  in
 maniera unitaria, complessiva e contestuale;
                               P. Q. M.
   Dichiara     manifestamente     infondata     la    questione    di
 incostituzionalita' sollevata dall'avv. Polito Biondi,  difensore  di
 Galletto Luigi;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e segg., legge n. 11/1998, per contrasto
 con agli artt. 3 e 24 Cost., e dispone  il  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  con  conseguente sospensione del giudizio, ai
 sensi dell'art. 23, commi 2, 3 e 4, della legge n. 87/1953;
   Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia
 notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai  Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
                         Il presidente: Di Nola
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