N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1998
N. 170 Ordinanza emessa il 24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria contro Montalbetti Bruna ed altri Procedure concorsuali - Imprese soggette ad amministrazione straordinaria - Atti di disposizione successivi alla procedura concorsuale posti in essere dai soci a responsabilita' illimitata - Azione revocatoria nei confronti di tali soggetti - Preclusione - Irragionevolezza, posta la prevista tutela revocatoria per gli atti di disposizione anteriori alla procedura concorsuale - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale del creditore. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 203 in relazione alla legge 3 aprile 1979, n. 95, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.13 del 31-3-1999 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Achille Lauro Lines S.r.l., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso l'avvocato G. Bozzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriello Piazza, giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente; Contro Montalbetti Bruna, Montalbetti Fiorentino Licia, Fiorentino Gaetano, e Fiorentino Giovanni, i primi due ed il quarto in persona del procuratore generale dott. Giovanni Foggia, elettivamente domiciliati in Roma via Crescenzio n. 91, presso l'avvocato Lucio Lucisano, rappresentati e difesi dall'avvocao Tommaso Esposito, giusta delega a margine del controricorso, controricorrenti; Contro, Finadan S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma largo del Teatro Valle 6, presso l'avvocato Michele Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Gustavo Minervini, giusta mandato in calce al controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 256/1995 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 3 febbraio 1995; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 1998 dal Consigliere dott. Rosario De Musis; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione e per l'assorbimento del secondo motivo. Rilevato: che e' stata azionata, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di societa' assoggettate ad amministrazione straordinaria, la revocatoria fallimentare della vendita, da parte degli stessi, di propri immobili, stipulata successivamente alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (e del conseguente decreto di assoggettamento ad amministrazione straordinaria); che nella sentenza impugnata si afferma che in relazione a detta vendita: a) non si applica l'art. 44 della legge fallimentare perche', benche' espressamente richiamato nell'art. 200 dalla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa (alla quale rinvia la disciplina dell'amministrazione straordinaria contenuta nella legge n. 95/1979), la normativa stessa non richiama l'art. 147 di detta legge, il quale estende la dichiarazione di fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili; b) non si applica l'art. 67 della legge fallimentare perche' la vendita non era anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza; c) il potere del Commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria di chiedere a detti soci il versamento delle somme necessarie per estinguere le passivita' e di ottenere, per il pagamento di tali somme, il sequestro dei beni dei soci stessi concreta tutela idonea a garantire i creditori, e comunque la unica tutela prevista; Considerato: che con il ricorso sostanzialmente si deduce la mancanza di tutela, oppure la inadeguatezza della tutela individuata dalla Corte d'appello, in ordine alla situazione in esame; che - premessa la inapplicabilita' (per le ragioni indicate dalla Corte d'appello) dell'art. 44 della legge fallimentare - l'art. 203 di tale legge estende la revocatoria fallimentare nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata, ma cio', essendo tale azione prevista solo per gli atti di disposizione anteriori alla procedura concorsuale, non consente tutela per gli atti successivi a questa, e cio' nonostante l'art. 203 costituisca manifestazione di intento legislativo di attribuire tutela revocatoria ai creditori nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; che non puo' rinvenirsi un'adeguata tutela nel potere spettante al Commissario giudiziale (di chiedere ai soci illimitatamente responsabili il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passivita' e) di ottenere (per tale adempimento) sequestro dei beni dei soci, dal momento che tale tutela non comprende i beni gia' usciti dal patrimonio dei soci e difficilmente - stante l'indispensabile tempo necessario al Commissario per prendere conoscenza della situazione - puo' evitare che i soci dismettano i propri beni; che la limitatezza della tutela si rivela: a) irragionevole, perche' priva di giustificazione tenuto conto della maggiore gravita' degli atti di disposizione successivi alla procedura concorsuale rispetto a quelli anteriori a tale procedura; b) in violazione del diritto del creditore di perseguire il debitore per ottenere l'adempimento dell'obbligo; che pertanto si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' della menzionata norma, per contrasto della stessa con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
P. Q. M. Sospende il giudizio; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 203 della legge fallimentare richiamato nell'art. 1, legge n. 95 del 1979, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata di societa' assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale; dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso il 24 novembre 1998. Il presidente: Sgroi Il relatore: De Musis 99C0258