N. 47 ORDINANZA 22 - 25 febbraio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Unificazione delle categorie degli avvocati e dei procuratori legali - Ius superveniens: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 4, 5 e 6, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406).(GU n.9 del 3-3-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di Brescia ha sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514 del 1998), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406; che il giudice a quo facendo proprie le eccezioni contenute nella memoria presentata dalla parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse contenute, che differenzia le due figure professionali, apparirebbe illogica ed irrazionale ed impedirebbe, di fatto, all'imputato di avvalersi di un professionista di sua fiducia. Considerato che successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale (che, peraltro, era gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), e' entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo di procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie di precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0172