N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 1992- 2 marzo 1999
N. 157 Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 1999) dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia Mario e S.p.a. Cartiera di Arbatax Fallimento - Procedure concorsuali - Imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Controversie concernenti la vendita di beni di proprieta' di tali imprese - Attribuzione alla competenza dei tribunali amministrativi regionali - Prevista estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria - Lesione del principio del giudice naturale - Violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. (Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2). (Cost., artt. 102, secondo comma, 25, primo comma).(GU n.12 del 24-3-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4925 del Ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 1988, promossa da Pilia Mario residente in Tortoli' e domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato Romolo Ciboddo, che lo rappresenta con procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio e lo difende unitamente e disgiuntamente con l'avvocato Bruno Murru, attore; Contro la Cartiera di Arbatax S.p.a. in amministrazione straordinaria domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato Ubaldo De Murtas, che la rappresenta con procura speciale in calce alla copia notificata della citazione e la difende, convenuta; Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1988 Pilia Mario ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale la Cartiera di Arbatax in amministrazione straordinaria, asserendo che la suddetta aveva offerto in vendita, con promessa al pubblico diffusa attraverso i quotidiani "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna" gli appartamenti costituenti il "Villaggio della Cartiera di Arbatax" ubicato in Tortoli, localita' Port'e Frailis. Egli, in possesso dei requisiti richiesti aveva, con AR 22 maggio 1987, manifestato la volonta' di acquistare per il prezzo richiesto di L. 32.000.000, di cui aveva inviato contestualmente L. 1.600.000 quale acconto, l'appartamento contraddistinto dal numero civico 56, da lui stesso detenuto in locazione. La convenuta, con raccomandata a mano 18 giugno 1987, aveva comunicato l'accettazione dell'offerta, giacche' l'unica pervenuta relativamente all'immobile de quo e si era riservata di far conoscere la data di stipulazione del rogito notarile. Sennonche' il Pilia aveva appreso che la societa' aveva intenzione di cedergli l'appartamento senza la stanza adibita a stenditoio, fisicamente separata da esso, ma ricompresa nelle mappe catastali e da intendersi, quindi, parte dell'oggetto dell'accordo contrattuale gia' perfezionatosi. Il predetto ha, pertanto, domandato l'accertamento dell'intervenuta conclusione della compravendita relativamente anche al locale-stenditolio e la condanna della convenuta alla consegna di esso. La Cartiera, costituitasi, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex legge 24 agosto 1988, n. 391, entrata in vigore nelle more, e nel merito ha contestato il fondamento delle pretese avverse. La causa, istruita con produzioni documentali e' stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il tribunale osserva che nel caso di specie deve essere applicato il secondo comma dell'articolo unico della legge indicata, che prevede espressamente l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 con modificazione nella legge 3 aprile 1979, n. 95. La norma appare, pero', in netto contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. Ed infatti privare l'autorita' giudiziaria del potere di decidere non solo con riguardo ai giudizi futuri, ma anche con riferimento a quelli gia' ritualmente instaurati innanzi ad essa, come nel caso di specie, comporta la individuazione del giudice competente non gia' in base alla normativa vigente al tempo di proposizione della domanda ma in base a quella posta in essere successivamente cio' che violerebbe il principio costituzionale secondo cui il giudice competente per qualsiasi controversia deve essere quello naturale e precostituito dalla legge. La precostituzione garantisce, invero, la certezza del giudice che deve pronunciarsi su un determinato fatto. La legge de qua, privando l'autorita' giudiziaria ordinaria del potere di decidere anche con riferimento ai giudizi gia' ritualmente instaurati davanti ad essa, con conseguenziale onere per le parti di promuoverli ex novo dinanzi al giudice amministrativo, determina il giudice competente non solo in relazione a fattispecie astratte realizzabili in futuro, ma anche a posteriori in relazione alle controversie concrete gia' insorte. La legge in esame violerebbe anche, come detto, l'art. 102, secondo comma, giacche' introducendo una deroga al principio di giurisdizione unica sui diritti soggettivi opera uno spostamento della competenza giurisdizionale che coinvolgerebbe anche i processi gia' in corso come il presente, cosicche' rispetto ad essi il giudice amministrativo diverrebbe un giudice straordinario, giacche' deve ritenersi tale il giudice non precostituito ma formato in correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti. La rilevanza delle questioni di costituzionalita' sollevate appare manifesta poiche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione: la declaratoria di estinzione del processo non puo' essere pronunciata ove non venga risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma de qua.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 23 agosto 1938, n. 391 per contrasto con l'art. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio il 5 marzo 1992. Il presidente: Dessi' Il giudice rel.: Marogna 99C0245