N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1999
N. 127 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1999 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra provincia autonoma di Bolzano e amministrazione delle Finanze ed altre Riscossione delle imposte - Riscossione di entrate (nella specie, indennita' di occupazione, non avente natura tributaria) - Impossibilita' di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ. e, conseguentemente, di contestare la sussistenza del credito e di ottenere un provvedimento cautelare di sospensiva, in virtu' di rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa. (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 7). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 17-3-1999 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede: O s s e r v a La provincia autonoma di Bolzano propone opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2, c.p.c. avverso l'esecuzione promossa dal Concessionario riscossione Tributi per la riscossione di una cartella esattoriale relativa al pagamento di indennita' di occupazione di un immobile goduto dalla Provincia stessa e dichiarato di proprieta dello Stato con sentenza della Corte di Cassazione, S.U. Civili, n. 12209/1991. L'assunto della provincia di Bolzano e' che tale credito non potrebbe essere messo in esecuzione secondo la normativa di cui all'art. 7 d.lgs n. 237 del 1997 (che prevede la riscossione dei crediti derivanti da canoni o utilizzazione, con o senza titolo, dei beni del patrimonio o del demanio dello Stato secondo le modalita' previste dall'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, a cui rinvia), in quanto non avrebbe il requisito della certezza che, nel caso di indennita' di occupazione, potrebbe essere dato solo nel caso in cui il credito fosse quantificato con sentenza di accertamento passata in giudicato, come indicato anche nella circolare del Ministero delle Finanze dell'11 agosto 1998 n. 202/E. Nel caso di specie per contro la determinazione del credito sarebbe avvenuta in via unilaterale da parte dell'amministrazione statale, e pertanto la procedura azionata con l'iscrizione a ruolo del credito, nonche' gli atti conseguenti, sarebbero illegittimi. La normativa vigente esclude la proponibilita' delle opposizioni all'esecuzione in materia di esecuzione esattoriale, in base all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973, normativa che deve intendersi integralmente richiamata dall'art. 67 del d.P.R. n. 43/1988, a cui rinvia l'art. 7 dalla predetta norma di rinvio, e pertanto sotto tale profilo l'opposizione sarebbe inammissibile, con conseguente rigetto altresi' dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. L'opponente peraltro assume l'incostituzionalita' della norma di rinvio (art. 7 del d.legs. 9 luglio 1997 n. 237) nella parte in cui, consentendo l'applicazione anche per la riscossione di entrate di natura non tributaria, quale quella di cui trattasi, dell'intera disciplina prevista dal d.P.R. n. 602/1973, non consente la proposizione di opposizione all'esecuzione, con evidente disparita' di trattamento con tutte le situazioni soggettive in cui il credito azionato e', appunto, di natura non tributaria. Nel merito questo pretore ritiene che la predetta eccezione sia rilevante e non manifestamente infondata. Sotto il profilo della rilevanza, essa si evidenzia nel fatto che l'applicazione delle norme sopra richiamate imporrebbe a questo giudice di dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione qui introdotta, e a rigettare conseguentemente l'istanza di sospensione, mentre la caducazione della norma che prevede l'applicazione anche in un caso come quello di specie del divieto di opposizione all'esecuzione previsto dall'art. 54 d.P.R. n. 602/1973 consentirebbe di introdurre il giudizio di opposizione, portando innanzi alla cognizione del giudice ordinario il sindacato sulla sussistenza o meno del credito posto in esecuzione, consentendogli altresi' di esercitare il potere cautelare di sospensiva. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che la Corte costituzionale si e' gia' espressa in piu' di una circostanza nel senso di ritenere incostituzionali per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione quella normativa che consentiva l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 nel caso di crediti di natura non tributaria (vedi sent. n. 318 del 13 luglio 1995 e sent. n. 239 del 18 luglio 1997), ritenendo che l'applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 602/1973, che prevede un particolare regime per le entrate di natura tributaria, risulti discriminatoria in relazione all'esercizio del diritto di difesa per le entrate che tale natura non hanno. Orbene non vi e' dubbio che nel caso di specie il credito fatto valere sia di natura non tributaria, atteso che si tratta di indennita' di occupazione, e pertanto non si ravvisa ragione per cui il soggetto debitore non possa contestare il diritto dell'amministrazione a procedere ad esecuzione forzata, diversamente da quanto avviene per situazioni soggettive del tutto analoghe. Inoltre la preclusione si manifesta ancor piu' gravosa, come osservato nella giurisprudenza sopra richiamata, in quanto per le entrate di natura non tributaria non e' previsto alcun sistema di graduazione nella riscossione di iscrizioni a ruolo contestate, diversamente che per le entrate di natura tributaria. Infine si osserva che nel caso di specie tale disparita' di trattamento assume un profilo pregnante se si considera che non vi e' alcuna previsione di legge che indichi in modo automatico e predeterminato le modalita' di liquidazione dell'indennita' di occupazione di un bene demaniale, con la conseguenza che il potere di agire in executivis con la sola iscrizione a ruolo di un credito determinato autoritativamente, senza possibilita' di contestazione alcuna, priva il cittadino (nonche' l'ente pubblico diverso dallo Stato come nel caso di specie), di qualsivoglia forma di tutela nonostante si trovi in una situazione di diritto soggettivo meritevole di tutela piena. Si osserva che la questione di legittimita' costituzionale della norma che rinvia all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973, concerne in egual misura il primo come il secondo comma del predetto articolo, nel senso che la tutela giurisdizionale piena deve consentire sia la contestazione della sussistenza del credito davanti al giudice ordinario, sia l'esercizio del potere cautelare di sospensiva da parte del giudice dell'esecuzione, davanti al quale deve introdursi la causa di opposizione. Il presente procedimento pertanto deve rimanere sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimita' della norma di rinvio. Quanto all'istanza di sospensione, si osserva che anche la fase cautelare relativa all'istanza di sospensione dell'esecuzione deve rimanere sospesa, atteso che per un verso la concessione della sospensione porrebbe in essere un provvedimento totalmente abnorme, come ritenuto in occasioni analoghe dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto non previsto dalla legge oggi in vigore. Per altro verso l'esercizio del potere cautelare, sia in senso positivo con la concessione della sospensione, che in senso negativo, con il rigetto della stessa, esaurendo tale fase, farebbe venir meno la rilevanza dell'eccezione di costituzionalita' quanto all'applicazione del primo comma dell'art. 54 d.P.R. n. 602. Pertanto allo stato nulla viene pronunciato su tale istanza.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 7 del d.Lgs 237/1997, nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che a sua volta richiama l'art. 11 del d.P.R. n. 602/1973 e dunque l'intera normativa in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore, nel caso in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito, di proporre opposizione all'esecuzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e di ottenere da questa la sospensione dell'esecuzione, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Trento, addi' 19 gennaio 1999 Il pretore: Mantovani 99C0209