N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1999

                                N. 127
  Ordinanza emessa il 19  gennaio  1999  dal  pretore  di  Trento  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  provincia  autonoma di Bolzano e
 amministrazione delle Finanze ed altre
 Riscossione delle imposte - Riscossione  di  entrate  (nella  specie,
    indennita'   di  occupazione,  non  avente  natura  tributaria)  -
    Impossibilita' di proporre opposizione  all'esecuzione,  ai  sensi
    degli  artt.  da 615 a 618 cod. proc. civ. e, conseguentemente, di
    contestare  la  sussistenza  del  credito   e   di   ottenere   un
    provvedimento   cautelare  di  sospensiva,  in  virtu'  di  rinvio
    normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione  delle  imposte
    sul  reddito  - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del
    diritto di azione e di difesa.
 (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 7).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.11 del 17-3-1999 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva che precede:
                             O s s e r v a
   La provincia autonoma di Bolzano propone opposizione all'esecuzione
 ai sensi dell'art. 615 comma 2, c.p.c. avverso l'esecuzione  promossa
 dal  Concessionario  riscossione  Tributi  per  la riscossione di una
 cartella  esattoriale  relativa  al  pagamento   di   indennita'   di
 occupazione di un immobile goduto dalla Provincia stessa e dichiarato
 di proprieta dello Stato con sentenza della Corte di Cassazione, S.U.
 Civili,  n.  12209/1991.  L'assunto della provincia di Bolzano e' che
 tale credito non potrebbe  essere  messo  in  esecuzione  secondo  la
 normativa  di  cui  all'art.  7 d.lgs n. 237 del 1997 (che prevede la
 riscossione dei crediti derivanti da canoni o  utilizzazione,  con  o
 senza  titolo,  dei  beni  del  patrimonio  o del demanio dello Stato
 secondo le modalita' previste dall'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988
 n. 43, a cui rinvia),  in  quanto  non  avrebbe  il  requisito  della
 certezza  che, nel caso di indennita' di occupazione, potrebbe essere
 dato  solo nel caso in cui il credito fosse quantificato con sentenza
 di accertamento passata  in  giudicato,  come  indicato  anche  nella
 circolare  del  Ministero delle Finanze dell'11 agosto 1998 n. 202/E.
 Nel caso di specie per contro la determinazione del  credito  sarebbe
 avvenuta  in via unilaterale da parte dell'amministrazione statale, e
 pertanto la procedura azionata con l'iscrizione a ruolo del  credito,
 nonche' gli atti conseguenti, sarebbero illegittimi.
   La  normativa  vigente  esclude la proponibilita' delle opposizioni
 all'esecuzione in materia di esecuzione esattoriale, in base all'art.
 54 d.P.R. n. 602/1973, normativa che  deve  intendersi  integralmente
 richiamata dall'art. 67 del d.P.R. n. 43/1988, a cui rinvia l'art.  7
 dalla  predetta  norma  di  rinvio,  e  pertanto  sotto  tale profilo
 l'opposizione sarebbe inammissibile, con conseguente rigetto altresi'
 dell'istanza di  sospensione  dell'esecuzione.  L'opponente  peraltro
 assume  l'incostituzionalita'  della  norma  di  rinvio  (art.  7 del
 d.legs. 9 luglio  1997  n.  237)  nella  parte  in  cui,  consentendo
 l'applicazione  anche  per  la  riscossione  di entrate di natura non
 tributaria, quale quella  di  cui  trattasi,  dell'intera  disciplina
 prevista  dal  d.P.R.  n.  602/1973,  non consente la proposizione di
 opposizione all'esecuzione, con evidente  disparita'  di  trattamento
 con  tutte  le  situazioni  soggettive in cui il credito azionato e',
 appunto, di natura non tributaria.
   Nel merito questo pretore ritiene che  la  predetta  eccezione  sia
 rilevante e non manifestamente infondata.
   Sotto  il  profilo della rilevanza, essa si evidenzia nel fatto che
 l'applicazione delle  norme  sopra  richiamate  imporrebbe  a  questo
 giudice  di dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione qui
 introdotta, e a rigettare conseguentemente l'istanza di  sospensione,
 mentre la caducazione della norma che prevede l'applicazione anche in
 un   caso   come   quello   di  specie  del  divieto  di  opposizione
 all'esecuzione previsto dall'art. 54 d.P.R. n. 602/1973 consentirebbe
 di introdurre il  giudizio  di  opposizione,  portando  innanzi  alla
 cognizione  del  giudice  ordinario  il sindacato sulla sussistenza o
 meno del credito posto  in  esecuzione,  consentendogli  altresi'  di
 esercitare il potere cautelare di sospensiva.
   Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza, si osserva che la Corte
 costituzionale si e' gia' espressa in piu'  di  una  circostanza  nel
 senso  di ritenere incostituzionali per violazione degli artt. 3 e 24
 della Costituzione quella  normativa  che  consentiva  l'applicazione
 dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 nel caso di crediti di natura non
 tributaria  (vedi  sent. n. 318 del 13 luglio 1995 e sent. n. 239 del
 18 luglio 1997), ritenendo che l'applicazione dell'art. 54 d.P.R.  n.
 602/1973, che prevede un particolare regime per le entrate di  natura
 tributaria,  risulti  discriminatoria  in relazione all'esercizio del
 diritto di difesa per le entrate che tale natura non hanno.
   Orbene non vi e' dubbio che nel caso di  specie  il  credito  fatto
 valere  sia  di  natura  non  tributaria,  atteso  che   si tratta di
 indennita' di occupazione, e pertanto non si ravvisa ragione per  cui
 il    soggetto    debitore    non   possa   contestare   il   diritto
 dell'amministrazione a procedere ad esecuzione forzata,  diversamente
 da  quanto  avviene  per  situazioni  soggettive  del tutto analoghe.
 Inoltre  la  preclusione  si  manifesta  ancor  piu'  gravosa,   come
 osservato  nella  giurisprudenza  sopra  richiamata, in quanto per le
 entrate di natura non tributaria non e'  previsto  alcun  sistema  di
 graduazione  nella  riscossione  di  iscrizioni  a  ruolo contestate,
 diversamente che per le entrate di natura tributaria.
   Infine si osserva  che  nel  caso  di  specie  tale  disparita'  di
 trattamento assume un profilo pregnante se si considera che non vi e'
 alcuna   previsione  di  legge  che  indichi  in  modo  automatico  e
 predeterminato  le  modalita'  di  liquidazione  dell'indennita'   di
 occupazione di un bene demaniale, con la conseguenza che il potere di
 agire  in  executivis  con  la  sola iscrizione a ruolo di un credito
 determinato autoritativamente, senza  possibilita'  di  contestazione
 alcuna,  priva  il  cittadino  (nonche' l'ente pubblico diverso dallo
 Stato come nel caso di  specie),  di  qualsivoglia  forma  di  tutela
 nonostante   si   trovi  in  una  situazione  di  diritto  soggettivo
 meritevole di tutela piena.
   Si osserva che la questione di  legittimita'  costituzionale  della
 norma  che  rinvia  all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973, concerne in egual
 misura il primo come il secondo  comma  del  predetto  articolo,  nel
 senso  che  la  tutela  giurisdizionale  piena deve consentire sia la
 contestazione  della  sussistenza  del  credito  davanti  al  giudice
 ordinario,  sia  l'esercizio  del  potere  cautelare di sospensiva da
 parte del giudice dell'esecuzione, davanti al quale  deve  introdursi
 la causa di opposizione.
   Il  presente  procedimento pertanto deve rimanere sospeso in attesa
 della pronuncia della Corte costituzionale sulla  legittimita'  della
 norma di rinvio.
   Quanto  all'istanza  di  sospensione,  si osserva che anche la fase
 cautelare relativa all'istanza di  sospensione  dell'esecuzione  deve
 rimanere  sospesa,  atteso  che  per  un  verso  la concessione della
 sospensione porrebbe in essere un provvedimento  totalmente  abnorme,
 come  ritenuto in occasioni analoghe dalla giurisprudenza della Corte
 di Cassazione, in quanto non previsto dalla legge oggi in vigore. Per
 altro verso l'esercizio del potere cautelare, sia in  senso  positivo
 con  la  concessione della sospensione, che in senso negativo, con il
 rigetto della stessa, esaurendo tale  fase,  farebbe  venir  meno  la
 rilevanza dell'eccezione di costituzionalita' quanto all'applicazione
 del  primo  comma  dell'art.    54 d.P.R. n. 602. Pertanto allo stato
 nulla viene pronunciato su tale istanza.
                                P. Q. M.
   Ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  l'eccezione  di
 costituzionalita' dell'art. 7 del d.Lgs 237/1997, nella parte in cui,
 rinviando  all'art.  67  del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che a sua
 volta richiama l'art. 11 del d.P.R. n.  602/1973  e  dunque  l'intera
 normativa  in  vigore  per  la  riscossione  delle  imposte  dirette,
 impedisce al  debitore,  nel  caso  in  cui  contesti  l'esistenza  o
 l'entita' del credito, di proporre opposizione all'esecuzione davanti
 all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  e  di  ottenere  da  questa la
 sospensione dell'esecuzione, in relazione agli artt. 3  e  24  Cost.,
 ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  per
 la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
     Trento, addi' 19 gennaio 1999
                         Il pretore: Mantovani
 99C0209