N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 1992- 2 marzo 1999

                                N. 157
 Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il 2 marzo 1999) dal tribunale di Cagliari  nel  procedimento  civile
 vertente tra Pilia Mario e S.p.a. Cartiera di Arbatax
 Fallimento   -   Procedure   concorsuali   -  Imprese  sottoposte  ad
 amministrazione straordinaria - Controversie concernenti  la  vendita
 di  beni di proprieta' di tali imprese - Attribuzione alla competenza
 dei  tribunali  amministrativi  regionali   -   Prevista   estinzione
 d'ufficio  dei  giudizi  pendenti  innanzi  all'autorita' giudiziaria
 ordinaria  -  Lesione del principio del giudice naturale - Violazione
 del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.
 (Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2).
 (Cost., artt. 102, secondo comma, 25, primo comma).
(GU n.12 del 24-3-1999 )
 IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  iscritta  al  n.
 4925  del  Ruolo  generale affari contenziosi civili per l'anno 1988,
 promossa  da  Pilia  Mario  residente  in  Tortoli'   e   domiciliato
 elettivamente  in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato
 Romolo Ciboddo, che lo rappresenta con  procura  speciale  a  margine
 dell'atto  introduttivo  del  giudizio  e  lo  difende  unitamente  e
 disgiuntamente con l'avvocato Bruno Murru, attore;
   Contro  la  Cartiera   di   Arbatax   S.p.a.   in   amministrazione
 straordinaria domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio
 del  procuratore  avvocato  Ubaldo  De Murtas, che la rappresenta con
 procura speciale in calce alla copia notificata della citazione e  la
 difende, convenuta;
   Con  atto  di citazione notificato il 28 luglio 1988 Pilia Mario ha
 convenuto in giudizio davanti  a  questo  tribunale  la  Cartiera  di
 Arbatax  in  amministrazione straordinaria, asserendo che la suddetta
 aveva offerto in vendita, con promessa al pubblico diffusa attraverso
 i quotidiani "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna" gli  appartamenti
 costituenti  il  "Villaggio  della  Cartiera  di  Arbatax" ubicato in
 Tortoli, localita' Port'e Frailis. Egli, in  possesso  dei  requisiti
 richiesti  aveva,  con  AR 22 maggio 1987, manifestato la volonta' di
 acquistare per il prezzo richiesto di L.  32.000.000,  di  cui  aveva
 inviato  contestualmente  L.  1.600.000 quale acconto, l'appartamento
 contraddistinto dal numero civico  56,  da  lui  stesso  detenuto  in
 locazione.
   La  convenuta,  con  raccomandata  a  mano  18  giugno  1987, aveva
 comunicato l'accettazione dell'offerta,  giacche'  l'unica  pervenuta
 relativamente all'immobile de quo e si era riservata di far conoscere
 la data di stipulazione del rogito notarile.
   Sennonche'  il Pilia aveva appreso che la societa' aveva intenzione
 di cedergli l'appartamento senza  la  stanza  adibita  a  stenditoio,
 fisicamente  separata  da esso, ma ricompresa nelle mappe catastali e
 da intendersi, quindi, parte dell'oggetto  dell'accordo  contrattuale
 gia' perfezionatosi.
   Il predetto ha, pertanto, domandato l'accertamento dell'intervenuta
 conclusione    della    compravendita    relativamente    anche    al
 locale-stenditolio e la condanna della  convenuta  alla  consegna  di
 esso.
   La  Cartiera,  costituitasi, ha eccepito preliminarmente il difetto
 di giurisdizione del giudice ordinario ex legge 24  agosto  1988,  n.
 391,  entrata  in  vigore  nelle  more, e nel merito ha contestato il
 fondamento delle pretese avverse.
   La causa, istruita con produzioni documentali  e'  stata  tenuta  a
 decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
   Il  tribunale  osserva che nel caso di specie deve essere applicato
 il secondo  comma  dell'articolo  unico  della  legge  indicata,  che
 prevede  espressamente  l'estinzione  d'ufficio  dei giudizi pendenti
 innanzi all'autorita' giudiziaria  ordinaria  aventi  ad  oggetto  la
 vendita   dei   beni   di  proprieta'  delle  imprese  sottoposte  ad
 amministrazione straordinaria ai sensi del d.-l. 30 gennaio 1979,  n.
 26 con modificazione nella legge 3 aprile 1979, n. 95.
   La  norma appare, pero', in netto contrasto con gli artt. 25, primo
 comma, e 102, secondo comma, Cost.  Ed  infatti  privare  l'autorita'
 giudiziaria  del  potere di decidere non solo con riguardo ai giudizi
 futuri, ma anche con riferimento a quelli gia' ritualmente instaurati
 innanzi ad essa, come nel caso di specie, comporta la  individuazione
 del  giudice  competente  non  gia' in base alla normativa vigente al
 tempo di proposizione della domanda ma in  base  a  quella  posta  in
 essere    successivamente    cio'   che   violerebbe   il   principio
 costituzionale  secondo  cui  il  giudice  competente  per  qualsiasi
 controversia deve essere quello naturale e precostituito dalla legge.
 La  precostituzione  garantisce,  invero, la certezza del giudice che
 deve pronunciarsi su un determinato fatto. La legge de qua,  privando
 l'autorita'  giudiziaria  ordinaria  del potere di decidere anche con
 riferimento ai giudizi gia' ritualmente instaurati davanti  ad  essa,
 con  conseguenziale onere per le parti di promuoverli ex novo dinanzi
 al giudice amministrativo, determina il giudice competente  non  solo
 in  relazione a fattispecie astratte realizzabili in futuro, ma anche
 a posteriori in relazione alle controversie concrete gia' insorte.
   La legge in esame violerebbe anche, come detto, l'art. 102, secondo
 comma, giacche' introducendo una deroga al principio di giurisdizione
 unica sui diritti soggettivi opera uno spostamento  della  competenza
 giurisdizionale  che  coinvolgerebbe  anche  i processi gia' in corso
 come  il  presente,   cosicche'   rispetto   ad   essi   il   giudice
 amministrativo  diverrebbe  un  giudice  straordinario, giacche' deve
 ritenersi  tale  il  giudice  non   precostituito   ma   formato   in
 correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti.
   La  rilevanza delle questioni di costituzionalita' sollevate appare
 manifesta   poiche'   il   giudizio   non   puo'   essere    definito
 indipendentemente   dalla   loro   risoluzione:  la  declaratoria  di
 estinzione del processo non puo' essere  pronunciata  ove  non  venga
 risolta  la  questione  di legittimita' costituzionale della norma de
 qua.
                                P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 23 agosto 1938, n. 391 per
 contrasto  con  l'art.  25,  primo comma, e 102, secondo comma, della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso ed  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
   Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio il 5 marzo 1992.
 Il presidente: Dessi' Il giudice rel.: Marogna
 99C0245