N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1999
N. 135 Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Olivieri Roberto e prefetto di Padova ed altro Circolazione stradale - Violazioni comportanti l'obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria proposta solo avverso l'ordinanza di sospensione della patente e non anche avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione - Ritenuta inammissibilita' - Estensione di tale opposizione anche alla sola sanzione accessoria, cosi' come stabilito nell'analoga ipotesi della sospensione della carta di circolazione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza. (Nuovo codice della strada, art. 218, comma 5, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 17-3-1999 )
IL PRETORE Rilevato che si procede a seguito di ricorso ex artt. 22 e ss. legge n. 689/1981 e 205 cds, proposto dal sig. Oliviero Roberto avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida per un periodo di quindici giorni, emessa dal prefetto di Padova in data 16 aprile 1997 e notificata al ricorrente in data 1 maggio 1997; Rilevato che tale ordinanza segue il verbale di accertamento e contestazione contestuale, della polizia stradale di Rovigo il 7 aprile 1997 per violazione dell'art. 10.1 e 18 cds; Rilevato che la sospensione della patente e' ordinata, non discrezionalmente quanto alla sua applicazione, quale sanzione accessoria della violazione contestata dalla polizia stradale; Rilevato che il ricorso e' stato depositato il 30 maggio 1997 e che con esso e' stato chiesto solamente l'annullamento dell'ordinanza 16 aprile 1997, di sospensione della patente di guida per giorni quindici; Rilevato che si pone la questione della ammissibilita' del ricorso; Ritenuto in particolare che, non essendo stato impugnato il verbale di accertamento e contestazione, la ammissibilita'/procedibilita' dell'odierno ricorso si fonda sulla norma di cui all'art. 218.5 cds, introdotta dall'art. 117 del d.lgs. n. 360/1993, che espressamente prevede l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi dell'art. 205 cds avverso il provvedimento di sospensione della patente; Rilevato che nel caso di specie, ove non fosse apparentemente prevista questa autonoma possibilita' di opposizione, il ricorso sarebbe inammissibile, sia perche' non e' stato impugnato il verbale di accertamento/contestazione presupposto, sia perche', anche quando si volesse intendere l'odierno ricorso quale opposizione estensibile a quel verbale, se ne dovrebbe comunque dichiarare l'inammissibilita' posto che, pur prendendo atto della giurisprudenza costituzionale che legittima la proposizione dell'opposizione anche avverso lo stesso verbale di accertamento/contestazione senza il previo esperimento del ricorso al prefetto, essendo state la violazione contestata il 7 aprile 1997 e l'opposizione presentata il 30 maggio 1997, non sarebbero rispettati ne' i trenta giorni (secondo l'interpretazione che fa decorrere il termine perentorio di cui all'art. 22.1, legge 689/81 dalla data della contestazione) ne' quello dei sessanta (secondo l'interpretazione che individua la decorrenza dei trenta giorni dalla sopravvenuta impossibilita' di proporre il ricorso ex art. 204 cds al prefetto); Ritenuto che, atteso che la sospensione della patente di guida quale disciplinata dall'art. 218 cds e' solo quella prevista dal codice della strada come sanzione amministrativa accessoria e che essa, pertanto, mai puo' essere applicata discrezionalmente, essendo la sua applicazione sempre tassativamente prevista dalle singole norme che prevedono le singole irregolarita', sicche' l'unica discrezionalita' consentita al prefetto e' quella relativa alla durata; Ritenuto pertanto che la ammissibilita' di un'opposizione autonoma avverso la sospensione della patente di guida-sanzione accessoria, non limitata alla questione/durata, ma estesa alla valutazione dei presupposti di fatto/diritto che sostanzialmente attengono all'accertamento/contestazione presupposti, si risolve obiettivamente in una sorta di restituzione nel termine per contestare cio' (l'accertamento/contestazione presupposti) che autonomamente non e' piu' contestabile (pur essendo stata la contestazione ammissibile con l'ordinaria diligenza); Ritenuto che appare significativo evidenziare come la problematica sia del tutto analoga a quella diversamente disciplinata dall'art. 217 cds che, al comma 5, prevede invece in analoga situazione (applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione) non l'autonoma opponibilita' ma l'estensione dell'opposizione ex art. 205 cds, con disciplina perfettamente coerente con il sistema (sicche' impugnando l'atto di accertamento/contestazione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, in tutti i casi in cui all'accertamento consegue obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, si oppone automaticamente anche il provvedimento conseguenziale, che dal primo obiettivamente dipende); Rilevato che va altresi' evidenziato come la disciplina propria della sospensione della carta di circolazione sia del tutto analoga, quanto a contenuto, a quella della sospensione della patente di guida, in particolare quanto al ritiro immediato, alla decorrenza retroattiva del provvedimento di applicazione, alla possibilita' di ottenere la restituzione ove decorrano quindici giorni senza che il provvedimento sia adottato, alla discrezionalita' nella determinazione della durata; Rilevato che mentre la disciplina della opposizione alla sospensione della carta di circolazione era contenuta nel contesto originario del nuovo codice della strada e quindi in certo qual modo particolarmente rispondente ad un disegno sistematico coerente, la disciplina dell'opposizione alla sospensione della patente di guida e' stata introdotta con norma successiva; Ritenuto che la diversita' delle due discipline non ha giustificazione sistematica alcuna ne', a sottrarre tale diversita' ad una valutazione di irragionevolezza, puo' - a giudizio di questo Pretore - argomentarsi di una oggettiva diversita' tra la sospensione della patente di guida e la sospensione della carta di circolazione, diversita' oggettiva tale da giustificare quella sorta di generalizzata restituzione nel termine per la seconda; Ritenuto che la diversita' di disciplina potrebbe essere ricondotta ad omogeneita' anche estendendo la possibilita' di autonoma opposizione nei confronti della sospensione della carta di circolazione, ma che tale soluzione, per le ragioni argomentate, sarebbe sistematicamente scorretta, mentre appare non applicabile alla materia delle sanzioni amministrative accessorie la giurisprudenza costituzionale che nega la possibilita' di sentenze additive in materia penale, qui non essendovi il limite costituzionale di cui all'art. 25 Cost.; Ritenuto pertanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 5 dell'art. 218 cds, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 cds" in luogo di "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che la soluzione proposta appare sottrarsi alla censura dell'essere soluzione discrezionale, in quanto altro non fa che estendere una volonta' gia' consapevolmente manifestata dal legislatore in situazione, per quanto argomentato, del tutto analoga; Ritenuto che la questione e' rilevante nel presente giudizio perche', ove fosse condivisa dall'adi'ta Corte, il ricorso in esame dovrebbe essere giudicato inammissibile; ritenuto che vanno adottati i conseguenziali provvedimenti ordinatori;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, quale modificato dal decreto legislativo n. 360/1993, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205" anziche' "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Manda alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere. Padova addi' 11 gennaio 1999 Il pretore: Citterio 99C0217