N. 48 ORDINANZA 22 - 25 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Assicurazione  -  Liquidazione  coatta  dell'impresa assicuratrice -
 Opponibilita' delle pronunce giurisdizionali  relative  -  Criteri  -
 Erroneita'  dell'interpretazione  della  norma  come  prospettata dal
 giudice a  quo  -  Esigenza  di  prosecuzione  del  giudizio  per  il
 risarcimento   dei   danni,   nonostante  la  messa  in  liquidazione
 dell'impresa assicuratrice, in deroga al generale divieto  di  azioni
 individuali  nei  confronti  delle  imprese  in  liquidazione  coatta
 amministrativa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.9 del 3-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,    prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 25, secondo
 comma,  della  legge  24  dicembre  1969,   n.   990   (Assicurazione
 obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
 circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  10  aprile  1998 dal pretore di Trani, sezione
 distaccata di Andria, nel procedimento civile vertente  tra  Riunione
 Adriatica  di  Sicurta' s.p.a. e Cellammare Matteo ed altro, iscritta
 al n. 452 del registro ordinanze 1998  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica,  n. 26, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di costituzione della Riunione Adriatica di Sicurta'
 s.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 gennaio 1999 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che il pretore di Trani, con ordinanza emessa il 10 aprile
 1998, ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
 della Costituzione, dell'art.  25,  secondo  comma,  della  legge  24
 dicembre    1969,    n.   990   (Assicurazione   obbligatoria   della
 responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
 motore   e   dei   natanti),   "nella   parte  in  cui  non  consente
 l'opponibilita' all'impresa  designata  della  sentenza  di  condanna
 della societa' assicuratrice contumace, quando il processo di merito,
 in  mancanza  delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai
 sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c. e della volontaria  costituzione
 del  commissario  liquidatore,  sia  proseguito  nei  confronti della
 impresa assicuratrice in bonis e non nei confronti di quella messa in
 liquidazione coatta";
     che la norma denunciata - secondo la quale, se  il  provvedimento
 di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice interviene in corso
 di   giudizio  "e  questo  prosegua  nei  confronti  dell'impresa  in
 liquidazione coatta, le pronunce relative sono  opponibili,  entro  i
 limiti   di   risarcibilita'  fissati  dall'art.  21,  ultimo  comma,
 all'impresa designata a condizione che la pendenza  del  giudizio  le
 sia  stata  comunicata  da  chi abbia interesse con atto notificato a
 mezzo di ufficiale giudiziario" - andrebbe  interpretata,  ad  avviso
 del  giudice  a  quo  nel  senso  che la sentenza di condanna sarebbe
 opponibile all'impresa  designata  solo  in  quanto  il  processo,  a
 seguito  di  interruzione  e  successiva riassunzione, o di spontanea
 costituzione in giudizio del commissario liquidatore, sia  proseguito
 nei confronti dell'impresa in liquidazione in persona del commissario
 liquidatore;
     che,  pertanto,  nel caso in cui l'evento interruttivo, stante la
 contumacia  dell'impresa  assicuratrice,  non  emerga   nelle   forme
 tassativamente previste dall'art. 300 cod. proc. civ. e d'altro canto
 il  commissario  liquidatore  non  si  costituisca  spontaneamente in
 giudizio, il processo proseguirebbe tra le parti  originarie,  e  non
 nei   confronti   dell'impresa   in   liquidazione,  con  conseguente
 inopponibilita' della sentenza all'impresa designata;
     che la norma,  cosi'  interpretata,  violerebbe  l'art.  3  della
 Costituzione  per  l'irragionevole  disparita'  di trattamento che si
 determinerebbe tra l'ipotesi considerata, di contumacia  dell'impresa
 assicuratrice,  e  quella  in  cui  l'impresa  si  sia  costituita in
 giudizio prima della messa in stato di liquidazione coatta ed il  suo
 procuratore dichiari l'evento interruttivo;
     che   risulterebbe   altresi'  leso  il  diritto  di  difesa  del
 danneggiato,   garantito   dall'art.   24   Cost.,    in    relazione
 all'impossibilita'  per  costui  di  esercitare l'azione risarcitoria
 anche nei confronti dell'impresa designata;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di   infondatezza   della
 questione;
     che,  ad  avviso  della  difesa erariale, l'interpretazione della
 norma prospettata dal giudice a quo  sarebbe  errata,  in  quanto  la
 sentenza   di  condanna  dovrebbe  ritenersi  opponibile  all'impresa
 designata tanto nel caso in cui sia stata emessa  nei  confronti  del
 commissario  liquidatore, quanto nel caso in cui sia stata emessa nei
 confronti dell'impresa assicuratrice;
     che la Riunione  Adriatica  di  Sicurta'  s.p.a.,  opponente  nel
 giudizio a quo ha depositato fuori termine atto di costituzione.
   Considerato  che  la ratio dell'art. 25, secondo comma, della legge
 24 dicembre 1969, n. 990, e' quella di consentire la prosecuzione del
 giudizio per il risarcimento dei danni derivanti  dalla  circolazione
 dei   veicoli,  nonostante  la  messa  in  liquidazione  dell'impresa
 assicuratrice ed in deroga  quindi  al  generale  divieto  di  azioni
 individuali  nei  confronti  delle  imprese  in  liquidazione  coatta
 amministrativa;
     che  l'opponibilita'  della   sentenza   all'impresa   designata,
 successore  a  titolo particolare dell'impresa posta in liquidazione,
 e' soggetta all'unica condizione che la pendenza del giudizio le  sia
 stata   comunicata   con   atto   notificato  a  mezzo  di  ufficiale
 giudiziario;
     che deve ritenersi a tal fine irrilevante la circostanza  che  il
 processo  prosegua  tra  le  parti  originarie  -  non essendo emerso
 l'evento interruttivo nelle forme tassativamente  previste  dall'art.
 300  cod.  proc.  civ.  e  non  avendo  ritenuto  il  liquidatore  di
 costituirsi in giudizio spontaneamente -  ovvero  nei  confronti  del
 liquidatore,  a  seguito di interruzione o costituzione spontanea, in
 quanto l'opponibilita' della sentenza di condanna resta condizionata,
 nell'uno come  nell'altro  caso,  al  solo  adempimento  della  litis
 denuntiatio (v., da ultimo, Cass. 23 giugno 1997, n. 5574);
     che la formulazione ipotetica della norma ("... e questo prosegua
 nei  confronti  dell'impresa  in  liquidazione coatta") si giustifica
 dunque non gia' con riferimento all'eventualita' che il processo  non
 venga  interrotto  -  eventualita' del tutto irrilevante in relazione
 alla finalita' della norma - ma  in  considerazione  piuttosto  della
 possibilita' che il processo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga
 alla  fase  della  decisione  (come  nel  caso  in  cui,  ad esempio,
 l'impresa designata provveda al risarcimento del danno, anche in  via
 di  transazione,  come  previsto  dall'art.  29, secondo comma, della
 legge n. 990 del 1969);
     che la questione,  essendo  fondata  su  un  erroneo  presupposto
 interpretativo, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge  24  dicembre
 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
 derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 pretore  di  Trani,  sezione  distaccata  di  Andria, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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