N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1998- 23 febbraio 1999

                                N. 133
  Ordinanza  emessa  il   4   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 23 febbraio 1999) dal giudice dell'esecuzione della
 pretura  di  Padova  nel  procedimento di esecuzione nei confronti di
 Sartori Gisberto
 Riscossione delle imposte -  Soppressione  dei  servizi  autonomi  di
    cassa  -  Attribuzione al Concessionario della riscossione tributi
    della  competenza  in  ordine  alla  riscossione  coattiva   delle
    sanzioni  penali  pecuniarie e delle spese di giustizia e non solo
    al materiale pagamento delle stesse - Lamentato eccesso di delega.
 (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 7, comma 1).
 (Cost., art. 76, in relazione alla legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
    art. 3, comma 138).
(GU n.11 del 17-3-1999 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede, rileva;
   1.  -  La  pretura  di  Rapallo  -  ufficio  del Campione penale ha
 promosso procedura di pignoramento presso il terzo Casa di reclusione
 di Padova nei confronti del debitore Sartori Gisberto per il recupero
 della somma di L. 77.850 a titolo di spese  processuali,  oltre  alle
 spese della presente procedura.
   All'udienza  il  terzo  rendeva dichiarazione positiva risultando a
 favore del debitore somme derivanti da mercede per oltre L. 651.000.
   Il creditore procedente, pertanto,  chiedeva  l'assegnazione  delle
 somme fino a concorrenza del credito.
    2.   -   E'   pregiudiziale   all'accoglimento   dell'istanza   di
 assegnazione (e, anzi, allo stesso esame dell'istanza) dell'opponente
 la verifica della persistenza  della  legittimazione  processuale  in
 capo ai creditori procedenti.
   La  materia,  infatti,  e' stata oggetto di intervento da parte del
 legislatore con la normativa introdotta con il decreto legislativo  9
 luglio  1997, n. 237 che ha disciplinato, tra l'altro, la riscossione
 delle sanzioni penali pecuniarie,  attribuendone,  sia  per  il  mero
 pagamento, sia per la fase della riscossione coattiva (da effettuarsi
 secondo  le forme e le modalita' previste dal d.P.R. n. 43/1988 e dal
 d.P.R.  n.  602/1973),  la  competenza  a  procedere   in   capo   al
 Concessionario  del  servizio riscossioni tributi con eliminazione di
 ogni attribuzione all'ufficio  del  registro  e  di  ogni  competenza
 esecutiva autonoma alle cancellerie degli uffici giudiziari.
   Si  pone,  peraltro, la questione della legittimita' costituzionale
 del nuovo sistema introdotto con il decreto legislativo  n.  237/1997
 avuto  riguardo, in particolare, alle disposizioni della legge delega
 di cui all'art. 3, comma 138, legge n. 662/1996.
   3. - Appare opportuno, preliminarmente, individuare e delimitare la
 normativa rilevante per l'esame delle questioni. In particolare:
     art.  3,  comma  138, legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il
 1997).
   La norma ha conferito delega al Governo per l'adozione  di  decreti
 legislativi  finalizzati  ad  eliminare  i  c.d.  servizi autonomi di
 cassa, ossia i servizi (od uffici) il cui organo  competente  gestiva
 la  contabilita'  di  somme  spettanti  all'erario, ricevendo, per un
 verso, le somme versate "dal contribuente" all'ufficio finanziario e,
 per altro verso, effettuando, con queste stesse entrate,  particolari
 pagamenti. All'erario veniva riversato solo il saldo netto apparente.
   La  norma,  poi,  indica  i  criteri  e i principi direttivi cui il
 Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega, ossia:
     a)  "razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle  imposte
 indirette  e  delle  altre  entrate  affidando ai concessionari della
 riscossione, ... gli adempimenti svolti in  materia  dai  servizi  di
 cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla
 procedura di funzionamento del conto fiscale ...";
     b)  "apportare  le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a
 carico  dei  contribuenti,  dei  concessionari  ...  e  degli  uffici
 finanziari  dalla  vigente  normativa".  Decreto legislativo 9 luglio
 1997, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997).
   Il decreto da'  attuazione  alla  delega.  In  particolare  per  la
 fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni:
     art. 1: stabilisce che i servizi autonomi di cassa sono soppressi
 a far data dal 1 gennaio 1998 e i relativi adempimenti gia' svolti da
 detti  uffici  -  in  materia  di  riscossione,  contabilizzazione  e
 versamento delle entrate nonche' di  pagamento  -  sono  disciplinati
 dalle successive disposizioni.
   Resta  soppresso, pertanto, anche il "servizio" svolto dagli Uffici
 del Registro per il pagamento e  riscossione  delle  pene  pecuniarie
 nonche' delle somme prenotate a debito;
     art.  2,  lett.  g):  contempla  espressamente  tra  le "entrate"
 sottoposte agli effetti  del  decreto  "le  sanzioni  inflitte  dalle
 autorita'  giudiziarie",  le  quali,  peraltro,  vengono  associate a
 quelle irrogate dalle autorita' amministrative.
   La disposizione, quindi, ribadisce esplicitamente la sottoposizione
 delle pene pecuniarie al decreto legislativo n. 237;
     art. 4: individua come soggetto incaricato in via  esclusiva  per
 la riscossione (salvo le competenze degli istituti di credito e delle
 Poste) il concessionario del servizio riscossione tributi.
   Resta conseguentemente esclusa ogni residua competenza in capo alle
 cancellerie degli uffici giudiziari;
     art.  7:  disciplina  il  procedimento  e  le  modalita'  per  la
 riscossione coattiva delle entrate sottoposte al decreto  legislativo
 n. 237.  In particolare:
      a) il primo comma stabilisce che per "la riscossione coattiva di
 tutte  le  entrate  di  cui  all'art.  2", ad eccezione dei canoni di
 abbonamento  Rai  TV  e  accessori,  "si  applicano  le  disposizioni
 contenute nell'art. 67" del d.P.R. n. 43/1988.
   In  altri  termini, l'esecuzione coatta forzata essere avviata solo
 nelle  forme  di  cui  al  particolare  procedimento  di  riscossione
 regolato dal d.P.R. n. 602/1973 e solamente a cura del S.R.T.;
      b)  il terzo comma, recependo la regolamentazione gia' esistente
 (quantomeno per  la  riscossione  delle  sanzioni  del  codice  della
 strada),  prevede  per  le  sole sanzioni amministrative (ex legge n.
 689/1981)  che  il  ruolo  e'  formato  dall'amministrazione  o  ente
 competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
   Anche  in  questo caso, peraltro, l'attivita' dell'ente si ferma ad
 atti meramente preliminari rispetto alla procedura di riscossione, la
 quale resta integralmente in capo al S.R.T.  (che  dovra'  provvedere
 alla  notificazione  dell'avviso di mora - equipollente al precetto -
 alla spedizione della cartella e alla successiva eventuale  attivita'
 espropriativa);
      c)  il  comma  2,  infine,  stabilisce  che  "per  la ricossione
 coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di  cui
 al comma primo continuano ad applicarsi le vigenti diposizioni".
   In realta' il comma primo parla di "entrate" e non di "enti".
   Ora,  volendo  escludere  che il legislatore nella redazione finale
 del provvedimento delegato abbia  semplicemente  saltato,  nel  primo
 comma,  la materiale scrittura di alcune parole (come, ad esempio, un
 esplicito riferimento alle entrate gestite da enti  non  strettamente
 finanziari  e,  in  particolare,  dagli  uffici  giudiziari), si deve
 ritenere che abbia utilizzato  una  sineddoche  (||),  volendo  cosi'
 indicare il soggetto mediante l'oggetto.
   Per  completezza,  si  deve  osservare  che,  dalla  lettura  della
 relazione al decreto legislativo, sembra emergere la volonta' di  una
 piu'   articolata   regolamentazione  della  materia:  secondo  detta
 relazione, infatti, facendo salve "le  disposizioni  vigenti  per  le
 entrate  gestite  da  altri  enti"  si  consente,  tra  l'altro,  "la
 continuita'  nell'attivita'  di  coazione  svolta  dalle  cancellerie
 giudiziarie  per  il  recupero delle spese di giustizia prenotate sui
 campioni penali, civili e fallimentari" secondo le norme del r.d.  n.
 639/1910.
   Si puo' dubitare, peraltro, della effettiva esistenza di una simile
 eventualita'  atteso  che  l'ipotesi considerata pare rientrare nella
 previsione di cui all'art. 2, lett. l), trattandosi di  somme  che  -
 quantomeno  per  le  spese giudiziali penali - venivano materialmente
 pagate, al pari delle pene pecuniarie, all'ufficio del registro.
   Il comma 2, pertanto, deve essere inteso con riferimento a tutte le
 entrate non indicate, neppure per relationem, dall'art. 2 del decreto
 legislativo, ossia a  tutte  quelle  che  erano  e  sono  gestite  da
 soggetti diversi da quelli soppressi.
   4.  - L'esame della normativa introdotta con il decreto legislativo
 n. 237/1997 conduce a ritenere, pertanto, che  la  riscossione  delle
 pene  pecuniarie  (e delle spese di giustizia) sia ormai rimessa alla
 competenza esclusiva del Concessionario della riscossione tributi con
 perdita di ogni legittimazione  processuale  da  parte  degli  uffici
 giudiziari.
   Tale  conclusione  e'  ulteriormente  avvalorata  sia dal contenuto
 della relazione al decreto legislativo, sia dalle  circolari  emanate
 dal  Ministero  di  grazia  e giustizia e dal Ministero delle finanze
 (atti amministrativi non vincolanti in sede giudiziaria ma ugualmente
 utili a fini interpretativi  della  normativa)  con  cui  sono  state
 indicate  (in  termini  peraltro  contraddittori  e, a volte - ad es.
 prospettando una qualche reviviscenza  dell'ufficio  del  registro  -
 evidentemente   privi   di   riscontro  giuridico)  alcune  modalita'
 operative per realizzare il nuovo "sistema di riscossione delle  pene
 pecuniarie  e  delle  spese  processuali" ormai passato al S.R.T. (si
 veda, nell'ordine, la circolare ministeriale G.  G. n.  154/1997  del
 23  dicembre  1997;  la  circolare  24  dicembre  1997  n.  327/E del
 Ministero delle finanze (in Gazzetta Ufficiale n.  3  del  5  gennaio
 1998); la circolare ministeriale G.
  G.  n.  7/1998  del  23  gennaio  1998;  la  nota  n. 14190/1998 del
 Ministero  delle  finanze   del   6   febbraio   1998   che   auspica
 l'introduzione, a posteriori, di una disciplina transitoria);
   5.  -  Tutto  cio'  premesso,  si  deve ritenere non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
 comma  1,  decreto legislativo n. 237/1997 nella parte in cui prevede
 che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie  e
 non  il  solo  materiale pagamento avvenga a mezzo del concessionario
 della riscossione tributi.
   Giova premettere che questo giudicante ritiene  che  legittimamente
 possa  essere  conferita  ad  un  soggetto  terzo all'amministrazione
 giudiziaria anche la riscossione delle pene pecuniarie. Le ragioni  -
 anche  di  garanzia  per  il  condannato  -  che  sono  a  fondamento
 dell'intervento e del controllo diretto  dell'esecuzione  forzata  da
 parte   degli   uffici   giudiziari   possono  essere  opportunamente
 contemperate, infatti, con le  esigenze  di  una  piu'  efficiente  e
 razionale  gestione  delle  finanze e delle modalita' di acquisizione
 anche per queste entrate.
   Nel caso di specie, peraltro, sussiste un eccesso di delega e  cio'
 emerge per due ordini di considerazioni:
     5.1)   la   legge  delega  -  come  su  osservato  -  prevede  la
 "razionalizzazione del sistema di riscossione... delle altre  entrate
 affidando  ai  concessionari della riscossione gli adempimenti svolti
 dai servizi di cassa ...".
   L'attribuzione  al  S.R.T.  della  riscossione  anche  delle   pene
 pecuniarie   costituisce,   quindi,   una   mera   conseguenza  della
 soppressione delle attribuzioni gia' dell'ufficio del registro.
   Giova osservare, tuttavia, che l'ufficio  del  registro  non  aveva
 alcuna   competenza   per  la  riscossione  coattiva  delle  sanzioni
 pecuniarie poiche' le sue attribuzioni erano limitate al  concreto  e
 materiale   pagamento   delle   somme   sia   che   questo  avvenisse
 volontariamente, sia che fosse la conseguenza ultima della  procedura
 esecutiva  avviata  dall'ufficio  giudiziario,  il quale provvedeva a
 trasmettere gli importi raccolti.
   La potesta' esecutiva e di riscossione  delle  pene  pecuniarie  (e
 delle  spese di giustizia penali), infatti, appartiene al cancelliere
 a cui e' attribuita ai sensi del r.d. n. 2701 del  23  dicembre  1865
 (v. in particolare gli artt. 205,  206, 207).
   E'  evidente,  quindi,  che  al  S.R.T.  sono  state attribuite, in
 realta', funzioni assai piu' incisive e rilevanti di quelle che erano
 riconosciute all'ufficio del registro avendo cumulato su di se' anche
 le potesta' dei cancellieri.
   Il conferimento di queste competenze, pertanto, non puo' discendere
 dalla mera soppressione dei servizi di cassa  e  non  puo'  ritenersi
 compreso nel criterio di cui al punto a);
     5.2)  Il  punto  b)  del comma 138 della legge finanziaria per il
 1997 attribuisce al Governo, invero, anche la potesta' di  "apportare
 le  conseguenti  modifiche  agli  adempimenti  posti  a carico... dei
 concessionari...  e degli uffici finanziari ...".
   Si  puo' fondatamente dubitare, peraltro, che tale previsione debba
 intendersi in senso cosi' lato da ricomprendere anche l'attivita'  di
 riscossione  delle  sanzioni  penali  e  delle  spese  di  giustizia.
 Infatti:
     a) sul piano strettamente letterale con la locuzione "conseguenti
 modifiche"  si  possono  ricomprendere  tutte  le  variazioni   della
 normativa  o  delle  materie  coinvolte che siano necessarie, utili o
 anche solo opportune  ma  che,  in  ogni  caso,  coinvolgano  aspetti
 meramente  accessori,  collaterali  o, comunque, strumentali rispetto
 all'obbiettivo designato;
     b) le conseguenze derivanti dall'attribuzione  della  materia  al
 S.R.T.,   invece,   appaiono   decisamente  rilevanti.  Solo  in  via
 esemplificativa si possono individuare i seguenti punti:
      il concessionario, una volta riscosse  le  somme,  e'  tenuto  a
 comunicare   alla   cancelleria  l'avvenuta  riscossione  delle  pene
 pecuniarie  (o,  comunque,  l'eventuale   sopravvenienza   di   causa
 estintiva)  affinche'  si possa procedere alla compilazione dei fogli
 complementari;
      il  concessionario,   su   richiesta   della   Magistratura   di
 Sorveglianza, dovra' rilasciare il certificato di pagate spese a fini
 di riabilitazione;
      il  concessionario  -  soggetto  privato  - dovra' richiedere al
 Procuratore della Repubblica la conversione della pena  pecuniaria  e
 l'applicazione delle cause di estinzione della pena;
      il  concessionario dovra' eseguire i provvedimenti di cumulo del
 P.M.;
      sul piano normativo, poi, deve ritenersi implicitamente abrogato
 l'art. 460, comma 3, c.p.p. dove prevede che copia del decreto penale
 e' notificato "con il precetto" poiche' quest'ultimo resta sostituito
 dall'avviso di mora che spetta al concessionario.
   In tali termini, pertanto, verrebbe realizzata  una  modifica  che,
 per   il   settore  considerato,  ha  la  portata  di  una  autentica
 rivoluzione con  la  creazione,  ex  nihilo,  di  un  nuovo  soggetto
 istituzionale  - di natura privata - quale abituale interlocutore per
 gli organi giurisdizionali.
   Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, pertanto,
 va individuato nell'art. 76 della Costituzione.
   6. - La questione esaminata, infine,  e'  rilevante  poiche'  resta
 investito,   nel   presente   giudizio,  un  presupposto  processuale
 dell'azione.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
 comma 1, decreto legislativo n. 237/1997 e,  comunque,  dello  stesso
 nella  parte  in  cui prevede che l'intera riscossione coattiva delle
 sanzioni penali pecuniarie e delle spese di giustizia e non  il  solo
 materiale  pagamento  delle stesse avvenga a mezzo del concessionario
 della riscossione tributi.
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  la  comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica, nonche' la sua notifica al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri.
     Padova, addi' 4 marzo 1998
                   Il pretore g.e.: Fuochi Tinarelli
 99C0215