N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1998

                                N. 139
  Ordinanza emessa il 5 dicembre  1998  dal  Presidente  delegato  del
 Tribunale di Foggia sul ricorso proposto da Paolisso Carleo Giovanna
 Gratuito  patrocinio  - Procedimenti civili - Patrocinio gratuito dei
    poveri  -  Lamentata  configurazione  quale  ufficio  onorifico  -
    Disparita'   di   trattamento   rispetto  a  quanto  previsto  nei
    procedimenti penali - Contrasto con la  normativa  comunitaria  in
    materia   -  Incidenza  sui  doveri  di  solidarieta'  sociale  ed
    economica dello Stato - Violazione del  principio  di  tutela  del
    lavoro.
 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1).
 (Cost., artt. 2, 3, 10 e 35).
(GU n.11 del 17-3-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Letto  il  ricorso proposto dall'avvocato Giovanna Paolisso Carleo,
 con cui si chiede, a norma degli articoli 1 e 12 della legge  n.  217
 del  1990,  in  via  principale,  la liquidazione dell'onorario e dei
 diritti per l'attivita' difensiva prestata in favore di Elena Trotta,
 ed, in subordine, si eccepisce l'illegittimita' costituzionale  delle
 norme anzidette per la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., posto che
 le  stesse  tutelerebbero  gli "interessi dei cittadini stranieri non
 abbienti", ma non quelli dei cittadini italiani;
   Premesso che la predetta, con provvedimento del 16  febbraio  1995,
 e'  stata  nominata  procuratrice  e  difenditrice  di  Elena Trotta,
 quest'ultima  ammessa  al  gratuito  patrocinio  in  un  giudizio  di
 separazione giudiziale dal coniuge Giuseppe Urbano, ai sensi del r.d.
 30  dicembre  1923 n.   3282; che l'anzidetto giudizio di separazione
 giudiziale si era trasformato in  separazione  consensuale  omologata
 con decreto del tribunale del 29 settembre 1998;.
   Considerato  che la normativa richiamata dalla ricorrente (legge n.
 217 del 1990) non e' applicabile all'assistenza giudiziaria in esame,
 perche' si riferisce solo al patrocinio prestato in  un  procedimento
 penale  ed  alle  azioni  civili  risarcitorie  derivanti da illeciti
 penali; che il patrocinio in esame e' regolato dal r.d.  30  dicembre
 1923  n.  3282,  il  quale,  all'articolo  1,  considera  un  ufficio
 onorifico  dell'avvocatura  la  difesa  giudiziaria  dei  poveri   ed
 attribuisce  al  difensore  della  parte ammessa al beneficio solo il
 diritto  di  ripetere  gli  onorari,  in  caso  di   condanna   della
 controparte;
   Considerato  altresi'  che la legge n. 217 del 1990 non puo' essere
 applicata neppure analogicamente all'assistenza giudiziaria in  esame
 proprio  perche'  questa e' disciplinata direttamente dalla normativa
 specifica dianzi richiamata, che, come accennato, considera onorifico
 il patrocinio a favore dei poveri;
     che l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt.  1 e
 12 della  legge  n.  217  del  1990  sollevata  dalla  ricorrente  in
 relazione  agli  articoli  3 e 36 della Costituzione non e' rilevante
 proprio perche' tale normativa, come gia' detto, non  e'  applicabile
 alla fattispecie;
   Considerato,   invece,  che  deve  essere  sollevata  d'ufficio  la
 questione della legittimita' costituzionale dell'articolo 1 del  r.d.
 30  dicembre  1923  n. 3282 nella parte in cui considera onorifico il
 patrocinio a favore dei poveri;
     che tale questione e' rilevante,  perche'  si  riferisce  proprio
 alla  norma  applicabile  alla  fattispecie: infatti, qualora dovesse
 essere eliminato l'aggettivo onorifico, potrebbe trovare applicazione
 analogica la stessa legge n. 217 del 1990,  o  altra  che  regola  il
 patrocinio a favore dei poveri in controversie civili;
   Rilevato  che l'articolo 1 del r.d. citato, nella parte in cui pone
 a carico della classe forense l'onere della difesa dei non  abbienti,
 si  pone  in contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 35 della Costituzione
 per le ragioni che seguono:
     A) per la violazione dell'art. 2 parte  seconda  Costituzione  in
 quanto  il  peso  della  difesa  dei non abbienti non dovrebbe essere
 sostenuto da una classe professionale, ma assunto dallo Stato che  e'
 tenuto   all'adempimento   dei  doveri  di  solidarieta'  sociale  ed
 economica;
     B)  per  la violazione dell'articolo 3 primo comma per disparita'
 di trattamento in quanto  vengono  disciplinate  in  maniera  diversa
 situazioni   sostanzialmente   omogenee,   senza  alcuna  ragionevole
 giustificazione:  infatti, mentre gli avvocati che difendono i poveri
 nei procedimenti penali sono sempre retribuiti  dallo  Stato,  quelli
 che  assumono  la  difesa  dei  non  abbienti nel settore civile sono
 retribuiti a carico dello Stato solo in alcune  controversie  e  piu'
 precisamente  nelle  controversie  relative a domande di risarcimento
 danno da fatti illeciti penali (art. 1 della legge n. 217 del  1990),
 nelle  controversie  di  lavoro  (art.  11,  legge  n. 533/1973), nei
 procedimenti per l'adozione di minori (art. 75 della legge n. 184 del
 1983), nei procedimenti civili contro lo Stato  per  il  risarcimento
 dei  danni  derivanti  dall'operato dei magistrati (articolo 15 comma
 secondo della legge n. 117 del 1988), ma non anche in tutte le  altre
 controversie  civili,  comprese le domande di separazione e divorzio,
 che sono assoggettate alla normativa  del  r.d.  n.  3282  del  1923:
 siffatta   diversita'   di  trattamento  non  ha  alcuna  ragionevole
 spiegazione, per quanto concerne la  posizione  dell'avvocato,  posto
 che  l'impegno  e'  identico  e, d'altra parte, non puo' considerarsi
 eliminata dal fatto che  il  difensore,  in  base  al  regio  decreto
 citato,  puo'  contare  sui  cosiddetti  onorari  della vittoria, sia
 perche' su tali onorari si puo' fare  affidamento  solo  in  caso  di
 condanna  della controparte, sia perche' la maggior parte delle cause
 per le quali viene ora richiesto il gratuito patrocinio, ai sensi del
 regio  decreto  piu'  volte  citato,  riguarda  i   procedimenti   di
 separazione  e divorzio che spesso si concludono con la compensazione
 delle spese;
     C) per la violazione  dell'articolo  10  primo  comma  in  quanto
 l'art.  1 r.d. citato, nella parte contestata, e' in contrasto con la
 Risoluzione   del   Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa
 sull'assistenza giudiziaria adottata a  Strasburgo  il  2  marzo  del
 1978,   la  quale  risoluzione  all'art.  5  lett.  b)  ultima  parte
 raccomanda una "remunerazione adeguata al difensore ufficioso": anche
 in questo caso la possibilita' di ripetere gli  onorari  dalla  parte
 avversa   non   attenua   l'iniquita'  dell'obbligo  di  fornire  una
 prestazione professionale tendenzialmente gratuita;
     D) per la violazione dell'art. 35, primo comma della Costituzione
 il quale, secondo la dottrina prevalente e secondo  la  stessa  Corte
 costituzionale, tutela non solo il lavoro subordinato ma anche quello
 autonomo  (Corte  costituzionale sentenze numeri 42 del 1980, 180 del
 1984, 880 del 1988), giacche' l'art. 1 del r.d.  citato  impone  agli
 avvocati  una  prestazione  lavorativa tendenzialmente gratuita, come
 sopra precisato e come verificatosi nella fattispecie.
                               P. Q. M.
   Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1
 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282,  nella  parte  in  cui  considera
 onorifico  il  patrocinio  a favore dei poveri, per i motivi indicati
 nella premessa. Sospende il presente giudizio ed ordina  trasmettersi
 gli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  alla  ricorrente  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.
     Foggia, addi' 5 dicembre 1998.
                     Il presidente delegato: Petti
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