N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1998
N. 46 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Cianci Antonio e A.C.E.A. Riscossione delle imposte - Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Ingiunzione per crediti derivanti da contratto con Azienda municipalizzata (nella specie: A.C.E.A.) - Applicabilita' del regime privilegiato, di cui al r.d. n. 639/1910 - Mancata previsione, in tale procedura, del deposito della documentazione posta a fondamento della domanda - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione a pretese creditorie di enti pubblici e dello Stato, fondate sul debito di imposta - Violazione del diritto di difesa. (Legge 24 dicembre 1908, n. 797, art. 1; r.d. 14 aprile 1910, n. 639, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.13 del 31-3-1999 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti della causa r.g. n. 19266/98 tra il sig. Cianci Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Albanese, per delega in atti ingiunto-opponente e l'A.C.E.A., Azienda comunale energia e ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Cesarea Cramarossa, per delega in atti, ingiungente-opposta; Sciogliendo la riserva in data 23 settembre 1998; Rilevato che l'opponente eccepisce in via pregiudiziale l'illegittimita' costituzionale del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 per la parte in cui concede un regime privilegiato in favore degli enti con riguardo ai procedimenti di ingiunzione, e cio' in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; Che in tale procedimento non e' previsto il deposito della documentazione posta a fondamento della domanda, e che cio' non consente la verifica della sua fondatezza; Resiste l'opposta assumendo l'inanita' di tali motivi dal momento che, a seguito dell'opposizione, l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale, a cui incombe l'onere della prova, e chiede pertanto il rigetto dell'eccezione di illegittimita costituzionale sollevata dall'opponente. Va esaminato per primo il rilievo formulato dalla difesa dell'opposta Azienda municipalizzata A.C.E.A., in quanto investe la natura dell'ingiunzione di cui e' causa, e del relativo processo di opposizione; e' di tutta evidenza che dalla sua soluzione dipende la posizione che l'opponente e l'opposto devono assumere nel processo di opposizione. Sul punto e' intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza a ss.uu. n. 10189 del 29 novembre 1994, ha ribadito il principio che l'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 non puo' essere equiparata all'ordinario decreto ingiuntivo e cumula in se' le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto; l'opposizione del debitore apre un ordinario processo di cognizione, nel quale l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativo diretta a contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della prova (conf. sent. 28 novembre 1969, n. 3836, 22 luglio 1976, n. 2902, 19 gennaio 1979, n. 390, e altre). Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, a cui questo giudice intende uniformarsi, i rilievi formulati dall'opposta Azienda municipalizzata A.C.E.A. vanno disattesi in quanto, in materia di ingiunzione, il r.d. 14 aprile 1910, n. 639 detta a favore dello Stato e degli enti pubblici un regime speciale, privilegiato rispetto a quello previsto dal codice di rito. Si tratta ora di stabilire in concreto se la pretesa creditoria dell'Azienda municipalizzata A.C.E.A. che deriva da un contratto (di natura privatistica) stipulato con l'utente-opponente, puo' essere fatta valere mediante il ricorso allo speciale procedimento di ingiunzione previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, senza incorrere nella violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Sotto tale profilo, ferma restando la natura pubblicistica delle Aziende municipalizzate, occorre distinguere la pretesa creditoria dell'A.C.E.A. (all'epoca, Azienda municipalizzata) nascente da contratto, da qualsiasi altra degli enti pubblici e dello Stato che sia fondata sul debito di imposta. Se in ipotesi di riscossione delle imposte si puo', in ultima analisi, giustificare la sofferenza imposta ai soggetti dalla limitazione dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., in vista di un interesse primario dello Stato e degli enti pubblici, non si puo' equiparare tale situazione a quella delle Aziende municipalizzate o di enti pubblici che svolgano un'attivita' economica, dove le eventuali imposte sono in percentuale minima rispetto al quantum della prestazione, come nel caso delle bollette per consumo di energia elettrica. La posizione di privilegio, in materia di ingiunzione, goduta all'epoca dall'A.C.E.A., n.q. di Azienda municipalizzata non risulta supportata da un interesse superiore che imponga la compressione dei diritti consacrati dalle norme costituzionali citate. Appare evidente la disparita' di trattamento che si verifica fra gli utenti dell'E.N.E.L., sottoposti all'ordinario procedimento per ingiunzione previsto dagli artt. 633 e segg. c.p.c., rispetto all'opponente utente A.C.E.A. e a quegli utenti che, non per libera scelta, sono serviti dall'Azienda municipalizzata, e di conseguenza sono assoggettati a procedura che, come si e' visto, non consente gli stessi diritti. In considerazione di quanto sovra esposto, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 t.u.r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e precisamente: art. 1 legge 24 dicembre 1908, n. 797, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui estende la procedura speciale di riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e dagli enti pubblici, anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante da contratto, come nel caso di specie.
P. Q. M. Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, addi' 20 ottobre 1998. Il giudice di pace: Belluccio Avvertenza: L'ordinanza n. 46, reg. ord. 1999, qui sopra pubblicata, e gia' in Gazzetta Ufficiale - 1 Serie speciale - n. 6 del 10 febbraio 1999, e' stata nuovamente riprodotta a seguito di esigenze di rinnovo di adempimenti processuali da parte del giudice a quo. 99C0289