N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1999

                                N. 135
  Ordinanza  emessa  l'11  gennaio  1999  dal  pretore  di  Padova nel
 procedimento civile vertente  tra  Olivieri  Roberto  e  prefetto  di
 Padova ed altro
 Circolazione   stradale   -   Violazioni  comportanti  l'obbligatoria
    applicazione  della  sanzione  amministrativa   accessoria   della
    sospensione   della   patente   di  guida  -  Opposizione  innanzi
    all'autorita' giudiziaria proposta  solo  avverso  l'ordinanza  di
    sospensione  della  patente  e  non  anche  avverso  il verbale di
    accertamento  e  contestazione   della   violazione   -   Ritenuta
    inammissibilita'  - Estensione di tale opposizione anche alla sola
    sanzione accessoria, cosi'  come  stabilito  nell'analoga  ipotesi
    della sospensione della carta di circolazione - Mancata previsione
    - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.
 (Nuovo  codice della strada, art. 218, comma 5, modificato dal d.lgs.
    10 settembre 1993, n. 360).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 17-3-1999 )
                              IL PRETORE
   Rilevato che si procede a seguito di ricorso  ex  artt.  22  e  ss.
 legge  n.  689/1981  e  205  cds,  proposto dal sig. Oliviero Roberto
 avverso l'ordinanza di sospensione della  patente  di  guida  per  un
 periodo  di quindici giorni, emessa dal prefetto di Padova in data 16
 aprile 1997 e notificata al ricorrente in data 1 maggio 1997;
   Rilevato che tale ordinanza segue  il  verbale  di  accertamento  e
 contestazione  contestuale,  della  polizia  stradale  di Rovigo il 7
 aprile 1997 per violazione dell'art. 10.1 e 18 cds;
   Rilevato  che  la  sospensione  della  patente  e'  ordinata,   non
 discrezionalmente   quanto  alla  sua  applicazione,  quale  sanzione
 accessoria della violazione contestata dalla polizia stradale;
   Rilevato che il ricorso e' stato depositato il 30 maggio 1997 e che
 con esso e' stato chiesto solamente l'annullamento dell'ordinanza  16
 aprile  1997,  di  sospensione  della  patente  di  guida  per giorni
 quindici;
   Rilevato che si pone la questione della ammissibilita' del ricorso;
   Ritenuto in particolare che, non essendo stato impugnato il verbale
 di accertamento  e  contestazione,  la  ammissibilita'/procedibilita'
 dell'odierno  ricorso si fonda sulla norma di cui all'art. 218.5 cds,
 introdotta dall'art. 117 del d.lgs. n.  360/1993,  che  espressamente
 prevede  l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi dell'art. 205 cds
 avverso il provvedimento di sospensione della patente;
   Rilevato che nel caso  di  specie,  ove  non  fosse  apparentemente
 prevista  questa  autonoma  possibilita'  di  opposizione, il ricorso
 sarebbe inammissibile, sia perche' non e' stato impugnato il  verbale
 di  accertamento/contestazione presupposto, sia perche', anche quando
 si volesse intendere l'odierno ricorso quale opposizione  estensibile
 a quel verbale, se ne dovrebbe comunque dichiarare l'inammissibilita'
 posto che, pur prendendo atto della giurisprudenza costituzionale che
 legittima  la  proposizione  dell'opposizione anche avverso lo stesso
 verbale di accertamento/contestazione senza il previo esperimento del
 ricorso al prefetto, essendo state  la  violazione  contestata  il  7
 aprile  1997  e  l'opposizione  presentata  il  30  maggio  1997, non
 sarebbero rispettati ne' i trenta giorni  (secondo  l'interpretazione
 che  fa  decorrere il termine perentorio di cui all'art.  22.1, legge
 689/81 dalla  data  della  contestazione)  ne'  quello  dei  sessanta
 (secondo  l'interpretazione  che  individua  la decorrenza dei trenta
 giorni dalla sopravvenuta impossibilita' di proporre  il  ricorso  ex
 art. 204 cds al prefetto);
   Ritenuto  che,  atteso  che  la  sospensione della patente di guida
 quale disciplinata dall'art. 218 cds  e'  solo  quella  prevista  dal
 codice  della  strada  come  sanzione amministrativa accessoria e che
 essa, pertanto, mai puo' essere applicata discrezionalmente,  essendo
 la  sua  applicazione  sempre  tassativamente  prevista dalle singole
 norme  che  prevedono  le  singole  irregolarita',  sicche'   l'unica
 discrezionalita'  consentita  al  prefetto  e'  quella  relativa alla
 durata;
   Ritenuto pertanto che la ammissibilita' di un'opposizione  autonoma
 avverso  la  sospensione  della patente di guida-sanzione accessoria,
 non limitata alla questione/durata, ma estesa  alla  valutazione  dei
 presupposti    di   fatto/diritto   che   sostanzialmente   attengono
 all'accertamento/contestazione presupposti, si risolve obiettivamente
 in  una  sorta  di  restituzione  nel  termine  per  contestare  cio'
 (l'accertamento/contestazione  presupposti)  che autonomamente non e'
 piu' contestabile (pur essendo stata la contestazione ammissibile con
 l'ordinaria diligenza);
   Ritenuto che appare significativo evidenziare come la  problematica
 sia  del  tutto  analoga a quella diversamente disciplinata dall'art.
 217 cds che,  al  comma  5,  prevede  invece  in  analoga  situazione
 (applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta
 di   circolazione)   non  l'autonoma  opponibilita'  ma  l'estensione
 dell'opposizione  ex  art.  205  cds,  con  disciplina  perfettamente
 coerente    con    il   sistema   (sicche'   impugnando   l'atto   di
 accertamento/contestazione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, in tutti i
 casi   in    cui    all'accertamento    consegue    obbligatoriamente
 l'applicazione  della  sanzione  amministrativa accessoria, si oppone
 automaticamente anche il provvedimento conseguenziale, che dal  primo
 obiettivamente dipende);
   Rilevato  che  va  altresi'  evidenziato come la disciplina propria
 della sospensione della carta di circolazione sia del tutto  analoga,
 quanto  a  contenuto,  a  quella  della  sospensione della patente di
 guida, in particolare quanto al  ritiro  immediato,  alla  decorrenza
 retroattiva  del  provvedimento di applicazione, alla possibilita' di
 ottenere  la  restituzione ove decorrano quindici giorni senza che il
 provvedimento   sia    adottato,    alla    discrezionalita'    nella
 determinazione della durata;
   Rilevato   che   mentre   la   disciplina  della  opposizione  alla
 sospensione della carta di circolazione era  contenuta  nel  contesto
 originario  del nuovo codice della strada e quindi in certo qual modo
 particolarmente rispondente ad un disegno  sistematico  coerente,  la
 disciplina  dell'opposizione  alla sospensione della patente di guida
 e' stata introdotta con norma successiva;
   Ritenuto  che  la  diversita'   delle   due   discipline   non   ha
 giustificazione  sistematica  alcuna ne', a sottrarre tale diversita'
 ad una valutazione di irragionevolezza, puo' - a giudizio  di  questo
 Pretore - argomentarsi di una oggettiva diversita' tra la sospensione
 della  patente di guida e la sospensione della carta di circolazione,
 diversita'  oggettiva  tale   da   giustificare   quella   sorta   di
 generalizzata restituzione nel termine per la seconda;
   Ritenuto che la diversita' di disciplina potrebbe essere ricondotta
 ad   omogeneita'   anche   estendendo  la  possibilita'  di  autonoma
 opposizione  nei  confronti  della   sospensione   della   carta   di
 circolazione,  ma  che  tale  soluzione,  per le ragioni argomentate,
 sarebbe sistematicamente scorretta,  mentre  appare  non  applicabile
 alla    materia   delle   sanzioni   amministrative   accessorie   la
 giurisprudenza costituzionale che nega la  possibilita'  di  sentenze
 additive   in   materia   penale,   qui   non   essendovi  il  limite
 costituzionale di cui all'art. 25 Cost.;
   Ritenuto  pertanto  che  appare  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale del comma 5 dell'art. 218
 cds, nella parte in cui prevede  che  "avverso  il  provvedimento  di
 sospensione  della  patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
 205 cds" in luogo di "l'opposizione di cui all'art.  205  si  estende
 alla   sanzione   accessoria",   in   relazione   all'art.   3  della
 Costituzione;
   Ritenuto che la soluzione proposta appare  sottrarsi  alla  censura
 dell'essere  soluzione  discrezionale,  in  quanto  altro  non fa che
 estendere  una  volonta'   gia'   consapevolmente   manifestata   dal
 legislatore in situazione, per quanto argomentato, del tutto analoga;
   Ritenuto  che  la  questione  e'  rilevante  nel  presente giudizio
 perche', ove fosse condivisa dall'adi'ta Corte, il ricorso  in  esame
 dovrebbe  essere giudicato inammissibile; ritenuto che vanno adottati
 i conseguenziali provvedimenti ordinatori;
                                P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente  infondata  e  rilevante  nel  presente
 giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 218
 comma  5  del  d.lgs.  n.  285/1992,  quale  modificato  dal  decreto
 legislativo  n.  360/1993, nella parte in cui prevede che "avverso il
 provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione  ai
 sensi  dell'art.  205" anziche' "l'opposizione di cui all'art. 205 si
 estende alla sanzione accessoria",  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Manda alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti
 delle Camere.
     Padova addi' 11 gennaio 1999
                          Il pretore: Citterio
 99C0217