N. 47 ORDINANZA 22 - 25 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato  e procuratore - Unificazione delle categorie degli avvocati
 e dei procuratori legali - Ius superveniens: legge 24 febbraio  1997,
 n.  27  -  Esigenza  di  nuova  valutazione  circa la rilevanza della
 questione da parte del giudice rimettente - Restituzione  degli  atti
 al giudice a quo.
 
 (R.D.-L.  27  novembre  1933,  n. 1578, artt. 4, 5 e 6, convertito in
 legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge  24  luglio
 1985, n. 406).
 
(GU n.9 del 3-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del
 regio  d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni
 di avvocato e procuratore) convertito in legge 22  gennaio  1934,  n.
 36,  come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con
 ordinanza emessa il  9  gennaio  1996  dal  pretore  di  Brescia  nel
 procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n.  514
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 gennaio 1999 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale,  il  pretore  di
 Brescia  ha  sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514
 del 1998), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  5
 e  6  del  regio  d.-l.  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
 professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall'art.   4
 della legge 24 luglio 1985, n. 406;
     che il giudice a quo facendo proprie le eccezioni contenute nella
 memoria  presentata  dalla  parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto
 che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto  con  l'art.
 3  della  Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse
 contenute, che differenzia le due figure  professionali,  apparirebbe
 illogica  ed  irrazionale  ed  impedirebbe, di fatto, all'imputato di
 avvalersi di un professionista di sua fiducia.
   Considerato  che  successivamente alla proposizione della questione
 di  legittimita'  costituzionale  (che,  peraltro,  era  gia'   stata
 dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), e' entrata in
 vigore  la  legge  24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo di
 procuratori legali e norme in materia di esercizio della  professione
 forense),  che,  nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei
 procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie  di
 precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate;
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice a  quo  per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  della
 questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0172